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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/09/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 558/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 15/01/2025, Pt_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -
[...] sezione Lavoro – , chiedendo: CP_1
- In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre il rinnovo della CTU medico legale per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento;
- Infine accertato il requisito sanitario legittimante la corresponsione delle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento), dichiararle integralmente accolte sin dall'epoca della revisione ovvero dalla data in cui ne verrà accertato il diritto da parte del CTU.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario-
pagina 1 di 4 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver proposto ricorso per ATP nr. R.G. 5877/2024 conclusosi, a seguito dell'espletamento della visita medico legale, con il diniego del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni a cui perviene il CTU in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente, chiedendo il rinnovo della CTU medico legale.
Si è costituito ritualmente in giudizio l'
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_2 pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 15.7.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In ricorso parte attrice si limita ad affermare: “il c.t.u. nel proprio pregevole elaborato, redatto con perizia e precisione, non prende in debita considerazione la situazione complessiva della ricorrente in considerazione degli sforzi a cui deve far fronte nel vivere quotidiano”. Si tratta con tutta evidenza di un'affermazione generica, la quale rende impossibile il confronto con gli indici di carattere scientifico seguiti dal medico legale nella valutazione dei requisiti sanitari.
Nonostante questa premessa, nell'atto introduttivo si riconosce:
“l'elaborato del c.t.u. tiene debitamente conto delle tabelle e delle patologie del periziando, tuttavia difetta nel valutare le varie patologie nella loro incidenza sulle attività della vita quotidiana.”
Tale assunto non è in alcun modo specificato: nel prosieguo il ricorso contiene un mero riferimento ad una “grave fatica nel
pagina 2 di 4 deambulare” e ad un “serio problema di affaticamento con lenta ripresa”.
I generici rilievi contenuti in ricorso hanno pertanto escluso la necessità di rinnovare la ctu.
Giova dunque richiamare quanto esposto dal CTU nella propria relazione: “Da quanto in atti risulta che di anni Parte_1 cinquantaquattro, sia affetta da carcinoma mammario in corso di immunoterapia adiuvante.
Trattasi di stabilire se la ricorrente si trovi o meno nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, se abbisogni di un'assistenza continuativa.
In sede di visita consulenziale la ricorrente è risultata del tutto integra dal punto di vista cognitivo, ed ha riferito in modo completo dati inerenti le patologie da cui è affetta e i trattamenti somministrati.
Analogamente, dal punto di vista neuromotorio non sono stati osservati particolari deficit funzionali.
D'altra parte manca del tutto, in atti, documentazione in tal senso.
è invece affetta da carcinoma mammario, per cui è stata Parte_1 sottoposta dapprima a chemioterapia neoadiuvante, quindi, nel 2023, a trattamento chirurgico di quadrantectomia e rimozione del linfonodo sentinella, ed infine, nel corso del 2024, a radioterapia ed immunoterapia, tuttora in atto.
Per tale patologia dunque oggi la ricorrente riceve con cadenza trisettimanale l'infusione ospedaliera di farmaco specifico.
Inoltre, la sintomatologia lamentata dalla ricorrente consiste in astenia e facile stancabilità, crampi alle mani e alle gambe, senso di tensione in corrispondenza delle cicatrici chirurgiche, ipoestesia al braccio destro. Ciò senza che, all'obiettività, sia possibile rilevare franchi deficit stenici.
pagina 3 di 4 In sostanza non sono presenti, nell'anamnesi della ricorrente, patologie in grado di giustificare di per se' la necessità di ottenere assistenza continuativa. In piena coerenza con ciò, ha Pt_1 riferito di ricevere aiuto da parte di terzi solo occasionalmente, ad esempio per fare la spesa, e di essere sostanzialmente autonoma durante le proprie abituali attività quotidiane.”.
Le argomentazioni del CTU appaiono immuni da vizi logici, e conseguentemente devono essere in questa sede condivise.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti, vista l'autodichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 15.7.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 558/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 15/01/2025, Pt_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -
[...] sezione Lavoro – , chiedendo: CP_1
- In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre il rinnovo della CTU medico legale per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento;
- Infine accertato il requisito sanitario legittimante la corresponsione delle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento), dichiararle integralmente accolte sin dall'epoca della revisione ovvero dalla data in cui ne verrà accertato il diritto da parte del CTU.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario-
pagina 1 di 4 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver proposto ricorso per ATP nr. R.G. 5877/2024 conclusosi, a seguito dell'espletamento della visita medico legale, con il diniego del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni a cui perviene il CTU in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente, chiedendo il rinnovo della CTU medico legale.
Si è costituito ritualmente in giudizio l'
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_2 pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 15.7.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In ricorso parte attrice si limita ad affermare: “il c.t.u. nel proprio pregevole elaborato, redatto con perizia e precisione, non prende in debita considerazione la situazione complessiva della ricorrente in considerazione degli sforzi a cui deve far fronte nel vivere quotidiano”. Si tratta con tutta evidenza di un'affermazione generica, la quale rende impossibile il confronto con gli indici di carattere scientifico seguiti dal medico legale nella valutazione dei requisiti sanitari.
Nonostante questa premessa, nell'atto introduttivo si riconosce:
“l'elaborato del c.t.u. tiene debitamente conto delle tabelle e delle patologie del periziando, tuttavia difetta nel valutare le varie patologie nella loro incidenza sulle attività della vita quotidiana.”
Tale assunto non è in alcun modo specificato: nel prosieguo il ricorso contiene un mero riferimento ad una “grave fatica nel
pagina 2 di 4 deambulare” e ad un “serio problema di affaticamento con lenta ripresa”.
I generici rilievi contenuti in ricorso hanno pertanto escluso la necessità di rinnovare la ctu.
Giova dunque richiamare quanto esposto dal CTU nella propria relazione: “Da quanto in atti risulta che di anni Parte_1 cinquantaquattro, sia affetta da carcinoma mammario in corso di immunoterapia adiuvante.
Trattasi di stabilire se la ricorrente si trovi o meno nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, se abbisogni di un'assistenza continuativa.
In sede di visita consulenziale la ricorrente è risultata del tutto integra dal punto di vista cognitivo, ed ha riferito in modo completo dati inerenti le patologie da cui è affetta e i trattamenti somministrati.
Analogamente, dal punto di vista neuromotorio non sono stati osservati particolari deficit funzionali.
D'altra parte manca del tutto, in atti, documentazione in tal senso.
è invece affetta da carcinoma mammario, per cui è stata Parte_1 sottoposta dapprima a chemioterapia neoadiuvante, quindi, nel 2023, a trattamento chirurgico di quadrantectomia e rimozione del linfonodo sentinella, ed infine, nel corso del 2024, a radioterapia ed immunoterapia, tuttora in atto.
Per tale patologia dunque oggi la ricorrente riceve con cadenza trisettimanale l'infusione ospedaliera di farmaco specifico.
Inoltre, la sintomatologia lamentata dalla ricorrente consiste in astenia e facile stancabilità, crampi alle mani e alle gambe, senso di tensione in corrispondenza delle cicatrici chirurgiche, ipoestesia al braccio destro. Ciò senza che, all'obiettività, sia possibile rilevare franchi deficit stenici.
pagina 3 di 4 In sostanza non sono presenti, nell'anamnesi della ricorrente, patologie in grado di giustificare di per se' la necessità di ottenere assistenza continuativa. In piena coerenza con ciò, ha Pt_1 riferito di ricevere aiuto da parte di terzi solo occasionalmente, ad esempio per fare la spesa, e di essere sostanzialmente autonoma durante le proprie abituali attività quotidiane.”.
Le argomentazioni del CTU appaiono immuni da vizi logici, e conseguentemente devono essere in questa sede condivise.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti, vista l'autodichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 15.7.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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