Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 427.
(Formazione dell'equipaggio)
Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorita' che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
(Formazione dell'equipaggio)
Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorita' che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
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- 1. Norme per le controversie in materia di lavorohttps://www.studiocataldi.it/ · 72.98474
[…] Esecutorieta' della sentenza Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. […] Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. […]
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