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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 02/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.04.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie recante n.
R.G. 163/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Sonnini (C.F.: ). C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Roberta Del
Sordo (C.F.: ) e Avv. Cristina Grappone (C.F.: C.F._3
). C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di aver prestato attività CP_1
lavorativa subordinata alle dipendenze della dal Parte_2
08.11.2012 al 18.12.2018, con mansioni autista, di aver maturato, nei confronti della società datrice di lavoro, un credito retributivo lordo pari ad € 42.876,63 (di cui €
12.105,29 a titolo T.F.R.), il cui diritto alla corresponsione è sorto in virtù del decreto ingiuntivo n. 15/2020 emesso dal Tribunale di Vasto e dichiarato esecutivo e definitivo per mancanza di opposizione, di aver, in ragione di tanto, tentato di mettere in esecuzione il prefato credito, esperendo due tentativi di pignoramento mobiliare, entrambi infruttuosi, di avere, di poi, proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, quest'ultimo rigettato a cagione dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1
L.F., nonché di avere, conseguentemente, introitato apposita richiesta di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del credito vantato a titolo di T.F.R., CP_1
quest'ultima rigettata in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società datrice di lavoro, reiezione poi confermata in sede di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, ha domandato accertarsi il suo diritto ad accedere al predetto Fondi di Garanzia e, quindi, alla CP_1
liquidazione del descritto credito vantato a titolo di TFR, con conseguente condanna dell'ente di previdenza resistente alla corresponsione delle invocate somme lorde, per un ammontare di € 12.105,29. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1)
RITENERE E DICHIARARE il diritto del Sig. alla Parte_1
liquidazione da parte dell' – del T.F.R. in sostituzione del Controparte_2
datore di lavoro inadempiente, previo annullamento del provvedimento di reiezione e degli atti sui quali lo stesso si fonda, ricorrendo tutte le condizioni perviste dalla L.
n. 297/82; 2) CONDANNARE, conseguentemente, l' , in Controparte_2
Pag. 2 di 13 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento - in favore del Sig.
[...]
- dell'importo di €.12.105,29= lordi a titolo di T.F.R. non Parte_1
corrisposto dalla oltre interessi e rivalutazione come Parte_2
per legge, ovvero del diverso importo accertato in corso di causa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria delle spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre dare atto della disciplina normativa in rilievo nel caso di specie.
In recepimento della Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in relazione alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il legislatore italiano ha emesso la L. n. 297/1982 (Disciplina del Trattamento di Fine
Rapporto” istitutiva del Fondo di garanzia per il TFR), con la quale è stato introdotto il c.d. “Fondo di garanzia” presso l' , alimentato da contributi datoriali e CP_1
destinato a sostituire il datore di lavoro nell'erogazione di emolumenti retributivi da quest'ultimo non corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro, quali il TFR e gli altri crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che abbiano preceduto la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura fallimentare, del concordato preventivo, della liquidazione coatta o dell'amministrazione straordinaria, dell'inizio dell'esecuzione forzata, ovvero del
Pag. 3 di 13 provvedimento di messa in liquidazione o cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
A tale fondo sono legittimati ad accedere tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro tenuti al versamento all' dell'apposito contributo che alimenta la Gestione CP_1
prestazioni temporanee, nonché i lavoratori con qualifica di apprendista, i soci delle cooperative di lavoro ed i dirigenti di aziende industriali.
La legge in commento va letta in combinato disposto con quanto previsto dal D.Lgs.
n. 80/1992, recante “Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro”.
La normativa in trattazione distingue le ipotesi in cui il datore di lavoro sia o meno soggetto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata).
Nel primo caso, requisiti per l'accesso al fondo sono:
a) la cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) o l'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva (pignoramento);
c) l'insolvenza del datore di lavoro;
d) l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
Pag. 4 di 13 Nel secondo caso (art. 2, comma 5), requisiti di accesso al fondo sono:
a) la cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
c) l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
d) l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
Circa il confine discretivo delle due fattispecie innanzi descritte, deve osservarsi che, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva 80/987/CEE consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del
Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, atteso che l'espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” deve essere interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297/1982 trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, di talché, ove l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dall'art. 2, comma 5, L. n. 297/1982 CP_1
(Cass. n. 7466/2007; Cass. n. 1178/2009; Cass. n. 15662/2010; Cass. n. 7585/2011;
Cass. n. 8529/2012; Cass. n. 7924/2017; Cass. n. 14020/2020).
Pag. 5 di 13 Va ulteriormente aggiunti che le prestazioni del Fondo di garanzia sono dovute anche quando il datore di lavoro non abbia versato il relativo contributo, in virtù del principio di automaticità previsto dall'articolo 2116 c.c..
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il diritto del lavoratore alle prestazioni di cui all'art. 2 della L. 297/1982 ha natura previdenziale e, in quanto tale, è distinto ed autonomo rispetto ai crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro e si perfeziona al verificarsi dei presupposti di legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero, all'esito di procedura esecutiva), risultando preclusa l'opponibilità, da parte dell' , di eccezioni derivanti da ragioni interne al CP_1
rapporto di lavoro, che mirino a contestare l'esistenza e l'entità dei crediti, in tal modo svincolandosi l'operatività del meccanismo di garanzia dai presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza (Cass. n.
12852/2012; Cass. n. 12971/2014; Cass. n. 19278/2018).
Applicando le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, non è revocabile in dubbio – come comprovato dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, in particolare dalle dimissioni telematiche del 24.10.2019, dalla certificazione del C.P.I. di vasto e dalle buste paga corrisposte al lavoratore (cfr. doc. nn. 1, 9 e 10 fascicolo parte ricorrente) - che, in data 08.11.2012, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della con contratto a tempo Parte_2
pieno e indeterminato, con mansioni di autista privato, e che il rapporto è formalmente cessato in data 18.12.2018.
Peraltro, la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente - così come innanzi descritta e valutata - ha trovato conforto all'esito della prova orale espletata in corso di causa. In particolare, il teste , figlio del legale rappresentante della Tes_1
Pag. 6 di 13 ha in merito dichiarato che “Posso confermare che Parte_2
anche qualche giorno dopo la morte di mio padre ha continuato a Parte_1
telefonare offrendo la propria disponibilità, come l'aveva offerta a mio padre, essendo dalla regolarmente assunto. Egli veniva anche Parte_2
all'occorrenza, aiutandomi a posizionare mio padre sulla sedia a rotelle, gli faceva fare un giro del quartiere. In precedenza, prima dell'operazione subita da mio padre al femore, a dicembre, il veniva a prenderlo con la macchina e lo portava Pt_1
dove gli serviva, nei vari uffici, ad esempio, dai consulenti . Preciso che la Per_1
macchina gliela avevo messa io a disposizione”; il teste ha sul Testimone_2
punto dichiarato che “So che lavorava lì e lo vedevo in giro accompagnare il signor
, che era il legale rappresentante della società… ricordo che un paio CP_3
di volte vidi il ricorrente presso gli uffici della società… So che egli era assunto dalla società… Ricordo che egli accompagnava gli organi societari presso l'Unicredit, il consulente del lavoro il commercialista Posso confermare che il Testimone_3 [...]
era sempre a disposizione della società e del signor nell'arco della Pt_1 Tes_1
settimana e, qualche volta, anche nei giorni festivi”.
Pertanto, le emergenze processuali hanno compiutamente dato prova della sussistenza del rapporto di lavoro, ciò che induce a ritenere destituita di fondamento l'eccezione sul punto sollevata da parte resistente.
A tal riguardo, va ulteriormente osservato che a nulla rileva – diversamente da quanto sostenuto da parte resistente - la questione attinente alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla continuità della stessa sotto il vincolo della subordinazione, atteso che, per quanto già espresso, parte ricorrente ha comunque dato prova di aver messo a disposizione le sue energie lavorative per il periodo dedotto in ricorso e con mansioni di autista, di talché, in base a quanto prescritto dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003 – secondo cui per
Pag. 7 di 13 orario di lavoro deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
– deve trovare applicazione il principio generale secondo cui anche la temporanea inattività costituisce comunque lavoro (e, come tale va retribuito), allorquando il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro per ogni sua necessità o richiesta, principio valevole a fortiori per talune specifiche mansioni, tra cui, giustappunto, quella di autista (Cass. n. 24828/2018).
Acclarata, dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società datrice verso cui asserisce di aver maturato i crediti lavorativi, occorre, adesso, vagliare la sussistenza dei requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che, in coerente applicazione dei già menzionati principi giurisprudenziali, si verte indubbiamente in una ipotesi di datore di lavoro non soggetto, in concreto, alle disposizioni della L.F. per la sua non assoggettabilità concreta a fallimento, di talché deve trovare applicazione il già richiamato art. 2 della
L. 297/1982, a termini del quale “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.”.
In tale ipotesi, quindi, i requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l'inapplicabilità al datore di lavoro
Pag. 8 di 13 delle procedure concorsuali;
la prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Inoltre, con particolare riguardo all'infruttuosità dell'esecuzione forzata ed all'onere di diligenza posto a carico del lavoratore che agisce in executivis, deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'estensione dell'onere di diligenza, sul piano oggettivo e soggettivo, deve conformarsi all'esercizio dell'ordinaria diligenza;
parametro che va valutato anche in relazione alla sua economicità, dovendosi escludere la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito, oppure quando l'esecuzione si palesi come aleatoria, ovvero ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o della insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore;
infatti, la tutela del lavoratore risulta modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale, di talché la stessa deve essere concessa in ogni caso in cui sussista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità dell'esecuzione individuale mobiliare o immobiliare, senza che sia necessario il compimento di un'ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro, nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha compiutamente dato provato – a mezzo della documentazione depositata in atti - di aver proposto dinanzi al Tribunale di
Vasto istanza di fallimento nei confronti della Parte_2
definita con decreto di rigetto del 15.03.2022, in ragione dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F. nonché di attività e/o cespiti immobiliari liquidabili
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente); il ricorrente ha provato, altresì, di vantare un credito retributivo lordo pari ad € 42.876,63 (di cui € 12.105,29 a titolo T.F.R.), in
Pag. 9 di 13 virtù del decreto ingiuntivo n. 15/2020, emesso dal Tribunale di Vasto e dichiarato definitivo ed esecutivo per mancata opposizione;
ha provato, inoltre, di aver esperito due tentativi di pignoramento mobiliare, entrambi risultati infruttuosi (cfr. doc. n. 2 e
4 fascicolo parte ricorrente).
Alla luce delle suddette emergenze probatorie documentali, dunque, risulta dimostrato, in primo luogo, il diritto al TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro, così come accertato in sede giudiziale, e, in secondo luogo, l'infruttuosità della esecuzione forzata esperita, nonché la prevedibile infruttuosità di ulteriori azioni giudiziarie volte al soddisfacimento coattivo del credito, tenuto conto del fatto che la società datrice di lavoro non risulta titolare di beni o rapporti potenzialmente suscettibili di esecuzione forzata, come emerge dall'informativa della Guardia di
Finanza, nonché, dallo stesso decreto di rigetto dell'istanza di fallimento (cfr. doc. n.
5 fascicolo parte ricorrente).
In altri termini, parte ricorrente ha idoneamente assolto ai propri oneri probatori, dimostrando di aver profuso il sufficiente gradi di diligenza esigibile al fine di soddisfare aliunde il suo credito di lavoro, senza riuscirvi.
Conclusivamente, devono ritenersi sussistenti di tutti i presupposti ed i requisiti richiesti dalla L. 297/1982 – anche tenuto conto delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza - ai fini dell'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso al
Fondo di garanzia ed alla liquidazione di quanto di spettanza.
Per quanto concerne, poi, il quantum debeatur, non può che darsi atto dell'accertamento giurisdizionale del credito per TFR, così come accertato nel titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, quale modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia.
Pag. 10 di 13 Sul punto non colgono nel segno le argomentazioni addotte dall' circa la non CP_1
opponibilità del decreto ingiuntivo in trattazione, tenuto conto che, divenuto ormai definitivo detto decreto, non sono necessari altre modalità per ritenere accertato il credito in esso consacrato e, quindi, accertato. Allo stesso modo, destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata notifica del decreto ingiuntivo in trattazione alla società datrice di lavoro, avendo parte ricorrente compiutamente dimostrato in via documentale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), di aver agito in giudizio per ottenere la nomina di Curatore Speciale della società datrice, poi individuato con decreto emesso dal Tribunale di Vasto in data 29.10.2021, al quale, di poi, è stata formalizzata la notifica del decreto ingiuntivo in data 12.03.2020 a mezzo PEC.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve accertarsi il diritto di parte ricorrente ad accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia ed alla corresponsione della somma lorda di € 12.105,29 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma lorda di € 12.105,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della
Pag. 11 di 13 controversia (scaglione da € 5.201,00 ad 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/14, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia ed alla corresponsione della somma lorda CP_1
di € 12.105,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma lorda di € 12.105,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
Pag. 12 di 13 - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.980,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.04.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie recante n.
R.G. 163/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Sonnini (C.F.: ). C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Roberta Del
Sordo (C.F.: ) e Avv. Cristina Grappone (C.F.: C.F._3
). C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di aver prestato attività CP_1
lavorativa subordinata alle dipendenze della dal Parte_2
08.11.2012 al 18.12.2018, con mansioni autista, di aver maturato, nei confronti della società datrice di lavoro, un credito retributivo lordo pari ad € 42.876,63 (di cui €
12.105,29 a titolo T.F.R.), il cui diritto alla corresponsione è sorto in virtù del decreto ingiuntivo n. 15/2020 emesso dal Tribunale di Vasto e dichiarato esecutivo e definitivo per mancanza di opposizione, di aver, in ragione di tanto, tentato di mettere in esecuzione il prefato credito, esperendo due tentativi di pignoramento mobiliare, entrambi infruttuosi, di avere, di poi, proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, quest'ultimo rigettato a cagione dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1
L.F., nonché di avere, conseguentemente, introitato apposita richiesta di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del credito vantato a titolo di T.F.R., CP_1
quest'ultima rigettata in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società datrice di lavoro, reiezione poi confermata in sede di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, ha domandato accertarsi il suo diritto ad accedere al predetto Fondi di Garanzia e, quindi, alla CP_1
liquidazione del descritto credito vantato a titolo di TFR, con conseguente condanna dell'ente di previdenza resistente alla corresponsione delle invocate somme lorde, per un ammontare di € 12.105,29. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1)
RITENERE E DICHIARARE il diritto del Sig. alla Parte_1
liquidazione da parte dell' – del T.F.R. in sostituzione del Controparte_2
datore di lavoro inadempiente, previo annullamento del provvedimento di reiezione e degli atti sui quali lo stesso si fonda, ricorrendo tutte le condizioni perviste dalla L.
n. 297/82; 2) CONDANNARE, conseguentemente, l' , in Controparte_2
Pag. 2 di 13 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento - in favore del Sig.
[...]
- dell'importo di €.12.105,29= lordi a titolo di T.F.R. non Parte_1
corrisposto dalla oltre interessi e rivalutazione come Parte_2
per legge, ovvero del diverso importo accertato in corso di causa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria delle spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre dare atto della disciplina normativa in rilievo nel caso di specie.
In recepimento della Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in relazione alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il legislatore italiano ha emesso la L. n. 297/1982 (Disciplina del Trattamento di Fine
Rapporto” istitutiva del Fondo di garanzia per il TFR), con la quale è stato introdotto il c.d. “Fondo di garanzia” presso l' , alimentato da contributi datoriali e CP_1
destinato a sostituire il datore di lavoro nell'erogazione di emolumenti retributivi da quest'ultimo non corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro, quali il TFR e gli altri crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che abbiano preceduto la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura fallimentare, del concordato preventivo, della liquidazione coatta o dell'amministrazione straordinaria, dell'inizio dell'esecuzione forzata, ovvero del
Pag. 3 di 13 provvedimento di messa in liquidazione o cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
A tale fondo sono legittimati ad accedere tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro tenuti al versamento all' dell'apposito contributo che alimenta la Gestione CP_1
prestazioni temporanee, nonché i lavoratori con qualifica di apprendista, i soci delle cooperative di lavoro ed i dirigenti di aziende industriali.
La legge in commento va letta in combinato disposto con quanto previsto dal D.Lgs.
n. 80/1992, recante “Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro”.
La normativa in trattazione distingue le ipotesi in cui il datore di lavoro sia o meno soggetto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata).
Nel primo caso, requisiti per l'accesso al fondo sono:
a) la cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) o l'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva (pignoramento);
c) l'insolvenza del datore di lavoro;
d) l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
Pag. 4 di 13 Nel secondo caso (art. 2, comma 5), requisiti di accesso al fondo sono:
a) la cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
c) l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
d) l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
Circa il confine discretivo delle due fattispecie innanzi descritte, deve osservarsi che, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva 80/987/CEE consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del
Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, atteso che l'espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” deve essere interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297/1982 trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, di talché, ove l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dall'art. 2, comma 5, L. n. 297/1982 CP_1
(Cass. n. 7466/2007; Cass. n. 1178/2009; Cass. n. 15662/2010; Cass. n. 7585/2011;
Cass. n. 8529/2012; Cass. n. 7924/2017; Cass. n. 14020/2020).
Pag. 5 di 13 Va ulteriormente aggiunti che le prestazioni del Fondo di garanzia sono dovute anche quando il datore di lavoro non abbia versato il relativo contributo, in virtù del principio di automaticità previsto dall'articolo 2116 c.c..
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il diritto del lavoratore alle prestazioni di cui all'art. 2 della L. 297/1982 ha natura previdenziale e, in quanto tale, è distinto ed autonomo rispetto ai crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro e si perfeziona al verificarsi dei presupposti di legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero, all'esito di procedura esecutiva), risultando preclusa l'opponibilità, da parte dell' , di eccezioni derivanti da ragioni interne al CP_1
rapporto di lavoro, che mirino a contestare l'esistenza e l'entità dei crediti, in tal modo svincolandosi l'operatività del meccanismo di garanzia dai presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza (Cass. n.
12852/2012; Cass. n. 12971/2014; Cass. n. 19278/2018).
Applicando le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, non è revocabile in dubbio – come comprovato dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, in particolare dalle dimissioni telematiche del 24.10.2019, dalla certificazione del C.P.I. di vasto e dalle buste paga corrisposte al lavoratore (cfr. doc. nn. 1, 9 e 10 fascicolo parte ricorrente) - che, in data 08.11.2012, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della con contratto a tempo Parte_2
pieno e indeterminato, con mansioni di autista privato, e che il rapporto è formalmente cessato in data 18.12.2018.
Peraltro, la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente - così come innanzi descritta e valutata - ha trovato conforto all'esito della prova orale espletata in corso di causa. In particolare, il teste , figlio del legale rappresentante della Tes_1
Pag. 6 di 13 ha in merito dichiarato che “Posso confermare che Parte_2
anche qualche giorno dopo la morte di mio padre ha continuato a Parte_1
telefonare offrendo la propria disponibilità, come l'aveva offerta a mio padre, essendo dalla regolarmente assunto. Egli veniva anche Parte_2
all'occorrenza, aiutandomi a posizionare mio padre sulla sedia a rotelle, gli faceva fare un giro del quartiere. In precedenza, prima dell'operazione subita da mio padre al femore, a dicembre, il veniva a prenderlo con la macchina e lo portava Pt_1
dove gli serviva, nei vari uffici, ad esempio, dai consulenti . Preciso che la Per_1
macchina gliela avevo messa io a disposizione”; il teste ha sul Testimone_2
punto dichiarato che “So che lavorava lì e lo vedevo in giro accompagnare il signor
, che era il legale rappresentante della società… ricordo che un paio CP_3
di volte vidi il ricorrente presso gli uffici della società… So che egli era assunto dalla società… Ricordo che egli accompagnava gli organi societari presso l'Unicredit, il consulente del lavoro il commercialista Posso confermare che il Testimone_3 [...]
era sempre a disposizione della società e del signor nell'arco della Pt_1 Tes_1
settimana e, qualche volta, anche nei giorni festivi”.
Pertanto, le emergenze processuali hanno compiutamente dato prova della sussistenza del rapporto di lavoro, ciò che induce a ritenere destituita di fondamento l'eccezione sul punto sollevata da parte resistente.
A tal riguardo, va ulteriormente osservato che a nulla rileva – diversamente da quanto sostenuto da parte resistente - la questione attinente alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla continuità della stessa sotto il vincolo della subordinazione, atteso che, per quanto già espresso, parte ricorrente ha comunque dato prova di aver messo a disposizione le sue energie lavorative per il periodo dedotto in ricorso e con mansioni di autista, di talché, in base a quanto prescritto dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003 – secondo cui per
Pag. 7 di 13 orario di lavoro deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
– deve trovare applicazione il principio generale secondo cui anche la temporanea inattività costituisce comunque lavoro (e, come tale va retribuito), allorquando il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro per ogni sua necessità o richiesta, principio valevole a fortiori per talune specifiche mansioni, tra cui, giustappunto, quella di autista (Cass. n. 24828/2018).
Acclarata, dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società datrice verso cui asserisce di aver maturato i crediti lavorativi, occorre, adesso, vagliare la sussistenza dei requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che, in coerente applicazione dei già menzionati principi giurisprudenziali, si verte indubbiamente in una ipotesi di datore di lavoro non soggetto, in concreto, alle disposizioni della L.F. per la sua non assoggettabilità concreta a fallimento, di talché deve trovare applicazione il già richiamato art. 2 della
L. 297/1982, a termini del quale “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.”.
In tale ipotesi, quindi, i requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l'inapplicabilità al datore di lavoro
Pag. 8 di 13 delle procedure concorsuali;
la prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Inoltre, con particolare riguardo all'infruttuosità dell'esecuzione forzata ed all'onere di diligenza posto a carico del lavoratore che agisce in executivis, deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'estensione dell'onere di diligenza, sul piano oggettivo e soggettivo, deve conformarsi all'esercizio dell'ordinaria diligenza;
parametro che va valutato anche in relazione alla sua economicità, dovendosi escludere la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito, oppure quando l'esecuzione si palesi come aleatoria, ovvero ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o della insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore;
infatti, la tutela del lavoratore risulta modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale, di talché la stessa deve essere concessa in ogni caso in cui sussista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità dell'esecuzione individuale mobiliare o immobiliare, senza che sia necessario il compimento di un'ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro, nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha compiutamente dato provato – a mezzo della documentazione depositata in atti - di aver proposto dinanzi al Tribunale di
Vasto istanza di fallimento nei confronti della Parte_2
definita con decreto di rigetto del 15.03.2022, in ragione dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F. nonché di attività e/o cespiti immobiliari liquidabili
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente); il ricorrente ha provato, altresì, di vantare un credito retributivo lordo pari ad € 42.876,63 (di cui € 12.105,29 a titolo T.F.R.), in
Pag. 9 di 13 virtù del decreto ingiuntivo n. 15/2020, emesso dal Tribunale di Vasto e dichiarato definitivo ed esecutivo per mancata opposizione;
ha provato, inoltre, di aver esperito due tentativi di pignoramento mobiliare, entrambi risultati infruttuosi (cfr. doc. n. 2 e
4 fascicolo parte ricorrente).
Alla luce delle suddette emergenze probatorie documentali, dunque, risulta dimostrato, in primo luogo, il diritto al TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro, così come accertato in sede giudiziale, e, in secondo luogo, l'infruttuosità della esecuzione forzata esperita, nonché la prevedibile infruttuosità di ulteriori azioni giudiziarie volte al soddisfacimento coattivo del credito, tenuto conto del fatto che la società datrice di lavoro non risulta titolare di beni o rapporti potenzialmente suscettibili di esecuzione forzata, come emerge dall'informativa della Guardia di
Finanza, nonché, dallo stesso decreto di rigetto dell'istanza di fallimento (cfr. doc. n.
5 fascicolo parte ricorrente).
In altri termini, parte ricorrente ha idoneamente assolto ai propri oneri probatori, dimostrando di aver profuso il sufficiente gradi di diligenza esigibile al fine di soddisfare aliunde il suo credito di lavoro, senza riuscirvi.
Conclusivamente, devono ritenersi sussistenti di tutti i presupposti ed i requisiti richiesti dalla L. 297/1982 – anche tenuto conto delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza - ai fini dell'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso al
Fondo di garanzia ed alla liquidazione di quanto di spettanza.
Per quanto concerne, poi, il quantum debeatur, non può che darsi atto dell'accertamento giurisdizionale del credito per TFR, così come accertato nel titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, quale modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia.
Pag. 10 di 13 Sul punto non colgono nel segno le argomentazioni addotte dall' circa la non CP_1
opponibilità del decreto ingiuntivo in trattazione, tenuto conto che, divenuto ormai definitivo detto decreto, non sono necessari altre modalità per ritenere accertato il credito in esso consacrato e, quindi, accertato. Allo stesso modo, destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata notifica del decreto ingiuntivo in trattazione alla società datrice di lavoro, avendo parte ricorrente compiutamente dimostrato in via documentale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), di aver agito in giudizio per ottenere la nomina di Curatore Speciale della società datrice, poi individuato con decreto emesso dal Tribunale di Vasto in data 29.10.2021, al quale, di poi, è stata formalizzata la notifica del decreto ingiuntivo in data 12.03.2020 a mezzo PEC.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve accertarsi il diritto di parte ricorrente ad accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia ed alla corresponsione della somma lorda di € 12.105,29 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma lorda di € 12.105,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della
Pag. 11 di 13 controversia (scaglione da € 5.201,00 ad 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/14, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia ed alla corresponsione della somma lorda CP_1
di € 12.105,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma lorda di € 12.105,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
Pag. 12 di 13 - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.980,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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