Versione
21 marzo 1968
21 marzo 1968
Art. 25. Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso
La prima riunione del Consiglio regionale sara' tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.
Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.
Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall' articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.
La prima riunione del Consiglio regionale sara' tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.
Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.
Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall' articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.
Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-456/11, Sentenza della Corte, Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri contro Samskip GmbH, 15/11/2012Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 novembre 2012 ( *1 ) «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 — Riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Nozione di “decisione” — Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale — Clausola attributiva di competenza» Nella causa C-456/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Bremen (Germania), con decisione del 25 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 2 settembre 2011, nel procedimento ER GE Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer …Leggi di più...
- autorità della cosa giudicata·
- sentenza meramente processuale·
- regolamento CE n. 44/2001·
- art. 32 regolamento n. 44/2001·
- art. 33 regolamento n. 44/2001·
- riconoscimento decisioni giudiziarie·
- cooperazione giudiziaria in materia civile·
- clausola attributiva di competenza·
- reciproca fiducia tra giudici·
- competenza giurisdizionale internazionale