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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/09/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 21-3 /2024
Parte_1
Tribunale Ordinario di Rovereto
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale
− richiamato il decreto di data 07.08.2025 mediante cui, a fronte della segnalazione ex art. 106, comma 2, CCII operata dal Commissario giudiziale, è stato assegnato termine perentorio per il deposito di note scritte;
− viste le note scritte con cui la creditrice a Parte_2
chiesto che sia accertata l'assenza dei requisiti di cui agli artt. 84 e 87 e ha conseguente chiesto che sia respinta «la richiesta di omologa del piano concordatario, dichiarando conseguentemente l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in capo alla debitrice
[...]
; Parte_3
− rilevato che la creditrice anche creditrice Parte_2 che, in epoca pressoché contestuale alla domanda ex art. 44 CCII da parte dell'odierna debitrice, ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 Parte_3 procedimento ad oggi pendente sub R.G. 21-2/2024 e sospesa in
[...]
attesa della definizione della procedura di concordato preventivo;
− rilevato che nel termine assegnato la società debitrice ha depositato la
“dichiarazione di rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di concordato preventivo con contestuale domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio”;
− rilevato che, nell'ambito di tale documento unitario, la società debitrice ha attestato il possesso dei requisiti soggettivi –già verificati da questo
Tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo – per l'apertura della liquidazione giudiziale;
− rilevato altresì che la società debitrice ha attestato la sussistenza nel caso di specie dello stato di insolvenza, che peraltro emerge in modo incontrovertibile dalla copiosa documentazione acquisita nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
− esaminati gli atti e i documenti depositati dalla società debitrice;
− sentito il Giudice relatore;
− ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di
Rovereto;
− presto atto della rinuncia alla procedura di concordato preventivo depositata ai sensi dell'art. 43 CCII, a mente del quale «in caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale»; − ritenuta, per le ragioni sopra ricordate e riconosciute dalla stessa società debitrice, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
PQM
1. dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo sub R.G. 21-3/2024 in ragione della rinuncia ex art. 43 e, in presenza di specifica domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata tanto da
[...]
quanto da in proprio, Parte_2 Parte_1
2. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
P.IVA ), con sede legale Parte_3 P.IVA_1
in Rovereto (TN), via E. Fermi n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
4. nomina curatore della procedura, il dott. Persona_1
5. ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
6. fissa per il giorno 15/1/2026 h. 10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
7. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
9. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
10. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Rovereto, 23/09/2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott. Giulio Adilardi dott. Michele Cuccaro
Parte_1
Tribunale Ordinario di Rovereto
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale
− richiamato il decreto di data 07.08.2025 mediante cui, a fronte della segnalazione ex art. 106, comma 2, CCII operata dal Commissario giudiziale, è stato assegnato termine perentorio per il deposito di note scritte;
− viste le note scritte con cui la creditrice a Parte_2
chiesto che sia accertata l'assenza dei requisiti di cui agli artt. 84 e 87 e ha conseguente chiesto che sia respinta «la richiesta di omologa del piano concordatario, dichiarando conseguentemente l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in capo alla debitrice
[...]
; Parte_3
− rilevato che la creditrice anche creditrice Parte_2 che, in epoca pressoché contestuale alla domanda ex art. 44 CCII da parte dell'odierna debitrice, ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 Parte_3 procedimento ad oggi pendente sub R.G. 21-2/2024 e sospesa in
[...]
attesa della definizione della procedura di concordato preventivo;
− rilevato che nel termine assegnato la società debitrice ha depositato la
“dichiarazione di rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di concordato preventivo con contestuale domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio”;
− rilevato che, nell'ambito di tale documento unitario, la società debitrice ha attestato il possesso dei requisiti soggettivi –già verificati da questo
Tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo – per l'apertura della liquidazione giudiziale;
− rilevato altresì che la società debitrice ha attestato la sussistenza nel caso di specie dello stato di insolvenza, che peraltro emerge in modo incontrovertibile dalla copiosa documentazione acquisita nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
− esaminati gli atti e i documenti depositati dalla società debitrice;
− sentito il Giudice relatore;
− ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di
Rovereto;
− presto atto della rinuncia alla procedura di concordato preventivo depositata ai sensi dell'art. 43 CCII, a mente del quale «in caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale»; − ritenuta, per le ragioni sopra ricordate e riconosciute dalla stessa società debitrice, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
PQM
1. dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo sub R.G. 21-3/2024 in ragione della rinuncia ex art. 43 e, in presenza di specifica domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata tanto da
[...]
quanto da in proprio, Parte_2 Parte_1
2. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
P.IVA ), con sede legale Parte_3 P.IVA_1
in Rovereto (TN), via E. Fermi n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
4. nomina curatore della procedura, il dott. Persona_1
5. ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
6. fissa per il giorno 15/1/2026 h. 10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
7. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
9. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
10. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Rovereto, 23/09/2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott. Giulio Adilardi dott. Michele Cuccaro