Art. 15. Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775
Le norme di cui all' articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purche' in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme di cui all' articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purche' in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.