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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 435/2023 R.G. promosso
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Pizzino;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del
[...] P.IVA_2 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Sicuso;
[...]
Appellato
E nei confronti di
), Controparte_3 P.IVA_3
OGGETTO: appello – opposizione a certificato di variazione del rapporto assicurativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, la Parte_1
chiedeva annullarsi il certificato di variazione del rapporto assicurativo
[...]
notificatole dall' il 28.11.2016, scaturito dalla segnalazione effettuata dalla CP_1
Guardia di Finanza – Tenenza di Acireale, contestualmente al primo accesso ispettivo avvenuto il 10.6.2015, conclusosi con la compilazione dei verbali di accertamento n. 40/2015 e 41/2015. Lamentava, in breve, la violazione delle norme che l'ente era tenuto a osservare: art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 46/1999 e art. 18 della legge n. 689/1981; art. 16 del DPR n. 1124/1965; art. 14 della legge n.
689/1981 e art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; la violazione del contraddittorio;
l'errata quantificazione dei premi dovuti;
nonché la mancata indicazione della possibilità di rateizzare gli importi, delle modalità di esperimento del gravame amministrativo e dell'autorità competente al riesame.
Con sentenza n. 4144/2022, il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, rigettava integralmente il ricorso e condannava la cooperativa al pagamento delle spese di lite.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, non equiparabile all'iscrizione a ruolo, riteneva, anzitutto, inapplicabile, nel caso di specie, l'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 46/1999 ai sensi del quale “In caso di gravame amministrativo contro
l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”. Escludeva che, in ogni caso, l'eventuale mancata adozione della decisione dell'organo amministrativo avesse carattere preclusivo, in quanto lo stesso art. 24 cit. prevedeva che l'iscrizione a ruolo doveva essere eseguita “comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25”.
Precisava che soltanto in caso di proposizione di gravame giudiziario – fatto non allegato nel presente procedimento – il comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 obbliga l'ente ad attendere il provvedimento del giudice. Reputava parimenti inapplicabile alla fattispecie esaminata la previsione di cui all'art. 18 della legge n.
689/1981, attinente alla disciplina delle ordinanze ingiunzione. Osservava, poi, che parte ricorrente, nell'eccepire genericamente l'assenza di una diffida ex art. 16 del DPR n. 1124/1965, non aveva contestato specificamente il contenuto del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, ove era evidenziato che l' aveva notificato detta diffida a mezzo PEC del 16.6.2016. CP_1
Pertanto, rigettava la relativa censura, ritenendo che la diffida, versata in atti dall' , fosse stata effettivamente notificata a prescindere dall'avvenuta CP_1
produzione del file eml di avvenuta consegna, che non reputava necessario richiedere ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Aggiungeva che le argomentazioni mosse sul punto dalla cooperativa soltanto in sede di note non potevano trovare accoglimento.
Rilevava che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla società ricorrente, la stessa era stata posta nella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, in quanto l' , sulla CP_1
base dell'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, aveva comunicato la variazione del rapporto assicurativo con lettera raccomandata del 28.11.2016, indicando i termini di pagamento, gli importi dovuti, nonché i rimedi esperibili avverso il provvedimento.
Disattendeva, altresì, le doglianze relative alla violazione del contraddittorio e alla mancata indicazione della data della verifica ai sensi dell'art. 14 della legge n.
689/1981 in quanto, con la comunicazione della variazione, l' aveva CP_1
consentito alla cooperativa di contestare adeguatamente il provvedimento e indicato espressamente la data della segnalazione della Guardia di Finanza.
Tenuto conto della non equiparabilità della comunicazione di variazione alla iscrizione a ruolo, il giudice rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. n.
46/1999, precisando che, in ogni caso, il provvedimento del 28.11.2016 doveva ritenersi tempestivo rispetto alla segnalazione della Guardia di Finanza pervenuta all' il 10.6.2016. CP_1
Con riferimento al quantum dei premi dovuti, rilevava che la comunicazione impugnata, alle pagg. 5 e ss., recava un analitico conteggio delle somme richieste, con indicazione delle modalità di calcolo, della decorrenza, dell'inquadramento gestionale, con specifica descrizione del calcolo del premio e che, di contro, parte ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni. Riteneva, pertanto, corretti i conteggi e i criteri adottati dall' . CP_1
Infine, escludeva che la mancata indicazione della possibilità di rateizzare gli importi incidesse sulla validità dell'atto, in mancanza di una previsione di legge che prevedesse espressamente tale sanzione, e ribadiva che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, nell'atto impugnato risultavano specificate le modalità per esperire ricorso in sede amministrativa e, dunque, ottenere un eventuale riesame del provvedimento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la cooperativa soccombente, con ricorso del 29.5.2023. Resisteva al gravame l' CP_1
La notifica dell'appello ad ha valore di mera litis denuntiatio attesa la CP_4
statuizione, non oggetto di impugnazione, di difetto di legittimazione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che “il provvedimento impugnato non appare rappresentare un ruolo” e per avere conseguentemente escluso l'applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/1999 e 18 della legge n. 689/1981.
Quanto alla natura del certificato di variazione rileva che, come chiarito dallo stesso istituto appellato con circolare n. 4913/2009, “il provvedimento di richiesta del pagamento del premio, ovvero il cosiddetto certificato di variazione [è il provvedimento] con cui l , sulla base delle risultanze degli accertamenti CP_1
ispettivi ed amministrativi rielaborati e verificati dagli uffici competenti, quantifica direttamente le somme dovute ed invita il datore di lavoro al pagamento delle stesse”. Assume che detto provvedimento, avente natura impositiva ed efficacia esecutiva, sarebbe perfettamente equivalente alla formazione del ruolo, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità “per ruolo deve intendersi ogni atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione) proprio dell'ente impositore, che contenga una pretesa economica dell'ente suddetto, anche a prescindere dalla formula autoritativa di comunicazione della pretesa (Cass. s.u. n.
16293 del 2007 nonchè da ultimo s.u. n. 3773 del 2014,)” (cfr. Cass. n. 19704/2015).
Tenuto conto del fatto che, alla data di notifica del certificato di variazione, il procedimento amministrativo di accertamento della violazione presupposta, pendente avanti alla , non risultava Controparte_5
definitivo, ma in fase istruttoria, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere preclusa l'adozione del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/1999, “dalla pendenza del procedimento amministrativo o giudiziale avverso l'atto di accertamento dal quale, eventualmente, consegue la pretesa impositiva” (cfr. Cass. n. 17971/2022) e, per l'effetto annullare il certificato impugnato.
Precisa che la conclusione del procedimento di accertamento costituisce il presupposto logico-giuridico per l'esercizio dell'azione di recupero prevista dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 46/1999, giacché non potrebbe ipotizzarsi alcun debito previdenziale e, di conseguenza alcun atto esecutivo, prima che la relativa omissione/elusione contributiva sia verificata mediante l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 del DPR n. 1124/1965, 116 e 421 c.p.c, nonché dell'art. 2697 c.c.
Premesso che, con il ricorso introduttivo, è stata espressamente eccepita
“l'omessa notifica della diffida ex art. 16, D.P.R. n. 1124/1965 [che] determina la nullità del certificato di variazione assicurativa”, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la produzione documentale dell' , ritenendo che un CP_1
mero screenshot denominato “dettaglio comunicazione” fosse idoneo a provare l'avvenuta notifica, a mezzo pec, della diffida ex art. 16 cit. Evidenzia che, dal suddetto documento – “del quale è rimasta imprecisata tanto la natura quanto l'origine” e che non contiene alcuna relata di notifica – non è possibile evincersi né la data della presunta trasmissione né l'indirizzo del mittente.
Sostiene, quindi, che l' a fronte dell'eccezione di omessa notifica, al fine di CP_1
dimostrare la genuinità ed integrità del messaggio e dei relativi allegati, avrebbe dovuto, piuttosto, produrre in giudizio le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml, non essendo consentita altra forma di produzione (es. stampa o copia in pdf dei messaggi), sì come ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte di appello di Milano n. 217/2022).
Aggiunge che “il Giudice di prime cure, incorrendo in ulteriore errore, ha altresì affermato che, persino ammettendo l'inesistenza della notifica della diffida ex art.
16, D.P.R. n. 1124/1965, da tale omissione non sarebbe derivata la generica lesione del diritto di difesa invocata dall'opponente”.
Deduce che lo stesso appellato prevede la diffida in parola quale CP_1
presupposto e condizione giuridica di ogni conseguente azione di recupero coattivo dei premi assicurativi asseritamente evasi o omessi, come chiarito con le circolari n.
10988/2009 e n. 36/2011, rispettivamente allegate ai nn. 7 e 8 del ricorso introduttivo. Con la circolare del 2009, è stato stabilito che: “prima di procedere all'emanazione di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento. La diffida, in sostanza, rappresenta l'atto di impulso attraverso il quale l avvia il procedimento amministrativo, sostituendosi al CP_1
Datore di Lavoro, che dovrebbe sfociare in un provvedimento (ad es. un certificato di variazione e/o di assicurazione). La diffida ad adempiere può scaturire, oltre che da verbale ispettivo, anche da diversi altri casi. Nel sottolineare l'importanza della questione, si chiede di prestare la massima attenzione all'applicazione del provvedimento in esame che costituisce, peraltro, una condizione di procedibilità per l'eventuale procedimento giudiziale. La corretta applicazione della diffida ex art. 16 riveste, inoltre, notevole importanza ai fini di assicurare tempestività per ottenere l'adempimento degli obblighi di legge e provvedere al recupero dei premi mediante richiesta di pagamento” e che, con la circolare del 2011, l'invio della diffida è stato previsto quale “condizione di procedibilità”.
Ribadisce che l'omessa notifica della diffida gli avrebbe, di fatto, precluso la possibilità di esperire il riesame amministrativo delle pretese creditorie dell' CP_1
che, invero, ha respinto il gravame gerarchico affermandone l'inammissibilità perché avente ad oggetto non già la diffida, ma il certificato di variazione.
Eccepisce l'illegittimità del provvedimento di variazione adottato in violazione delle circolari e dei messaggi che, quali atti di autodeterminazione, vincolano l'azione degli enti o organi emananti.
1.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto “correttamente instaurato il contraddittorio” da parte dell' sebbene CP_1
l'ente non avesse provato, come era suo onere, di aver notificato la diffida di cui al precedente motivo.
Deduce che il primo giudice, anziché rilevare il difetto di prova sulla notifica, avrebbe operato una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del destinatario l'onere di provare l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Critica poi la sentenza gravata nella parte in cui è stato accertato che il provvedimento indicava “espressamente la data della segnalazione della Guardia di
Finanza, di talché non ricorre la dedotta violazione dell'art. 14 l. 689/1981 (per mancata indicazione della data della verifica), essendo chiaramente intellegibile il presupposto oggetto del provvedimento impugnato, nonché la collocazione temporale”.
Precisa che, tuttavia, con il ricorso introduttivo era stata eccepita “l'omessa indicazione della verifica, da parte dell'Istituto segnalazione …” e non CP_6
l'omessa indicazione della data della segnalazione, che costituisce soltanto un antecedente logico del successivo procedimento amministrativo che, l'ente ha l'obbligo di attivare, ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981, al fine di confutare le violazioni riscontrate dagli organi di Polizia.
Sostiene che l'omessa indicazione nell'atto impugnato del suddetto procedimento di verifica, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, assume rilevanza anche sotto il profilo dell'intervenuta decadenza, tenuto conto del fatto che il certificato di variazione è datato 28.11.2016, ma l'amministrazione, con dichiarazione dotata di efficacia confessoria, ha affermato di aver avuto piena contezza degli addebiti sin dal 10.6.2015.
Insiste in tutte le altre doglianze formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare: sulla decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, attesa l'equiparabilità del provvedimento impugnato al ruolo (cfr. motivo 1.1.); sull'omessa graduazione della sanzioni come prevista dagli artt. 2 della legge n.
241/1990 e 7 della legge n. 212/2008, censura sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c.; sull'omessa indicazione della facoltà di rateizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge n. 389/1989; sull' omessa indicazione dei rimedi esperibili avverso il provvedimento.
1.4. Con il quarto motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione.
Deduce che l' non aveva contestato le circostanze di cui ai punti A (pag. 2- CP_1
10) e D-H del ricorso che, ai sensi degli artt. 115 e 416 c.p.c., oltre che del principio di economia processuale ex art. 111 Cost., dovevano ritenersi incontroverse ed essere poste a base della decisione.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare si osserva che il certificato di variazione è un atto amministrativo propedeutico alla formazione del ruolo e, dunque, ad esso non possono applicarsi le disposizioni richiamate dall'odierno appellante relative al ruolo e, in particolare gli artt. 24 e 25 del dlgs n. 46/1999 (cfr. la sentenza di questa
Corte di appello n. 986/2024, che qui si richiama). Anche l'invocata applicazione delle norme relative all'ordinanza ingiunzione e al relativo procedimento di cui alla L n. 689/1981 deve essere disattesa (cfr Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. n. 32886/2018).
Il verbale della Guardia di Finanza consegnato al legale rappresentante della società e da questo sottoscritto contiene la contestazione dell'illecito e la diffida ad adempiere ex art. 14 L n. 689/1981 ma in ogni caso la decadenza di cui all'art. 14 riguarda non l'efficacia del certificato di variazione ma l'ordinanza ingiunzione non oggetto di questo giudizio.
Gli eventuali vizi formali del procedimento che ha condotto all'emissione del certificato di variazione, impugnato nel presente giudizio, non determinano la nullità del verbale e l'insussistenza degli obblighi contributivi accertati, atteso che comunque è assicurato il diritto di difesa, diritto nel caso in esame esercitato presso la direzione territoriale del lavoro e con il ricorso giurisdizionale.
Inoltre, in ordine alla misura delle sanzioni amministrative si richiama Cassazione civile sez. lav. - 19/12/2018, n. 32886 secondo cui “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”.
Nel caso in esame l'odierna appellante ha allegato di avere impugnato le ordinanze ingiunzioni emesse in altro giudizio.
Alla stregua di quanto sopra esposto sono infondate tutte le censure relative alla violazione di norme procedurali che in ogni caso non producono effetto in ordine all'obbligo contributivo accertato. L'unica censura relativa al merito della pretesa proposta con il ricorso introduttivo del giudizio riguarda il quantum richiesto a titolo di premi e la sentenza appellata ha correttamente rigettato il motivo in quanto la contestazione era generica a fronte degli analitici conteggi contenuti nel provvedimento impugnato.
2.2. Anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 16 del DPR n. 1124 del 1965 va disatteso. Il tribunale ha ritenuto che dovesse ritenersi provata la notifica della diffida a mezzo pec, come indicato dall' . CP_1
Rileva il collegio, con argomentazione che assorbe la questione della prova dell'avvenuta notifica, che l'omissione della diffida non incide sull'efficacia del verbale. Si richiama sul punto, condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione, la sentenza della Corte di appello di Milano sez. lav., 29/12/2020,
n.959 che richiama la precedente sentenza della stessa Corte n. 485/2019
“l'omissione della diffida non incide sull'efficacia ricognitiva del verbale ispettivo e quindi sulla regolamentazione di diritti e obblighi che ne derivano a favore o a carico delle parti del rapporto contributivo. Il presente giudizio ha per oggetto la sussistenza o meno delle violazioni contestate in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato tra l'appellante e una parte dei soci lavoratori con conseguente sussistenza o meno del credito contributivo vantato dall'.ente; tutte questioni rispetto alle quale il vizio in questione non può produrre alcun effetto”
(così CA MI n . 485/19).
In ogni caso, va ricordato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo
è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (così Cass. n. 9150/03; conf. Cass. 15108/04; conf. Cass. n. 6673/02).
2.3. Infine, deve essere rigettato il motivo con il quale si censura la sentenza per non avere tenuto conto che la difesa dell' non aveva contestato le circostanze CP_1
indicate alle pagine 1 -10 e ai punti A e D-H del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e i documenti prodotti. L'appellante assume che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare non contestate le allegazioni della difesa della società e considerare infondati i rilievi sollevati con il verbale.
Osserva in senso contrario il collegio che dalla pagina 2 alla pagina 10 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alla lett. A, la società odierna appellante si limita a premettere di avere proposto ricorso alla direzione territoriale del lavoro e a trascrivere il ricorso amministrativo, ma non ripropone le censure nel merito dell'accertamento. Oggetto della contestazione di cui alla lett. A del ricorso introduttivo è la violazione dell'art. 18 della L 689/81 e dell'art 24 del dlgs n. 46
/1999, censura cui il giudice ha puntualmente dato conto rilevando che l'art. 18 riguarda l'ordinanza ingiunzione e non il verbale di accertamento e l'art. 24 riguarda il ruolo e il verbale non può essere equiparato al ruolo.
Alla censura di cui alla lettera D relativa alla violazione dell'art. 14 della L n.
689/81 il giudice ha puntualmente risposto e come sopra esposto, la decadenza non riguarda il verbale ispettivo ma l'ordinanza ingiunzione.
2.4. In ordine alla omessa indicazione della possibilità di accedere alla rateazione, premesso che l'omessa indicazione della possibilità di rateazione non determina la nullità del certificato di variazione, la censura è comunque infondata atteso che il certificato di variazione dell' indica espressamente che il versamento delle CP_1
somme dovute può essere effettuato in forma rateale e rinvia all'art. 2 c. 11 del DL
n. 1989/338 (pag. 2) e inoltre sono specificate le modalità per contestare in via amministrativa il provvedimento (pag. 3).
2.6.L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo .
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese processuali del CP_1
grado che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 435/2023 R.G. promosso
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Pizzino;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del
[...] P.IVA_2 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Sicuso;
[...]
Appellato
E nei confronti di
), Controparte_3 P.IVA_3
OGGETTO: appello – opposizione a certificato di variazione del rapporto assicurativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, la Parte_1
chiedeva annullarsi il certificato di variazione del rapporto assicurativo
[...]
notificatole dall' il 28.11.2016, scaturito dalla segnalazione effettuata dalla CP_1
Guardia di Finanza – Tenenza di Acireale, contestualmente al primo accesso ispettivo avvenuto il 10.6.2015, conclusosi con la compilazione dei verbali di accertamento n. 40/2015 e 41/2015. Lamentava, in breve, la violazione delle norme che l'ente era tenuto a osservare: art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 46/1999 e art. 18 della legge n. 689/1981; art. 16 del DPR n. 1124/1965; art. 14 della legge n.
689/1981 e art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; la violazione del contraddittorio;
l'errata quantificazione dei premi dovuti;
nonché la mancata indicazione della possibilità di rateizzare gli importi, delle modalità di esperimento del gravame amministrativo e dell'autorità competente al riesame.
Con sentenza n. 4144/2022, il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, rigettava integralmente il ricorso e condannava la cooperativa al pagamento delle spese di lite.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, non equiparabile all'iscrizione a ruolo, riteneva, anzitutto, inapplicabile, nel caso di specie, l'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 46/1999 ai sensi del quale “In caso di gravame amministrativo contro
l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”. Escludeva che, in ogni caso, l'eventuale mancata adozione della decisione dell'organo amministrativo avesse carattere preclusivo, in quanto lo stesso art. 24 cit. prevedeva che l'iscrizione a ruolo doveva essere eseguita “comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25”.
Precisava che soltanto in caso di proposizione di gravame giudiziario – fatto non allegato nel presente procedimento – il comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 obbliga l'ente ad attendere il provvedimento del giudice. Reputava parimenti inapplicabile alla fattispecie esaminata la previsione di cui all'art. 18 della legge n.
689/1981, attinente alla disciplina delle ordinanze ingiunzione. Osservava, poi, che parte ricorrente, nell'eccepire genericamente l'assenza di una diffida ex art. 16 del DPR n. 1124/1965, non aveva contestato specificamente il contenuto del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, ove era evidenziato che l' aveva notificato detta diffida a mezzo PEC del 16.6.2016. CP_1
Pertanto, rigettava la relativa censura, ritenendo che la diffida, versata in atti dall' , fosse stata effettivamente notificata a prescindere dall'avvenuta CP_1
produzione del file eml di avvenuta consegna, che non reputava necessario richiedere ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Aggiungeva che le argomentazioni mosse sul punto dalla cooperativa soltanto in sede di note non potevano trovare accoglimento.
Rilevava che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla società ricorrente, la stessa era stata posta nella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, in quanto l' , sulla CP_1
base dell'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, aveva comunicato la variazione del rapporto assicurativo con lettera raccomandata del 28.11.2016, indicando i termini di pagamento, gli importi dovuti, nonché i rimedi esperibili avverso il provvedimento.
Disattendeva, altresì, le doglianze relative alla violazione del contraddittorio e alla mancata indicazione della data della verifica ai sensi dell'art. 14 della legge n.
689/1981 in quanto, con la comunicazione della variazione, l' aveva CP_1
consentito alla cooperativa di contestare adeguatamente il provvedimento e indicato espressamente la data della segnalazione della Guardia di Finanza.
Tenuto conto della non equiparabilità della comunicazione di variazione alla iscrizione a ruolo, il giudice rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. n.
46/1999, precisando che, in ogni caso, il provvedimento del 28.11.2016 doveva ritenersi tempestivo rispetto alla segnalazione della Guardia di Finanza pervenuta all' il 10.6.2016. CP_1
Con riferimento al quantum dei premi dovuti, rilevava che la comunicazione impugnata, alle pagg. 5 e ss., recava un analitico conteggio delle somme richieste, con indicazione delle modalità di calcolo, della decorrenza, dell'inquadramento gestionale, con specifica descrizione del calcolo del premio e che, di contro, parte ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni. Riteneva, pertanto, corretti i conteggi e i criteri adottati dall' . CP_1
Infine, escludeva che la mancata indicazione della possibilità di rateizzare gli importi incidesse sulla validità dell'atto, in mancanza di una previsione di legge che prevedesse espressamente tale sanzione, e ribadiva che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, nell'atto impugnato risultavano specificate le modalità per esperire ricorso in sede amministrativa e, dunque, ottenere un eventuale riesame del provvedimento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la cooperativa soccombente, con ricorso del 29.5.2023. Resisteva al gravame l' CP_1
La notifica dell'appello ad ha valore di mera litis denuntiatio attesa la CP_4
statuizione, non oggetto di impugnazione, di difetto di legittimazione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che “il provvedimento impugnato non appare rappresentare un ruolo” e per avere conseguentemente escluso l'applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/1999 e 18 della legge n. 689/1981.
Quanto alla natura del certificato di variazione rileva che, come chiarito dallo stesso istituto appellato con circolare n. 4913/2009, “il provvedimento di richiesta del pagamento del premio, ovvero il cosiddetto certificato di variazione [è il provvedimento] con cui l , sulla base delle risultanze degli accertamenti CP_1
ispettivi ed amministrativi rielaborati e verificati dagli uffici competenti, quantifica direttamente le somme dovute ed invita il datore di lavoro al pagamento delle stesse”. Assume che detto provvedimento, avente natura impositiva ed efficacia esecutiva, sarebbe perfettamente equivalente alla formazione del ruolo, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità “per ruolo deve intendersi ogni atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione) proprio dell'ente impositore, che contenga una pretesa economica dell'ente suddetto, anche a prescindere dalla formula autoritativa di comunicazione della pretesa (Cass. s.u. n.
16293 del 2007 nonchè da ultimo s.u. n. 3773 del 2014,)” (cfr. Cass. n. 19704/2015).
Tenuto conto del fatto che, alla data di notifica del certificato di variazione, il procedimento amministrativo di accertamento della violazione presupposta, pendente avanti alla , non risultava Controparte_5
definitivo, ma in fase istruttoria, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere preclusa l'adozione del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/1999, “dalla pendenza del procedimento amministrativo o giudiziale avverso l'atto di accertamento dal quale, eventualmente, consegue la pretesa impositiva” (cfr. Cass. n. 17971/2022) e, per l'effetto annullare il certificato impugnato.
Precisa che la conclusione del procedimento di accertamento costituisce il presupposto logico-giuridico per l'esercizio dell'azione di recupero prevista dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 46/1999, giacché non potrebbe ipotizzarsi alcun debito previdenziale e, di conseguenza alcun atto esecutivo, prima che la relativa omissione/elusione contributiva sia verificata mediante l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 del DPR n. 1124/1965, 116 e 421 c.p.c, nonché dell'art. 2697 c.c.
Premesso che, con il ricorso introduttivo, è stata espressamente eccepita
“l'omessa notifica della diffida ex art. 16, D.P.R. n. 1124/1965 [che] determina la nullità del certificato di variazione assicurativa”, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la produzione documentale dell' , ritenendo che un CP_1
mero screenshot denominato “dettaglio comunicazione” fosse idoneo a provare l'avvenuta notifica, a mezzo pec, della diffida ex art. 16 cit. Evidenzia che, dal suddetto documento – “del quale è rimasta imprecisata tanto la natura quanto l'origine” e che non contiene alcuna relata di notifica – non è possibile evincersi né la data della presunta trasmissione né l'indirizzo del mittente.
Sostiene, quindi, che l' a fronte dell'eccezione di omessa notifica, al fine di CP_1
dimostrare la genuinità ed integrità del messaggio e dei relativi allegati, avrebbe dovuto, piuttosto, produrre in giudizio le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml, non essendo consentita altra forma di produzione (es. stampa o copia in pdf dei messaggi), sì come ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte di appello di Milano n. 217/2022).
Aggiunge che “il Giudice di prime cure, incorrendo in ulteriore errore, ha altresì affermato che, persino ammettendo l'inesistenza della notifica della diffida ex art.
16, D.P.R. n. 1124/1965, da tale omissione non sarebbe derivata la generica lesione del diritto di difesa invocata dall'opponente”.
Deduce che lo stesso appellato prevede la diffida in parola quale CP_1
presupposto e condizione giuridica di ogni conseguente azione di recupero coattivo dei premi assicurativi asseritamente evasi o omessi, come chiarito con le circolari n.
10988/2009 e n. 36/2011, rispettivamente allegate ai nn. 7 e 8 del ricorso introduttivo. Con la circolare del 2009, è stato stabilito che: “prima di procedere all'emanazione di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento. La diffida, in sostanza, rappresenta l'atto di impulso attraverso il quale l avvia il procedimento amministrativo, sostituendosi al CP_1
Datore di Lavoro, che dovrebbe sfociare in un provvedimento (ad es. un certificato di variazione e/o di assicurazione). La diffida ad adempiere può scaturire, oltre che da verbale ispettivo, anche da diversi altri casi. Nel sottolineare l'importanza della questione, si chiede di prestare la massima attenzione all'applicazione del provvedimento in esame che costituisce, peraltro, una condizione di procedibilità per l'eventuale procedimento giudiziale. La corretta applicazione della diffida ex art. 16 riveste, inoltre, notevole importanza ai fini di assicurare tempestività per ottenere l'adempimento degli obblighi di legge e provvedere al recupero dei premi mediante richiesta di pagamento” e che, con la circolare del 2011, l'invio della diffida è stato previsto quale “condizione di procedibilità”.
Ribadisce che l'omessa notifica della diffida gli avrebbe, di fatto, precluso la possibilità di esperire il riesame amministrativo delle pretese creditorie dell' CP_1
che, invero, ha respinto il gravame gerarchico affermandone l'inammissibilità perché avente ad oggetto non già la diffida, ma il certificato di variazione.
Eccepisce l'illegittimità del provvedimento di variazione adottato in violazione delle circolari e dei messaggi che, quali atti di autodeterminazione, vincolano l'azione degli enti o organi emananti.
1.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto “correttamente instaurato il contraddittorio” da parte dell' sebbene CP_1
l'ente non avesse provato, come era suo onere, di aver notificato la diffida di cui al precedente motivo.
Deduce che il primo giudice, anziché rilevare il difetto di prova sulla notifica, avrebbe operato una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del destinatario l'onere di provare l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Critica poi la sentenza gravata nella parte in cui è stato accertato che il provvedimento indicava “espressamente la data della segnalazione della Guardia di
Finanza, di talché non ricorre la dedotta violazione dell'art. 14 l. 689/1981 (per mancata indicazione della data della verifica), essendo chiaramente intellegibile il presupposto oggetto del provvedimento impugnato, nonché la collocazione temporale”.
Precisa che, tuttavia, con il ricorso introduttivo era stata eccepita “l'omessa indicazione della verifica, da parte dell'Istituto segnalazione …” e non CP_6
l'omessa indicazione della data della segnalazione, che costituisce soltanto un antecedente logico del successivo procedimento amministrativo che, l'ente ha l'obbligo di attivare, ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981, al fine di confutare le violazioni riscontrate dagli organi di Polizia.
Sostiene che l'omessa indicazione nell'atto impugnato del suddetto procedimento di verifica, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, assume rilevanza anche sotto il profilo dell'intervenuta decadenza, tenuto conto del fatto che il certificato di variazione è datato 28.11.2016, ma l'amministrazione, con dichiarazione dotata di efficacia confessoria, ha affermato di aver avuto piena contezza degli addebiti sin dal 10.6.2015.
Insiste in tutte le altre doglianze formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare: sulla decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, attesa l'equiparabilità del provvedimento impugnato al ruolo (cfr. motivo 1.1.); sull'omessa graduazione della sanzioni come prevista dagli artt. 2 della legge n.
241/1990 e 7 della legge n. 212/2008, censura sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c.; sull'omessa indicazione della facoltà di rateizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge n. 389/1989; sull' omessa indicazione dei rimedi esperibili avverso il provvedimento.
1.4. Con il quarto motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione.
Deduce che l' non aveva contestato le circostanze di cui ai punti A (pag. 2- CP_1
10) e D-H del ricorso che, ai sensi degli artt. 115 e 416 c.p.c., oltre che del principio di economia processuale ex art. 111 Cost., dovevano ritenersi incontroverse ed essere poste a base della decisione.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare si osserva che il certificato di variazione è un atto amministrativo propedeutico alla formazione del ruolo e, dunque, ad esso non possono applicarsi le disposizioni richiamate dall'odierno appellante relative al ruolo e, in particolare gli artt. 24 e 25 del dlgs n. 46/1999 (cfr. la sentenza di questa
Corte di appello n. 986/2024, che qui si richiama). Anche l'invocata applicazione delle norme relative all'ordinanza ingiunzione e al relativo procedimento di cui alla L n. 689/1981 deve essere disattesa (cfr Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. n. 32886/2018).
Il verbale della Guardia di Finanza consegnato al legale rappresentante della società e da questo sottoscritto contiene la contestazione dell'illecito e la diffida ad adempiere ex art. 14 L n. 689/1981 ma in ogni caso la decadenza di cui all'art. 14 riguarda non l'efficacia del certificato di variazione ma l'ordinanza ingiunzione non oggetto di questo giudizio.
Gli eventuali vizi formali del procedimento che ha condotto all'emissione del certificato di variazione, impugnato nel presente giudizio, non determinano la nullità del verbale e l'insussistenza degli obblighi contributivi accertati, atteso che comunque è assicurato il diritto di difesa, diritto nel caso in esame esercitato presso la direzione territoriale del lavoro e con il ricorso giurisdizionale.
Inoltre, in ordine alla misura delle sanzioni amministrative si richiama Cassazione civile sez. lav. - 19/12/2018, n. 32886 secondo cui “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”.
Nel caso in esame l'odierna appellante ha allegato di avere impugnato le ordinanze ingiunzioni emesse in altro giudizio.
Alla stregua di quanto sopra esposto sono infondate tutte le censure relative alla violazione di norme procedurali che in ogni caso non producono effetto in ordine all'obbligo contributivo accertato. L'unica censura relativa al merito della pretesa proposta con il ricorso introduttivo del giudizio riguarda il quantum richiesto a titolo di premi e la sentenza appellata ha correttamente rigettato il motivo in quanto la contestazione era generica a fronte degli analitici conteggi contenuti nel provvedimento impugnato.
2.2. Anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 16 del DPR n. 1124 del 1965 va disatteso. Il tribunale ha ritenuto che dovesse ritenersi provata la notifica della diffida a mezzo pec, come indicato dall' . CP_1
Rileva il collegio, con argomentazione che assorbe la questione della prova dell'avvenuta notifica, che l'omissione della diffida non incide sull'efficacia del verbale. Si richiama sul punto, condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione, la sentenza della Corte di appello di Milano sez. lav., 29/12/2020,
n.959 che richiama la precedente sentenza della stessa Corte n. 485/2019
“l'omissione della diffida non incide sull'efficacia ricognitiva del verbale ispettivo e quindi sulla regolamentazione di diritti e obblighi che ne derivano a favore o a carico delle parti del rapporto contributivo. Il presente giudizio ha per oggetto la sussistenza o meno delle violazioni contestate in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato tra l'appellante e una parte dei soci lavoratori con conseguente sussistenza o meno del credito contributivo vantato dall'.ente; tutte questioni rispetto alle quale il vizio in questione non può produrre alcun effetto”
(così CA MI n . 485/19).
In ogni caso, va ricordato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo
è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (così Cass. n. 9150/03; conf. Cass. 15108/04; conf. Cass. n. 6673/02).
2.3. Infine, deve essere rigettato il motivo con il quale si censura la sentenza per non avere tenuto conto che la difesa dell' non aveva contestato le circostanze CP_1
indicate alle pagine 1 -10 e ai punti A e D-H del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e i documenti prodotti. L'appellante assume che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare non contestate le allegazioni della difesa della società e considerare infondati i rilievi sollevati con il verbale.
Osserva in senso contrario il collegio che dalla pagina 2 alla pagina 10 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alla lett. A, la società odierna appellante si limita a premettere di avere proposto ricorso alla direzione territoriale del lavoro e a trascrivere il ricorso amministrativo, ma non ripropone le censure nel merito dell'accertamento. Oggetto della contestazione di cui alla lett. A del ricorso introduttivo è la violazione dell'art. 18 della L 689/81 e dell'art 24 del dlgs n. 46
/1999, censura cui il giudice ha puntualmente dato conto rilevando che l'art. 18 riguarda l'ordinanza ingiunzione e non il verbale di accertamento e l'art. 24 riguarda il ruolo e il verbale non può essere equiparato al ruolo.
Alla censura di cui alla lettera D relativa alla violazione dell'art. 14 della L n.
689/81 il giudice ha puntualmente risposto e come sopra esposto, la decadenza non riguarda il verbale ispettivo ma l'ordinanza ingiunzione.
2.4. In ordine alla omessa indicazione della possibilità di accedere alla rateazione, premesso che l'omessa indicazione della possibilità di rateazione non determina la nullità del certificato di variazione, la censura è comunque infondata atteso che il certificato di variazione dell' indica espressamente che il versamento delle CP_1
somme dovute può essere effettuato in forma rateale e rinvia all'art. 2 c. 11 del DL
n. 1989/338 (pag. 2) e inoltre sono specificate le modalità per contestare in via amministrativa il provvedimento (pag. 3).
2.6.L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo .
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese processuali del CP_1
grado che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi