Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 680
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di fatto per la cessazione degli effetti civili

    Sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898, essendo i coniugi rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti

    Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità. Si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 680
    Giurisdizione : Trib. Parma
    Numero : 680
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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