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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 59406 dell'anno 2018 del ruolo generale
TRA
Parte_1 (elettivamente domiciliata in Tivoli al Viale Mannelli 1 presso lo studio dell' avv. Simone Ariano che ao rapp.ta e difende, giusta mandato in calce al ricorso)
- Opponente- debitore esecutato E
Controparte_1 (rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Michele Zarrillo ed elettivamente domiciliata in Piazza Andolfato n. 1)
-opposto- creditore procedente
Controparte_1
contumace
Controparte_2
[...]
[...] terzo pignorato contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione esattoriale rge 80667/2017 CONCLUSIONI: parte attrice : “Piaccia al Tribunale Adito dichiarare, per i motivi dedotti, illegittimo il pignoramento dei crediti presso terzi, indicato nelle premesse del presente atto, eseguito in danno della Sig.ra dichiarando l'inesistenza del Parte_2 diritto dell' ovvero l'Ente Controparte_1 impositore - di Roma, a Controparte_3 procedere esecutivamente, con condanna alla restituzione della somma di € 7.966,32, indebitamente percepita, con gli interessi di legge” Parte convenuta: “preliminarmente, alla stregua di quanto dedotto dichiarare la carenza di legittimazione dell'agente di riscossione;
- sempre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per le eccezioni sollevate;
- nel merito dichiararsi la inammissibilità, improcedibilità, infondatezza della domanda così come formulata, con ogni conseguenza di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, alla stregua di quanto dedotto in narrativa, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e estrometterla dal Controparte_4 presente giudizio e, in estremo subordine, ove mai si ritenesse non dovuto il credito riportato per questioni precedenti alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione, dichiararsi, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, responsabile di tale circostanza il solo Ente impositore MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa avverso la procedura di pignoramento presso terzi avviata nei suoi confronti ex art. 72 bis dpr 602 del 1973 dall' e Controparte_1 notificata in data 03.06.2016 per il recupero forzoso di euro 356706,52 dovuto a titolo di pagamento dell'imposta di registro relativo alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8224/2008 emessa nel giudizio rg. 28912 de 2006. Ha contestato la debenza dell'imposta di registro, deducendo l'avvenuto annullamento del provvedimento giurisdizionale soggetto a tassazione a seguito della sentenza della Corte di appello d Roma n. 3606 del 2017 emessa nel giudizio rg 10786 del 2008. Ha inoltre dedotto che in forza di questo pignoramento veniva sottoposto al vincolo pignoratizio presso il terzo pignorato quale datore di lavoro della Controparte_2 debitrice esecutata, la somma pari ad € 419,28. In conseguenza dell'acclarata illegittimità della procedura, ha chiesto quindi la restituzione del complessivo importo versato di € 7966,32. Si è costituito l'ente concessionario eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione poiché infondata. L'ente impositore, pur ritualmente citato non Controparte_1 si è costituito ed è rimasto contumace. Chiamato in causa ex art. 102 c.p.c. quale litisconsorte necessario, il terzo pignorato è rimasto contumace. In fase cautelare, rigettata dal giudice di prime l'istanza di sospensione, la procedura è stata invece sospesa con l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. in accoglimento del gravame. La domanda è fondata. a) Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione preme evidenziare che i confini relativi alla proponibilità nell'ambito della giurisdizione ordinaria dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., originariamente delineati dall'art. 57, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sono stati oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, in conseguenza della quale è necessario distinguere fra: le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del Giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la C.T.P.; le cause estintive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali la Corte Costituzionale stabilisce la competenza del Giudice Ordinario. In linea con tale orientamento, con ordinanza n. 7822/2020 (richiamata dallo stesso opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito da questi instaurato) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono inoltre intervenute in materia, enunciando il seguente principio di diritto: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
Il caso che ci occupa, nel quale è stata allegata una causa estintiva del credito tributario successiva alla notifica dell'avviso di intimazione, ricade senza dubbio nella giurisdizione ordinaria, in applicazione dei suestesi principi giurisprudenziali. Infatti la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha riformato integralmente la sentenza n. 8224/2008 (la quale ultima costituisce l'atto in relazione al quale viene richiesta l'imposta di registro) risulta pubblicata in data 30.5.2017 e passata in giudicato con la pubblicazione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione depositata in data 07 marzo 2019, tutti eventi avvenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento (stando all'atto di pignoramento, in data 29.4.2010) ed anche alla notifica dell'avviso di intimazione (stando sempre all'atto di pignoramento, il 6.4.2016), cosicché venendo in rilievo un atto di formazione successiva alla notifica della cartella e dell'avviso di intimazione, deve ritenersi che il proposto motivo di opposizione all'esecuzione sia stato proposto correttamente dinanzi al giudice ordinario.
2. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nelle opposizioni esecutive riconducibili nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi» di chiamare in causa l'ente creditore interessata, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite (Cassazione 25272 del 2024 e Cass. 3870 del 202 la quale ha stabilito che in materia di opposizioni esecutive c.d. non recuperatorie compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito in quanto l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, dacché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112). Tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore (come nel caso di specie) ma con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario.
3. Nel merito, la domanda deve trovare accoglimento. Il motivo di opposizione svolto da parte esecutata, come detto, ha ad oggetto il sopravvenuto venir meno del presupposto impositivo che aveva giustificato la formazione del ruolo, dal momento che risulta del tutto travolta la sentenza n. 8224/2008 del Tribunale di Roma in relazione alla quale viene richiesto il pagamento dell'imposta di registro. Tale circostanza è incontestata e documentalmente provata, così come provato è il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello all'esito dell' ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione (come in atti) in data 07 marzo 2019. Orbene, l'art. 37 (Atti dell'Autorità giudiziaria) del d.p.r. n. 131 del 1986 prevede che «1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, í provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta». Pertanto, in presenza di passaggio in giudicato “risulta venuto meno il presupposto legittimante la pretesa tributaria che, se azionata, comporterebbe l'irragionevole conseguenza di sottoporre il contribuente al pagamento di una somma non più dovuta nella misura richiesta, come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16700 del 2022. Tale pronuncia ha finanche statuito che ” La norma in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze, ancorché non definitive, prevede che dal giudicato possano conseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dal contribuente, così da rendere l'imposta dovuta proporzionale al decisum oggetto del giudicato nel rispetto dell'art. 53 Cost. Diversamente, nel caso in cui il contribuente, prima dell'intervenuto giudicato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta di registro afferente alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617 del 2020) ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza».
8. Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del 2019)
Deve pertanto dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'
[...] a procedere all'esecuzione forzata, Controparte_1 stante il venir meno del presupposto della pretesa erariale
4. Dalla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva discende il diritto alla restituzione delle somme versate al concessionario dal terzo pignorato nelle more della procedura e nel periodo intercorrente tra la pronuncia di rigetto dell'istanza di sospensiva adottata dal giudice dell'esecuzione e la pronuncia (in riforma della predetta ordinanza) di accoglimento della domanda cautelare di sospensione della procedura esecutiva pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. L'importo pignorato E risultato oggetto di pagamento all'ente concessionario è pari ad € 7.966,32 con gli interessi di legge. come comprovato dalle dichiarazione in atti non contestate dall' e CP_5 come oggetto di domanda.
5. Rispetto alle ulteriori domande proposte in parte in sede di memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ed in parte in sede di memoria conclusionali (“Piaccia al Tribunale Adito dichiarare illegittimo il pignoramento dei crediti presso terzi, di cui al presente giudizio, eseguito in danno della Sig.ra dichiarando Parte_2 l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1 ovvero dell'Ente impositore - Provincia Controparte_3 di Roma - a procedere esecutivamente, con condanna alla restituzione della somma di € 9.653,60 indebitamente percepita, con gli interessi di legge. Piaccia altresì all'On. Tribunale Adito, preso atto della sospensione del pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2018 e della 13° mensilità per un totale di € 5.827,80, in forza della nota prot. 255 del 12.12.2018, accertare e dichiarare l'illegittimità di quanto posto in essere e valutato altresì il patimento sofferto dall'attrice per non aver potuto disporre di tali somme nel periodo natalizio, condannare le controparti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non, a favore della Sig.ra Parte_2
, nella misura ritenuta di giustizia ovvero liquidata secondo
[...] equità relative alla restituzione di un importo maggiore) esse appaiono inammissibili perché domande nuove alla stregua del fatto che, da un lato, per quanto concerne le ulteriori somme richieste a titolo di restituzione rispetto a quelle indicate nelle conclusioni dell'atto di citazione, affinchè potessero essere esaminate senza conculcare i diritti di difesa della parte opposta, sarebbe stato necessario che nell'atto di citazione all'indicazione del quantum fosse stata aggiunta la clausola di salvezza “di eventuali modifiche, anche in aumento”(Cass, 17220 del 2023; mentre per ciò che concerne la richiesta risarcitoria anche per danni morali oltre che ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, tale domande si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, nel senso che sono "altro" rispetto a quella domanda, ed incidono sul petitum e sulla causa petendi avendo ad oggetto fatti nuovi che devono essere oggetto di un diverso accertamento rispetto a quello introdotto con l'atto introduttivo del giudizio.
5. Quanto alle spese di lite esse vanno compensate in considerazione del fatto che il passaggio in giudicato della sentenza di riforma, a decorrere dal quale è venuta meno la pretesa impositiva e sorto il diritto alla restituzione delle somme pignorate e versate all'ente concessionario, è intervenuto nelle more della presente causa e successivamente alla proposta opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra questione, istanza o deduzione;
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la contumacia dell' Controparte_2
- in accoglimento della domanda, dichiara l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_5 [...] con riguardo al pignoramento notificatole in Parte_1 data 03.06.2016
- condanna l' alla restituzione in favore di parte attrice CP_5 dell'importo di € 7966,32 oltre interessi legali;
- compensa le spese di lite tra le parti Roma,14.02.2025
(Dott.ssa Chiara Aytano)