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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Frullo e Parte_1 C.F._1
Ferdinando Castiello; Ricorrente E
, CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Controparte_1 C.F._2
Colucci; Resistente NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 4.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso in riassunzione depositato in data 9.4.2024, – premesso che con Parte_1 ordinanza del 19.3.2024 il Tribunale di Nola aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio avanzata dall'odierno ricorrente concedendo termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Avellino - adiva l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...] in data 26.4.1987. CP_1 All'uopo, il ricorrente esponeva:
- che dall'unione coniugale nascevano due figli: (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(noto il 27.1.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
- che, a seguito della crisi coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente in virtù di accordo di negoziazione assistita cui, in data 21.7.22, la Procura di Nola aveva apposto il nulla osta;
-che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“a)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lauro (Av) il 26.04.1987 iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Lauro anno 1987 parte 2 serie A n. 3; b) non assegnare alla sig.ra alcun assegno di mantenimento, in quanto la stessa è Controparte_1 proprietaria di un nocelleto nel Comune di Lauro e detiene circa euro 75.000,00 sul proprio conto corrente postale;
c) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa in favore dei procuratori anticipatari.”. Attesa la costituzione della parte resistente innanzi al giudice a quo, il contraddittorio veniva instaurato ritualmente, in data 22.4.2024, mediante notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale al difensore della parte costituita, Avv. Pasquale Colucci, presso il domicilio eletto. All'udienza innanzi al Presidente Delegato, compariva personalmente soltanto il ricorrente, il quale si riportava al ricorso insistendo per il relativo accoglimento. Con ordinanza del 5.11.2024 il Presidente Delegato confermava le statuizioni di cui agli accordi di negoziazione assistita del 21.7.2022 e disponeva la prosecuzione del giudizio innanzi al G.I., ove restava assente Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della causa riassunta, depositate le memorie integrative, all'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni precisate dalla parte comparsa nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., oggetto di espressa rinuncia.
*** 1.- La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale di cui agli accordi di negoziazione assistita e pedissequo nulla osta della Procura della Repubblica di Nola del 21.7.2022. Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio. Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015. 2.- Quanto alle domande accessorie, occorre in primo luogo evidenziare che il presente giudizio costituisce riassunzione del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Nola recante n. 1438/2023 RG, all'esito del quale l'adito Tribunale, con ordinanza del 19.3.2024, si è dichiarato incompetente per territorio. Ciò implica che, sebbene l'odierna resistente ritualmente evocata in Controparte_1 riassunzione (per effetto del combinato disposto dell'art. 170 del c.p.c. e del 3 comma dell'art. 125 delle disp. att. c.p.c. ) mediante notificazione dell'atto riassuntivo all'Avv. Pasquale Colucci, procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, non sia comparsa nel corso del presente giudizio, nondimeno la resistente deve considerarsi assente e non contumace, giacchè la mancata costituzione in giudizio del convenuto in riassunzione non ne determina la contumacia qualora lo stesso si sia già costituito nella fase iniziale, con la conseguenza che vanno valutate nella presente sede le richieste e le deduzioni svolte da entrambe le parti dinanzi al giudice a quo. Alla luce della precisazione innanzi esposta, va rilevato che il punto controverso tra le parti attiene all'assegno divorzile, che la resistente richiede (cfr. memoria di costituzione innanzi al Tribunale di Nola) e il marito reputa invece che debba esserle negato. In proposito, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della Cassazione n. 11504/2017. Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia. Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno. Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990), l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è poi contrapposto quello affermato dalla sentenza n. 11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile. In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione. Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della Suprema Corte di segno contrastante. Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile. La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
La resistente, pur onerata di comprovare la sussistenza dei presupposti (sia in chiave assistenziale sia in chiave perequativa), non ha assolto in alcun modo il proprio onere probatorio, restando assente per l'intero svolgimento del processo e omettendo di coltivare la domanda proposta in via riconvenzionale. Il contegno processuale adottato nel corso del giudizio e la definitiva omessa reiterazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni impongono il rigetto della domanda. 3.- Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 1019/2024 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 26.4.1987 da Parte_1
e (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lauro (Av)
[...] Controparte_1 anno 1987– atto n.
3- parte II- Serie A);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente e, per l'effetto, revoca l'assegno riconosciuto con ordinanza del 5.11.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 26.06.2025 Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Frullo e Parte_1 C.F._1
Ferdinando Castiello; Ricorrente E
, CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Controparte_1 C.F._2
Colucci; Resistente NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 4.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso in riassunzione depositato in data 9.4.2024, – premesso che con Parte_1 ordinanza del 19.3.2024 il Tribunale di Nola aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio avanzata dall'odierno ricorrente concedendo termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Avellino - adiva l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...] in data 26.4.1987. CP_1 All'uopo, il ricorrente esponeva:
- che dall'unione coniugale nascevano due figli: (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(noto il 27.1.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
- che, a seguito della crisi coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente in virtù di accordo di negoziazione assistita cui, in data 21.7.22, la Procura di Nola aveva apposto il nulla osta;
-che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“a)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lauro (Av) il 26.04.1987 iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Lauro anno 1987 parte 2 serie A n. 3; b) non assegnare alla sig.ra alcun assegno di mantenimento, in quanto la stessa è Controparte_1 proprietaria di un nocelleto nel Comune di Lauro e detiene circa euro 75.000,00 sul proprio conto corrente postale;
c) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa in favore dei procuratori anticipatari.”. Attesa la costituzione della parte resistente innanzi al giudice a quo, il contraddittorio veniva instaurato ritualmente, in data 22.4.2024, mediante notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale al difensore della parte costituita, Avv. Pasquale Colucci, presso il domicilio eletto. All'udienza innanzi al Presidente Delegato, compariva personalmente soltanto il ricorrente, il quale si riportava al ricorso insistendo per il relativo accoglimento. Con ordinanza del 5.11.2024 il Presidente Delegato confermava le statuizioni di cui agli accordi di negoziazione assistita del 21.7.2022 e disponeva la prosecuzione del giudizio innanzi al G.I., ove restava assente Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della causa riassunta, depositate le memorie integrative, all'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni precisate dalla parte comparsa nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., oggetto di espressa rinuncia.
*** 1.- La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale di cui agli accordi di negoziazione assistita e pedissequo nulla osta della Procura della Repubblica di Nola del 21.7.2022. Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio. Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015. 2.- Quanto alle domande accessorie, occorre in primo luogo evidenziare che il presente giudizio costituisce riassunzione del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Nola recante n. 1438/2023 RG, all'esito del quale l'adito Tribunale, con ordinanza del 19.3.2024, si è dichiarato incompetente per territorio. Ciò implica che, sebbene l'odierna resistente ritualmente evocata in Controparte_1 riassunzione (per effetto del combinato disposto dell'art. 170 del c.p.c. e del 3 comma dell'art. 125 delle disp. att. c.p.c. ) mediante notificazione dell'atto riassuntivo all'Avv. Pasquale Colucci, procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, non sia comparsa nel corso del presente giudizio, nondimeno la resistente deve considerarsi assente e non contumace, giacchè la mancata costituzione in giudizio del convenuto in riassunzione non ne determina la contumacia qualora lo stesso si sia già costituito nella fase iniziale, con la conseguenza che vanno valutate nella presente sede le richieste e le deduzioni svolte da entrambe le parti dinanzi al giudice a quo. Alla luce della precisazione innanzi esposta, va rilevato che il punto controverso tra le parti attiene all'assegno divorzile, che la resistente richiede (cfr. memoria di costituzione innanzi al Tribunale di Nola) e il marito reputa invece che debba esserle negato. In proposito, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della Cassazione n. 11504/2017. Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia. Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno. Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990), l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è poi contrapposto quello affermato dalla sentenza n. 11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile. In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione. Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della Suprema Corte di segno contrastante. Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile. La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
La resistente, pur onerata di comprovare la sussistenza dei presupposti (sia in chiave assistenziale sia in chiave perequativa), non ha assolto in alcun modo il proprio onere probatorio, restando assente per l'intero svolgimento del processo e omettendo di coltivare la domanda proposta in via riconvenzionale. Il contegno processuale adottato nel corso del giudizio e la definitiva omessa reiterazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni impongono il rigetto della domanda. 3.- Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 1019/2024 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 26.4.1987 da Parte_1
e (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lauro (Av)
[...] Controparte_1 anno 1987– atto n.
3- parte II- Serie A);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente e, per l'effetto, revoca l'assegno riconosciuto con ordinanza del 5.11.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 26.06.2025 Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano