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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2020/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2020/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8903/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 9.10.2019 nel procedimento n. 21864/2015 R.G. - vertente tra
( ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
UC EL e RA AL di Genola, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Duomo, n. 54; appellante
e
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessia Capaldo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Bausan,
n. 36; appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristiana Lupi, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Marcantonio Bragadin, n. 96; nonché
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in pagina 1 di 13 Napoli, Via Armando Diaz, n. 11; appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
per : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 per : come da note di trattazione scritta;
Controparte_2 per il : come da note di trattazione scritta;
Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 04.08.2015, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 00320150001593614002, per l'importo complessivo di euro 99.071,30.
L'opponente deduceva: a) l'inesistenza del titolo esecutivo, atteso che, con la sentenza n. 735/11 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona per la riscossione del cui credito era stata disposta l'iscrizione a ruolo, era stato condannato al pagamento delle spese processuali esclusivamente l'altro imputato [punto 2) della citazione: pagine due e tre)]; b) la nullità della cartella per la violazione dell'art. 7 L. n. 212/00 e, in particolare, per difetto di motivazione, non avendo l'istante ricevuto alcun avviso contenente il dettaglio della richiesta, mentre l'obbligo di motivazione era pur sempre esistente, anche se non era più vigente l'obbligo di trasmettere l'invito al pagamento previsto dall'art. 212 dpr 115/2002; la decadenza dal diritto al recupero degli importi, in ragione dell'applicazione dell'art. 227 ter dpr 115/2002 [punto 3) della citazione: pagine da tre a sei]; c) al punto 4) della citazione (pagine sei e sette), l'illegittimità della pretesa, sempre per mancanza di motivazione, tenuto conto anche dell'esistenza di vari coimputati: per l'istante risultava “…impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato, non solo con riferimento a quelle comuni agli altri coimputati ma anche quelle esborsate per l'accertamento dei reati solamente ascrivibili all'odierno imputato”; ancora, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 535 cpp, le spese avrebbero dovuto essere quantificate per intero in relazione a tutti i condannati e suddivise per quota e in parti uguali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 205 TUSG.
Ora, poiché l'istante aveva agito in concorso con altri due soggetti, di cui uno era stato condannato, a differenza del Sig. al pagamento delle ulteriori spese Pt_1 processuali della fase di impugnazione, non era possibile comprendere se l'importo richiesto in cartella fosse riferito alla sentenza n. 735/2011 (cioè, la sentenza di appello), oppure se fosse relativo alle spese della sentenza di primo grado, alle sole spese processuali della sentenza di secondo grado, ovvero ad entrambe.
pagina 2 di 13 L'ente creditore non aveva assolto al proprio onere probatorio, omettendo di specificare per le singole attività effettuate durante il processo, i relativi costi di giustizia.
L'istante chiedeva: “accertare e dichiarare che l'Ente creditore è decaduto dal diritto di riscuotere le somme e accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o
l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata;
…in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata eventualmente per le altre motivazioni esposte;
…in via gradata, rideterminare gli importi per spese di giustizia dovuti dall'opponente, con applicazione delle norme del TUSG, in considerazione delle effettive spese sostenute dal CP_3 per il processo relativo all'imputato opponente e con ripartizione delle medesime spese, così rideterminate nei confronti del solo condannato appellante, per il capo di imputazione e senza vincolo di solidarietà con gli altri condannati…”.
Si costituiva contestando l'avverso dedotto, così come Controparte_5 [...]
Controparte_2
Veniva altresì chiamato in giudizio il , che si costituiva Controparte_6 chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dopo aver superato alcune eccezioni preliminari, ha dapprima individuato l'ambito della sua cognizione: “le doglianze afferenti alla inesistenza del titolo esecutivo (cfr. n. 2 dell'atto di citazione), nonché tutte quelle inerenti ai vizi formali dell'atto impugnato (cfr. n. 3), essendo chiaramente sussumibili nell'ambito di operatività dei rimedi ex artt. 615 e 617 c.p.c., sono di competenza del giudice adito. Diversamente è a dirsi per il motivo sub n. 4) riguardante la addotta nullità della pretesa per non essere stata computata per la sola quota di spettanza dell'opponente ed alla corrispondente domanda rassegnata nella
(nelle) conclusioni in via subordinata di rideterminazione degli importi per le spese di giustizia dovuti da esso opponente in relazione alle effettive spese di giustizia sostenute solamente per suo conto”.
Dunque, il Tribunale ha qualificato vizi formali quelli riportati ai numeri 3) (omessa motivazione, violazione della normativa sul recupero delle spese di giustizia;
nonché, a quanto sembra, decadenza dell'agente dal diritto a richiedere il pagamento, in applicazione dell'art. 227 ter dpr 115/2002).
Il Giudice di primo grado, per ciò che riguarda il motivo indicato al n. 4) della citazione, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535 comma 2
c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale” (cfr.
Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2011 n. 491; Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2013, n.
pagina 3 di 13 28081)”, e ha ritenuto che “la domanda in parte qua è devoluta alla cognizione del giudice penale e non può essere delibata in questa sede”.
Il Tribunale ha poi escluso che fosse cessata la materia del contendere e, per il resto, ha rigettato l'opposizione.
Infatti, per ciò che concerne il motivo indicato al n. 2) della citazione, ha scritto:
“tuttavia, risulta di tutta evidenza che il titolo fondante la pretesa azionata a mezzo della cartella è la sentenza di primo grado n. 364/07 resa dal Tribunale di Ancona e la condanna alle spese processuali ivi statuita, che ha trovato mera conferma nella sentenza della Corte d'Appello resa nel giudizio di impugnazione (“…conferma nel resto.”) tale da giustificarne il richiamo nel titolo opposto”.
Quanto poi al difetto di motivazione, e cioè i vizi indicati al n. 3) della citazione, il
Tribunale ha evidenziato che l'istante aveva avuto contezza della pretesa, che alcun invito al pagamento andasse inoltrato, nonché la natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 227 ter del dpr 115/2002.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 12.6.2020 (termine ultimo per effetto della sospensione covid), ha promosso appello, costituendosi in data Parte_1
18.6.2020.
L'appellante, con un primo articolato motivo, ha dedotto la violazione dello Statuto del
Contribuente (artt. 5, 6 e 7), della legge sulla trasparenza amministrativa (art. 3, legge
241/1990) e della normativa sul recupero delle spese di giustizia (TUGS art. 227-ter, dpr 115/02 e 6 D.M. 321/1999).
Secondo l'istante, anche nella specie andava garantito il contraddittorio endoprocedimentale, e inoltre la cartella, carente di motivazione, non recava correttamente l'Autorità giudiziaria cui ricorrere, l'indicazione delle modalità di calcolo, né la precisa indicazione della fonte del pagamento.
Ancora, per il Sig. posto che era stata indicata la sentenza della Corte di Pt_1 appello, non vi erano dettagli circa l'imputazione delle spese all'uno o all'altro condannato e dunque l'atto era censurabile anche per ciò che concerne il quantum, essendo privo di calcolo, ripartizione e dettaglio.
Sempre per il ricorrente, “risulta di tutta evidenza che il titolo fondante la pretesa azionata a mezzo della cartella è la sentenza di primo grado n. 362/07 resa dal tribunale di Ancona e la condanna alle spese ivi statuita che ha trovato, mera conferma nella sentenza della corte d'appello resa nel giudizio impugnazione
(“conferma nel resto”) tale da giustificarne il richiamo nel titolo opposto. Quanto afferma il Tribunale è prova esplicita della mancanza di chiarezza e della cartella esattoriale che indica invece come titolo la sentenza di corte d'appello: per tale dovendosi intendere la pretesa creditoria dell'ente che ha messo il ruolo. Già solo per
pagina 4 di 13 questo motivo, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto trovare accoglimento perché andava al più indicato come titoli entrambe le sentenze… dall'esame della cartella di cui trattasi si ritiene che la stessa non risponda alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata all'ente creditore, seppure l'opponente dimostri di aver inteso che la cartella opposta attiene al recupero delle spese di giustizia relative alla sentenza penale …(vi è mero errore di indicazione di altra vicenda processuale)… deve rilevarsi che non sia stato messo in grado di verificare la legittimità della pretesa azionata. Da quanto detto consegue che nel caso in esame la cartella esattoriale rappresenta il primo atto con cui
l'ente creditore ha specificato, quantificandola la propria pretesa, ragione per cui tale cartella deve necessariamente contenere un'adeguata motivazione volta a consentirne il necessario controllo” (pagine 8 e 9 dell'appello).
Con il secondo motivo il Sig. ha dedotto la violazione degli artt. 211 e 227 ter Pt_1 dpr 115/2002 e 535 cpc, per omessa specificazione degli importi richiesti nella cartella impugnata, tenuto conto che l'obbligo di specificazione per ogni singolo imputato dei costi all'interno della cartella avrebbe consentito all'appellante di comprendere, nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza, quantomeno il procedimento di determinazione del quantum.
Sempre per l'istante, “si potrebbe quindi anche concordare con il Tribunale di Napoli nella parte in cui nella sentenza impugnata riconosce il titolo della cartella di cui si discute nella pronuncia del tribunale di Ancona, ma lo stesso Tribunale partenopeo cade in errore nel non annullare, quantomeno per difetto di motivazione, la cartella impugnata non essendoci nella stessa alcun riferimento alla pronuncia penale di primo grado che avrebbe dovuto contenere la quantificazione delle spese, leggendosi nella pronuncia d'appello un mero (una mera) conferma della pronuncia di primo grado”.
E' stata sostenuta ancora l'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 535 cpp, che prevedeva la condanna in solido, nonché la riformulazione dell'art. 205 dpr
115/2002, circa il recupero delle spese nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà, per cui anche da questo punto di vista la cartella era affetta da carenza di motivazione
(pag. 11).
Infine, con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 227 ter del dpr
115/2002 in tema di decadenza dell'Ente dalla pretesa.
1.4 Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione; l' ha anche prospettato Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, rientrando le censure nel paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi.
pagina 5 di 13
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni statuizione, anche in rito, non oggetto di impugnazione, deve reputarsi coperta dal giudicato.
Infatti, il Tribunale, per quel che qui interessa, ha:
• sostenuto che le doglianze afferenti alla inesistenza del titolo esecutivo erano quelle contenute al n. 2) della citazione e che quelle inerenti ai vizi formali dell'atto impugnato erano riportate al successivo n. 3);
• escluso la propria attribuzione sia in ordine alla censura inerente al mancato computo della sola quota di spettanza dell'opponente, sia alla corrispondente domanda “di rideterminazione degli importi per le spese di giustizia dovuti da esso opponente in relazione alle effettive spese di giustizia sostenute solamente per suo conto”;
• rigettato il motivo ex art. 615 cpc, sostenendo che il titolo fondante la pretesa è la sentenza di primo grado, che ha trovato conferma in quella di appello.
Quest'ultima statuizione si reputa non oggetto di univoca contestazione, se non sotto forma di carenza di motivazione.
Dunque, prima di procedere all'esame delle censure, occorre mantenere alcuni punti fermi, come si vedrà:
• i vizi di cui al punto 3) della citazione sono stati qualificati formali;
• i vizi di cui al punto 4) non sono stati esaminati per essere di spettanza del giudice penale, anche per ciò che riguarda la chiesta rideterminazione del quantum.
Va infine chiarito che il Collegio potrà esaminare solo le censure tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in questo.
2.2 Ebbene, per ciò che concerne il primo motivo, in primo luogo va detto che si tratta di violazioni qualificate formali dal Giudice di primo grado, che quindi sottintendono profili di opposizione agli atti esecutivi.
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/04/2018, n.
8402; cfr. anche Cass. civ., L, 24.3.2022, n. 9643).
Ancora: “la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie,
pagina 6 di 13 poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”. (Cass. civ.,
III, 19/10/2015, n. 21080; cfr. anche Cass. civ., III, 2.4.2024, n. 8693).
Va inoltre chiarito che l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché il giudice dell'impugnazione è chiamato alla qualificazione dell'opposizione proposta
(per la decisione sia sul merito sia sull'ammissibilità dell'impugnazione) solo quando il primo giudice non abbia provveduto in tal senso (cfr., ad esempio, Cass. 32833/21,
Cass. 13381/17, Cass. 8103/07).
Nella specie, come visto, il Tribunale ha ricondotto le violazioni contenute al punto 3) della citazione ai vizi formali (sulla prospettata violazione dell'art. 227 ter dpr
115/2002, subito infra).
Ed è noto che la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi data dal giudice di primo grado è vincolante ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione applicabile. Contro una pronuncia sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, è esperibile ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., e non appello ove la stessa abbia deciso contemporaneamente anche un'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/08/2025, n. 22453; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n. 3500; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
16/01/2025, n. 1050).
Le parti hanno dibattuto sul punto e per l'appellante “il Tribunale adito ha qualificato
l'azione proposta come opposizione come effettuava (effettuata) avverso all'esecuzione, pertanto la formulata eccezione andrà respinta” (cfr. pagine 7 e 8 della comparsa conclusionale).
Si tratta di valutazione non condivisibile, posto che, come già visto, a pag. 3 della sentenza si legge: “segnatamente, le doglianze afferenti alla inesistenza del titolo esecutivo (cfr. n. 2 dell'atto di citazione), nonché tutte quelle inerenti ai vizi formali dell'atto impugnato (cfr. n. 3), essendo chiaramente sussumibili nell'ambito di operatività dei rimedi ex artt. 615 e 617 c.p.c., sono di competenza del giudice adito”.
Ebbene, come accennato, ad avviso della Corte, il Tribunale ha ripartito le censure, qualificando evidentemente la prima come promossa ex art. 615 cpc e le seconde come articolate ex art. 617 cpc.
Ma anche a non volere aderire a siffatta impostazione (anche se davvero non si vede pagina 7 di 13 come), nulla in ogni caso autorizza a ritenere che il Giudice di prime cure abbia qualificato le censure ulteriori rispetto a quale riferite al titolo esecutivo come di opposizione all'esecuzione.
Ciò detto, appunto, qualora si volesse ritenere, al più, “neutra” l'operazione di qualificazione del Tribunale, va in ogni caso aggiunto che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) (Cass. civ. III 03/08/2002, n. 11646; cfr. Cass. civ. II, 06/04/2006, n.
8112).
Nella specie, ad avviso della Corte le contestazioni inerenti alla motivazione e agli altri aspetti formali integrano sostanzialmente un'opposizione agli atti esecutivi, anche in ragione della forma con la quale sono state poste, e cioè in termini di mancanza di chiarezza e di motivazione.
Come accennato, l'appellante ha dedotto la mancanza di chiarezza (pagg. 4, 5,7), di motivazione (pag. 5), la non corretta indicazione dell'Autorità a cui proporre ricorso
(pag. 4), le modalità di calcolo (pag. 7).
Andava quindi proposto ricorso straordinario per Cassazione (cfr. Cass. civ., 22453/25
e 3500/25, 1050/25 citate).
Dunque, l'appello è in questa parte inammissibile e non occorre analizzare l'ulteriore questione prospettata circa la novità di alcune censure.
Vi è stata poi deduzione dal seguente tenore: “in forza del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al creditore dimostrare che gli importi richiesti con la cartella esattoriale siano dovuti nella misura in concreto richiesta in quanto corrispondenti a spese ascrivibili ai reati per i quali è stato condannato il soggetto e comuni ai reati ascritti agli altri coimputati per i quali è intervenuta condanna.
Ma dalla documentazione prodotta in giudizio risulta impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato non solo con riferimento a quelle comuni agli altri reati ma anche a quelle sborsate per l'accertamento dei reati riferibili a Parte_1
Pertanto, non può non convenirsi sul fatto che l'ente creditore non abbia
[...] assolto al proprio onere della prova, omettendo di replicare alcunché alla contestazione formulata dall'opponente che ha lamentato la mancanza di alcun avviso
pagina 8 di 13 di accertamento precedente all'invio della cartella esattoriale e quindi la violazione del proprio diritto di difesa. Pertanto, la considerazione del Tribunale in ordine al contenuto dell'opposizione che dimostrerebbe la chiara conoscenza da parte del Sig. del contenuto della cartella opposta è errata essendo stato costretto l'odierno Pt_1 appellante a dover incardinare un giudizio di opposizione per verificare la legittimità della pretesa azionata. Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale
(cfr. sent. 229/)9 e ord. 117/00), si ritiene infatti che l'obbligo di una congrua e sufficiente motivazione non possa riservarsi ai soli avvisi di accertamento atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge
241/90…” (pag. 9).
Ma si tratta non solo di questione che rientra in sostanza nel paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, anche in ragione delle allegazioni dell'appellante, non solo si reputa sia stata qualificata tale dal Tribunale per una parte (pag. 5 della sentenza) avendo per l'altra escluso la propria attribuzione (pag. 4; cfr. anche subito infra), ma che è in ogni caso eccessivamente generica, ex art. 342 cpc (cfr., anche con motivazione più diffusa, subito infra, al punto 2.3), tenuto delle allegazioni e produzioni offerte dagli appellati.
Dunque, per tutte le riferite ragioni il primo motivo va dichiarato inammissibile e va altresì in parte rigettato, anche per le motivazioni che seguono.
2.3 Ed infatti, anche per il secondo motivo va richiamato integralmente quanto già scritto con riguardo al motivo n. 1), e va rimarcato che la sentenza di primo grado (n.
364/07 del Tribunale di Ancona) ha statuito circa la condanna in solido degli imputati e che la Corte di appello, nel rimodulare la pena inflitta a , ha Parte_1 confermato “nel resto”, la sentenza impugnata.
Tanto consente di disattendere anche quanto scritto dall'appellante, seppure con riferimento al primo motivo, alle pagine 7 e 8 sempre con riguardo alla prospettata necessità di specificazione nel quantum.
Inoltre, non solo la decisione del Tribunale che in questi casi vi è attribuzione del
Giudice dell'Esecuzione penale non è stata univocamente impugnata, ma la stessa è anche condivisibile sullo specifico punto: “la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali”
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 15/03/2019, n. 31843).
pagina 9 di 13 Quanto poi all'ulteriore deduzione circa la necessità di specificazione nella cartella, per ogni imputato, dei costi, al fine di determinare correttamente il quantum, si è già visto che il Tribunale, non solo ha qualificato i vizi come formali, ma ha anche escluso la propria attribuzione, si reputa, anche per questa ulteriore specificazione (Diversamente
è a dirsi per il motivo sub n. 4) riguardante la addotta nullità della pretesa per non essere stata computata per la sola quota di spettanza dell'opponente ed alla corrispondente domanda rassegnata nella (nelle) conclusioni in via subordinata di rideterminazione degli importi per le spese di giustizia dovuti da esso opponente in relazione alle effettive spese di giustizia sostenute solamente per suo conto”.
Questa motivazione, ad avviso del Collegio, non è stata univocamente e integralmente contestata.
Pertanto, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n.
1924).
Ancora, come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione
pagina 10 di 13 della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n.
27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI,
22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Nella specie, a parte timido richiamo, a pag. 8 dell'appello, ad una rivendicazione della competenza del giudice civile, nonché ai principi in tema di distinzione di competenza tra il giudice civile e il giudice penale, si continua a sostenere la “nullità della cartella esattoriale per mancata specificazione come epurazione del vincolo di solidarietà”
(pag. 8 dell'appello), come detto, esclusa (e a ragione) dal Tribunale dalla sua attribuzione (si veda anche ordinanza del 9.1.2017 resa nel corso del giudizio di primo grado).
Infine, ma solo per mera completezza, stante le dirimenti ragioni già espresse, va detto come neppure sia stata contestata la produzione offerta da (cfr. Controparte_2 comparsa di costituzione in questo grado di giudizio), richiamata già in memoria finale nel giudizio di primo grado (si richiama la documentazione depositata in atti: modello
A, foglio notizie e partita 328/2014) e da cui si evincono spese di gran lunga antecedenti alla sentenza di appello.
Per vero, va detto come non si abbia contezza della comparsa di costituzione della
(avvenuta in primo grado in data 22.2.2016), ma in applicazione dei Controparte_2 principi espressi da Cass. civ., Sez. III, 27/07/2021, n. 21529 e da Cass. civ., Sez.
Unite, 16/02/2023, n. 4835, non occorre la rimessione della causa sul ruolo, anche per le ragioni già espresse in termini di pronuncia di solidarietà resa dal Giudice penale.
Va anche disatteso il terzo motivo, attinente alla decadenza.
Per vero, seppure non si comprenda appieno la qualificazione operata dal Tribunale, stante l'apparente antinomia tra quanto scritto a pag. 3 e quanto riportato a pag. 6
(come se si volesse successivamente assegnare valenza di autonoma valutazione al vizio in esame), vale comunque richiamare passo motivazionale della Suprema Corte:
pagina 11 di 13 “la decisione impugnata non risulta, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa
Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale, in primo luogo, "in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria"
e, inoltre, "la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste
l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 D.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023; conf., più di recente Sez. 3, Ordinanza n. 5796 del 04/03/2025, in controversia con oggetto quasi integralmente sovrapponibile a quello del presente ricorso)” (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 31/05/2025, n. 14680).
3. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono quindi la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. n. 8903/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 9.10.2019 nel procedimento n. 21864/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibili i primi due motivi di appello e li rigetta per il resto;
pagina 12 di 13 • rigetta il terzo motivo di appello;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: Parte_1
a) in favore di in euro 7.158,5, per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) in favore di , Controparte_2 in euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
c) in favore del
, in euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre Controparte_3 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2020/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8903/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 9.10.2019 nel procedimento n. 21864/2015 R.G. - vertente tra
( ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
UC EL e RA AL di Genola, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Duomo, n. 54; appellante
e
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessia Capaldo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Bausan,
n. 36; appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristiana Lupi, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Marcantonio Bragadin, n. 96; nonché
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in pagina 1 di 13 Napoli, Via Armando Diaz, n. 11; appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
per : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 per : come da note di trattazione scritta;
Controparte_2 per il : come da note di trattazione scritta;
Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 04.08.2015, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 00320150001593614002, per l'importo complessivo di euro 99.071,30.
L'opponente deduceva: a) l'inesistenza del titolo esecutivo, atteso che, con la sentenza n. 735/11 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona per la riscossione del cui credito era stata disposta l'iscrizione a ruolo, era stato condannato al pagamento delle spese processuali esclusivamente l'altro imputato [punto 2) della citazione: pagine due e tre)]; b) la nullità della cartella per la violazione dell'art. 7 L. n. 212/00 e, in particolare, per difetto di motivazione, non avendo l'istante ricevuto alcun avviso contenente il dettaglio della richiesta, mentre l'obbligo di motivazione era pur sempre esistente, anche se non era più vigente l'obbligo di trasmettere l'invito al pagamento previsto dall'art. 212 dpr 115/2002; la decadenza dal diritto al recupero degli importi, in ragione dell'applicazione dell'art. 227 ter dpr 115/2002 [punto 3) della citazione: pagine da tre a sei]; c) al punto 4) della citazione (pagine sei e sette), l'illegittimità della pretesa, sempre per mancanza di motivazione, tenuto conto anche dell'esistenza di vari coimputati: per l'istante risultava “…impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato, non solo con riferimento a quelle comuni agli altri coimputati ma anche quelle esborsate per l'accertamento dei reati solamente ascrivibili all'odierno imputato”; ancora, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 535 cpp, le spese avrebbero dovuto essere quantificate per intero in relazione a tutti i condannati e suddivise per quota e in parti uguali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 205 TUSG.
Ora, poiché l'istante aveva agito in concorso con altri due soggetti, di cui uno era stato condannato, a differenza del Sig. al pagamento delle ulteriori spese Pt_1 processuali della fase di impugnazione, non era possibile comprendere se l'importo richiesto in cartella fosse riferito alla sentenza n. 735/2011 (cioè, la sentenza di appello), oppure se fosse relativo alle spese della sentenza di primo grado, alle sole spese processuali della sentenza di secondo grado, ovvero ad entrambe.
pagina 2 di 13 L'ente creditore non aveva assolto al proprio onere probatorio, omettendo di specificare per le singole attività effettuate durante il processo, i relativi costi di giustizia.
L'istante chiedeva: “accertare e dichiarare che l'Ente creditore è decaduto dal diritto di riscuotere le somme e accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o
l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata;
…in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata eventualmente per le altre motivazioni esposte;
…in via gradata, rideterminare gli importi per spese di giustizia dovuti dall'opponente, con applicazione delle norme del TUSG, in considerazione delle effettive spese sostenute dal CP_3 per il processo relativo all'imputato opponente e con ripartizione delle medesime spese, così rideterminate nei confronti del solo condannato appellante, per il capo di imputazione e senza vincolo di solidarietà con gli altri condannati…”.
Si costituiva contestando l'avverso dedotto, così come Controparte_5 [...]
Controparte_2
Veniva altresì chiamato in giudizio il , che si costituiva Controparte_6 chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dopo aver superato alcune eccezioni preliminari, ha dapprima individuato l'ambito della sua cognizione: “le doglianze afferenti alla inesistenza del titolo esecutivo (cfr. n. 2 dell'atto di citazione), nonché tutte quelle inerenti ai vizi formali dell'atto impugnato (cfr. n. 3), essendo chiaramente sussumibili nell'ambito di operatività dei rimedi ex artt. 615 e 617 c.p.c., sono di competenza del giudice adito. Diversamente è a dirsi per il motivo sub n. 4) riguardante la addotta nullità della pretesa per non essere stata computata per la sola quota di spettanza dell'opponente ed alla corrispondente domanda rassegnata nella
(nelle) conclusioni in via subordinata di rideterminazione degli importi per le spese di giustizia dovuti da esso opponente in relazione alle effettive spese di giustizia sostenute solamente per suo conto”.
Dunque, il Tribunale ha qualificato vizi formali quelli riportati ai numeri 3) (omessa motivazione, violazione della normativa sul recupero delle spese di giustizia;
nonché, a quanto sembra, decadenza dell'agente dal diritto a richiedere il pagamento, in applicazione dell'art. 227 ter dpr 115/2002).
Il Giudice di primo grado, per ciò che riguarda il motivo indicato al n. 4) della citazione, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535 comma 2
c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale” (cfr.
Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2011 n. 491; Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2013, n.
pagina 3 di 13 28081)”, e ha ritenuto che “la domanda in parte qua è devoluta alla cognizione del giudice penale e non può essere delibata in questa sede”.
Il Tribunale ha poi escluso che fosse cessata la materia del contendere e, per il resto, ha rigettato l'opposizione.
Infatti, per ciò che concerne il motivo indicato al n. 2) della citazione, ha scritto:
“tuttavia, risulta di tutta evidenza che il titolo fondante la pretesa azionata a mezzo della cartella è la sentenza di primo grado n. 364/07 resa dal Tribunale di Ancona e la condanna alle spese processuali ivi statuita, che ha trovato mera conferma nella sentenza della Corte d'Appello resa nel giudizio di impugnazione (“…conferma nel resto.”) tale da giustificarne il richiamo nel titolo opposto”.
Quanto poi al difetto di motivazione, e cioè i vizi indicati al n. 3) della citazione, il
Tribunale ha evidenziato che l'istante aveva avuto contezza della pretesa, che alcun invito al pagamento andasse inoltrato, nonché la natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 227 ter del dpr 115/2002.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 12.6.2020 (termine ultimo per effetto della sospensione covid), ha promosso appello, costituendosi in data Parte_1
18.6.2020.
L'appellante, con un primo articolato motivo, ha dedotto la violazione dello Statuto del
Contribuente (artt. 5, 6 e 7), della legge sulla trasparenza amministrativa (art. 3, legge
241/1990) e della normativa sul recupero delle spese di giustizia (TUGS art. 227-ter, dpr 115/02 e 6 D.M. 321/1999).
Secondo l'istante, anche nella specie andava garantito il contraddittorio endoprocedimentale, e inoltre la cartella, carente di motivazione, non recava correttamente l'Autorità giudiziaria cui ricorrere, l'indicazione delle modalità di calcolo, né la precisa indicazione della fonte del pagamento.
Ancora, per il Sig. posto che era stata indicata la sentenza della Corte di Pt_1 appello, non vi erano dettagli circa l'imputazione delle spese all'uno o all'altro condannato e dunque l'atto era censurabile anche per ciò che concerne il quantum, essendo privo di calcolo, ripartizione e dettaglio.
Sempre per il ricorrente, “risulta di tutta evidenza che il titolo fondante la pretesa azionata a mezzo della cartella è la sentenza di primo grado n. 362/07 resa dal tribunale di Ancona e la condanna alle spese ivi statuita che ha trovato, mera conferma nella sentenza della corte d'appello resa nel giudizio impugnazione
(“conferma nel resto”) tale da giustificarne il richiamo nel titolo opposto. Quanto afferma il Tribunale è prova esplicita della mancanza di chiarezza e della cartella esattoriale che indica invece come titolo la sentenza di corte d'appello: per tale dovendosi intendere la pretesa creditoria dell'ente che ha messo il ruolo. Già solo per
pagina 4 di 13 questo motivo, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto trovare accoglimento perché andava al più indicato come titoli entrambe le sentenze… dall'esame della cartella di cui trattasi si ritiene che la stessa non risponda alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata all'ente creditore, seppure l'opponente dimostri di aver inteso che la cartella opposta attiene al recupero delle spese di giustizia relative alla sentenza penale …(vi è mero errore di indicazione di altra vicenda processuale)… deve rilevarsi che non sia stato messo in grado di verificare la legittimità della pretesa azionata. Da quanto detto consegue che nel caso in esame la cartella esattoriale rappresenta il primo atto con cui
l'ente creditore ha specificato, quantificandola la propria pretesa, ragione per cui tale cartella deve necessariamente contenere un'adeguata motivazione volta a consentirne il necessario controllo” (pagine 8 e 9 dell'appello).
Con il secondo motivo il Sig. ha dedotto la violazione degli artt. 211 e 227 ter Pt_1 dpr 115/2002 e 535 cpc, per omessa specificazione degli importi richiesti nella cartella impugnata, tenuto conto che l'obbligo di specificazione per ogni singolo imputato dei costi all'interno della cartella avrebbe consentito all'appellante di comprendere, nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza, quantomeno il procedimento di determinazione del quantum.
Sempre per l'istante, “si potrebbe quindi anche concordare con il Tribunale di Napoli nella parte in cui nella sentenza impugnata riconosce il titolo della cartella di cui si discute nella pronuncia del tribunale di Ancona, ma lo stesso Tribunale partenopeo cade in errore nel non annullare, quantomeno per difetto di motivazione, la cartella impugnata non essendoci nella stessa alcun riferimento alla pronuncia penale di primo grado che avrebbe dovuto contenere la quantificazione delle spese, leggendosi nella pronuncia d'appello un mero (una mera) conferma della pronuncia di primo grado”.
E' stata sostenuta ancora l'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 535 cpp, che prevedeva la condanna in solido, nonché la riformulazione dell'art. 205 dpr
115/2002, circa il recupero delle spese nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà, per cui anche da questo punto di vista la cartella era affetta da carenza di motivazione
(pag. 11).
Infine, con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 227 ter del dpr
115/2002 in tema di decadenza dell'Ente dalla pretesa.
1.4 Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione; l' ha anche prospettato Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, rientrando le censure nel paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi.
pagina 5 di 13
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni statuizione, anche in rito, non oggetto di impugnazione, deve reputarsi coperta dal giudicato.
Infatti, il Tribunale, per quel che qui interessa, ha:
• sostenuto che le doglianze afferenti alla inesistenza del titolo esecutivo erano quelle contenute al n. 2) della citazione e che quelle inerenti ai vizi formali dell'atto impugnato erano riportate al successivo n. 3);
• escluso la propria attribuzione sia in ordine alla censura inerente al mancato computo della sola quota di spettanza dell'opponente, sia alla corrispondente domanda “di rideterminazione degli importi per le spese di giustizia dovuti da esso opponente in relazione alle effettive spese di giustizia sostenute solamente per suo conto”;
• rigettato il motivo ex art. 615 cpc, sostenendo che il titolo fondante la pretesa è la sentenza di primo grado, che ha trovato conferma in quella di appello.
Quest'ultima statuizione si reputa non oggetto di univoca contestazione, se non sotto forma di carenza di motivazione.
Dunque, prima di procedere all'esame delle censure, occorre mantenere alcuni punti fermi, come si vedrà:
• i vizi di cui al punto 3) della citazione sono stati qualificati formali;
• i vizi di cui al punto 4) non sono stati esaminati per essere di spettanza del giudice penale, anche per ciò che riguarda la chiesta rideterminazione del quantum.
Va infine chiarito che il Collegio potrà esaminare solo le censure tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in questo.
2.2 Ebbene, per ciò che concerne il primo motivo, in primo luogo va detto che si tratta di violazioni qualificate formali dal Giudice di primo grado, che quindi sottintendono profili di opposizione agli atti esecutivi.
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/04/2018, n.
8402; cfr. anche Cass. civ., L, 24.3.2022, n. 9643).
Ancora: “la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie,
pagina 6 di 13 poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”. (Cass. civ.,
III, 19/10/2015, n. 21080; cfr. anche Cass. civ., III, 2.4.2024, n. 8693).
Va inoltre chiarito che l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché il giudice dell'impugnazione è chiamato alla qualificazione dell'opposizione proposta
(per la decisione sia sul merito sia sull'ammissibilità dell'impugnazione) solo quando il primo giudice non abbia provveduto in tal senso (cfr., ad esempio, Cass. 32833/21,
Cass. 13381/17, Cass. 8103/07).
Nella specie, come visto, il Tribunale ha ricondotto le violazioni contenute al punto 3) della citazione ai vizi formali (sulla prospettata violazione dell'art. 227 ter dpr
115/2002, subito infra).
Ed è noto che la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi data dal giudice di primo grado è vincolante ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione applicabile. Contro una pronuncia sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, è esperibile ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., e non appello ove la stessa abbia deciso contemporaneamente anche un'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/08/2025, n. 22453; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n. 3500; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
16/01/2025, n. 1050).
Le parti hanno dibattuto sul punto e per l'appellante “il Tribunale adito ha qualificato
l'azione proposta come opposizione come effettuava (effettuata) avverso all'esecuzione, pertanto la formulata eccezione andrà respinta” (cfr. pagine 7 e 8 della comparsa conclusionale).
Si tratta di valutazione non condivisibile, posto che, come già visto, a pag. 3 della sentenza si legge: “segnatamente, le doglianze afferenti alla inesistenza del titolo esecutivo (cfr. n. 2 dell'atto di citazione), nonché tutte quelle inerenti ai vizi formali dell'atto impugnato (cfr. n. 3), essendo chiaramente sussumibili nell'ambito di operatività dei rimedi ex artt. 615 e 617 c.p.c., sono di competenza del giudice adito”.
Ebbene, come accennato, ad avviso della Corte, il Tribunale ha ripartito le censure, qualificando evidentemente la prima come promossa ex art. 615 cpc e le seconde come articolate ex art. 617 cpc.
Ma anche a non volere aderire a siffatta impostazione (anche se davvero non si vede pagina 7 di 13 come), nulla in ogni caso autorizza a ritenere che il Giudice di prime cure abbia qualificato le censure ulteriori rispetto a quale riferite al titolo esecutivo come di opposizione all'esecuzione.
Ciò detto, appunto, qualora si volesse ritenere, al più, “neutra” l'operazione di qualificazione del Tribunale, va in ogni caso aggiunto che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) (Cass. civ. III 03/08/2002, n. 11646; cfr. Cass. civ. II, 06/04/2006, n.
8112).
Nella specie, ad avviso della Corte le contestazioni inerenti alla motivazione e agli altri aspetti formali integrano sostanzialmente un'opposizione agli atti esecutivi, anche in ragione della forma con la quale sono state poste, e cioè in termini di mancanza di chiarezza e di motivazione.
Come accennato, l'appellante ha dedotto la mancanza di chiarezza (pagg. 4, 5,7), di motivazione (pag. 5), la non corretta indicazione dell'Autorità a cui proporre ricorso
(pag. 4), le modalità di calcolo (pag. 7).
Andava quindi proposto ricorso straordinario per Cassazione (cfr. Cass. civ., 22453/25
e 3500/25, 1050/25 citate).
Dunque, l'appello è in questa parte inammissibile e non occorre analizzare l'ulteriore questione prospettata circa la novità di alcune censure.
Vi è stata poi deduzione dal seguente tenore: “in forza del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al creditore dimostrare che gli importi richiesti con la cartella esattoriale siano dovuti nella misura in concreto richiesta in quanto corrispondenti a spese ascrivibili ai reati per i quali è stato condannato il soggetto e comuni ai reati ascritti agli altri coimputati per i quali è intervenuta condanna.
Ma dalla documentazione prodotta in giudizio risulta impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato non solo con riferimento a quelle comuni agli altri reati ma anche a quelle sborsate per l'accertamento dei reati riferibili a Parte_1
Pertanto, non può non convenirsi sul fatto che l'ente creditore non abbia
[...] assolto al proprio onere della prova, omettendo di replicare alcunché alla contestazione formulata dall'opponente che ha lamentato la mancanza di alcun avviso
pagina 8 di 13 di accertamento precedente all'invio della cartella esattoriale e quindi la violazione del proprio diritto di difesa. Pertanto, la considerazione del Tribunale in ordine al contenuto dell'opposizione che dimostrerebbe la chiara conoscenza da parte del Sig. del contenuto della cartella opposta è errata essendo stato costretto l'odierno Pt_1 appellante a dover incardinare un giudizio di opposizione per verificare la legittimità della pretesa azionata. Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale
(cfr. sent. 229/)9 e ord. 117/00), si ritiene infatti che l'obbligo di una congrua e sufficiente motivazione non possa riservarsi ai soli avvisi di accertamento atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge
241/90…” (pag. 9).
Ma si tratta non solo di questione che rientra in sostanza nel paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, anche in ragione delle allegazioni dell'appellante, non solo si reputa sia stata qualificata tale dal Tribunale per una parte (pag. 5 della sentenza) avendo per l'altra escluso la propria attribuzione (pag. 4; cfr. anche subito infra), ma che è in ogni caso eccessivamente generica, ex art. 342 cpc (cfr., anche con motivazione più diffusa, subito infra, al punto 2.3), tenuto delle allegazioni e produzioni offerte dagli appellati.
Dunque, per tutte le riferite ragioni il primo motivo va dichiarato inammissibile e va altresì in parte rigettato, anche per le motivazioni che seguono.
2.3 Ed infatti, anche per il secondo motivo va richiamato integralmente quanto già scritto con riguardo al motivo n. 1), e va rimarcato che la sentenza di primo grado (n.
364/07 del Tribunale di Ancona) ha statuito circa la condanna in solido degli imputati e che la Corte di appello, nel rimodulare la pena inflitta a , ha Parte_1 confermato “nel resto”, la sentenza impugnata.
Tanto consente di disattendere anche quanto scritto dall'appellante, seppure con riferimento al primo motivo, alle pagine 7 e 8 sempre con riguardo alla prospettata necessità di specificazione nel quantum.
Inoltre, non solo la decisione del Tribunale che in questi casi vi è attribuzione del
Giudice dell'Esecuzione penale non è stata univocamente impugnata, ma la stessa è anche condivisibile sullo specifico punto: “la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali”
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 15/03/2019, n. 31843).
pagina 9 di 13 Quanto poi all'ulteriore deduzione circa la necessità di specificazione nella cartella, per ogni imputato, dei costi, al fine di determinare correttamente il quantum, si è già visto che il Tribunale, non solo ha qualificato i vizi come formali, ma ha anche escluso la propria attribuzione, si reputa, anche per questa ulteriore specificazione (Diversamente
è a dirsi per il motivo sub n. 4) riguardante la addotta nullità della pretesa per non essere stata computata per la sola quota di spettanza dell'opponente ed alla corrispondente domanda rassegnata nella (nelle) conclusioni in via subordinata di rideterminazione degli importi per le spese di giustizia dovuti da esso opponente in relazione alle effettive spese di giustizia sostenute solamente per suo conto”.
Questa motivazione, ad avviso del Collegio, non è stata univocamente e integralmente contestata.
Pertanto, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n.
1924).
Ancora, come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione
pagina 10 di 13 della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n.
27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI,
22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Nella specie, a parte timido richiamo, a pag. 8 dell'appello, ad una rivendicazione della competenza del giudice civile, nonché ai principi in tema di distinzione di competenza tra il giudice civile e il giudice penale, si continua a sostenere la “nullità della cartella esattoriale per mancata specificazione come epurazione del vincolo di solidarietà”
(pag. 8 dell'appello), come detto, esclusa (e a ragione) dal Tribunale dalla sua attribuzione (si veda anche ordinanza del 9.1.2017 resa nel corso del giudizio di primo grado).
Infine, ma solo per mera completezza, stante le dirimenti ragioni già espresse, va detto come neppure sia stata contestata la produzione offerta da (cfr. Controparte_2 comparsa di costituzione in questo grado di giudizio), richiamata già in memoria finale nel giudizio di primo grado (si richiama la documentazione depositata in atti: modello
A, foglio notizie e partita 328/2014) e da cui si evincono spese di gran lunga antecedenti alla sentenza di appello.
Per vero, va detto come non si abbia contezza della comparsa di costituzione della
(avvenuta in primo grado in data 22.2.2016), ma in applicazione dei Controparte_2 principi espressi da Cass. civ., Sez. III, 27/07/2021, n. 21529 e da Cass. civ., Sez.
Unite, 16/02/2023, n. 4835, non occorre la rimessione della causa sul ruolo, anche per le ragioni già espresse in termini di pronuncia di solidarietà resa dal Giudice penale.
Va anche disatteso il terzo motivo, attinente alla decadenza.
Per vero, seppure non si comprenda appieno la qualificazione operata dal Tribunale, stante l'apparente antinomia tra quanto scritto a pag. 3 e quanto riportato a pag. 6
(come se si volesse successivamente assegnare valenza di autonoma valutazione al vizio in esame), vale comunque richiamare passo motivazionale della Suprema Corte:
pagina 11 di 13 “la decisione impugnata non risulta, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa
Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale, in primo luogo, "in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria"
e, inoltre, "la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste
l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 D.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023; conf., più di recente Sez. 3, Ordinanza n. 5796 del 04/03/2025, in controversia con oggetto quasi integralmente sovrapponibile a quello del presente ricorso)” (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 31/05/2025, n. 14680).
3. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono quindi la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. n. 8903/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 9.10.2019 nel procedimento n. 21864/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibili i primi due motivi di appello e li rigetta per il resto;
pagina 12 di 13 • rigetta il terzo motivo di appello;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: Parte_1
a) in favore di in euro 7.158,5, per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) in favore di , Controparte_2 in euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
c) in favore del
, in euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre Controparte_3 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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