Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 24 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2290 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FRASCELLA Giuseppe ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura, alla via Sele, n. 13
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. DE LEONARDIS Daniele e dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 15.02.2025 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n.
118 del 1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(24.01.2024), oltre spese di lite.
Il ricorso è infondato.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile con le condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultata affetta da “artrite reumatoide – cod. Per_1
9303 D.M. del 5.2.1992, spondilosi con discopatie multiple a modesta ricaduta funzionale – per analogia cod. 7001 D.M. del 5.2.1992, cefalea cronica – non tabellata”.
Il quadro clinico che ne deriva, “utilizzando la formula riduzionistica di Balthazard” per la somma delle percentuali d'invalidità derivanti dalle singole infermità, coesistenti tra loro (50% per artrite reumatoide;
25% per spondilosi con discopatie multiple a modesta pag. 2/4 ricaduta funzionale;
15% per cefalea cronica), determina a carico dell'istante una riduzione della capacità lavorativa “in misura del 68% dalla domanda (24.01.2024)”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono nella prospettazione di una diversa valutazione di patologie già esaminate dal c.t.u. Quest'ultimo, replicando alle osservazioni alla bozza peritale, aveva precisato, con riferimento alla “sindrome ansioso-depressiva cronica”, attestata dal
“certificato del dott. del 22.12.2023”, che “quanto riportato dal medico Per_2 generalista” risultava “privo di un adeguato riferimento anamnestico e obiettivo ed inoltre non supportato da alcuna certificazione specialistica, ma anzi contraddetto dal certificato rilasciato il 07.04.2022 presso l'ambulatorio della del Controparte_2
Policlinico che non fa alcuna menzione della suddetta patologia”. Inoltre, appare non conferente il riferimento alla relazione peritale di altro c.t.u., nominato in un diverso e precedente giudizio, depositata “dopo la trasmissione della bozza alle parti”, in quanto
(osserva il c.t.u., dott. ) il consulente “non deve supinamente ed acriticamente Per_1
trasformare il giudizio di altri sanitari nel proprio, ma vagliarlo al fine di esprimere una valutazione indubitabile”, che sia di ausilio al giudicante per esprimere un fondato parere sulla questione.
Infine, risulta da certificato del 13.01.2025, versato in atti, che la ricorrente “è stata seguita da questa CSM da luglio 2019 a settembre 2019” ed attualmente è seguita solo da “dicembre 2024”. Pertanto, nel periodo intermedio non è attestata una situazione psichiatrica rilevante;
inoltre, la ripresa del percorso terapeutico risulta immediatamente successiva al 27.11.2024, data di deposito da parte del c.t.u. della relazione peritale di esito negativo, e fa riferimento ad un arco temporale troppo ridotto per consentire a questo giudicante di dissentire dalle motivate conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
Di talché, la domanda va rigettata, non risultando sussistente il requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile ex art. 13, legge n. 118 del 1971.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in relazione ai redditi percepiti pag. 3/4 nell'anno precedente rispetto a quello di instaurazione del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 15.02.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 24 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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