Articolo 427 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 426Articolo 428
Versione
6 maggio 1952
Art. 427.
(Formazione dell'equipaggio)


Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorita' che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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