TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6068/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ED VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6068/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Prost e dall'Avv. Deborah Ruffini, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 1 agosto 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Sorbolo (PR), il 2 settembre 2007, che dalla loro unione è nato (il 26 agosto 2009) il figlio , che la loro separazione era stata oggetto di decreto Per_1
d'omologa (n. cron. 11479/2015) emesso da questo Tribunale il giorno 8 settembre 2015 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna.
Dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sorbolo (PR), il 2 settembre 2007, Parte_2 Parte_1 trascritto al Numero 3, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2007 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorbolo-Mezzani (Pr), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 30 luglio 2025 e depositato il giorno 1 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM ED VO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ED VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6068/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Prost e dall'Avv. Deborah Ruffini, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 1 agosto 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Sorbolo (PR), il 2 settembre 2007, che dalla loro unione è nato (il 26 agosto 2009) il figlio , che la loro separazione era stata oggetto di decreto Per_1
d'omologa (n. cron. 11479/2015) emesso da questo Tribunale il giorno 8 settembre 2015 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna.
Dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sorbolo (PR), il 2 settembre 2007, Parte_2 Parte_1 trascritto al Numero 3, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2007 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorbolo-Mezzani (Pr), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 30 luglio 2025 e depositato il giorno 1 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM ED VO
pagina 2 di 2