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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4325/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NUNZIO Controparte_1 C.F._1
BAJA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Leonforte, via Campo Sportivo n. 6;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. GIUSEPPE RAFFAELE MORANA, elettivamente domiciliato nel suo studio in CP_2 via Dott. Puzzo n. 4;
CONVENUTO
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2021 conveniva in giudizio il Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di aver percorso la via Aleardi del Comune di in data 14/8/2019, intorno alle ore 17.30, in CP_2 compagnia del marito, della figlia e di una coppia di amici;
- di aver perso l'equilibrio e di essere caduta, nei pressi della libreria “Don Chisciotte” e in prossimità dell'incrocio con corso Umberto I, a causa di un'anomalia presente sul basolato, non segnalata né visibile;
- di essere stata trasportata al pronto soccorso di Modica, ove le era stata diagnosticata una frattura del femore (“frattura completa pertrocaanterica sn”);
- che, in base all'art. 2051 c.c., il doveva ritenersi responsabile, quale custode ed Controparte_2 ente proprietario della strada, di quanto cagionato a e doveva perciò risarcire il Controparte_1 relativo danno;
- che, in subordine, la pretesa risarcitoria era fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio di “neminem laedere”;
- di aver subito un danno pari a euro 46.589,47.
Pertanto, chiedeva di condannare il ai sensi dell'art. 2051 c.c. o Controparte_1 Controparte_2 in subordine ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma di euro 46.589,47 (oltre interessi e rivalutazione).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 5/4/2022 il Controparte_2 esponeva:
- che era caduta a cagione di una propria distratta e disattenta andatura;
Controparte_1
- che si era trovata a camminare lungo la via Aleardi, le cui caratteristiche Controparte_1 oggettive (di via pubblica pavimentata con basole) erano di ogni evidenza, in una situazione di piena e ottimale visibilità naturale, non ostacolata da condizioni meteorologiche avverse;
- che la quantificazione del danno era abnorme, spropositata e speculativa.
Pertanto, il chiedeva di rigettare le domande proposte da . Controparte_2 Controparte_1
Con ordinanza del 19/10/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito della prova testimoniale, con ordinanza del 18/5/2023, disattesa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Controparte_1 conclusioni.
Con ordinanza del 15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
(attrice) nei confronti del (convenuto) in ragione della (pretesa) CP_1 Controparte_2 responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c.
La domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. è infondata, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va osservato che (per come rilevato da App. Bari 2/5/2025 n. 635):
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sì oggettiva, ma richiede, ai fini della relativa configurabilità, la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”;
- “non può quindi ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in una determinata area, e che il sinistro e la cosa in custodia si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario, invece, dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali”;
- “ciò significa che è sempre necessario che sia allegata e provata dal soggetto danneggiato la dinamica del fatto, dinamica intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti”;
- “pertanto, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attrice ha dichiarato che “a causa di un'anomalia presente sul basolato … perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra riportando gravi lesioni personali” (cfr. p. 1).
Orbene, all'udienza del 31/1/2023 la teste (amica dell'attrice) ha Testimone_1 dichiarato:
- con riguardo all'articolato b della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice (“vero che nella suddetta via, nei pressi della libreria Don Chisciotte ed in prossimità dell'incrocio con Corso Umberto I di in data 14.08.2019, intorno alle ore 17:30, cadeva a terra”): CP_2 Controparte_1
“è vero, è caduta a terra nei pressi di un incrocio”;
- con riguardo all'articolato e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice (“Riferisca se riconosce il luogo del sinistro ed il dettaglio del luogo del sinistro, come da stampe fotografiche che si mostrano”): “riconosco i luoghi di cui alle fotografie che mi vengono mostrate.
[...]
è caduta più o meno di fronte alla libreria che si vede nella prima foto. Ricordo che è CP_1 caduta in corrispondenza di una delle fessure che si vedono nelle foto … Non so tuttavia dire in quale punto preciso sia caduta, anche perché era la prima volta che mi trovavo lì”.
Analogamente, il teste (amico dell'attrice) ha dichiarato: Testimone_2
- con riguardo all'articolato b della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice: “non ricordo il nome della via, ma ricordo che c'era una libreria;
mentre passeggiavamo,
[...]
era accanto a me, è caduta cercando di aggrapparsi a me, ma non c'è riuscita”; CP_1
- con riguardo all'articolato e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice: “riconosco i luoghi di cui alle fotografie che mi vengono mostrate. In particolare, ricordo la libreria e c'era anche un chiosco nelle vicinanze. La strada sembrava normale. Credo che sia Controparte_1 caduta in corrispondenza di una delle fessure che si vedono nelle fotografie che mi vengono mostrate, ma non so dire di preciso in quale punto”.
Dunque, l'attrice ha sostenuto di essere caduta a causa di una “anomalia” del basolato, ma, per un verso, la teste ha genericamente dichiarato che l'attrice era caduta in Testimone_1
“una delle fessure che si vedono nelle foto” (cioè nelle fotografie prodotte dall'attrice quale all. 2 all'atto di citazione) senza chiarire in quale punto preciso fosse caduta l'attrice; per altro verso, il teste ha dichiarato in modo dubitativo “credo che sia caduta in Testimone_2 Controparte_1 corrispondenza di una delle fessure che si vedono nelle fotografie che mi vengono mostrate”, anche in tal caso senza saper dire “di preciso in quale punto”.
Le generiche dichiarazioni dei testi escussi non consentono perciò:
- di chiarire dove sia esattamente caduta l'attrice;
- conseguentemente, di ricostruire la dinamica dell'incidente (intesa come successione dei fatti e insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento). Ma soprattutto, considerato che le fotografie prodotte dall'attrice ritraggono diverse basole e che molte di queste basole non presentano rilevanti disconnessioni o dislivelli, ma mere fessure fra una basola e l'altra, le generiche dichiarazioni dei testi escussi non consentono di affermare che l'attrice sia caduta (per come affermato dalla stessa con l'atto di citazione) a causa di una “anomalia” (quale, in ipotesi, una rilevante disconnessione o un rilevante dislivello di una o più basole).
Pertanto, in mancanza di tale prova e, più in generale, di una puntuale dimostrazione dell'effettiva dinamica dell'incidente, deve escludersi che sia stata fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso causale tra la pretesa “anomalia” della cosa in custodia e l'evento dannoso.
In secondo luogo, ed in ogni caso, va ricordato, anzitutto, che per come affermato da Cass. 2148/2025:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento”;
- “il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile”.
Ed infatti, per come precisato da Cass. 2376/2024, “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Piuttosto, secondo Cass. 32544/2024 (che richiama Cass. 14228/2023), “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"”, per cui “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa"”.
Ed ancora, secondo Cass. 8450/2025, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, e ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Sulla base di tali principi, Cass. 18808/2024 ha confermato la sentenza di appello che aveva “dato rilievo – quale fattore idoneo ad escludere il nesso causale tra res ed evento dannoso, consistito nella caduta al suolo – alla condotta colposa” della danneggiata “per avere costei coscientemente camminato sul basolato, in condizioni di piena visibilità, ancorché le basole fossero tutte sconnesse”.
Analogamente, Cass. 33724/2019 ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di caduta su pavimentazione in porfido, data l'interruzione del nesso causale “in ragione, dirimente, dell'utile prevedibilità dell'irregolarità della pavimentazione in porfido, in particolare in una camminata effettuata con piena visibilità diurna, affatto esclusa dalla residenza in altra città della danneggiata”.
Nel caso di specie, è incontroverso fra le parti che l'attrice sia caduta a nella via Aleardi, la CP_2 quale, per come si evince dalle fotografie prodotte dall'attrice (cfr. all. 2 all'atto di citazione), è caratterizzata da una pavimentazione antica, tipica del centro storico di costituita da basole in CP_2 pietra che, per loro stessa natura, sono di forma non perfettamente regolare, non del tutto lineari in superficie, accostate l'una all'altra ma non precisamente congiunte tra di loro.
Tale tipologia di manto stradale è per sua stessa natura irregolare e non uniforme ed è contraddistinta da naturale usura.
Pertanto, l'irregolarità del manto stradale si sostanzia in una caratteristica tipica generalizzata e connaturata al particolare tipo di pavimentazione esistente sull'intera strada in cui si è verificato il sinistro, per cui tale irregolarità non integra un'anomalia della pavimentazione stradale.
Peraltro, l'incidente per cui è causa si è verificato intorno alle ore 17.30 del 14/8/2019, cioè in condizioni di piena visibilità, potendo perciò ritenersi che l'irregolarità delle basole fosse pienamente visibile e prevedibile, il che (in base alla giurisprudenza sopra citata) non può essere escluso dal fatto che l'attrice fosse residente in altra città e si fosse recata a per una breve CP_2 vacanza (per come riferito dai testi escussi).
È vero che l'attrice ha dedotto che:
- il basolato era costituito da una pietra calcarea bianca, la quale rifletteva sia la luce visibile, sia le radiazioni solari, e il convenuto non aveva allegato né provato che il basolato fosse CP_2 provvisto di un rivestimento/trattamento/finitura antiriflesso, in grado di ridurre i riflessi luminosi (cfr. comparsa conclusionale, p. 8);
- il convenuto non aveva tenuto in considerazione né escluso “il fenomeno CP_2 dell'abbagliamento visivo/irraggiamento per eccessiva illuminazione, circostanza paragonabile … alla carenza di illuminazione” (cfr. memoria di replica, p. 2).
Deve però notarsi che: - già con la comparsa di risposta il convenuto aveva rilevato che l'incidente per cui è causa CP_2 si era verificato “in una situazione di piena, ottimale visibilità naturale … non ostacolata da condizioni meteorologiche avverse o da altri impedimenti” (cfr. p. 3);
- tale circostanza non è stata specificatamente contestata dall'attrice né alla prima udienza del 12/4/2022, né con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- solo con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica l'attrice ha per la prima volta eccepito che vi sarebbe stato (in ragione della peculiare natura del basolato e della pietra calcarea bianca) un fenomeno di “abbagliamento visivo/irraggiamento” per eccessiva illuminazione, assimilabile alla carenza di illuminazione, con conseguente assenza di piena visibilità;
- tuttavia, “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. Cass. 9066/2024, che richiama Cass. 315/2012 e 20723/2018);
- inoltre, non è dato “apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti” (cfr. Cass. 11547/2019).
Pertanto, non può tenersi conto delle deduzioni dell'attrice in merito al preteso “abbagliamento visivo/irraggiamento” per eccessiva illuminazione, in quanto formulate per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, con conseguente tardività e inammissibilità delle stesse, a maggior ragione ove si consideri la mancata rituale e specifica contestazione, da parte dell'attrice, della situazione di piena visibilità allegata dal convenuto con la comparsa di CP_2 risposta.
Ciò considerato, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità nota, manifesta, visibile, agevolmente evitabile, l'attrice avrebbe dovuto rispettare l'obbligo generale di prudenza e diligenza, prestando la dovuta attenzione per evitare rischi evidenti e facilmente evitabili, anche in base al generale dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.
Del resto, in presenza di un pericolo manifesto (quale è l'esistenza di una pavimentazione irregolare e non uniforme) era ragionevole attendersi che l'attrice adottasse misure di autotutela adeguate al caso concreto (a titolo esemplificativo: prestare attenzione a dove si poggiano i piedi, rallentare l'andatura).
La facile prevedibilità ed evitabilità dell'insidia sulla base dell'ordinaria diligenza consentono di concludere per il carattere gravemente colposo della condotta tenuta dall'attrice, che avrebbe potuto evitare l'evento dannoso ove avesse adottato le predette misure di autotutela.
Ne consegue che l'evento dannoso non può che essere ricondotto ad un comportamento imprudente e negligente dell'attrice, in violazione dell'ordinaria diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1227 c.c. e del principio di solidarietà sociale espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, la responsabilità per la verificazione del danno deve essere imputata esclusivamente alla condotta colposa dell'attrice, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità in capo al convenuto (data l'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, CP_2 regredendo la cosa in custodia a mera occasione o teatro dell'evento dannoso). D'altro canto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, in quanto:
- l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto;
- nel caso di specie, per come si è detto, la condotta dell'attrice, qualificabile come colposa in ragione della mancata adozione delle normali cautele, ha inciso sulla dinamica dell'evento in modo tale da porsi come causa assorbente del danno e, quindi, da interrompere il nesso causale tra il preteso fatto illecito del convenuto e il danno. CP_2
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere perciò rigettate.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali del convenuto CP_2
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4325/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna , al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che liquida in euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 23 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4325/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NUNZIO Controparte_1 C.F._1
BAJA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Leonforte, via Campo Sportivo n. 6;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. GIUSEPPE RAFFAELE MORANA, elettivamente domiciliato nel suo studio in CP_2 via Dott. Puzzo n. 4;
CONVENUTO
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2021 conveniva in giudizio il Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di aver percorso la via Aleardi del Comune di in data 14/8/2019, intorno alle ore 17.30, in CP_2 compagnia del marito, della figlia e di una coppia di amici;
- di aver perso l'equilibrio e di essere caduta, nei pressi della libreria “Don Chisciotte” e in prossimità dell'incrocio con corso Umberto I, a causa di un'anomalia presente sul basolato, non segnalata né visibile;
- di essere stata trasportata al pronto soccorso di Modica, ove le era stata diagnosticata una frattura del femore (“frattura completa pertrocaanterica sn”);
- che, in base all'art. 2051 c.c., il doveva ritenersi responsabile, quale custode ed Controparte_2 ente proprietario della strada, di quanto cagionato a e doveva perciò risarcire il Controparte_1 relativo danno;
- che, in subordine, la pretesa risarcitoria era fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio di “neminem laedere”;
- di aver subito un danno pari a euro 46.589,47.
Pertanto, chiedeva di condannare il ai sensi dell'art. 2051 c.c. o Controparte_1 Controparte_2 in subordine ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma di euro 46.589,47 (oltre interessi e rivalutazione).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 5/4/2022 il Controparte_2 esponeva:
- che era caduta a cagione di una propria distratta e disattenta andatura;
Controparte_1
- che si era trovata a camminare lungo la via Aleardi, le cui caratteristiche Controparte_1 oggettive (di via pubblica pavimentata con basole) erano di ogni evidenza, in una situazione di piena e ottimale visibilità naturale, non ostacolata da condizioni meteorologiche avverse;
- che la quantificazione del danno era abnorme, spropositata e speculativa.
Pertanto, il chiedeva di rigettare le domande proposte da . Controparte_2 Controparte_1
Con ordinanza del 19/10/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito della prova testimoniale, con ordinanza del 18/5/2023, disattesa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Controparte_1 conclusioni.
Con ordinanza del 15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
(attrice) nei confronti del (convenuto) in ragione della (pretesa) CP_1 Controparte_2 responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c.
La domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. è infondata, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va osservato che (per come rilevato da App. Bari 2/5/2025 n. 635):
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sì oggettiva, ma richiede, ai fini della relativa configurabilità, la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”;
- “non può quindi ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in una determinata area, e che il sinistro e la cosa in custodia si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario, invece, dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali”;
- “ciò significa che è sempre necessario che sia allegata e provata dal soggetto danneggiato la dinamica del fatto, dinamica intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti”;
- “pertanto, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attrice ha dichiarato che “a causa di un'anomalia presente sul basolato … perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra riportando gravi lesioni personali” (cfr. p. 1).
Orbene, all'udienza del 31/1/2023 la teste (amica dell'attrice) ha Testimone_1 dichiarato:
- con riguardo all'articolato b della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice (“vero che nella suddetta via, nei pressi della libreria Don Chisciotte ed in prossimità dell'incrocio con Corso Umberto I di in data 14.08.2019, intorno alle ore 17:30, cadeva a terra”): CP_2 Controparte_1
“è vero, è caduta a terra nei pressi di un incrocio”;
- con riguardo all'articolato e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice (“Riferisca se riconosce il luogo del sinistro ed il dettaglio del luogo del sinistro, come da stampe fotografiche che si mostrano”): “riconosco i luoghi di cui alle fotografie che mi vengono mostrate.
[...]
è caduta più o meno di fronte alla libreria che si vede nella prima foto. Ricordo che è CP_1 caduta in corrispondenza di una delle fessure che si vedono nelle foto … Non so tuttavia dire in quale punto preciso sia caduta, anche perché era la prima volta che mi trovavo lì”.
Analogamente, il teste (amico dell'attrice) ha dichiarato: Testimone_2
- con riguardo all'articolato b della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice: “non ricordo il nome della via, ma ricordo che c'era una libreria;
mentre passeggiavamo,
[...]
era accanto a me, è caduta cercando di aggrapparsi a me, ma non c'è riuscita”; CP_1
- con riguardo all'articolato e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice: “riconosco i luoghi di cui alle fotografie che mi vengono mostrate. In particolare, ricordo la libreria e c'era anche un chiosco nelle vicinanze. La strada sembrava normale. Credo che sia Controparte_1 caduta in corrispondenza di una delle fessure che si vedono nelle fotografie che mi vengono mostrate, ma non so dire di preciso in quale punto”.
Dunque, l'attrice ha sostenuto di essere caduta a causa di una “anomalia” del basolato, ma, per un verso, la teste ha genericamente dichiarato che l'attrice era caduta in Testimone_1
“una delle fessure che si vedono nelle foto” (cioè nelle fotografie prodotte dall'attrice quale all. 2 all'atto di citazione) senza chiarire in quale punto preciso fosse caduta l'attrice; per altro verso, il teste ha dichiarato in modo dubitativo “credo che sia caduta in Testimone_2 Controparte_1 corrispondenza di una delle fessure che si vedono nelle fotografie che mi vengono mostrate”, anche in tal caso senza saper dire “di preciso in quale punto”.
Le generiche dichiarazioni dei testi escussi non consentono perciò:
- di chiarire dove sia esattamente caduta l'attrice;
- conseguentemente, di ricostruire la dinamica dell'incidente (intesa come successione dei fatti e insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento). Ma soprattutto, considerato che le fotografie prodotte dall'attrice ritraggono diverse basole e che molte di queste basole non presentano rilevanti disconnessioni o dislivelli, ma mere fessure fra una basola e l'altra, le generiche dichiarazioni dei testi escussi non consentono di affermare che l'attrice sia caduta (per come affermato dalla stessa con l'atto di citazione) a causa di una “anomalia” (quale, in ipotesi, una rilevante disconnessione o un rilevante dislivello di una o più basole).
Pertanto, in mancanza di tale prova e, più in generale, di una puntuale dimostrazione dell'effettiva dinamica dell'incidente, deve escludersi che sia stata fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso causale tra la pretesa “anomalia” della cosa in custodia e l'evento dannoso.
In secondo luogo, ed in ogni caso, va ricordato, anzitutto, che per come affermato da Cass. 2148/2025:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento”;
- “il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile”.
Ed infatti, per come precisato da Cass. 2376/2024, “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Piuttosto, secondo Cass. 32544/2024 (che richiama Cass. 14228/2023), “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"”, per cui “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa"”.
Ed ancora, secondo Cass. 8450/2025, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, e ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Sulla base di tali principi, Cass. 18808/2024 ha confermato la sentenza di appello che aveva “dato rilievo – quale fattore idoneo ad escludere il nesso causale tra res ed evento dannoso, consistito nella caduta al suolo – alla condotta colposa” della danneggiata “per avere costei coscientemente camminato sul basolato, in condizioni di piena visibilità, ancorché le basole fossero tutte sconnesse”.
Analogamente, Cass. 33724/2019 ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di caduta su pavimentazione in porfido, data l'interruzione del nesso causale “in ragione, dirimente, dell'utile prevedibilità dell'irregolarità della pavimentazione in porfido, in particolare in una camminata effettuata con piena visibilità diurna, affatto esclusa dalla residenza in altra città della danneggiata”.
Nel caso di specie, è incontroverso fra le parti che l'attrice sia caduta a nella via Aleardi, la CP_2 quale, per come si evince dalle fotografie prodotte dall'attrice (cfr. all. 2 all'atto di citazione), è caratterizzata da una pavimentazione antica, tipica del centro storico di costituita da basole in CP_2 pietra che, per loro stessa natura, sono di forma non perfettamente regolare, non del tutto lineari in superficie, accostate l'una all'altra ma non precisamente congiunte tra di loro.
Tale tipologia di manto stradale è per sua stessa natura irregolare e non uniforme ed è contraddistinta da naturale usura.
Pertanto, l'irregolarità del manto stradale si sostanzia in una caratteristica tipica generalizzata e connaturata al particolare tipo di pavimentazione esistente sull'intera strada in cui si è verificato il sinistro, per cui tale irregolarità non integra un'anomalia della pavimentazione stradale.
Peraltro, l'incidente per cui è causa si è verificato intorno alle ore 17.30 del 14/8/2019, cioè in condizioni di piena visibilità, potendo perciò ritenersi che l'irregolarità delle basole fosse pienamente visibile e prevedibile, il che (in base alla giurisprudenza sopra citata) non può essere escluso dal fatto che l'attrice fosse residente in altra città e si fosse recata a per una breve CP_2 vacanza (per come riferito dai testi escussi).
È vero che l'attrice ha dedotto che:
- il basolato era costituito da una pietra calcarea bianca, la quale rifletteva sia la luce visibile, sia le radiazioni solari, e il convenuto non aveva allegato né provato che il basolato fosse CP_2 provvisto di un rivestimento/trattamento/finitura antiriflesso, in grado di ridurre i riflessi luminosi (cfr. comparsa conclusionale, p. 8);
- il convenuto non aveva tenuto in considerazione né escluso “il fenomeno CP_2 dell'abbagliamento visivo/irraggiamento per eccessiva illuminazione, circostanza paragonabile … alla carenza di illuminazione” (cfr. memoria di replica, p. 2).
Deve però notarsi che: - già con la comparsa di risposta il convenuto aveva rilevato che l'incidente per cui è causa CP_2 si era verificato “in una situazione di piena, ottimale visibilità naturale … non ostacolata da condizioni meteorologiche avverse o da altri impedimenti” (cfr. p. 3);
- tale circostanza non è stata specificatamente contestata dall'attrice né alla prima udienza del 12/4/2022, né con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- solo con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica l'attrice ha per la prima volta eccepito che vi sarebbe stato (in ragione della peculiare natura del basolato e della pietra calcarea bianca) un fenomeno di “abbagliamento visivo/irraggiamento” per eccessiva illuminazione, assimilabile alla carenza di illuminazione, con conseguente assenza di piena visibilità;
- tuttavia, “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. Cass. 9066/2024, che richiama Cass. 315/2012 e 20723/2018);
- inoltre, non è dato “apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti” (cfr. Cass. 11547/2019).
Pertanto, non può tenersi conto delle deduzioni dell'attrice in merito al preteso “abbagliamento visivo/irraggiamento” per eccessiva illuminazione, in quanto formulate per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, con conseguente tardività e inammissibilità delle stesse, a maggior ragione ove si consideri la mancata rituale e specifica contestazione, da parte dell'attrice, della situazione di piena visibilità allegata dal convenuto con la comparsa di CP_2 risposta.
Ciò considerato, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità nota, manifesta, visibile, agevolmente evitabile, l'attrice avrebbe dovuto rispettare l'obbligo generale di prudenza e diligenza, prestando la dovuta attenzione per evitare rischi evidenti e facilmente evitabili, anche in base al generale dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.
Del resto, in presenza di un pericolo manifesto (quale è l'esistenza di una pavimentazione irregolare e non uniforme) era ragionevole attendersi che l'attrice adottasse misure di autotutela adeguate al caso concreto (a titolo esemplificativo: prestare attenzione a dove si poggiano i piedi, rallentare l'andatura).
La facile prevedibilità ed evitabilità dell'insidia sulla base dell'ordinaria diligenza consentono di concludere per il carattere gravemente colposo della condotta tenuta dall'attrice, che avrebbe potuto evitare l'evento dannoso ove avesse adottato le predette misure di autotutela.
Ne consegue che l'evento dannoso non può che essere ricondotto ad un comportamento imprudente e negligente dell'attrice, in violazione dell'ordinaria diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1227 c.c. e del principio di solidarietà sociale espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, la responsabilità per la verificazione del danno deve essere imputata esclusivamente alla condotta colposa dell'attrice, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità in capo al convenuto (data l'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, CP_2 regredendo la cosa in custodia a mera occasione o teatro dell'evento dannoso). D'altro canto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, in quanto:
- l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto;
- nel caso di specie, per come si è detto, la condotta dell'attrice, qualificabile come colposa in ragione della mancata adozione delle normali cautele, ha inciso sulla dinamica dell'evento in modo tale da porsi come causa assorbente del danno e, quindi, da interrompere il nesso causale tra il preteso fatto illecito del convenuto e il danno. CP_2
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere perciò rigettate.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali del convenuto CP_2
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4325/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna , al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che liquida in euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 23 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo