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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. RO GI giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1643/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Pt_1 C.F._1 dall'Avv. Ivan Ierardi;
ricorrente
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, con ordinanza del
26.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.11.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare Pt_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con in Marciano CP_1 della Chiana (AR) il 10.5.2008, riportato all'ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2008, numero 1, parte II, serie A, da cui era nato il figlio il 13.8.2008. Per_1
1 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con decreto n. 9641/2016 del
28.7.2016 il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione e che dal giorno dell'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separatamente e non si erano riconciliati.
All'udienza del 4.12.2024, pur ritualmente citato in giudizio, il resistente non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarava la contumacia del medesimo e rinviava la causa per la decisione (ord. 5.12.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
15.3.2025). Il P.M. interveniva regolarmente.
2. STATO.
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza di separazione e del termine di almeno un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015
n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3. AFFIDAMENTO, VISITE E MANTENIMENTO DEL MINORE.
Nel superiore interesse del figlio minore della coppia e tenuto conto delle risultanze Per_1 agli atti, il Collegio ritiene di dover confermare in via officiosa le condizioni della separazione
2 omologate dal Tribunale di Crotone in punto di affidamento, regolamentazione delle visite e contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, a carico del resistente.
4. SPESE.
Stanti la natura e l'esito del giudizio nonché alla luce della scelta processuale del resistente di non opporre alcuna resistenza in giudizio, astenendosi dalla relativa costituzione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Pt_1 CP_1
in Marciano della Chiana (AR) il 10.5.2008, riportato all'ufficio dello Stato Civile del
[...] predetto Comune, anno 2008, numero 1, parte II, serie A;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. conferma in via d'ufficio le condizioni della separazione in punto di affidamento, visite e contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, a carico del resistente e nell'interesse del minore Per_1
5. compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
RO GI IL Alessandra LI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. RO GI giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1643/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Pt_1 C.F._1 dall'Avv. Ivan Ierardi;
ricorrente
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, con ordinanza del
26.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.11.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare Pt_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con in Marciano CP_1 della Chiana (AR) il 10.5.2008, riportato all'ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2008, numero 1, parte II, serie A, da cui era nato il figlio il 13.8.2008. Per_1
1 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con decreto n. 9641/2016 del
28.7.2016 il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione e che dal giorno dell'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separatamente e non si erano riconciliati.
All'udienza del 4.12.2024, pur ritualmente citato in giudizio, il resistente non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarava la contumacia del medesimo e rinviava la causa per la decisione (ord. 5.12.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
15.3.2025). Il P.M. interveniva regolarmente.
2. STATO.
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza di separazione e del termine di almeno un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015
n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3. AFFIDAMENTO, VISITE E MANTENIMENTO DEL MINORE.
Nel superiore interesse del figlio minore della coppia e tenuto conto delle risultanze Per_1 agli atti, il Collegio ritiene di dover confermare in via officiosa le condizioni della separazione
2 omologate dal Tribunale di Crotone in punto di affidamento, regolamentazione delle visite e contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, a carico del resistente.
4. SPESE.
Stanti la natura e l'esito del giudizio nonché alla luce della scelta processuale del resistente di non opporre alcuna resistenza in giudizio, astenendosi dalla relativa costituzione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Pt_1 CP_1
in Marciano della Chiana (AR) il 10.5.2008, riportato all'ufficio dello Stato Civile del
[...] predetto Comune, anno 2008, numero 1, parte II, serie A;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. conferma in via d'ufficio le condizioni della separazione in punto di affidamento, visite e contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, a carico del resistente e nell'interesse del minore Per_1
5. compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
RO GI IL Alessandra LI
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