TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ER - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 287/2025 avente ad oggetto: separazione
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sara Canale, presso il cui studio sito in ER
(IS), alla Via Umbria – Centro Commercio e Affari – int. B/24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Delia Rita Di Meo, presso il cui studio sito in
ER (IS), al Viale Dei Pentri n.70 – int. D, è elettivamente domiciliata.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.10.2025 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.5.2025, il sig. rappresentava a) di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 20.7.2008 in Macchia D'ER, con atto n. Controparte_1
2, parte II, serie A, anno 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune;
b) di aver avuto due figli da tale relazione nata a [...],) il 3.09.2009 e Per_1 nato a [...], il [...]; c) che, a causa di incomprensioni, la convivenza Per_2 diveniva insostenibile e la crisi irreversibile.
Chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito alla sig.ra CP_1
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli e con
[...] Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso il padre nella casa da coniugale (da assegnare allo stesso) e con diritto di visita della madre, la previsione di un assegno a carico della e in favore del CP_1 ricorrente stesso pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli.
Si costituiva depositando l'accordo per la separazione personale dei coniugi Controparte_1 sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati chiedendone l'accoglimento.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, comparse dinanzi il G.I., confermavano di aver raggiunto un'intesa come da accordo controfirmato dalle parti agli atti e, riportandosi all'accordo raggiunto, il recepimento delle relative disposizioni in sentenza. Chiedevano, altresì, che la causa venisse decisa con rinuncia ai termini. Il Giudice tratteneva la causa in decisione al Collegio.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Per quanto concerne le altre statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati e potranno stabilire la propria residenza o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
2. i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2 affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso il padre e presso l'abitazione familiare sita in agro del comune di Macchia D'ER alla Traversa III di Via G. Marconi, 6; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quanto avrà i figli minori con sé;
3. la casa familiare viene affidata al sig. , collocatario dei figli minori;
la sig.ra Parte_1 potrà ritirare i suoi effetti personali fino al 30 settembre 2025, contattando Controparte_1 in anticipo il;
Pt_1
4. la madre potrà vedere e tenere con se i figli minori tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00, secondo gli impegni scolastici, e, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
la madre potrà tenere i figli minori, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal Giovedì santo alla
Pasqua oppure dal Lunedì in albis al Giovedì successivo;
nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte del padre quando i figli sono con la madre e viceversa. La madre potrà, infine, vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni, per non meno di 15 giorni, anche consecutivi, nei mesi di luglio oppure di agosto;
quando, in detto mese estivo, la madre tiene con sé i figli, il padre potrà vederli e tenerli con sé, recandosi ove la madre li tiene, con tempi e modalità analoghi a quelli stabiliti in favore della madre nei periodi ordinari. Le parti concordano che le suindicate giornate e suindicati orari potranno essere modificati, sulla base di accordi presi di volta in volta tra i genitori, per una buona crescita dei minori, compatibilmente con le loro esigenze e soprattutto con la loro volontà; ciò significa che, in caso d'impedimento di uno dei coniugi durante il periodo prefissato, essi, di comune accordo, decideranno di spostare, ad altro più consono, i giorni o i periodi sopra indicati che la madre trascorrerà con i figli.
5. La madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, e verserà Per_1 Per_2 all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie1. La sig. attualmente è disoccupata;
Controparte_1 1 In base al Protocollo d'intesa stipulato in data 04.07.2019 tra il Tribunale di ER e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ER, in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti, le spese sono di seguite suddivise in: a) Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). b) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Per dette spese entro 15 giorni dalla comunicazione il genitore non collocatario deve manifestare per iscritto il proprio dissenso rispetto alle richieste straordinarie;
in mancanza di risposta scritta, decorsi il detto termine di 15 giorni, le spese sono da intendersi condivise. c) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione 6. Il sig. , in qualità di genitore collocatario, percepirà in maniera esclusiva Parte_1
l'assegno familiare che la sig. autorizza, sin da ora, a poter richiedere Controparte_1
l'assegno presso l'ente predisposto all'erogazione;
7. i coniugi dichiarano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre per la deduzione dei figli a carico sarà effettuata esclusivamente dal genitore collocatario, sig.
; Parte_1
8. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, una volta puntualmente ed integralmente adempiuti gli obblighi di cui ai punti che precedono, avendo voluto e volendo definire nei modi sopraindicati tutti i loro rapporti di tipo personale, economico e patrimoniale.
10. Le spese di legge relativamente al presente procedimento di separazione personale dei coniugi
(trascrizioni, bolli, contributo unificato) saranno ripartite al 50% tra i coniugi e quelle relative ai compensi legali compensate integralmente tra le parti.
11. I coniugi prestano reciproco assenso, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto obbligandosi a porre in essere i connessi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi assensi, ove necessari.
Ebbene, gli accordi intervenuti tra i coniugi non risultano contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter confermare interamente gli stessi e di porli a base della presente decisione.
straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso struttre pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email. fax. pec. ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
• Dichiara la separazione personale di (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
VR (CHE) il 30.3.1970, e (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ER (IS) il 2.9.1977;
• Recepisce integralmente, quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate tra le parti nell'accordo riportato in parte motiva;
• Dichiara compensate integralmente le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macchia D'ER (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ER - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 287/2025 avente ad oggetto: separazione
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sara Canale, presso il cui studio sito in ER
(IS), alla Via Umbria – Centro Commercio e Affari – int. B/24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Delia Rita Di Meo, presso il cui studio sito in
ER (IS), al Viale Dei Pentri n.70 – int. D, è elettivamente domiciliata.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.10.2025 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.5.2025, il sig. rappresentava a) di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 20.7.2008 in Macchia D'ER, con atto n. Controparte_1
2, parte II, serie A, anno 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune;
b) di aver avuto due figli da tale relazione nata a [...],) il 3.09.2009 e Per_1 nato a [...], il [...]; c) che, a causa di incomprensioni, la convivenza Per_2 diveniva insostenibile e la crisi irreversibile.
Chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito alla sig.ra CP_1
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli e con
[...] Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso il padre nella casa da coniugale (da assegnare allo stesso) e con diritto di visita della madre, la previsione di un assegno a carico della e in favore del CP_1 ricorrente stesso pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli.
Si costituiva depositando l'accordo per la separazione personale dei coniugi Controparte_1 sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati chiedendone l'accoglimento.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, comparse dinanzi il G.I., confermavano di aver raggiunto un'intesa come da accordo controfirmato dalle parti agli atti e, riportandosi all'accordo raggiunto, il recepimento delle relative disposizioni in sentenza. Chiedevano, altresì, che la causa venisse decisa con rinuncia ai termini. Il Giudice tratteneva la causa in decisione al Collegio.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Per quanto concerne le altre statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati e potranno stabilire la propria residenza o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
2. i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2 affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso il padre e presso l'abitazione familiare sita in agro del comune di Macchia D'ER alla Traversa III di Via G. Marconi, 6; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quanto avrà i figli minori con sé;
3. la casa familiare viene affidata al sig. , collocatario dei figli minori;
la sig.ra Parte_1 potrà ritirare i suoi effetti personali fino al 30 settembre 2025, contattando Controparte_1 in anticipo il;
Pt_1
4. la madre potrà vedere e tenere con se i figli minori tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00, secondo gli impegni scolastici, e, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
la madre potrà tenere i figli minori, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal Giovedì santo alla
Pasqua oppure dal Lunedì in albis al Giovedì successivo;
nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte del padre quando i figli sono con la madre e viceversa. La madre potrà, infine, vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni, per non meno di 15 giorni, anche consecutivi, nei mesi di luglio oppure di agosto;
quando, in detto mese estivo, la madre tiene con sé i figli, il padre potrà vederli e tenerli con sé, recandosi ove la madre li tiene, con tempi e modalità analoghi a quelli stabiliti in favore della madre nei periodi ordinari. Le parti concordano che le suindicate giornate e suindicati orari potranno essere modificati, sulla base di accordi presi di volta in volta tra i genitori, per una buona crescita dei minori, compatibilmente con le loro esigenze e soprattutto con la loro volontà; ciò significa che, in caso d'impedimento di uno dei coniugi durante il periodo prefissato, essi, di comune accordo, decideranno di spostare, ad altro più consono, i giorni o i periodi sopra indicati che la madre trascorrerà con i figli.
5. La madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, e verserà Per_1 Per_2 all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie1. La sig. attualmente è disoccupata;
Controparte_1 1 In base al Protocollo d'intesa stipulato in data 04.07.2019 tra il Tribunale di ER e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ER, in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti, le spese sono di seguite suddivise in: a) Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). b) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Per dette spese entro 15 giorni dalla comunicazione il genitore non collocatario deve manifestare per iscritto il proprio dissenso rispetto alle richieste straordinarie;
in mancanza di risposta scritta, decorsi il detto termine di 15 giorni, le spese sono da intendersi condivise. c) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione 6. Il sig. , in qualità di genitore collocatario, percepirà in maniera esclusiva Parte_1
l'assegno familiare che la sig. autorizza, sin da ora, a poter richiedere Controparte_1
l'assegno presso l'ente predisposto all'erogazione;
7. i coniugi dichiarano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre per la deduzione dei figli a carico sarà effettuata esclusivamente dal genitore collocatario, sig.
; Parte_1
8. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, una volta puntualmente ed integralmente adempiuti gli obblighi di cui ai punti che precedono, avendo voluto e volendo definire nei modi sopraindicati tutti i loro rapporti di tipo personale, economico e patrimoniale.
10. Le spese di legge relativamente al presente procedimento di separazione personale dei coniugi
(trascrizioni, bolli, contributo unificato) saranno ripartite al 50% tra i coniugi e quelle relative ai compensi legali compensate integralmente tra le parti.
11. I coniugi prestano reciproco assenso, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto obbligandosi a porre in essere i connessi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi assensi, ove necessari.
Ebbene, gli accordi intervenuti tra i coniugi non risultano contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter confermare interamente gli stessi e di porli a base della presente decisione.
straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso struttre pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email. fax. pec. ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
• Dichiara la separazione personale di (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
VR (CHE) il 30.3.1970, e (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ER (IS) il 2.9.1977;
• Recepisce integralmente, quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate tra le parti nell'accordo riportato in parte motiva;
• Dichiara compensate integralmente le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macchia D'ER (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari