Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 9.01.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Assunta Catapano (C.F.
, con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e, Controparte_1 P.IVA_1
per essa, la procuratrice (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Bonifacio (C.F. ), con C.F._3
domicilio come in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 9.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3678/2022, emesso dal Tribunale di Napoli nord il 15.09.2022 in favore di per l'importo capitale di euro 272.616,81, Controparte_1
oltre interessi e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente e di due rapporti di portafoglio intrattenuti da Cooperativa
Sociale Assisto con Banca Prossima s.p.a., e garantiti da Pt_1
.
[...]
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- L'omessa prova della procura speciale in favore di CP_2
[...]
- L'omessa produzione della fideiussione asseritamente sottoscritta in data 15.01.2013;
- La carenza di legittimazione attiva della controparte;
- La nullità della fideiussione per difetto di forma scritta;
- La pretestuosa escussione della garanzia;
- L'omessa produzione della fideiussione del 2013 al fine di consentire il controllo sulla contrarietà all'art. 2, L. 287/1990;
- L'inadeguatezza probatoria dell'estratto di saldaconto;
- L'omessa pattuizione scritta degli interessi ultralegali;
- L'usurarietà del tasso di interesse applicato;
- L'omessa comunicazione delle variazioni periodiche dei tassi applicati.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto disporne la revoca;
e precisamente 2. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per mancata legittimazione sostanziale ad agire
- 2 - dell'opposta nella specie mancata prova della cessione tra
[...]
e mancata prova della Controparte_3 Controparte_1
procura di alla 3. Controparte_1 Controparte_2
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della fideiussione (mancata produzione del contratto di fideiussione) ovvero nullità per mancanza di forma scritta del contratto di fideiussione, difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, violazione dell'art. 117 T.U.B.; 4. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per la nullità delle clausole contrastanti con gli artt.
2 comma 2 lett a) della l. 287/1990 e art.101 del TFUE;
5. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito: valenza meramente indiziaria degli estratti conto e violazione dell'art. 2697 c.c.; 6. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi convenzionali in modo indeterminato e/o indeterminabile;
delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi e/o della commissione di massimo scoperto in modo indeterminato e/o indeterminabile e , conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7. In via subordinata, accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio ”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
procuratrice contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
- 3 - Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.01.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Ante omnia, in rito, ed a fronte della reiterata eccezione in sede conclusionale da parte dell'opponente, va ribadita l'intervenuta sanatoria del vizio di rappresentanza di nel termine Controparte_2
all'uopo concesso ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giusta produzione della procura speciale per atto notarile conferita il 20.04.2022 da CP_1
in favore di
[...] Controparte_2
Pienamente valida ed efficace, dunque, è la procura alle liti conferita da in rappresentanza di Controparte_2 Controparte_1
al legale costituito in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare
- 4 - l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
al pagamento del saldo debitore di un rapporto di conto corrente
[...]
e di due rapporti di portafoglio intrattenuti da Cooperativa Sociale
Assisto con Banca Prossima s.p.a., poi incorporata in Controparte_3
e garantiti da , ed in virtù della cessione del
[...] Parte_1
credito derivante dai predetti rapporti.
A sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: la fideiussione omnibus rilasciata da il 15.01.2013 fino Parte_1
alla concorrenza di euro 221.000,00, nonché l'atto sottoscritto da il 24.07.2015 con cui l'importo massimo garantito è Parte_1
stato aumentato ad euro 403.000,00; i contratti di conto corrente n.
64902 e n. 134204 sottoscritti da Cooperativa sociale Assisto;
gli estratti di saldaconto dei rapporti n. 64902, n. 1313314, n. 1313315; le fatture elettroniche emesse da Cooperativa sociale Assisto ed oggetto di anticipo;
la lettera di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento consegnata a mezzo pec alla debitrice principale il
30.10.2019; l'atto di fusione per incorporazione di Banca Prossima
s.p.a. in la Gazzetta Ufficiale in cui si è data Controparte_3
notizia della intervenuta cessione di crediti in blocco da Controparte_4
[...] [...]
ad la dichiarazione di cessione dello specifico
[...] Controparte_1
credito rilasciata da Nel termine ex art. 183, Controparte_3
comma 6, n. 2, c.p.c., la parte opposta ha, inoltre, depositato il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo nei confronti della debitrice principale.
Nell'ambito dei fatti costitutivi della pretesa, occorre specificamente esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo ad sub specie di titolarità del diritto, oggetto di Controparte_1
contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si
- 6 - ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il
- 7 - cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
- 8 - è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, non forma oggetto di contestazione la intervenuta fusione per incorporazione di Banca Prossima S.p.A. – originaria contraente – in in ogni caso Controparte_3
comprovata dall'atto di fusione per incorporazione prodotto dall'opposta.
- 9 - È stato, piuttosto, specificamente contestato dalla parte opponente l'acquisto del credito in capo ad nell'ambito di Controparte_1
un'operazione di cessione di crediti in blocco posto in essere con
[...]
Controparte_3
Tuttavia, a dimostrazione dell'acquisto del diritto di credito,
l'opposta, oltre alla Gazzetta Ufficiale in cui si è dato avviso della intervenuta cessione di crediti in blocco da in Controparte_3
favore di ha versato in atti la dichiarazione della CP_1 CP_1
stessa di avvenuta cessione del credito da essa Controparte_3
vantato verso , derivante da taluni rapporti Parte_2
a sofferenza di conto corrente e anticipo su fatture specificamente individuati.
È il caso di rilevare che la parte opponente non ha specificamente e tempestivamente contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé, quanto, piuttosto l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione.
Orbene, con riferimento a tali ipotesi la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così,
- 10 - sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione, deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, unitamente al possesso, da parte dell'opposta, della documentazione afferente ai rapporti contrattuali posti alla base del credito, ivi comprese le fatture oggetto di anticipo, vale ad integrare la prova dell'intervenuto trasferimento del credito in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza di un'esposizione debitoria in capo a
Cooperativa Sociale Assisto nei confronti di Controparte_3
nonché la prestazione di una fideiussione omnibus da parte di Pt_1
per l'adempimento della predetta debitoria, in uno alla cessione
[...]
del credito in favore dell'odierna opposta.
- 11 - Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'altrui inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ingiunto, occorre, preliminarmente, stabilire la natura della garanzia prestata da Pt_1
, se, cioè, trattasi di fideiussione, piuttosto che di garanzia
[...]
autonoma.
Ed invero, la parte opposta, fin dalla comparsa di costituzione, ha eccepito il carattere autonomo della garanzia prestata. Sul punto,
l'opponente nulla ha replicato.
Il Tribunale rileva che la fideiussione rilasciata da Parte_1
il 15.01.2013 reca, all'art. 7, la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta. Tale clausola, com'è noto, evoca la cd. garanzia autonoma, figura contrattuale atipica affermatasi nella prassi in contrapposizione allo schema tipico fideiussorio.
Sul punto, giova rammentare i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione: “Mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale
(autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). L'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso
- 12 - la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del Cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando
l'esperibilità dell'exceptio doli” (Cass., n. 31313/2021). Nella medesima pronuncia, peraltro, si è precisato non essere decisiva la mancanza dell'espressa indicazione dell'obbligo di pagamento "senza eccezioni".
La qualificazione del contratto è operata dal giudice di merito, al di là del nomen iuris, sulla scorta del concreto tenore delle previsioni contrattuali, al fine di verificare se la fattispecie concreta sia sussumibile nello schema fideiussorio o, piuttosto, a dispetto della denominazione utilizzata dalle parti, si discosti da esso, essendo volto a realizzare un assetto di interessi differente rispetto a quello proprio della garanzia fideiussoria.
La Corte di nomofilachia ha affermato che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie della garanzia autonoma, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto
"altro" della convenzione negoziale (Cass., SS.UU., n. 3947/2010).
Nel caso che ci occupa, è previsto l'obbligo di pagamento, in capo al fideiussore, a semplice richiesta scritta.
L'impegno assunto dal garante verso la banca in termini così stringenti non risulta coerente con la possibilità, accordata in linea generale al fideiussore dall'art. 1945 c.c., di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, atteso che l'esercizio di tale facoltà paralizzerebbe la pretesa azionata nei confronti del garante dal beneficiario della prestazione di garanzia, laddove, invece, scopo primario del regolamento convenuto nel caso di specie fra le parti, è quello di consentire il pronto soddisfacimento dell'interesse economico
- 13 - del creditore mediante l'immediata escussione della garanzia nell'ipotesi di inadempimento del debitore della principale obbligazione di credito.
Il valore semantico della clausola di pagamento a prima richiesta non è superato da alcuna altra previsione contrattuale che deponga nel senso contrario. Anzi, il complesso delle clausole dell'atto in questione appare volto a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti ai rapporti principali con il debitore garantito. In tal senso, invero, depongono le seguenti clausole pattizie: a) l'articolo 2 del contratto in esame, a tenore del quale il fideiussore "si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi"; b) l'articolo 8 del contratto, a tenore del quale
"nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non
è valida se non è valida l'obbligazione principale;
c) la previsione di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 (nel medesimo senso, cfr. Corte appello Napoli sez. III, 14/07/2020, n. 2596).
La natura autonoma della garanzia, sostenuta dalla banca, non è stata, peraltro, contestata dalla parte opponente, come si è detto.
- 14 - Pertanto, deve ritenersi che abbia prestato una Parte_1
garanzia autonoma, piuttosto che una fideiussione.
Dalla qualificazione della garanzia in atti alla stregua di contratto autonomo discende la conseguenza che al garante, odierno opponente, è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito, salva la violazione di norme imperative e l'exceptio doli generalis.
Restano, a tale stregua, precluse al garante le eccezioni concernenti il rapporto principale, ed aventi ad oggetto l'inadeguatezza probatoria degli estratti di saldaconto (essendo, peraltro, il presupposto di cui all'art. 1 della garanzia integrato dalla produzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo nei confronti della debitrice principale), l'omessa comunicazione delle variazioni periodiche dei tassi di interesse, nonché l'omessa pattuizione per iscritto dei tassi di interesse (quest'ultima eccezione, in ogni caso, smentita per tabulas dalla produzione dei contratti di conto corrente sottoscritti dalla correntista, nonché dalle stesse perizie di parte, in cui viene indicato il valore del tan pattuito nei contratti).
Quanto all'eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato, essa si appalesa infondata, non avendo l'opponente allegato, nei propri scritti, i fatti posti a fondamento dell'eccezione stessa, quali, in particolare, il valore del teg contrattuale e quello del tasso soglia del trimestre di riferimento. Tali dati - senza, peraltro, produzione a supporto dei Decreti Ministeriali di rilevazione del tasso soglia per ciascun trimestre - sono riportati nelle perizie di parte, le quali, tuttavia, non possono, nell'allegazione dei fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, supplire alle relative lacune negli atti processuali di parte.
- 15 - Ad ogni modo, le stesse perizie di parte sconfessano la tesi sostenuta dall'opponente, evidenziando il mancato superamento della soglia usuraria.
Venendo alle eccezioni concernenti il rapporto di garanzia, smentite per tabulas sono quelle di mancanza di un contratto scritto di garanzia e di omessa sottoscrizione della stessa da parte del garante. In uno alla comparsa di costituzione e risposta, infatti, la parte opposta ha prodotto la fideiussione sottoscritta da il 15.01.2013, essendo, Parte_1
inoltre, in atti il successivo atto di aumento dell'importo massimo garantito.
La sottoscrizione della garanzia non è stata espressamente e puntualmente disconosciuta da , il quale si è limitato a Parte_1
porre in dubbio la paternità della sottoscrizione in calce all'atto di aumento dell'importo massimo garantito, allegato in sede monitoria, senza, tuttavia disconoscere espressamente la sottoscrizione neppure con riferimento a tale documento.
Quanto all'eccepita omessa sottoscrizione da parte della banca, essa
è destituita di fondamento, alla luce della natura di tipico atto unilaterale della fideiussione.
L'opponente ha, inoltre, prospettato la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990. Non
è stata, tuttavia, formulata una compiuta eccezione sul punto, avendo lamentato che l'omessa produzione in sede monitoria Parte_1
dell'atto di fideiussione del 15.01.2013 gli precludesse la possibilità di verificare l'effettiva rispondenza della fideiussione al modello Abi.
Sennonché, una volta prodotto l'atto di fideiussione con la comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, la difesa della parte opponente ha reiterato la doglianza nel medesimo tenore, senza
- 16 - muovere contestazioni concrete, tantomeno prendendo in considerazione l'intervenuto deposito del documento.
Del tutto generica e priva di riferimenti al concreto rapporto è, infine, la doglianza di violazione del canone di buona fede.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Infine, va condannata al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis (a norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti), attesa la mancata partecipazione personale, né a mezzo di procuratore speciale, e senza giustificato motivo, al primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore, come attestato dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
- 17 - 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3678/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 11.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. condanna al versamento all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs.
n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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