Articolo 40 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Articolo 39Articolo 41
Versione
18 dicembre 2025
Art. 40. Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati 1. All' articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « , fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono soppresse; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia' acquisiti e siano in corso di validita' i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire ». Note all'art. 40:
- Si riporta il comma 8 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », cosi' come modificato dalla presente legge:
«8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 , salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia' acquisiti e siano in corso di validita' i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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