Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f.
2) dott.ssa Monica MONTANTE Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2410 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Sabella, presso il cui studio a Palermo, via Sciuti n. 164, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
14/01/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 413/2024 emessa da questo
Tribunale in data 02-16/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 21/03/2025);
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Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 14/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno definitivamente separati con reciproco obbligo di mutuo rispetto e liberi ciascuno di fissare la propria residenza.
2) Il minore (nato a [...] il [...]) manterrà il proprio Persona_1 domicilio prevalente presso la casa familiare sita in Palermo, via Della leva n. 4, in regime di affidamento condiviso alla luce della normativa vigente in materia, con facoltà di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
La predetta casa coniugale, sita in Palermo, in Via Della Leva n.4, con tutti gli arredi, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla SI.ra , convivente con il minore Parte_1
e con gli altri figli (nato a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] il [...]).
3. I SIg. e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto e di serena comunicazione e collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli e con ciascuno di essi;
di fornire cura, educazione ed istruzione alla prole;
e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La SI.ra , nell'ottica dei principi ispiratori della Legge n. 54/2006, si impegna Pt_1
a garantire al figlio minore adeguati tempi di permanenza dello stesso presso il genitore coaffidatario e, in ogni caso, tali da consentire al minore di mantenere una relazione continua e concreta con il padre, permettendo incontri liberi tra il SI. Parte_2
e , previo accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni Persona_1 scolastici e sportivi del minore.
5. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
2 a) Weekend alternati: il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera entro le ore 20.30/21.00, ovvero recandolo direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio al minore stesso.
b) Frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé il figlio, orientativamente il martedì o il mercoledì (quando il fine settimana è di spettanza del padre) dall'uscita da scuola sino a dopo cena (23.00); il lunedì e il giovedì (quando il fine settimana è di spettanza della madre) dall'orario di uscita da scuola sino a dopo cena (23.00).
c) Durante le vacanze natalizie: il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al
30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro; sarà cura del genitore, temporaneamente affidatario del figlio, di provvedere all'accompagnamento presso la residenza dell'altro genitore e presso la scuola di appartenenza se le lezioni riprendessero il giorno 7 gennaio.
d) Durante le vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con il figlio, ciascuno la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo.
e) Le restanti festività e/o “ponti” verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori.
6. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi mantenimento per sé.
7. Il SI. provvederà al mantenimento dei figli e Parte_2 Persona_3
mediante versamento mensile della somma di € 150,00 (centocinquanta/00 euro) Per_1 ciascuno da corrispondere alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 10 (dieci) Parte_1 di ogni mese.
Il figlio di anni 23, invece, ha acquisito una minima capacità Persona_2 economica/reddituale.
I coniugi, inoltre, convengono di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie.
Si intendono tali tutte quelle analiticamente indicate dal “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Palermo in data 02/09/2019.
I SIg. e concordano, altresì, che il contributo pubblico relativo Pt_1 Parte_2 all'assegno unico venga erogato al 50% a ciascun coniuge così come previsto dalla legge.
3 8. I coniugi convengono che la SI.ra corrisponderà al SI. Parte_1 Parte_2
la somma corrispondente al 50% della rata di mutuo acceso da entrambi presso
[...] la Banca Intesa San Paolo, per l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, Via Della Leva
n°4.
La predetta contribuirà anche al pagamento della rata di finanziamento acceso presso la
Findomestic per la quota parte di € 330,00.
9. Il canone di locazione dell'immobile in comproprietà tra gli stessi, sito in Palermo, Via
Don Giovanni Minzoni n.2, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
10. L'autovettura Fiat Bravo, tg. GN747DT, rimarrà di proprietà esclusiva alla SI.ra e conseguentemente pagherà le spese necessarie per la manutenzione ordinaria, Pt_1 straordinaria e assicurazione, bollo auto.
Il ciclomotore tg. ER46251 rimarrà di proprietà esclusiva al SI. e Parte_2 conseguentemente pagherà le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e bollo.
Il ciclomotore tg. EX84828 intestato al SI. , rimarrà in uso al figlio Parte_2
, quest'ultimo proprietario effettivo, ed i coniugi si assumono l'obbligo di pagare Per_2 le spese necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazione e bollo al
50% tra gli stessi.
11. Le parti manifestano formalmente, sin da adesso, il loro reciproco consenso per il rilascio, da parte delle competenti autorità, dei rispettivi passaporti e/o permessi di espatrio che, conseguentemente, potrà avvenire a semplice esibizione della presente e comunque si obbligano a prestarsi vicendevolmente tutte le eventuali autorizzazioni amministrative che dovessero essere all'uopo loro richieste”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 14/01/2002 da nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
14/05/2025 e riportate in parte motiva.
4 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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