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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1454/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti FRANCESCO CICCOPIEDI e GIULIANA CICCOPIEDI;
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO CICCOPIEDI e GIULIANA Parte_2
CICCOPIEDI;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_3
Avv.ti FRANCESCO CICCOPIEDI e GIULIANA CICCOPIEDI;
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO CICCOPIEDI e GIULIANA Parte_4
CICCOPIEDI;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO CICCOPIEDI e GIULIANA Parte_5
CICCOPIEDI;
OPPONENTI
CONTRO
,, in persona del legale rappresentante p.t., (e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO Controparte_2
NARDONE;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti difensivi e note di trattazione scritta depositate in relazione all'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma
2, l. cit..
1. Questioni preliminari e sul merito
Preliminarmente, si osserva che l'opposta ha documentato il rituale esperimento del tentativo di mediazione (cfr. verbale di mediazione allegato sub “C” alle note di trattazione scritta del
14.03.2023).
Quanto alla legittimazione attiva dell'opposta ed alla relativa titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, si osserva, in diritto, che la legittimazione ad agire è una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del Giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza deve essere riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa -che si riferisce, invece, al merito della causa perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, alla sua fondatezza-: ne deriva che, a differenza della "legitimatio ad causam" -intesa come il diritto potestativo di ottenere dal
Giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, ed il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio-,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio comporta un accertamento -e, dunque, una pronuncia- nel merito, per quanto anch'essa (id est
l'accertamento della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio) possa essere operata d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n.
2951 del 16/02/2016; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Appello
Potenza, 09/08/2023, ud. 24/07/2023, dep. 09/08/2023, n.434).
Tanto premesso, nel caso in esame non viene in rilievo un difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto tale ultima parte ha prospettato -nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nei successivi scritti difensivi- una situazione giuridica per la quale la stessa, in via astratta, è legittimata attiva, avendo dedotto di essere cessionaria del credito: pertanto, se, per un verso, l'opposta secondo l'esposta prospettazione, è legittimata attiva, è pur vero -per altro verso ed in applicazione dei principi sopra enunciati- che va esaminata, nel merito, la effettiva titolarità, in capo a tale ultima parte, del rapporto dedotto in giudizio.
Ebbene, a tale ultimo riguardo l'opposta ha depositato 1) non solo l'estratto delle G.U. in cui si è dato atto di tale cessione (cfr. allegato sub 9 al ricorso monitorio) che reca indicazioni sufficientemente specifiche e tali da far ritenere che anche il credito oggetto di ricorso monitorio rientri tra quelli ceduti -estratto che, quando reca detti requisiti di specificità, è, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, di per sé sufficiente ai fini della dimostrazione della titolarità attiva del credito dedotto in giudizio senza la specifica enumerazione di ciascuno di essi ma solo con indicazioni di criteri univoci volti ad individuarli (Cassazione civile sez. III, 13/06/2024, n. 16526; e, in senso conforme, cfr.
Cassazione civile sez. I, 20/07/2023, n. 21821, in parte motiva;
Cassazione civile sez. III,
22/06/2023, n.17944; Tribunale Cassino sez. I, 26/09/2023, n.1150; Tribunale Agrigento sez.
I, 22/08/2023, n.1175)-; 2) ma anche la dichiarazione della cedente con la quale Intesa San
2 Paolo S.p.A. ha dato atto dell'intervenuta cessione del credito in favore dell'opposta, specificando espressamente la titolarità in capo a quest'ultima parte del credito in esame: dichiarazione che, unitamente al deposito dell'estratto della G.U., comprova ulteriormente la titolarità del credito controverso in capo alla cessionaria (cfr. Corte appello Milano sez. I,
24/01/2023, n .220, in parte motiva, “[…] la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo [alla cessionaria] non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria
[…]”; nonché, in senso conforme nella giurisprudenza di legittimità, cfr., inter alia,
Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n. 10200, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.
10200; e, in senso conforme nella giurisprudenza di legittimità, cfr., inter alia Tribunale
Napoli sez. II, 26/07/2022, n.7492; Tribunale Monza sez. III, 08/08/2023, n. 1823).
In altri termini, la documentazione sopra richiamata, valutata nel suo complesso, dimostra la titolarità del credito controverso in capo alla cessionaria – opposta.
Va, poi, chiarita l'efficacia della cessione in quanto, per un verso, la pubblicazione della notizia della cessione, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.
(Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200); e, per altro verso, in ogni caso, per costante e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità -condivisa da questo Giudice- ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento e purchè tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr., inter alia, Cassazione civile,
29/09/2020, n. 20495; Cassazione civile sez. III, 28/01/2014, n.1770; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 20143 del 18/10/2005; Tribunale Prato, 12/10/2011, n. 1055): ne consegue che la cessione in esame è comunque efficace nei confronti dell'opponente in quanto comunicata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (unitamente al deposito della relativa documentazione allegata).
Quanto, invece, al motivo di opposizione relativo alle nullità delle fideiussioni rilasciate dagli altri opponenti in favore di , si condivide, sul punto, l'orientamento Parte_1 giurisprudenziale, recentemente adottato da parte della giurisprudenza di merito, secondo il quale 1) “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo […] l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust è infondata se non vi è prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dal momento che il provvedimento di Banca
d'Italia n. 55/2005 limita la sua indagine al periodo temporale 2002-2005 se la fideiussione in parola è stata sottoscritta nel 2010. Se la clausola n. 6 della fideiussione di deroga all' art.
1957 c.c. è valida, non interviene la decadenza ex art. 1957 c.c., vieppiù se la banca ha chiesto l'adempimento prima alla società e poi ai garanti;
ed anche se in forza del contratto di fideiussione, il pagamento a prima richiesta, l'invio dell'intimazione stragiudiziale alla debitrice principale è sufficiente per l'escussione dei fideiussori” (Tribunale Padova, 19/06/2024, n.1134); 2) “[…] in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 […] in mancanza di prova che le fideiussioni controverse siano contratti a valle di un'intesa
3 anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, la domanda attorea di nullità parziale delle fideiussioni de quibus va disattesa […]” (Tribunale Roma, 28/04/2023, n.6749); 3) qualora le fideiussioni siano state redatte sulla base di un modulo risalente ad un periodo estraneo a quello oggetto d'accertamento porta, comunque, all'inutilizzabilità del provvedimento della Banca d'Italia
n.55 del 2 maggio 2005, quale prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza: pertanto, in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI),
l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (cfr. Tribunale Milano,
20/07/2022, n.6441). In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, il Tribunale meneghino, con argomentazione condivisibile, ha chiarito che “[…] secondo la Corte di Cassazione […] il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio
2019 n.13846). La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema AB. sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio (Corte Appello Milano 20 novembre 2018 n.5039; Trib.
Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio
2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib.
Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921) […]” (Tribunale Pescara, 06/03/2023).
In altri termini, qualora la garanzia rispetto alla quale si invoca la nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI alla luce del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia, sia stipulata in epoca diversa rispetto a quella cui si riferisce l'accertamento ivi svolto, grava sull'attore l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione.
Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che nel caso in esame grava sull'opponente l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula delle fideiussioni per cui è causa (risalenti al 2014, dunque quasi 10 anni dopo l'accertamento svolto nell'ambito del più volte citato provvedimento della Banca d'Italia, cfr. garanzie allegate sub 3 al fascicolo monitorio), in considerazione sia dell'impossibilità di avvalersi del
4 provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che -eventualmente attivata ex art. 12 L.
n. 287/1990- abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI).
In altri termini, non è stata fornita adeguata prova dell'esistenza nel periodo in questione di un'intesa illecita tra Istituti bancari e della conseguente violazione della libertà di autodeterminazione alla conclusione del contratto in capo all'odierno opponente, non vi è alcun elemento per poter ritenere che il contratto concluso dal singolo sia frutto dell'intesa a monte vietata, sì che non ne può essere predicata né la nullità totale -comunque esclusa dalla
Suprema Corte- né tantomeno quella parziale.
Né risulta fondata l'eccezione in ordine all'asserita mancanza di prova in merito al credito ingiunto, in quanto, per un verso, in parte generica;
e, per altro verso, comunque l'opposta ha allegato in atti sia i titoli posti a fondamento di tale pretesa (cfr. allegati sub 2, 4 e 5 al ricorso monitorio) sia l'attestazione ex art. 50 TUB comprovante il debito maturato (cfr. allegato n. 11 al ricorso monitorio); sia l'atto di riconoscimento del debito del debitore principale e dei garanti (cfr. allegati sub 7 e 8 al ricorso monitorio); sia, infine, gli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in giudizio (cfr. allegati sub 9 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di parte opposta).
A ciò si aggiunga, quanto all'illegittimità delle condizioni economiche pattuite nei contratti posti a fondamento della richiesta monitoria, che, per un verso, tali contestazioni sono state sollevate in modo generico ed apodittico;
e, in ogni caso, sul punto deve evidenziarsi che 1) è stata pattuita, con clausola approvata per iscritto, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 7 del contratto di apertura di conto corrente); 2) sono state specificamente ed esaustivamente pattuite tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, con riferimento ai tassi di interesse, alle spese ed a tutte le commissioni applicate al rapporto, ed anche ai giorni di valuta (cfr. condizioni economiche indicate nell'ambito del contratto allegato sub 2 al ricorso monitorio).
Non è, poi, ammissibile l'eccezione avente ad oggetto la pattuizione –e, in generale l'applicazione– di interessi usurari, in quanto è stata formulata in modo del tutto generico ed apodittico (senza, cioè, indicare in che modo ed in che misura sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia nel rapporto dedotto in giudizio), mentre, secondo l'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente, ma è necessario un riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario (cfr., inter alia, Cass. n.
8742/2001; Cass. n. 11706/2002; Trib. Roma n. 12523/2013).
Né, in senso opposto, può essere eccepito il diniego di svolgere una C.T.U. contabile, in quanto tale consulenza, in mancanza di altri elementi posti a fondamento della domanda formulata dagli opponenti in sede di opposizione, avrebbe avuto una finalità del tutto esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio,
5 avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multiis,
Cass. 14 febbraio 2006 nr. 319; Cass. 5 luglio 2007 nr. 15219; Cass. 8 febbraio 2011 nr.
3130).
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
2. Sulle spese di lite
La complessità e peculiarità delle questioni trattate -in relazione alle quali si sono registrati (e si registrano) anche contrasti giurisprudenziali con riferimento agli oneri probatori relativi alle garanzie rilasciate in un periodo diverso da quello cui si riferisce l'accertamento ABI)-, unitamente valutate, legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1454/2022 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) COMPENSA, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Benevento, lì 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano
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