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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 510/25, est. Dott.ssa Eleonora De Carlo, decisa all'udienza collegiale del 28/10/25 e promossa
DA
(c.f. e p. iva , con sede legale in Milano Parte_1 P.IVA_1
(MI), Via San Vittore, 40, in persona della Presidente, Sig.ra , nata a [...]
IN (NO) il 15.01.1961 e ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, dagli Avv.ti Mauro Parisi e Barbara Broi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Barbara Alampi, sito in Milano, Via Festa del Perdono, 14
APPELLANTE
CONTRO (c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_2 presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso l' Ufficio legale dell'ente – via Savarè n. 1 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Carla Maria Omodei Zorini in virtù di procura generale alle CP_1 liti in atti
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da foglio di pc depositato il 16/10/25: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, attesi gli enunciati vizi della sentenza n. 510/2025 del Giudice del lavoro di Milano, qui integralmente richiamati, accertato il diritto dell'Appellante, per quanto ampiamente esposto in narrativa e qui richiamato in toto, in riforma della sentenza n. 510/2025 succitata, con riconoscimento delle istanze promosse con il Ricorso introduttivo proposto in primo grado e in accoglimento del presente Ricorso in appello, accertare e dichiarare, in fatto e diritto, CP_ l'infondatezza della pretesa contributiva dell' ex D.Lgs n. 148/2015, per Fis e Cigs, nei confronti di di cui alle Note di Rettifica relative ai periodi di competenza Parte_1 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023 (cfr. docc. da 1 a 16, fascicolo primo grado in doc. 2), Parte_1CP_ nonché, in generale, del diritto di credito vantato dall' a ogni eventuale e ulteriore contribuzione, fondata sui medesimi titoli e presupposti in fatto e dir In ogni caso, che si dichiari che nulla è dovuto, per quanto esposto, a titolo di sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, c. 15, L.n. 388/2000, in presenza di condizioni di assoluta incertezza dell'azione amministrativa e di oscurità assoluta della legge in ordine all'eventuale legittimazione passiva di nonché alla condotta effettiva che il Ricorrente avrebbe dovuto mantenere. Parte_1 Si valuti, l'opportunità di sollevare di fronte alla Corte Costituzionale questione pregiudiziale di legittimità dell'art. 116, c. 15, L. 388/2000 e della sua interpretazione, per irragionevolezza rispetto all'art. 3, Cost., nella parte in cui si ritenesse che esso non consente di equiparare la condizione di intervenuto versamento della contribuzione a quella in cui è in atto e pende un contenzioso su di essa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”.
“PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 510/2025 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate: Ogni avversa domanda disattesa e reietta piaccia all'ill.mo Tribunale adito Nel merito rigettare il ricorso e le domande svolte in quanto inammissibili ed infondate e, per l'effetto, confermare l'operato degli uffici ed integralmente il credito contributivo di cui alle note di rettifica impugnate. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova che incombe su controparte e formulando opposizione ai capitoli di prova ex adverso dedotti per quanto espresso nella narrativa della presente memoria, solo in subordine si chiede di sentire a teste il funzionario amministrativo che ha istruito la pratica per i chiarimenti che si renderanno opportuni e/o necessari anche a conferma delle evidenze documentali prodotte in giudizio. Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi. CP_ In via di mero subordine e stante la generica contestazione ex adverso formulata l' si associa alla richiesta CTU contabile. Vinte le spese Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 510/25 rigettava - ponendo le spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, a carico del soccombente - il ricorso presentato dall' diretto a far accertare in via principale Parte_1
l'insussistenza delle pretese irregolarità contributive e delle correlate richieste di contribuzione con particolare riferimento a FIS e CIGS, di cui alle nota di rettifica impugnate (del 08.02.2023, del 08.03.2023; del 05.03.2023; del 17.03.2023; del 21.03.2023; del 24.03.2023; del 03.06.2023; del 10.06.2023; del 01.07.2023; del 15.09.2023; del 08.01.2024; del 13.10.2023; del 04.12.2023; del 08.01.2024; nonché delle note di rettifica 01/2023 e 05/2023) per i rispettivi periodi di competenza;
e in via subordinata la corretta determinazione dei contributi dovuti senza la applicazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, 8^ comma della legge n. 388/00. Il giudice a quo, richiamato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 12002/14), disattendeva l'assunto attoreo di qualificarsi come una pubblica amministrazione. Pt_ Dopo aver riportato l'art. 1 della legge n. 1785/31 (“E' costituito l'ente nazionale con sede in Milano. L'ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto”), affermava che la natura di Pubblica Amministrazione vantata dal ricorrente era contraddetta dall'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 1 del D.L.vo n. 165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al [ndr. Sottolineature CP_2 della Giudice scrivente]. La nozione di Pubblica Amministrazione comprende, quindi, l'ente pubblico non economico, con la conseguente esclusione dell'ente pubblico economico, quale documentalmente è l'
[...]
Parte_1
Quest'ultimo si qualifica, nel proprio statuto, proprio ente pubblico economico (art. 1) e tra le proprie entrate annovera anche i “proventi derivanti dallo svolgimento di attività di carattere economico e di cessione dei servizi svolti” (art. 3) (statuto documento 5 fascicolo parte resistente). Quanto precede trova conferma anche nella determina della Corte dei Conti prodotta da CP_1
(documento 6 fascicolo parte resistente), in cui, oltre al ribadirsi della natura dell'ente, si menzionano espressamente le entrate derivante da “attività a carattere commerciale” (pag. 17) Ebbene, la normativa che fissa i presupposti dell'obbligo di versamento di contribuzione per Cigs e Fis, esclude dai versamenti in questione le Pubbliche Amministrazioni ma non gli enti pubblici economici, come l'ente ricorrente. Ne discende l'infondatezza del ricorso, stante la conseguente correttezza delle pretese contributive avanzate da Peraltro, tali versamenti sono a beneficio CP_1 dei lavoratori dipendenti dell' datore avente più di quindici dipendenti. Parte_1
Rispetto a questi ultimi si instaurano rapporti di lavoro di diritto privato e disciplinati dal diritto comune, con la conseguente necessità di escludere che tali lavoratori possano essere qualificati quali pubblici dipendenti. I lavoratori in questione risulteranno potenzialmente beneficiari delle tutele correlate ai versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro per CIG e FIS. Inoltre, documentava il riconoscimento proveniente da parte ricorrente stessa con riguardo CP_1 alla natura di ente pubblico economico, pertanto soggetto al versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria (memoria pag. 4 in calce).” CP_1
Disattendeva, poi, l'eccezione di carente motivazione, “in considerazione delle articolate difese svolte da che ben coglieva, quindi, la natura delle pretese Parte_1 contributive di cui alle note di rettifica oggetto di causa.” Respingeva, da ultimo, anche la domanda subordinata, in quanto “Le contestazioni sui conteggi non possono …trovare accoglimento stante la loro genericità. Quanto precede impone il rigetto delle doglienze di parte ricorrente anche con riguardo alle somme aggiuntive di cui alle note di accredito, con conseguente assorbimento anche di ogni profilo mosso da parte ricorrente di dubbio sulla costituzionalità dell'art. 116, comma 15, L. 388/2000”.
L' ha proposto appello, affidandosi a sei ordini di censure. Parte_1
C – “Errore di giudizio in diritto. Inesistenza di ritenute previsioni in ordine ai versamenti contributivi per FIS e CIGS in relazione a Pubblica amministrazione ed Enti Pubblici Economici. Violazione manifesta artt. 20ss, 28, 29, D.Lgs n. 148/2015. Violazione D.Lgs 92/2012. Violazione Decreto Ministero lavoro n. 79141/2014. Riferibilità delle previsioni alle sole 'imprese'” (pag. 17 seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano ha affermato che l'esonero per la contribuzione FIS e CIGS è stabilito solo per la Pubblica Amministrazione e non per gli enti pubblici economici. Sostiene che non esiste alcuna disposizione normativa di esclusione in tal senso. Per quanto attiene al FIS, evidenzia come “il campo di applicazione del richiamato Titolo I del D.Lgs n. 148/2015, relativo ai datori di lavoro non destinatari del Fondo residuale, fa indiscutibilmente riferimento espresso solo alle “imprese” (cfr. art. 10, D.Lgs n. 148/2015). Ma alle sole “imprese” fa anche riferimento il Decreto Ministero del lavoro n. 79141/2014, altrettanto richiamato ex art. 28, cit. e da applicare ex art. 29, cit, in materia di FIS, in relazione al suo campo di applicazione.” Per quanto attiene alla CIGS, rileva che “essa è destinata solo ai datori di lavoro rientranti tra quelli indicati dall'art. 20, D.Lgs n. 148/2015 (Campo di applicazione: si tratta di “imprese” - cosa che non è!- di vario genere, “agenzie di viaggio e turismo”, “partiti e movimenti Parte_1 politici”, nonché “datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1 [riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà]”. In nessuna delle predette “categorie” di datori di lavoro può dirsi rientrare . Parte_1
Con il secondo motivo - “Errore di giudizio sul fatto. Assenza assoluta di natura d'impresa e commerciale di Violazione art. 2082, cod.civ.. Circostanza dirimente ai fini del giudizio. Parte_1
Omessa considerazione in toto di prodotti documenti, sentenze e deduzioni in ordine alla sua natura di E.P.E. di carattere non imprenditoriale. Fatti decisivi per il giudizio di causa. Giurisprudenza Corte Conti. Violazione art. 132, cpc. “ (pag. 20 seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano l'ha configurato come una impresa di natura commerciale. Ricordato che è incontrovertibile la sua natura di ente pubblico economico ex lege, osserva che la connotazione non imprenditoriale è dimostrata per tabulas (docc. da 17 a 34) e che “L'accertamento della non attribuibilità della qualità di “impresa” di CP_
sebbene ex lege, se appena considerata, sarebbe stata sufficiente e dirimente per Parte_1 accertare la non debenza della pretesa contribuzione.” Rileva come la natura di impresa sia stata esclusa dalla sentenza n. 23/2023/RIS della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, con efficacia pregiudiziale vincolante ai fini della sua specifica competenza e richiama anche la deliberazione n. 10/14 della Corte dei Conti Liguria, sezione Contr controllo, secondo cui gli possono assumere lo statuto dell'impresa solo se agiscono con prevalenza di scambio commerciale di beni e servizi, deducendo che ciò non è accaduto e diversamente non è stato provato. Osserva, altresì, di avere mostrato, quale pubblica amministrazione, “gli stringenti vincoli di esercizio e spesa a cui era sottoposto con disponibilità minima della gestione Parte_1 della propria liquidità (3%: cfr. docc. 27 Fascicolo di primo grado in doc. 2). L'assoluta Parte_1 prevalenza economica delle proprie attività istituzionali pubbliche sulle “commerciali”, emergeva incontrovertibilmente dalle dichiarazioni dei redditi e dai versamenti relativi di imposte dovute (cfr. docc. 30, 31 e 34 Fascicolo di primo grado in doc. 2).” Parte_1
Con il terzo motivo – “Errore di giudizio in diritto. Natura di pubblica amministrazione di Pt_1
Sentenza in contrasto con pronunce di SS.UU e Consiglio di Stato. Violazione Legge n.
[...]
196/2009. quale ex lege. Esclusione da disciplina D.Lgs 148/2015. Controparte_4 CP_3
Irragionevolezza della motivazione. Violazione L.n. 70/1975 sulla natura di ente pubblico. Inconferenza di D.Lgs 165/2001 quale norma a carattere definitorio generale. Giurisprudenza SS.UU.. Violazione art. 132, cpc.. Vincolo all'assunzione di personale per ex Legge n. Parte_1
207/2024 “ (pag. 22 e seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto che sono esonerate dalla contribuzione FIS e CIGS le Pubbliche Amministrazioni ex lege n. 165/01. Sostiene che le contrapposizione concettuale operata dal giudie a quo tra la nozione di “pubblica amministrazione” e quella di “ente pubblico economico” è contraria all'inequivoco e pacifico insegnamento della dottrina e del Consiglio di Stato, essendo nozione altrettanto nota che la “pubblica amministrazione” si presenti con una articolazione non omogenea e varia (come già rilevato in sede costituzionale: art. 97 Cost.) di enti: “..non può essere disatteso quanto pure esposto da autorevole dottrina (Prof. , Manuale di diritto amministrativo, pp. 325-326, Ed. Il Mulino, 2022), per cui, Per_1
'volendo provare a sintetizzare i tratti caratterizzanti delle pubbliche amministrazioni, ricavandoli induttivamente dagli elenchi e dai criteri posti dalle principali normative speciali, si può anzitutto dire, in negativo, che esse si collocano al di fuori del mercato, nel senso che esse non producono beni e servizi resi sulla base di prezzi che consentano di realizzare i ricavi atti a coprire i costi (e a produrre utili). In positivo, la caratteristica propria delle pubbliche amministrazioni è quella di produrre beni pubblici materiali o immateriali, quelli che cioè il mercato non è in grado di garantire in modo adeguato (ordine pubblico, sicurezza, difesa, giustizia, pubblica istruzione, salute, ecc.) con finalità anche redistributive. Il finanziamento di tali attività è posto in ultima analisi in prevalenza a carico della collettività attraverso il ricorso alla tassazione. Tali attività possono consistere, a seconda delle funzioni attribuite alla singola amministrazione, sia (e in alcuni casi soltanto) nell'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, sia in attività materiali (prestazioni sanitarie o assistenziali, istruzione scolastica, ecc.), sia in erogazione di danaro (trattamenti pensionistici, contributi finanziari alle imprese, ecc.)'). La descrizione della fattispecie si attaglia con precisione alla condizione, alla natura di fatto e allo statuto di Parte_1
Ma soprattutto a essa si attaglia con assoluta precisione -determinandone anche l'eventuale giurisdizione in riferimento a suoi atti impositivi eventuali-, la definizione di ente di diritto pubblico offerta dal Consiglio di Stato (cfr., sentenza 13.9.2021, n. 6272; Consiglio di Stato, 7.2.2020, n. 964; Consiglio di Stato, 10.5.2021, n. 3621; Consiglio di Stato, sentenza 7.2.2020, n. 965: “Tre sono i requisiti dell'organismo di diritto pubblico…: a) che sia istituto per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico); b) che sia dotato di personalità giuridica (c.d. requisito personalistico); c) che l'attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Rammenta che, “in quanto Pubblica Amministrazione Centrale, è iscritto nel relativo Parte_1 elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (cfr. G.U. 30.9.2022, n. 229 -doc. 20 Fascicolo di primo grado in doc.
2- e G.U. 26.9.2023, n. 225 -doc. 21 Fascicolo di primo Parte_1 grado in doc. 2), sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema Parte_1 statistico nazionale e comunitario, come da Regolamento UE n. 549/2013. Esso è qualificato tra gli “Enti produttori di servizi tecnici e economici”, come altri enti pubblici eretti a vari scopi sociali, non in forma di società e impresa (es. ; Controparte_5 CP_ ; ; Controparte_6 Controparte_7
[...] sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_9 organizzata – CP_10 Controparte_11
– ICE).
[...]
Osserva, ancora, “a riprova della riconducibilità nell'alveo della nozione di “pubblica amministrazione” (dunque concetto ampio e per nulla ascrivibile unicamente (e per quale motivo?) alla perimetrazione - ad altri fini (disciplina di uffici e rapporti di lavoro) e da cui risulta comunque esclusa gran parte della P.A. (es. prefetture: cfr., art. 3, D.Lgs n. 165/2001) - dell'art. 1, D.Lgs n. 165/2001), anche degli E.P.E. ex lege, VA OSSERVATO COME L'AGENZIA DEL DEMANIO, ALTRO ENTE PUBBLICO ECONOMICO EX LEGE (E NON IMPRESA), CON LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E PER MEDESIMA RATIO LEGIS DI CUI E' CAUSA - DOVENDOSI EVITARE LE STESSE CP_ PRETESE AVANZATE DALL' -, È STATA RICONOSCIUTA DAL LEGISLATORE ESENTE DA OBBLIGHI E DISCIPLINE IN MATERIA DI FIS E CIGS (cfr. art. 1, comma 205, Legge n. 213/2023: “L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l' , ente pubblico economico, è Controparte_4 esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”). Il principio valevole, dunque, per (ente pubblico economico istituito con il Controparte_12
D.Lgs n. 173/2003, avente quale scopo la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato) non può non ritenersi applicabile, stante la medesima natura di ente pubblico economico non impresa, anche a Parte_1
Una diversa soluzione sarebbe gravemente illogica e contra legem. A ulteriore e dirimente chiarimento per questa Corte, che potrà così osservare l'inconferenza e illogicità delle motivazioni addotte dalla sentenza appellata, in ordine ai criteri qualificatori adottati per va osservato come il criterio di qualificazione della natura pubblica di un Parte_1 ente debba muovere dalla disposizione dettata dall'art. 4, L.n. 70/1975, secondo la quale “nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. Nell'attualità, infatti, alcuni enti sono qualificati ex lege come “enti pubblici economici”, come la
(costituita con D.Lgs n. 193/2016), la (con Legge n. Controparte_5 CP_13
633/1941), la citata (con D.Lgs n. 173/2003) e, come evidente, l' Controparte_4 [...]
(con RDL n. 1237/1931). Parte_1
Ente Risi, come gli altri enti pubblici economici istituiti per legge, non trasformabile o scioglibile che in base alla legge medesima, costituisce un ente di diritto pubblico e non un soggetto di natura privatistica (peraltro -per i connotati esposti e dimostrati in primo grado e in narrativa- non potendogli essere attribuita neppure la natura di impresa, con relativa applicazione della disciplina relativa del codice civile, ex art. 2093, cod.civ.).” Inoltre, evidenzia come, con riguardo alla classificazione delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1, comma 2 del D.L.vo n. 165/01, la norma non rivesta portata generale, risultando unicamente volta a incidere in ordine alla disciplina di taluni rapporti di lavoro. Con il quarto motivo – “Inesistenza di espressa estensione della disciplina D.Lgs 148/2015 a CP_ tutti i datori di lavoro, tranne la pubblica amministrazione. Prassi conforme Mancato rilievo CP_ di eccesso di potere dell' Condotta contra factum proprium. Circolare n. 176/2016 e non estensione indiscriminata di FIS e CIGS a tutti i datori di lavoro. Illogicità della sentenza ed errore di valutazione in diritto. Violazione art. 132, cpc. “ (pag. 28 e seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano non ha considerato la circostanza, a suo avviso dirimente, che l' non abbia offerto alcuna previsione specifica in CP_1 ordine all'assoggettamento degli enti pubblici a FIS e CIGS: “obblighi di versamenti dell'amministrazione pubblica quale datore di lavoro non se ne riscontrano (cfr. sopra) nelle CP_ Circolare n. 197/2015, n. 9/2017, n. 130/2017, n. 18/2022 (cfr. docc da 45 a 48 Fascicolo di CP_ primo grado in doc. 2), né nel Messaggio n. 2637/2022 (cfr. docc. 50 Fascicolo di Parte_1 primo grado in doc. 2, in cui, anzi, si esonerano espressamente dall'obbligo della Parte_1 contribuzione per il FIS i datori di lavoro “pubblica amministrazione”). Ma neppure nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2022 (cfr. doc. 49 Fascicolo di primo grado in doc. 2). Parte_1
In sostanza, come osservato, né nella legge, né nella prassi mai si è fatto riferimento a enti di diritto pubblico e alla pubblica amministrazione, se non per escluderli espressamente dagli oneri di legge (cfr.doc. 50 Fascicolo di primo grado in doc. 2)…… Parte_1 CP_ Dunque, il Giudice di prime cure ha disatteso l'evidenza che anche per l' a mente della Circolare n. 176/2016, come per tutte le altre indicate, con l'introduzione della nuova disciplina, si dava solo luogo a un'estensione degli ammortizzatori con riguardo a quei datori privati e imprese prima esclusi dall'intervento pubblico (“Conseguentemente, la matricola in oggetto, inquadrata con l'Ateco 94.11.00 (Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro) non era risultata destinataria delle tutele del Fondo residuale, ed in coerenza con il messaggio n. 8637/ 2014 era stato rimosso il c.a. “0J””), ma non indiscriminatamente a tutti i datori di lavoro (comprese pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere). In particolare, ne dovevano essere esclusi anche gli “enti pubblici economici” ex lege e non impresa (come , come chiarito dal legislatore), quale era istituto di diritto Controparte_4 Parte_1 pubblico a cui era stato attribuito, come risulta in atti di causa, un codice Ateco 84.13.20 (e non, CP_ come suggestivamente ritiene l' e la sentenza, il codice 94.11.00, il quale è riferito a inconferenti, nel caso, “Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni”), ove il codice iniziale 84, che sta per “amministrazione pubblica” (cfr. Istituto Nazionale di Statistica, Classificazione delle attività economiche Ateco 2007: doc. 44 Fascicolo di primo grado in Parte_1 CP_ doc. 2). Per cui, in modo conforme, veniva attribuito un codice CSC 21.01.01, lo stesso di e CP_1 CP_
relativo a “Enti pubblici in genere;
di previdenza e assistenza, CONI” (cfr. Manuale di classificazione datori di lavoro: doc. 42 Fascicolo di primo grado in doc. 2).” Parte_1
Con il quinto motivo –“Omessa considerazione di fatti decisivi. Violazione del principio della ragione più liquida. Motivazione illogica, omissiva e relativa a circostanze non dirimenti in riferimento alla disciplina del D.Lgs n. 148/2015. Violazione artt. 111, Cost e art. 112, cpc.“ (pag. 31 e seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano non ha tenuto conto dei riscontri documentali prodotti ”in ordine alla natura di Ente Pubblico Economico ex lege, non di carattere imprenditoriale (cfr. docc. 17-35 Fascicolo di primo grado in doc. 2), il quale, in effetti -come altrimenti non possibile- neppure risulta iscritto, Parte_1 come al contrario necessariamente, alla Camera di Commercio: cfr. doc. 35”) Eppure, indiscutibilmente, opera quale organismo pubblico, soggetto alle regole stringenti Parte_1 di finanza pubblica -non potendo neppure disporre della propria liquidità, che detiene presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia (cfr.: docc. 27 e 33, Fascicolo di primo grado in doc. Parte_1
2)- e senza potersi dire operatore commerciale (non determinando natura imprenditoriale le molto marginali entrate di tale genere), come pacificamente provato dalle sue insuperabili dichiarazioni dei redditi (con modello Unico “enti non commerciali ed equiparati”: cfr. doc. 30 Fascicolo di primo grado in doc. 2) e dai molto preminenti versamenti IRAP per attività istituzionali (cfr. doc. Parte_1
34 Fascicolo di primo grado in doc. 2)…. Parte_1
Nessuna considerazione e nessun accenno veniva compiuta in ordine all'effettivo codice ATECO 84.13.20 di relativo a “pubblica amministrazione” (ove con 84 che sta appunto per Parte_1 CP_
“amministrazione pubblica”), anziché quello errato, indicato incomprensibilmente dall' in 94.11.00… Assolutamente in nessuna considerazione veniva presa la circostanza -non affatto contestata dall' per cui, operando con poteri autoritativi e sanzionatori, l'attività istituzionale di CP_1 Parte_1 prevista per legge, non possa comunque mai essere sospesa o interrotta…..” Osserva, invece, che il versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria messo in evidenza dal giudice a quo, sia inconferente per CP_1 contestare la sua natura pubblica - e non privata, evidentemente, né d'impresa - CP_
“in quanto recuperava solamente quanto indebitamente versato all' per i dipendenti che non vantavano il diritto acquisito alla buonuscita, in base all'abrogato art. 12, c. 10, D.L.n. 78/2010 (“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”) a causa dell'intervento della Corte costituzionale, con disciplina regolata dall'art. 1, D.L.n. 185/2010 (“Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011”) Infine, con il sesto motivo – “Errore di iudicando. Eccezione specifica in ordine ai conteggi. CP_ Omessa prova in ordine agli importi pretesi. Difetto di qualsivoglia documentazione dall' a riprova della liquidazione operata. Violazione art. 2697, cod.civ.. “ (pag. 34 seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto generiche le contestazioni sui conteggi. Nell'ottica del gravame “le eccezioni mosse sono state puntuali e anche di rilievo
“matematico”, come emerge dalla mera lettura del Ricorso introduttivo in parte qua (pag. 11): CP_
“54) con riferimento alle pretese qui contestate, va osservato, peraltro, come la liquidazione degli importi e i conteggi operati dalle Note di rettifica non risultano affatto comprensibili, né in termini di fonti e titolo degli imponibili considerati, né di aliquote applicate;
55) quanto alle aliquote, peraltro, nelle Note di rettifica non trovano evidenza alcuna quelle che sarebbero previste dalla medesima prassi dell' (cfr. Circolare n. 18 del 1.2.2022: doc. 48), che CP_1 espressamente stabilisce valori ictu oculi non riconoscibili nelle Note di rettifica notificate. Per esempio, pari a 0,80% per il FIS per aziende con oltre 15 dipendenti (qual è -con riduzione Parte_1 per il 2022 pari a 0,69%- e pari al 0.90% per la CIGS per i predetti datori di lavoro -con riduzione pari allo 0,27% per il 2022;
56) gli stessi dettagli delle Note di rettifica notificate (cfr. docc. 1-16), impostati su codici alfanumerici ignoti e di lettura non accessibile, non danno alcuna contezza della natura degli imponibili considerati, oltre che delle aliquote che vengono di fatto applicate e delle loro causali specifiche;
CP_ 57) peraltro, neppure mai l' ha offerto spiegazione alcuna delle contraddittorie Note di rettifica, emesse per importi diversi in riferimento a medesimi periodi, per esempio 07/2022 (cfr. docc. 1 e 2) e 12/2022 (cfr. docc. 7, 8 e 9)”. In punto di diritto, i rilievi numerici in riferimento agli errori sulle aliquote applicate e gli ulteriori, veniva inquadrati a pagg. 31s del Ricorso introduttivo…” In via gradata, quindi, censura la sentenza anche in relazione a tale profilo, “con riconoscimento dell'inesistenza di prova del diritto di credito, atteso che nulla è comunque dovuto all' , anche per difetto di prova del quantum.” CP_1
Insiste, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte nelle quale solleva in subordine la questione di legittimità dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/00 e della sua interpretazione, per irragionevolezza rispetto all'art. 3, Cost., “nella parte in cui si ritenesse che esso non consente di equiparare la condizione di intervenuto versamento della contribuzione a quella in cui è in atto e pende un contenzioso su di essa.”
L' si è costituito in giudizio. CP_1
Insiste per il rigetto dell'appello avversario e per la conferma della sentenza di primo grado, replicando alle singole doglianze avversarie e riproponendo la difesa articolata in primo grado anche in punto quantum debeatur. La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa all'udienza del 28/10/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere attiene al preteso esonero dell' al Parte_1 versamento della contribuzione FIS e CIGS di cui alle note di rettifica impugnate per la complessiva somma di € 40.269,96, sanzioni civili incluse, relative agli anni 2022 e 2023, (docc.
1-16 ricorrente), negato dall' che ha considerato CP_1 detto ente non rientrante nell'elencazione di cui all' art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01 in forza del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI” (le sottolineature sono dell'estensore). Trattandosi di un beneficio contributivo, l'onere della prova si pone a carico del datore di lavoro che lo invoca (cfr. Cass. n. 18924/25 seppur in tema di trasferte). E' opportuno richiamare la ulteriore normativa rilevante ai fini della decisione. CP_ DM n. 79141/14, art. 1 (Istituzione del Fondo): “È istituito presso l' il Fondo di solidarietà residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del CP_ presente decreto, l' provvede ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo”; D.L.vo n. 48/15, art. 28 (Fondo di solidarietà residuale): “1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141. “; art. 29 (Fondo di integrazione salariale): “1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.” Art. 20 (campo di applicazione): “1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti: a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché' imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1. 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché' imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021. 6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. - omissis – “
E' altresì opportuno richiamare le circostanze che emergono per tabulas e/o che sono incontroverse. L' - istituito con il con R.D.L. n. 1237/31, convertito con la Parte_1 legge n. 1785/31 ed avente “ lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto ” – è pacificamente un ente pubblico economico con dimensione aziendale superiore ai 15 dipendenti, così come è pacifico che i rapporti di lavoro con il personale in forza siano interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune. E' destinatario di plurimi compiti istituzionali stabiliti dal D.L.vo n. 131/17, attuativo dell'art. 31 della legge n. 154/16, tra cui tenere il registro relativo alle varietà agronomiche del riso greggio, quanto alla denominazione dell'alimento, all'utilizzazione della denominazione, nonché alle caratteristiche dell'alimento; C verificare, unitamente al Ministero per politiche agricole, alimentari e forestali, l''applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo;
ricevere gli obblighi di denuncia da parte dei risicoltori della superficie da loro coltivata, su cui effettua controlli anche ai fini dell'irrogazione delle previste sanzioni penali in caso di violazioni;
certificare il prodotto (dop e le indicazioni geografiche di provenienza). Svolge altresì attività legate al mercato, che risultano essere marginali rispetto a quelle istituzionali, come emerge dal modello di dichiarazione dei redditi Unico. E' iscritto, quale amministrazione pubblica centrale, nel relativo elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e precisamente tra gli “Enti produttori di servizi tecnici ed economici”; è vigilato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e opera in coordinamento con il medesimo dicastero che ne nomina gli Amministratori con decreto Ministeriale, mentre con Decreto del Presidente della Repubblica ne viene nominato il Presidente;
è soggetto al controllo della Corte dei Conti e a tutte le norme di finanza pubblica;
è soggetto, anche ai fini dell'approvazione del bilancio, al controllo del MEF - Ministero Economia e Finanze e del MASAF - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
la liquidità dell'Ente è detenuta dallo Stato presso un conto corrente di Tesoreria Unica della Banca d'Italia, eccetto un plafond marginale delle disponibilità liquide ed i suoi beni immobili fanno parte del
“conto del patrimonio dello Stato”. E' perciò innegabile che parte appellante - come altri enti pubblici economici istituiti per legge ( ex D.L.vo n. 193/2016, Controparte_5
S.I.A.E. ex lege n. 633/1941, ex D.L.vo n. 173/2003) - Controparte_4 costituisca un ente di diritto pubblico e non sia un soggetto di natura privatistica, facendo quindi parte della PA, tanto è vero che è inserito nell'apposito elenco ISTAT. Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, l'appello è meritevole di accoglimento. La tesi dell' si fonda sull'articolo 1, comma 7 della legge n. 92/12, secondo CP_1 cui le disposizioni riportate nella predetta legge non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01 sopra richiamato (“7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.”) con la conseguenza che, poiché l'attuale appellante non rientra, quale ente pubblico economico, nell'elenco della PA ex D.L.vo n. 165/2001 ed ha occupato nei sei mesi precedenti più di 15 dipendenti, è tenuto al prelievo contributivo di cui alle note di rettifica impugnate. Il ragionamento logico-giuridico del Tribunale di Milano, che ha in sostanza aderito alla impostazione difensiva dell'ente previdenziale, non è, ad avviso del Collegio, convincente, non trovando tale assunto un aggancio nella specifica legislazione in materia. L'art. 3 della legge n. 92/12 ed in particolare il comma 19 (“Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.”, Fondo poi attuato con il DM n. 79141/14) è stato soppresso con decorrenza dal 24/09/2015 dall'art. 46 del D.L.vo n.148/15, per cui la normativa di riferimento è quella stabilita da quest'ultimo decreto - che ha in sostanza riunito e riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali - e dalle successive modifiche. Come messo in evidenza dalla difesa dell'attuale appellante, le disposizioni sopra richiamate relative al FIS sono rivolte a datori di lavoro e/o imprese con più di 15 dipendenti alle quali non è applicabile la disciplina della integrazione salariale e che non hanno istituto fondi di solidarietà bilaterali o alternativi;
e quelle relative alla CIGS sono rivolte ad imprese di tutti i settori, anche in forma di cooperativa,
o a consorzi o ad agenzia di viaggio e turismo. E che l' non possa essere ritenuto una impresa - unica Parte_1 fattispecie astrattamente pertinente - si ricava dalle autorevoli argomentazioni della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 23/2023 RIS del 20/12/23 in virtù delle quali è stato respinto il ricorso presentato dal predetto Ente per far accertare la insussistenza dei presupposti per l'inclusione nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT e per il conseguente l'annullamento in parte qua dell'elenco delle amministrazioni pubbliche da ultimo aggiornato e pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 242/21. Disattendendo l'assunto del ricorrente - che voleva essere riconosciuto a pieno titolo quale entità operante nel mercato con forma giuridica di natura privatistica - la Procura ha sostenuto che detto l'Ente era indubbiamente un organismo di diritto pubblico;
che la sua autonomia decisionale era comunque esercitata in presenza di un controllo di tipo pubblico, che si manifestava attraverso la nomina dei soggetti che compongono la governance dell'Ente (cfr. al riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 3/3/94, nei procedimenti riuniti C-332/92, C-333/92 e C-335/92 secondo cui l'
[...]
è una “persona giuridica che opera sotto il controllo dello Stato”., cfr. doc. 2 Parte_1 appellante); e che non produceva beni o servizi destinati alla vendita, in quanto l'acquisto del riso avveniva a fronte di una prestazione patrimoniale denominata
“diritto di contratto”, imposta a qualunque compratore e tale diritto costituiva una
“prestazione patrimoniale” con natura ben diversa dai proventi di carattere privatistico, tanto più che la sua quantificazione era sottoposta all'approvazione del Ministero. Il Collegio giudicante ha aderito a tale prospettazione, affermando sul punto che <<il “diritto di contratto” non è il provento da privativa industriale o commerciale tipico un'azienda privata, ma una forma imposizione parafiscale che si applica sul “trasferimento” del riso>>, per cui <viene registrato nel valore della produzione come “proventi fiscali e parafiscali” non alla voce “ricavi per la cessione di prodotti o l'erogazione servizi”, osservando che pure nella contabilità dell'ente i “diritti contratto” erano differenziati dai proventi dell'attività servizi al mercato, con conseguenza appariva << natura pubblicistica del “diritto>>. In base a dette argomentazione deve, pertanto, escludersi che l' Parte_1 rientri nelle categorie dei soggetti destinatari dell'obbligo di versamento
[...] della contribuzione per FIS o per CIGS. Vi è poi un ulteriore elemento significativo a supporto dell'assunto attoreo, costituito dall'art. 1, comma 205, della legge n. 213/23 - riferito sì ad un altro ente e precisamente alla ma pur sempre ad un ente Controparte_4 pubblico economico istituito ex lege come l'attuale appellante - secondo cui
“L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l' , Controparte_4 ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”). Il principio affermato per la , attesa la medesima natura Controparte_12 di ente pubblico economico, non impresa, induce a ritenere che anche all'Ente Nazionale possa godere del medesimo trattamento e dunque beneficiare Pt_1 dell'esonero contributivo di cui è causa. Per queste considerazioni la Corte ritiene fondata la domanda principale azionata dall' e conseguentemente non sono dovute le somme per Parte_1 contributi e sanzioni di legge pretese dall' con assorbimento di ogni altra CP_1 questione. Le spese processuali del doppio grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia ed all'assenza della fase istruttoria - seguono la soccombenza. L' è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del CP_1
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 510/25 del Tribunale di Milano, dichiara la insussistenza dell'obbligazione contributiva per FIS e CIGS di cui alle Note di Rettifica impugnate. Condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida in € CP_1
4.200,00 e del secondo grado, che liquida in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 510/25, est. Dott.ssa Eleonora De Carlo, decisa all'udienza collegiale del 28/10/25 e promossa
DA
(c.f. e p. iva , con sede legale in Milano Parte_1 P.IVA_1
(MI), Via San Vittore, 40, in persona della Presidente, Sig.ra , nata a [...]
IN (NO) il 15.01.1961 e ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, dagli Avv.ti Mauro Parisi e Barbara Broi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Barbara Alampi, sito in Milano, Via Festa del Perdono, 14
APPELLANTE
CONTRO (c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_2 presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso l' Ufficio legale dell'ente – via Savarè n. 1 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Carla Maria Omodei Zorini in virtù di procura generale alle CP_1 liti in atti
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da foglio di pc depositato il 16/10/25: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, attesi gli enunciati vizi della sentenza n. 510/2025 del Giudice del lavoro di Milano, qui integralmente richiamati, accertato il diritto dell'Appellante, per quanto ampiamente esposto in narrativa e qui richiamato in toto, in riforma della sentenza n. 510/2025 succitata, con riconoscimento delle istanze promosse con il Ricorso introduttivo proposto in primo grado e in accoglimento del presente Ricorso in appello, accertare e dichiarare, in fatto e diritto, CP_ l'infondatezza della pretesa contributiva dell' ex D.Lgs n. 148/2015, per Fis e Cigs, nei confronti di di cui alle Note di Rettifica relative ai periodi di competenza Parte_1 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023 (cfr. docc. da 1 a 16, fascicolo primo grado in doc. 2), Parte_1CP_ nonché, in generale, del diritto di credito vantato dall' a ogni eventuale e ulteriore contribuzione, fondata sui medesimi titoli e presupposti in fatto e dir In ogni caso, che si dichiari che nulla è dovuto, per quanto esposto, a titolo di sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, c. 15, L.n. 388/2000, in presenza di condizioni di assoluta incertezza dell'azione amministrativa e di oscurità assoluta della legge in ordine all'eventuale legittimazione passiva di nonché alla condotta effettiva che il Ricorrente avrebbe dovuto mantenere. Parte_1 Si valuti, l'opportunità di sollevare di fronte alla Corte Costituzionale questione pregiudiziale di legittimità dell'art. 116, c. 15, L. 388/2000 e della sua interpretazione, per irragionevolezza rispetto all'art. 3, Cost., nella parte in cui si ritenesse che esso non consente di equiparare la condizione di intervenuto versamento della contribuzione a quella in cui è in atto e pende un contenzioso su di essa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”.
“PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 510/2025 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate: Ogni avversa domanda disattesa e reietta piaccia all'ill.mo Tribunale adito Nel merito rigettare il ricorso e le domande svolte in quanto inammissibili ed infondate e, per l'effetto, confermare l'operato degli uffici ed integralmente il credito contributivo di cui alle note di rettifica impugnate. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova che incombe su controparte e formulando opposizione ai capitoli di prova ex adverso dedotti per quanto espresso nella narrativa della presente memoria, solo in subordine si chiede di sentire a teste il funzionario amministrativo che ha istruito la pratica per i chiarimenti che si renderanno opportuni e/o necessari anche a conferma delle evidenze documentali prodotte in giudizio. Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi. CP_ In via di mero subordine e stante la generica contestazione ex adverso formulata l' si associa alla richiesta CTU contabile. Vinte le spese Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 510/25 rigettava - ponendo le spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, a carico del soccombente - il ricorso presentato dall' diretto a far accertare in via principale Parte_1
l'insussistenza delle pretese irregolarità contributive e delle correlate richieste di contribuzione con particolare riferimento a FIS e CIGS, di cui alle nota di rettifica impugnate (del 08.02.2023, del 08.03.2023; del 05.03.2023; del 17.03.2023; del 21.03.2023; del 24.03.2023; del 03.06.2023; del 10.06.2023; del 01.07.2023; del 15.09.2023; del 08.01.2024; del 13.10.2023; del 04.12.2023; del 08.01.2024; nonché delle note di rettifica 01/2023 e 05/2023) per i rispettivi periodi di competenza;
e in via subordinata la corretta determinazione dei contributi dovuti senza la applicazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, 8^ comma della legge n. 388/00. Il giudice a quo, richiamato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 12002/14), disattendeva l'assunto attoreo di qualificarsi come una pubblica amministrazione. Pt_ Dopo aver riportato l'art. 1 della legge n. 1785/31 (“E' costituito l'ente nazionale con sede in Milano. L'ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto”), affermava che la natura di Pubblica Amministrazione vantata dal ricorrente era contraddetta dall'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 1 del D.L.vo n. 165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al [ndr. Sottolineature CP_2 della Giudice scrivente]. La nozione di Pubblica Amministrazione comprende, quindi, l'ente pubblico non economico, con la conseguente esclusione dell'ente pubblico economico, quale documentalmente è l'
[...]
Parte_1
Quest'ultimo si qualifica, nel proprio statuto, proprio ente pubblico economico (art. 1) e tra le proprie entrate annovera anche i “proventi derivanti dallo svolgimento di attività di carattere economico e di cessione dei servizi svolti” (art. 3) (statuto documento 5 fascicolo parte resistente). Quanto precede trova conferma anche nella determina della Corte dei Conti prodotta da CP_1
(documento 6 fascicolo parte resistente), in cui, oltre al ribadirsi della natura dell'ente, si menzionano espressamente le entrate derivante da “attività a carattere commerciale” (pag. 17) Ebbene, la normativa che fissa i presupposti dell'obbligo di versamento di contribuzione per Cigs e Fis, esclude dai versamenti in questione le Pubbliche Amministrazioni ma non gli enti pubblici economici, come l'ente ricorrente. Ne discende l'infondatezza del ricorso, stante la conseguente correttezza delle pretese contributive avanzate da Peraltro, tali versamenti sono a beneficio CP_1 dei lavoratori dipendenti dell' datore avente più di quindici dipendenti. Parte_1
Rispetto a questi ultimi si instaurano rapporti di lavoro di diritto privato e disciplinati dal diritto comune, con la conseguente necessità di escludere che tali lavoratori possano essere qualificati quali pubblici dipendenti. I lavoratori in questione risulteranno potenzialmente beneficiari delle tutele correlate ai versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro per CIG e FIS. Inoltre, documentava il riconoscimento proveniente da parte ricorrente stessa con riguardo CP_1 alla natura di ente pubblico economico, pertanto soggetto al versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria (memoria pag. 4 in calce).” CP_1
Disattendeva, poi, l'eccezione di carente motivazione, “in considerazione delle articolate difese svolte da che ben coglieva, quindi, la natura delle pretese Parte_1 contributive di cui alle note di rettifica oggetto di causa.” Respingeva, da ultimo, anche la domanda subordinata, in quanto “Le contestazioni sui conteggi non possono …trovare accoglimento stante la loro genericità. Quanto precede impone il rigetto delle doglienze di parte ricorrente anche con riguardo alle somme aggiuntive di cui alle note di accredito, con conseguente assorbimento anche di ogni profilo mosso da parte ricorrente di dubbio sulla costituzionalità dell'art. 116, comma 15, L. 388/2000”.
L' ha proposto appello, affidandosi a sei ordini di censure. Parte_1
C – “Errore di giudizio in diritto. Inesistenza di ritenute previsioni in ordine ai versamenti contributivi per FIS e CIGS in relazione a Pubblica amministrazione ed Enti Pubblici Economici. Violazione manifesta artt. 20ss, 28, 29, D.Lgs n. 148/2015. Violazione D.Lgs 92/2012. Violazione Decreto Ministero lavoro n. 79141/2014. Riferibilità delle previsioni alle sole 'imprese'” (pag. 17 seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano ha affermato che l'esonero per la contribuzione FIS e CIGS è stabilito solo per la Pubblica Amministrazione e non per gli enti pubblici economici. Sostiene che non esiste alcuna disposizione normativa di esclusione in tal senso. Per quanto attiene al FIS, evidenzia come “il campo di applicazione del richiamato Titolo I del D.Lgs n. 148/2015, relativo ai datori di lavoro non destinatari del Fondo residuale, fa indiscutibilmente riferimento espresso solo alle “imprese” (cfr. art. 10, D.Lgs n. 148/2015). Ma alle sole “imprese” fa anche riferimento il Decreto Ministero del lavoro n. 79141/2014, altrettanto richiamato ex art. 28, cit. e da applicare ex art. 29, cit, in materia di FIS, in relazione al suo campo di applicazione.” Per quanto attiene alla CIGS, rileva che “essa è destinata solo ai datori di lavoro rientranti tra quelli indicati dall'art. 20, D.Lgs n. 148/2015 (Campo di applicazione: si tratta di “imprese” - cosa che non è!- di vario genere, “agenzie di viaggio e turismo”, “partiti e movimenti Parte_1 politici”, nonché “datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1 [riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà]”. In nessuna delle predette “categorie” di datori di lavoro può dirsi rientrare . Parte_1
Con il secondo motivo - “Errore di giudizio sul fatto. Assenza assoluta di natura d'impresa e commerciale di Violazione art. 2082, cod.civ.. Circostanza dirimente ai fini del giudizio. Parte_1
Omessa considerazione in toto di prodotti documenti, sentenze e deduzioni in ordine alla sua natura di E.P.E. di carattere non imprenditoriale. Fatti decisivi per il giudizio di causa. Giurisprudenza Corte Conti. Violazione art. 132, cpc. “ (pag. 20 seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano l'ha configurato come una impresa di natura commerciale. Ricordato che è incontrovertibile la sua natura di ente pubblico economico ex lege, osserva che la connotazione non imprenditoriale è dimostrata per tabulas (docc. da 17 a 34) e che “L'accertamento della non attribuibilità della qualità di “impresa” di CP_
sebbene ex lege, se appena considerata, sarebbe stata sufficiente e dirimente per Parte_1 accertare la non debenza della pretesa contribuzione.” Rileva come la natura di impresa sia stata esclusa dalla sentenza n. 23/2023/RIS della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, con efficacia pregiudiziale vincolante ai fini della sua specifica competenza e richiama anche la deliberazione n. 10/14 della Corte dei Conti Liguria, sezione Contr controllo, secondo cui gli possono assumere lo statuto dell'impresa solo se agiscono con prevalenza di scambio commerciale di beni e servizi, deducendo che ciò non è accaduto e diversamente non è stato provato. Osserva, altresì, di avere mostrato, quale pubblica amministrazione, “gli stringenti vincoli di esercizio e spesa a cui era sottoposto con disponibilità minima della gestione Parte_1 della propria liquidità (3%: cfr. docc. 27 Fascicolo di primo grado in doc. 2). L'assoluta Parte_1 prevalenza economica delle proprie attività istituzionali pubbliche sulle “commerciali”, emergeva incontrovertibilmente dalle dichiarazioni dei redditi e dai versamenti relativi di imposte dovute (cfr. docc. 30, 31 e 34 Fascicolo di primo grado in doc. 2).” Parte_1
Con il terzo motivo – “Errore di giudizio in diritto. Natura di pubblica amministrazione di Pt_1
Sentenza in contrasto con pronunce di SS.UU e Consiglio di Stato. Violazione Legge n.
[...]
196/2009. quale ex lege. Esclusione da disciplina D.Lgs 148/2015. Controparte_4 CP_3
Irragionevolezza della motivazione. Violazione L.n. 70/1975 sulla natura di ente pubblico. Inconferenza di D.Lgs 165/2001 quale norma a carattere definitorio generale. Giurisprudenza SS.UU.. Violazione art. 132, cpc.. Vincolo all'assunzione di personale per ex Legge n. Parte_1
207/2024 “ (pag. 22 e seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto che sono esonerate dalla contribuzione FIS e CIGS le Pubbliche Amministrazioni ex lege n. 165/01. Sostiene che le contrapposizione concettuale operata dal giudie a quo tra la nozione di “pubblica amministrazione” e quella di “ente pubblico economico” è contraria all'inequivoco e pacifico insegnamento della dottrina e del Consiglio di Stato, essendo nozione altrettanto nota che la “pubblica amministrazione” si presenti con una articolazione non omogenea e varia (come già rilevato in sede costituzionale: art. 97 Cost.) di enti: “..non può essere disatteso quanto pure esposto da autorevole dottrina (Prof. , Manuale di diritto amministrativo, pp. 325-326, Ed. Il Mulino, 2022), per cui, Per_1
'volendo provare a sintetizzare i tratti caratterizzanti delle pubbliche amministrazioni, ricavandoli induttivamente dagli elenchi e dai criteri posti dalle principali normative speciali, si può anzitutto dire, in negativo, che esse si collocano al di fuori del mercato, nel senso che esse non producono beni e servizi resi sulla base di prezzi che consentano di realizzare i ricavi atti a coprire i costi (e a produrre utili). In positivo, la caratteristica propria delle pubbliche amministrazioni è quella di produrre beni pubblici materiali o immateriali, quelli che cioè il mercato non è in grado di garantire in modo adeguato (ordine pubblico, sicurezza, difesa, giustizia, pubblica istruzione, salute, ecc.) con finalità anche redistributive. Il finanziamento di tali attività è posto in ultima analisi in prevalenza a carico della collettività attraverso il ricorso alla tassazione. Tali attività possono consistere, a seconda delle funzioni attribuite alla singola amministrazione, sia (e in alcuni casi soltanto) nell'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, sia in attività materiali (prestazioni sanitarie o assistenziali, istruzione scolastica, ecc.), sia in erogazione di danaro (trattamenti pensionistici, contributi finanziari alle imprese, ecc.)'). La descrizione della fattispecie si attaglia con precisione alla condizione, alla natura di fatto e allo statuto di Parte_1
Ma soprattutto a essa si attaglia con assoluta precisione -determinandone anche l'eventuale giurisdizione in riferimento a suoi atti impositivi eventuali-, la definizione di ente di diritto pubblico offerta dal Consiglio di Stato (cfr., sentenza 13.9.2021, n. 6272; Consiglio di Stato, 7.2.2020, n. 964; Consiglio di Stato, 10.5.2021, n. 3621; Consiglio di Stato, sentenza 7.2.2020, n. 965: “Tre sono i requisiti dell'organismo di diritto pubblico…: a) che sia istituto per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico); b) che sia dotato di personalità giuridica (c.d. requisito personalistico); c) che l'attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Rammenta che, “in quanto Pubblica Amministrazione Centrale, è iscritto nel relativo Parte_1 elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (cfr. G.U. 30.9.2022, n. 229 -doc. 20 Fascicolo di primo grado in doc.
2- e G.U. 26.9.2023, n. 225 -doc. 21 Fascicolo di primo Parte_1 grado in doc. 2), sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema Parte_1 statistico nazionale e comunitario, come da Regolamento UE n. 549/2013. Esso è qualificato tra gli “Enti produttori di servizi tecnici e economici”, come altri enti pubblici eretti a vari scopi sociali, non in forma di società e impresa (es. ; Controparte_5 CP_ ; ; Controparte_6 Controparte_7
[...] sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_9 organizzata – CP_10 Controparte_11
– ICE).
[...]
Osserva, ancora, “a riprova della riconducibilità nell'alveo della nozione di “pubblica amministrazione” (dunque concetto ampio e per nulla ascrivibile unicamente (e per quale motivo?) alla perimetrazione - ad altri fini (disciplina di uffici e rapporti di lavoro) e da cui risulta comunque esclusa gran parte della P.A. (es. prefetture: cfr., art. 3, D.Lgs n. 165/2001) - dell'art. 1, D.Lgs n. 165/2001), anche degli E.P.E. ex lege, VA OSSERVATO COME L'AGENZIA DEL DEMANIO, ALTRO ENTE PUBBLICO ECONOMICO EX LEGE (E NON IMPRESA), CON LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E PER MEDESIMA RATIO LEGIS DI CUI E' CAUSA - DOVENDOSI EVITARE LE STESSE CP_ PRETESE AVANZATE DALL' -, È STATA RICONOSCIUTA DAL LEGISLATORE ESENTE DA OBBLIGHI E DISCIPLINE IN MATERIA DI FIS E CIGS (cfr. art. 1, comma 205, Legge n. 213/2023: “L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l' , ente pubblico economico, è Controparte_4 esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”). Il principio valevole, dunque, per (ente pubblico economico istituito con il Controparte_12
D.Lgs n. 173/2003, avente quale scopo la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato) non può non ritenersi applicabile, stante la medesima natura di ente pubblico economico non impresa, anche a Parte_1
Una diversa soluzione sarebbe gravemente illogica e contra legem. A ulteriore e dirimente chiarimento per questa Corte, che potrà così osservare l'inconferenza e illogicità delle motivazioni addotte dalla sentenza appellata, in ordine ai criteri qualificatori adottati per va osservato come il criterio di qualificazione della natura pubblica di un Parte_1 ente debba muovere dalla disposizione dettata dall'art. 4, L.n. 70/1975, secondo la quale “nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. Nell'attualità, infatti, alcuni enti sono qualificati ex lege come “enti pubblici economici”, come la
(costituita con D.Lgs n. 193/2016), la (con Legge n. Controparte_5 CP_13
633/1941), la citata (con D.Lgs n. 173/2003) e, come evidente, l' Controparte_4 [...]
(con RDL n. 1237/1931). Parte_1
Ente Risi, come gli altri enti pubblici economici istituiti per legge, non trasformabile o scioglibile che in base alla legge medesima, costituisce un ente di diritto pubblico e non un soggetto di natura privatistica (peraltro -per i connotati esposti e dimostrati in primo grado e in narrativa- non potendogli essere attribuita neppure la natura di impresa, con relativa applicazione della disciplina relativa del codice civile, ex art. 2093, cod.civ.).” Inoltre, evidenzia come, con riguardo alla classificazione delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1, comma 2 del D.L.vo n. 165/01, la norma non rivesta portata generale, risultando unicamente volta a incidere in ordine alla disciplina di taluni rapporti di lavoro. Con il quarto motivo – “Inesistenza di espressa estensione della disciplina D.Lgs 148/2015 a CP_ tutti i datori di lavoro, tranne la pubblica amministrazione. Prassi conforme Mancato rilievo CP_ di eccesso di potere dell' Condotta contra factum proprium. Circolare n. 176/2016 e non estensione indiscriminata di FIS e CIGS a tutti i datori di lavoro. Illogicità della sentenza ed errore di valutazione in diritto. Violazione art. 132, cpc. “ (pag. 28 e seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano non ha considerato la circostanza, a suo avviso dirimente, che l' non abbia offerto alcuna previsione specifica in CP_1 ordine all'assoggettamento degli enti pubblici a FIS e CIGS: “obblighi di versamenti dell'amministrazione pubblica quale datore di lavoro non se ne riscontrano (cfr. sopra) nelle CP_ Circolare n. 197/2015, n. 9/2017, n. 130/2017, n. 18/2022 (cfr. docc da 45 a 48 Fascicolo di CP_ primo grado in doc. 2), né nel Messaggio n. 2637/2022 (cfr. docc. 50 Fascicolo di Parte_1 primo grado in doc. 2, in cui, anzi, si esonerano espressamente dall'obbligo della Parte_1 contribuzione per il FIS i datori di lavoro “pubblica amministrazione”). Ma neppure nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2022 (cfr. doc. 49 Fascicolo di primo grado in doc. 2). Parte_1
In sostanza, come osservato, né nella legge, né nella prassi mai si è fatto riferimento a enti di diritto pubblico e alla pubblica amministrazione, se non per escluderli espressamente dagli oneri di legge (cfr.doc. 50 Fascicolo di primo grado in doc. 2)…… Parte_1 CP_ Dunque, il Giudice di prime cure ha disatteso l'evidenza che anche per l' a mente della Circolare n. 176/2016, come per tutte le altre indicate, con l'introduzione della nuova disciplina, si dava solo luogo a un'estensione degli ammortizzatori con riguardo a quei datori privati e imprese prima esclusi dall'intervento pubblico (“Conseguentemente, la matricola in oggetto, inquadrata con l'Ateco 94.11.00 (Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro) non era risultata destinataria delle tutele del Fondo residuale, ed in coerenza con il messaggio n. 8637/ 2014 era stato rimosso il c.a. “0J””), ma non indiscriminatamente a tutti i datori di lavoro (comprese pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere). In particolare, ne dovevano essere esclusi anche gli “enti pubblici economici” ex lege e non impresa (come , come chiarito dal legislatore), quale era istituto di diritto Controparte_4 Parte_1 pubblico a cui era stato attribuito, come risulta in atti di causa, un codice Ateco 84.13.20 (e non, CP_ come suggestivamente ritiene l' e la sentenza, il codice 94.11.00, il quale è riferito a inconferenti, nel caso, “Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni”), ove il codice iniziale 84, che sta per “amministrazione pubblica” (cfr. Istituto Nazionale di Statistica, Classificazione delle attività economiche Ateco 2007: doc. 44 Fascicolo di primo grado in Parte_1 CP_ doc. 2). Per cui, in modo conforme, veniva attribuito un codice CSC 21.01.01, lo stesso di e CP_1 CP_
relativo a “Enti pubblici in genere;
di previdenza e assistenza, CONI” (cfr. Manuale di classificazione datori di lavoro: doc. 42 Fascicolo di primo grado in doc. 2).” Parte_1
Con il quinto motivo –“Omessa considerazione di fatti decisivi. Violazione del principio della ragione più liquida. Motivazione illogica, omissiva e relativa a circostanze non dirimenti in riferimento alla disciplina del D.Lgs n. 148/2015. Violazione artt. 111, Cost e art. 112, cpc.“ (pag. 31 e seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano non ha tenuto conto dei riscontri documentali prodotti ”in ordine alla natura di Ente Pubblico Economico ex lege, non di carattere imprenditoriale (cfr. docc. 17-35 Fascicolo di primo grado in doc. 2), il quale, in effetti -come altrimenti non possibile- neppure risulta iscritto, Parte_1 come al contrario necessariamente, alla Camera di Commercio: cfr. doc. 35”) Eppure, indiscutibilmente, opera quale organismo pubblico, soggetto alle regole stringenti Parte_1 di finanza pubblica -non potendo neppure disporre della propria liquidità, che detiene presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia (cfr.: docc. 27 e 33, Fascicolo di primo grado in doc. Parte_1
2)- e senza potersi dire operatore commerciale (non determinando natura imprenditoriale le molto marginali entrate di tale genere), come pacificamente provato dalle sue insuperabili dichiarazioni dei redditi (con modello Unico “enti non commerciali ed equiparati”: cfr. doc. 30 Fascicolo di primo grado in doc. 2) e dai molto preminenti versamenti IRAP per attività istituzionali (cfr. doc. Parte_1
34 Fascicolo di primo grado in doc. 2)…. Parte_1
Nessuna considerazione e nessun accenno veniva compiuta in ordine all'effettivo codice ATECO 84.13.20 di relativo a “pubblica amministrazione” (ove con 84 che sta appunto per Parte_1 CP_
“amministrazione pubblica”), anziché quello errato, indicato incomprensibilmente dall' in 94.11.00… Assolutamente in nessuna considerazione veniva presa la circostanza -non affatto contestata dall' per cui, operando con poteri autoritativi e sanzionatori, l'attività istituzionale di CP_1 Parte_1 prevista per legge, non possa comunque mai essere sospesa o interrotta…..” Osserva, invece, che il versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria messo in evidenza dal giudice a quo, sia inconferente per CP_1 contestare la sua natura pubblica - e non privata, evidentemente, né d'impresa - CP_
“in quanto recuperava solamente quanto indebitamente versato all' per i dipendenti che non vantavano il diritto acquisito alla buonuscita, in base all'abrogato art. 12, c. 10, D.L.n. 78/2010 (“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”) a causa dell'intervento della Corte costituzionale, con disciplina regolata dall'art. 1, D.L.n. 185/2010 (“Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011”) Infine, con il sesto motivo – “Errore di iudicando. Eccezione specifica in ordine ai conteggi. CP_ Omessa prova in ordine agli importi pretesi. Difetto di qualsivoglia documentazione dall' a riprova della liquidazione operata. Violazione art. 2697, cod.civ.. “ (pag. 34 seg.) – impugna la sentenza n. 510/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto generiche le contestazioni sui conteggi. Nell'ottica del gravame “le eccezioni mosse sono state puntuali e anche di rilievo
“matematico”, come emerge dalla mera lettura del Ricorso introduttivo in parte qua (pag. 11): CP_
“54) con riferimento alle pretese qui contestate, va osservato, peraltro, come la liquidazione degli importi e i conteggi operati dalle Note di rettifica non risultano affatto comprensibili, né in termini di fonti e titolo degli imponibili considerati, né di aliquote applicate;
55) quanto alle aliquote, peraltro, nelle Note di rettifica non trovano evidenza alcuna quelle che sarebbero previste dalla medesima prassi dell' (cfr. Circolare n. 18 del 1.2.2022: doc. 48), che CP_1 espressamente stabilisce valori ictu oculi non riconoscibili nelle Note di rettifica notificate. Per esempio, pari a 0,80% per il FIS per aziende con oltre 15 dipendenti (qual è -con riduzione Parte_1 per il 2022 pari a 0,69%- e pari al 0.90% per la CIGS per i predetti datori di lavoro -con riduzione pari allo 0,27% per il 2022;
56) gli stessi dettagli delle Note di rettifica notificate (cfr. docc. 1-16), impostati su codici alfanumerici ignoti e di lettura non accessibile, non danno alcuna contezza della natura degli imponibili considerati, oltre che delle aliquote che vengono di fatto applicate e delle loro causali specifiche;
CP_ 57) peraltro, neppure mai l' ha offerto spiegazione alcuna delle contraddittorie Note di rettifica, emesse per importi diversi in riferimento a medesimi periodi, per esempio 07/2022 (cfr. docc. 1 e 2) e 12/2022 (cfr. docc. 7, 8 e 9)”. In punto di diritto, i rilievi numerici in riferimento agli errori sulle aliquote applicate e gli ulteriori, veniva inquadrati a pagg. 31s del Ricorso introduttivo…” In via gradata, quindi, censura la sentenza anche in relazione a tale profilo, “con riconoscimento dell'inesistenza di prova del diritto di credito, atteso che nulla è comunque dovuto all' , anche per difetto di prova del quantum.” CP_1
Insiste, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte nelle quale solleva in subordine la questione di legittimità dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/00 e della sua interpretazione, per irragionevolezza rispetto all'art. 3, Cost., “nella parte in cui si ritenesse che esso non consente di equiparare la condizione di intervenuto versamento della contribuzione a quella in cui è in atto e pende un contenzioso su di essa.”
L' si è costituito in giudizio. CP_1
Insiste per il rigetto dell'appello avversario e per la conferma della sentenza di primo grado, replicando alle singole doglianze avversarie e riproponendo la difesa articolata in primo grado anche in punto quantum debeatur. La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa all'udienza del 28/10/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere attiene al preteso esonero dell' al Parte_1 versamento della contribuzione FIS e CIGS di cui alle note di rettifica impugnate per la complessiva somma di € 40.269,96, sanzioni civili incluse, relative agli anni 2022 e 2023, (docc.
1-16 ricorrente), negato dall' che ha considerato CP_1 detto ente non rientrante nell'elencazione di cui all' art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01 in forza del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI” (le sottolineature sono dell'estensore). Trattandosi di un beneficio contributivo, l'onere della prova si pone a carico del datore di lavoro che lo invoca (cfr. Cass. n. 18924/25 seppur in tema di trasferte). E' opportuno richiamare la ulteriore normativa rilevante ai fini della decisione. CP_ DM n. 79141/14, art. 1 (Istituzione del Fondo): “È istituito presso l' il Fondo di solidarietà residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del CP_ presente decreto, l' provvede ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo”; D.L.vo n. 48/15, art. 28 (Fondo di solidarietà residuale): “1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141. “; art. 29 (Fondo di integrazione salariale): “1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.” Art. 20 (campo di applicazione): “1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti: a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché' imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1. 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché' imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021. 6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. - omissis – “
E' altresì opportuno richiamare le circostanze che emergono per tabulas e/o che sono incontroverse. L' - istituito con il con R.D.L. n. 1237/31, convertito con la Parte_1 legge n. 1785/31 ed avente “ lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto ” – è pacificamente un ente pubblico economico con dimensione aziendale superiore ai 15 dipendenti, così come è pacifico che i rapporti di lavoro con il personale in forza siano interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune. E' destinatario di plurimi compiti istituzionali stabiliti dal D.L.vo n. 131/17, attuativo dell'art. 31 della legge n. 154/16, tra cui tenere il registro relativo alle varietà agronomiche del riso greggio, quanto alla denominazione dell'alimento, all'utilizzazione della denominazione, nonché alle caratteristiche dell'alimento; C verificare, unitamente al Ministero per politiche agricole, alimentari e forestali, l''applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo;
ricevere gli obblighi di denuncia da parte dei risicoltori della superficie da loro coltivata, su cui effettua controlli anche ai fini dell'irrogazione delle previste sanzioni penali in caso di violazioni;
certificare il prodotto (dop e le indicazioni geografiche di provenienza). Svolge altresì attività legate al mercato, che risultano essere marginali rispetto a quelle istituzionali, come emerge dal modello di dichiarazione dei redditi Unico. E' iscritto, quale amministrazione pubblica centrale, nel relativo elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e precisamente tra gli “Enti produttori di servizi tecnici ed economici”; è vigilato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e opera in coordinamento con il medesimo dicastero che ne nomina gli Amministratori con decreto Ministeriale, mentre con Decreto del Presidente della Repubblica ne viene nominato il Presidente;
è soggetto al controllo della Corte dei Conti e a tutte le norme di finanza pubblica;
è soggetto, anche ai fini dell'approvazione del bilancio, al controllo del MEF - Ministero Economia e Finanze e del MASAF - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
la liquidità dell'Ente è detenuta dallo Stato presso un conto corrente di Tesoreria Unica della Banca d'Italia, eccetto un plafond marginale delle disponibilità liquide ed i suoi beni immobili fanno parte del
“conto del patrimonio dello Stato”. E' perciò innegabile che parte appellante - come altri enti pubblici economici istituiti per legge ( ex D.L.vo n. 193/2016, Controparte_5
S.I.A.E. ex lege n. 633/1941, ex D.L.vo n. 173/2003) - Controparte_4 costituisca un ente di diritto pubblico e non sia un soggetto di natura privatistica, facendo quindi parte della PA, tanto è vero che è inserito nell'apposito elenco ISTAT. Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, l'appello è meritevole di accoglimento. La tesi dell' si fonda sull'articolo 1, comma 7 della legge n. 92/12, secondo CP_1 cui le disposizioni riportate nella predetta legge non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01 sopra richiamato (“7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.”) con la conseguenza che, poiché l'attuale appellante non rientra, quale ente pubblico economico, nell'elenco della PA ex D.L.vo n. 165/2001 ed ha occupato nei sei mesi precedenti più di 15 dipendenti, è tenuto al prelievo contributivo di cui alle note di rettifica impugnate. Il ragionamento logico-giuridico del Tribunale di Milano, che ha in sostanza aderito alla impostazione difensiva dell'ente previdenziale, non è, ad avviso del Collegio, convincente, non trovando tale assunto un aggancio nella specifica legislazione in materia. L'art. 3 della legge n. 92/12 ed in particolare il comma 19 (“Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.”, Fondo poi attuato con il DM n. 79141/14) è stato soppresso con decorrenza dal 24/09/2015 dall'art. 46 del D.L.vo n.148/15, per cui la normativa di riferimento è quella stabilita da quest'ultimo decreto - che ha in sostanza riunito e riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali - e dalle successive modifiche. Come messo in evidenza dalla difesa dell'attuale appellante, le disposizioni sopra richiamate relative al FIS sono rivolte a datori di lavoro e/o imprese con più di 15 dipendenti alle quali non è applicabile la disciplina della integrazione salariale e che non hanno istituto fondi di solidarietà bilaterali o alternativi;
e quelle relative alla CIGS sono rivolte ad imprese di tutti i settori, anche in forma di cooperativa,
o a consorzi o ad agenzia di viaggio e turismo. E che l' non possa essere ritenuto una impresa - unica Parte_1 fattispecie astrattamente pertinente - si ricava dalle autorevoli argomentazioni della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 23/2023 RIS del 20/12/23 in virtù delle quali è stato respinto il ricorso presentato dal predetto Ente per far accertare la insussistenza dei presupposti per l'inclusione nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT e per il conseguente l'annullamento in parte qua dell'elenco delle amministrazioni pubbliche da ultimo aggiornato e pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 242/21. Disattendendo l'assunto del ricorrente - che voleva essere riconosciuto a pieno titolo quale entità operante nel mercato con forma giuridica di natura privatistica - la Procura ha sostenuto che detto l'Ente era indubbiamente un organismo di diritto pubblico;
che la sua autonomia decisionale era comunque esercitata in presenza di un controllo di tipo pubblico, che si manifestava attraverso la nomina dei soggetti che compongono la governance dell'Ente (cfr. al riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 3/3/94, nei procedimenti riuniti C-332/92, C-333/92 e C-335/92 secondo cui l'
[...]
è una “persona giuridica che opera sotto il controllo dello Stato”., cfr. doc. 2 Parte_1 appellante); e che non produceva beni o servizi destinati alla vendita, in quanto l'acquisto del riso avveniva a fronte di una prestazione patrimoniale denominata
“diritto di contratto”, imposta a qualunque compratore e tale diritto costituiva una
“prestazione patrimoniale” con natura ben diversa dai proventi di carattere privatistico, tanto più che la sua quantificazione era sottoposta all'approvazione del Ministero. Il Collegio giudicante ha aderito a tale prospettazione, affermando sul punto che <<il “diritto di contratto” non è il provento da privativa industriale o commerciale tipico un'azienda privata, ma una forma imposizione parafiscale che si applica sul “trasferimento” del riso>>, per cui <viene registrato nel valore della produzione come “proventi fiscali e parafiscali” non alla voce “ricavi per la cessione di prodotti o l'erogazione servizi”, osservando che pure nella contabilità dell'ente i “diritti contratto” erano differenziati dai proventi dell'attività servizi al mercato, con conseguenza appariva << natura pubblicistica del “diritto>>. In base a dette argomentazione deve, pertanto, escludersi che l' Parte_1 rientri nelle categorie dei soggetti destinatari dell'obbligo di versamento
[...] della contribuzione per FIS o per CIGS. Vi è poi un ulteriore elemento significativo a supporto dell'assunto attoreo, costituito dall'art. 1, comma 205, della legge n. 213/23 - riferito sì ad un altro ente e precisamente alla ma pur sempre ad un ente Controparte_4 pubblico economico istituito ex lege come l'attuale appellante - secondo cui
“L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l' , Controparte_4 ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”). Il principio affermato per la , attesa la medesima natura Controparte_12 di ente pubblico economico, non impresa, induce a ritenere che anche all'Ente Nazionale possa godere del medesimo trattamento e dunque beneficiare Pt_1 dell'esonero contributivo di cui è causa. Per queste considerazioni la Corte ritiene fondata la domanda principale azionata dall' e conseguentemente non sono dovute le somme per Parte_1 contributi e sanzioni di legge pretese dall' con assorbimento di ogni altra CP_1 questione. Le spese processuali del doppio grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia ed all'assenza della fase istruttoria - seguono la soccombenza. L' è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del CP_1
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 510/25 del Tribunale di Milano, dichiara la insussistenza dell'obbligazione contributiva per FIS e CIGS di cui alle Note di Rettifica impugnate. Condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida in € CP_1
4.200,00 e del secondo grado, che liquida in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani