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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio procedure concorsuali
Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,
Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 81-1/2024 PU presentata nell'interesse dei sig.ri (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
[...] C.F._2
in via Pietro Mascagni n. 15/B, con l'assistenza dell'OCC dott. Marco Corno;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 70 e 8 CCII) letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 vista la relazione dell'OCC dott. Marco Corno;
richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del
18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità
a quanto previsto da Legge;
lette le osservazioni dei creditori e Parte_3 Controparte_1
osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 74,58% del creditore ipotecario e il pagamento al 50% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 144 rate mensili. ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;
dato atto il ricorrente può qualificarsi come “consumatori” ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
ritenuto che
sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
osservato, in particolare, che per determinare lo stato di sovra indebitamento occorra far riferimento ai parametri dettati dall' art. 283 CCII che qualifica come sovra indebitato incapiente il soggetto che, su base annua ha un reddito pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, somma ritenuta necessaria al mantenimento del nucleo familiare;
rilevato che, nel caso di specie, da tale calcolo deriva che la somma che dovrebbe restare a disposizione del nucleo familiare dopo il pagamento delle rate di finanziamento è di €1.407,72, mentre allo stato è di € 1.090; ritenuto, pertanto, che l'osservazione del creditore che Controparte_1
ritiene non sussistente lo stato di sovraindebitamento, sia superata;
rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
dato atto che le osservazioni sulla mancata meritevolezza effettuate dai creditori non possano essere accolte, in quanto gli stessi non risultano aver dimostrato la presenza di atti effettuati in frode ai creditori;
rilevato, inoltre, che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento a causa di circostanze a lui non imputabile quali un pregresso stato di malattia e il rialzo del tasso dei mutui;
dato atto, inoltre, che le finanziarie che erogano cessioni del quinto dello stipendio sono tenute a controllare il merito creditizio del debitore tramite il controllo della le banche dati e che il mancato controllo delle stesse, che avrebbe potuto portare ad un rigetto del finanziamento è un onore che non può essere superato dalle dichiarazioni del debitore;
considerato che
in relazione alle ulteriori osservazione il piano appare ampiamente satisfattivo rispetto ai creditori chirografari i quali si vedono riconosciuti il 50% degli importi dovuti e Contr sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto, come attestato dall' alternativa liquidatoria risulta meno favorevole rispetto a quanto proposto dato che essa andrebbe a soddisfare parzialmente il solo creditore ipotecario lasciando totalmente CP_3
insoddisfatti i creditori chirografari e BL NC;
Pt_3
ritenuto, infine, che non occorra prolungare ulteriormente il piano, già sufficientemente lungo al fine di assicurare il soddisfo del 50% delle somme dovute ai creditori chirografari;
richiamato il decreto di pubblicazione del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità; ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;
vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione Contr del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratto conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
PQM
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:
1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. e della sig.ra e dispone che il piano stesso Parte_1 Parte_2 decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte , accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del
Tribunale, a cura del gestore della crisi;
Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.
Cosenza, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Savaglio