Articolo 30 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 29Articolo 31
Versione
4 aprile 1974
Art. 30.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 26). L. 55.839.401.646
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.503.591.033 Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . . . . . . . L. 60.342.992.679
Entrata in vigore il 4 aprile 1974