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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5745/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5745/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CANCIELLO MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ZULIAN ALESSANDRA, come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte depositate il 18.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
“1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza e con obbligo di reciproco rispetto. La sig.ra si impegna a lasciare la casa CP_1
coniugale di proprietà del marito sita in Conselve, Via Fossalta n. 79/A alla firma del presente ricorso.
2) Stante lo stato di disoccupazione della signora , il sig. si impegna a versare dal CP_1 Pt_1 momento della firma del presente ricorso congiunto e per i successivi 15 (quindici) mesi, Euro
250,00= mensili, senza rivalutazione, al solo fine di aiutare la stessa a reperire un lavoro autonomo. La somma verrà versata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese alle coordinate IBAN intestate alla sigra che verranno successivamente comunicate al sig.re Controparte_1 Parte_1
3) La signora , utilizzerà l'auto a lei intestata, Nissan Juke, targata FA 266 YE, sino al 31 CP_1 agosto 2025, con l'impegno di consegnarla, alla scadenza del termine essenziale pattuito, in buono stato come attualmente si trova al sig. che si farà carico del costo integrale del passaggio Pt_1
di proprietà e del pagamento della relativa polizza di assicurazione che si intesterà e dei bolli;
4) Con l'effettiva consegna dell'auto di cui al punto 3) e, ad avvenuto passaggio di proprietà in favore del sig. , questi si impegna a tenere indenne la signora da qualsiasi Pt_1 CP_1
richiesta di restituzione denari dovesse provenire dai suoi genitori, in particolare a quella relativa all'acquisto dell'autovettura succitata.
5) Per quanto riguarda i conti correnti cointestati n. 25728361, acceso presso , e n. CP_2
515905, acceso presso BCC Veneta Credito Cooperativo, filiale di Monselice, di cui in premessa, per l'effetto del presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato la situazione degli stessi e di rinunciare ad ogni altra pretesa;
in particolare l'attivo del conto corrente n. 515905, aperto presso la BCC Veneta Credito Cooperativo, filiale di Monselice, sul quale sono stati accreditati i proventi del fotovoltaico, nella misura pari ad euro 5.000,00=, si intende attribuito alla sig.ra che CP_1 potrà trasferirlo su un proprio conto personale. La stessa, ricevuta tale somma, non avrà più nulla a pretendere dal sig.re , a tale titolo, né per il presente né per il futuro. Le parti si Pt_1
impegnano a chiudere sia il suddetto conto corrente n. 515905, (una volta trasferito l'attivo sul conto personale della sig.ra ), nonché il conto n. 25728361 contestualmente fornendo CP_1
tutta la documentazione utile e necessaria e prestando il loro consenso per tali incombenti.
6) Per quanto riguarda i buoni postali dematerializzati cointestati appoggiati sul libretto postale n.
17796193 del valore di Euro 23.577,00= (di cui Euro 4.000,00= di spettanza della figlia ), tale Per_1 somma, detratto quanto di spettanza di pari ad Euro 4.000.00=, e quindi Euro 19.577,00=, Per_1
verrà attribuita integralmente alla sig.ra e, quindi, anche la metà di pertinenza Controparte_1
del sig. che dichiara sin d'ora di rinunciarvi. Parte_1
7) Gli stessi dichiarano, altresì, di aver definito tra loro ogni aspetto economico e patrimoniale e di nulla più avere a pretendere uno dall'altro. In particolare la sig.ra dichiara, sin d'ora, di CP_1
asportare, entro e non oltre il 31.08.2025, dalla casa di Conselve, via Fossalta 79/A, tutte le sue cose personali e di non aver più nulla a pretendere in merito dal sig.re come da separata lista. Pt_1
Le spese del presente Giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti, e gli importi dei contributi unificati sono posti a carico di entrambe le parti al 50% per ciascuna di esse.
8) Le parti dichiarano, con il corretto e preciso adempimento del presente accordo, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per ogni questione connessa e/o conseguente al rapporto di coniugio e relativamente ai loro pregressi rapporti economici e chiedono l'omologazione della separazione.
9) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898;
10) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
con conferma delle condizioni di separazione di cui sopra.
[...]
11) I ricorrenti si impegnano a dare esecuzione alle condizioni di cui sopra fin dal deposito del presente ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 14/05/2000 in CONSELVE (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2000.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 26.10.2002 in Abano Terme (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.7. 2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5745/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CANCIELLO MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ZULIAN ALESSANDRA, come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte depositate il 18.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
“1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza e con obbligo di reciproco rispetto. La sig.ra si impegna a lasciare la casa CP_1
coniugale di proprietà del marito sita in Conselve, Via Fossalta n. 79/A alla firma del presente ricorso.
2) Stante lo stato di disoccupazione della signora , il sig. si impegna a versare dal CP_1 Pt_1 momento della firma del presente ricorso congiunto e per i successivi 15 (quindici) mesi, Euro
250,00= mensili, senza rivalutazione, al solo fine di aiutare la stessa a reperire un lavoro autonomo. La somma verrà versata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese alle coordinate IBAN intestate alla sigra che verranno successivamente comunicate al sig.re Controparte_1 Parte_1
3) La signora , utilizzerà l'auto a lei intestata, Nissan Juke, targata FA 266 YE, sino al 31 CP_1 agosto 2025, con l'impegno di consegnarla, alla scadenza del termine essenziale pattuito, in buono stato come attualmente si trova al sig. che si farà carico del costo integrale del passaggio Pt_1
di proprietà e del pagamento della relativa polizza di assicurazione che si intesterà e dei bolli;
4) Con l'effettiva consegna dell'auto di cui al punto 3) e, ad avvenuto passaggio di proprietà in favore del sig. , questi si impegna a tenere indenne la signora da qualsiasi Pt_1 CP_1
richiesta di restituzione denari dovesse provenire dai suoi genitori, in particolare a quella relativa all'acquisto dell'autovettura succitata.
5) Per quanto riguarda i conti correnti cointestati n. 25728361, acceso presso , e n. CP_2
515905, acceso presso BCC Veneta Credito Cooperativo, filiale di Monselice, di cui in premessa, per l'effetto del presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato la situazione degli stessi e di rinunciare ad ogni altra pretesa;
in particolare l'attivo del conto corrente n. 515905, aperto presso la BCC Veneta Credito Cooperativo, filiale di Monselice, sul quale sono stati accreditati i proventi del fotovoltaico, nella misura pari ad euro 5.000,00=, si intende attribuito alla sig.ra che CP_1 potrà trasferirlo su un proprio conto personale. La stessa, ricevuta tale somma, non avrà più nulla a pretendere dal sig.re , a tale titolo, né per il presente né per il futuro. Le parti si Pt_1
impegnano a chiudere sia il suddetto conto corrente n. 515905, (una volta trasferito l'attivo sul conto personale della sig.ra ), nonché il conto n. 25728361 contestualmente fornendo CP_1
tutta la documentazione utile e necessaria e prestando il loro consenso per tali incombenti.
6) Per quanto riguarda i buoni postali dematerializzati cointestati appoggiati sul libretto postale n.
17796193 del valore di Euro 23.577,00= (di cui Euro 4.000,00= di spettanza della figlia ), tale Per_1 somma, detratto quanto di spettanza di pari ad Euro 4.000.00=, e quindi Euro 19.577,00=, Per_1
verrà attribuita integralmente alla sig.ra e, quindi, anche la metà di pertinenza Controparte_1
del sig. che dichiara sin d'ora di rinunciarvi. Parte_1
7) Gli stessi dichiarano, altresì, di aver definito tra loro ogni aspetto economico e patrimoniale e di nulla più avere a pretendere uno dall'altro. In particolare la sig.ra dichiara, sin d'ora, di CP_1
asportare, entro e non oltre il 31.08.2025, dalla casa di Conselve, via Fossalta 79/A, tutte le sue cose personali e di non aver più nulla a pretendere in merito dal sig.re come da separata lista. Pt_1
Le spese del presente Giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti, e gli importi dei contributi unificati sono posti a carico di entrambe le parti al 50% per ciascuna di esse.
8) Le parti dichiarano, con il corretto e preciso adempimento del presente accordo, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per ogni questione connessa e/o conseguente al rapporto di coniugio e relativamente ai loro pregressi rapporti economici e chiedono l'omologazione della separazione.
9) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898;
10) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
con conferma delle condizioni di separazione di cui sopra.
[...]
11) I ricorrenti si impegnano a dare esecuzione alle condizioni di cui sopra fin dal deposito del presente ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 14/05/2000 in CONSELVE (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2000.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 26.10.2002 in Abano Terme (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.7. 2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti