Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata a [...] - MT, Brasile, il 15.05.1995, residente in Parte_1
Avenida José Estevão Torquato, 767, casa 43, Cuiabá - MT, Brasile, CAP 78055-731 rappresentata e difesa dall'avv. FILIPPI MICHELE e dall'avv. ROCHA SAIMON RODRIGO, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
del 1856 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia eSIibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire della ricorrente deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a San Martino di Colle Umberto in data
15/7/1856 (cfr. certificato di battesimo doc. 3). Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita in
Brasile del figlio il 01.04.1887. (cfr. certificato Battesimo doc. 7). In tale Persona_2
caso la continuità della linea di discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno)”.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune alla ricorrente, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificati di battesimo).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “In data
16 agosto 1881, nella città di Caxias do Sul - RS, Brasile, il SI. Persona_1
contraeva matrimonio la SI.ra , come comprovato da Certificato di Matrimonio Parte_2
- Intero Contenuto, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Caxias do Sul - RS, Brasile, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 4);
3. In data 28 giugno 1919 nella città di Caxias do Sul - RS, Brasile, il SI. Persona_1
è deceduto come risulta dal Certificato di Morte - Intero Contenuto, rilasciato
[...] dall'Ufficiale dello Stato Civile di Caxias do Sul - RS, Brasile, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 5);
4. Il SI. , anche detto , ovvero , Persona_1 Persona_1 Per_3
ovvero non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Parte_3
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento di Migrazioni, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 6);
5. Dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra , il giorno Persona_1 Parte_2
01 aprile 1887, nella città di Caxias do Sul - RS, Brasile, nasceva SI. Persona_2
, come comprovato dal Certificato di Battesimo rilasciato dalla Curia Vescovile di
[...]
Caxias do Sul - RS, Brasile, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(doc. 7);
6. In data 26 ottobre 1918 nella città di Erechim - RS, Brasile ora , Brasile, Parte_4
il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra come Persona_2 CP_2
risulta dal Certificato di Matrimonio - Intero Contenuto, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di , Brasile, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante Parte_4
apostille (doc. 8); *Nel corso delle trascrizioni, il nome di subisce la Persona_2 variazione “ ” (traduzione del nome al portoghese), ma gli ulteriori dati contenuti nei Per_4
certificati anagrafici allegati consentono di identificare correttamente tutti i componenti della linea di discendenza.
7. Dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra il giorno 22 Persona_2 CP_2
agosto 1927, nella città di Erechim - RS, Brasile ora , Brasile, nasceva SI. Parte_4
, come risulta da Certificato di Nascita - Intero contenuto, rilasciato Parte_5 dall'Ufficiale di Stato Civile di , Brasile, prodotto anche in copia tradotta Parte_4
e legalizzata mediante apostille (doc. 9);
8. In data 31 maggio 1950 nella città di , Brasile, il SI. Parte_4 Parte_5
contraeva matrimonio con la SI.ra (che passerà a chiamarsi
[...] Persona_5 Persona_6
), come risulta dal Certificato di Matrimonio - Intero Contenuto, rilasciato dall'Ufficiale
[...]
di Stato Civile di , Brasile, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata Parte_4
mediante apostille (doc. 10);
9. Dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra , il giorno Parte_5 Persona_6
21 settembre 1966, nella città di Guaraniaçu - PR, Brasile, nasceva la SI.ra Persona_7
, come risulta da Certificato di Nascita - Intero contenuto, rilasciato dall'Ufficiale di
[...]
Stato Civile di Ipuaçu - SC, Brasil, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 11);
10. Dall'unione tra la SI.ra e il SI. da (non coniugati), Persona_7 Persona_8 Pt_1
il giorno 15 maggio 1995, nella città di Sinop - MT, Brasile, nasceva la SI.ra
[...]
(odierna richiedente), come risulta da Certificato di Nascita - Intero Parte_1 contenuto, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Marcelândia - MT, Brasile, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 12); * Allegata anche Dichiarazione di maternità”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di battesimo, nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3,7,9,11,12).
Si tratta di linea di discendenza che non ha subito interruzioni per linea femminile poiché
[...]
è nata in [...] repubblicana il 21.09.1966 ed ha generato la figlia Persona_7 Parte_1
da il 15.05.1995 trasmettendole la cittadinanza in forza dell'art. 1, co. 1 lett. a) della l. n. Pt_1
91/92 . Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va accolta la domanda e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26521/2024 , promossa da
, nata a [...] - MT, Brasile, il 15.05.1995, residente in Parte_1
Avenida José Estevão Torquato, 767, casa 43, Cuiabá - MT, Brasile, CAP 78055-731
Contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_1
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo