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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12295 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2993/2015 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2993/2015 RGAC e vertente
TRA
, quale erede di elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 Persona_1
alla Via Nuova Poggioreale 45/A presso l'avv. Corrado Di Maso, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione
ATTRICE in prosecuzione
e
pagina 1 di 8 , elettivamente domiciliato in Casoria alla Via Armando Diaz 62 presso Controparte_1
l'avv. Sergio Luciano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Declaratoria di nullità, annullamento o revoca di donazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio , chiedendo di Persona_1 Controparte_1
dichiarare nullo, di annullare e comunque di revocare l'atto stipulato in data 20/1/2012 in Napoli per notaio rep. 188.973, col quale (poi Persona_2 Persona_3
deceduta in data 23/8/2013) e l'attrice avevano donato al convenuto la nuda proprietà dell'appartamentino sito in Napoli alla Via Abate Minichini 3 scala B piano 4° interno
11, in catasto sez. SCA fol. 21 p.lla 586 sub 13, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile per non essere stato correttamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, di dichiarare carente il contraddittorio, e nel merito rigettare la domanda perché infondata ed inammissibile;
successivamente è morta l'attrice e si Persona_1
è costituita in sua vece l'erede ; nel corso della istruttoria è stata Parte_1
prodotta documentazione;
il convenuto, poi, ha proposto querela di falso avverso le sottoscrizioni a nome di in calce alla procura ad litem in base alla quale Persona_1
l'avv. Corrado Di Maso aveva agito in giudizio, ed in calce ad un atto di integrazione della procura ad litem;
la predetta querela di falso è stata rigettata da questo Tribunale con sentenza 2035/2019 (poi confermata da sentenza della Corte d'Appello di Napoli
4337/2024, passata in giudicato); nel corso della successiva fase istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice , sono stati escussi i Parte_1
pagina 2 di 8 testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e ; ora la causa va decisa. Testimone_5 Testimone_6
Con ordinanza del 20/5/2015 il giudice ha “ritenuto che unica erede della sig.ra Per_3
è la sorella sig.ra e che questa esperiva il tentativo di mediazione
[...] Persona_1
obbligatoria, assolvendo l'obbligo imposto dalla legge quale condizione di procedibilità, ma che la stessa avrebbe dovuto, ai fini del presente giudizio, rilasciare la procura specificando di agire in proprio e nella qualità di erede della sig.ra ; ed Persona_3
ha quindi assegnato ex art. 182 cpc termine di 90 giorni alla parte attrice per regolarizzare detta procura alle liti;
entro tale termine l'originaria attrice ha effettivamente depositato una “integrazione procura alle liti” in cui dichiara di agire in proprio e quale unica erede della Sig.ra La parte convenuta non ha Persona_3
contestato l'ordinanza del 20/5/2015, e del resto non risulta che Persona_3
deceduta all'età di anni 82, avesse figli o altri fratelli, oltre a Quindi, il Persona_1
tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente espletato dall'unico soggetto legittimato, e il contraddittorio in questo giudizio è integro. Persona_1
Nell'atto di citazione si afferma che , padre del convenuto, nella sua Controparte_2
qualità di medico generico che era solito effettuare visite domiciliari alle anziane ed inferme sorelle aveva progressivamente carpito la loro amicizia, aveva Per_1
introdotto in casa loro il figlio (il convenuto) quale fisioterapista, e “approfittando della oggettiva debolezza delle sorelle riusciva a strappare una astratta disponibilità a Per_1
donare il suddetto appartamento …” (quello per la cui donazione è causa) “…al sig.
, lasciando falsamente intendere che la finalità della donazione sarebbe Controparte_1
stata quella di farne una residenza per anziani. Egli, contestualmente, si impegnava anche a prestare assistenza morale ed economica alle sorelle;
successivamente Per_1
“in data 20/01/2012, senza alcun avviso, ma con una vera e propria sortita presso l'abitazione delle Sigg.re alla presenza di testimoni non conosciuti dalle stesse, Per_1
con atto del Notaio dott. … veniva formalizzata la donazione della Persona_2
nuda proprietà dell'immobile … a favore del sig. ”; dopo questi eventi, Controparte_1
pagina 3 di 8 la convenuta era stata ricoverata per una caduta domestica, ed il convenuto si era fatto consegnare un cofanetto di gioielli perché non venisse rubato, ma poi lo aveva riconsegnato all'attrice “depredato di ogni valore” – e “allentava le sue visite alle sorelle disinteressandosi completamente delle loro sorti”. Sulla base di tale esposizione Per_1
dei fatti, sempre in citazione l'attrice invoca “la nullità/annullamento/revocazione della detta donazione, formalizzata in una situazione di evidente vizio della volontà”; tale posizione non è stata modificata dall'attrice entro il primo termine ex art. 183.6 cpc.
Da quanto esposto in citazione, si deduce che il vizio della volontà per il quale si chiede di dichiarare nullo, annullare o revocare l'atto di donazione del 20/1/2012, è il dolo:
avrebbe lasciato intendere alle che l'appartamento, una volta Controparte_2 Per_1
donato a suo figlio , sarebbe stato destinato a residenza per anziani, e Controparte_1
che lui avrebbe prestato assistenza morale ed economica alle donanti. Secondo la prospettazione appena adombrata in citazione, in base all'art. 1439 cc la donazione andrebbe annullata, se si provasse che siano stati usati tali raggiri, e che senza di essi le non avrebbero donato l'immobile al convenuto;
inoltre, essendo stati i raggiri Per_1
usati da un terzo ( , padre del convenuto), la donazione sarebbe da Controparte_2
annullare se essi fossero stati noti a . Il motivo di annullamento della Controparte_1
donazione adombrato in citazione coincide con quanto denunciato da in Persona_1
data 27/8/2013, dopo che era deceduta la sorella alla PS di Napoli/San Persona_3
Carlo all'Arena, secondo cui e il figlio “mi hanno Controparte_2 Controparte_1
raggirata, dicendomi che avrebbero procurato a noi fino alla morte sia economicamente che materialmente occupandosi di noi in quanto precarie in salute, intanto decisi di donare l'appartamento al giovane …il giovane allo stesso notaio, disse Persona_4
che avrebbe provveduto all'assistenza medica e finanziaria nei miei confronti e di mia sorella fino alla morte … mi hanno obbligata a firmare l'atto di donazione, perché sono stata convinta che la mia casa era destinata ad essere trasformata in un istituto per anziani quindi mi hanno convinto che con questo atto aiutavo le persone che soffrono”.
pagina 4 di 8 In realtà, le ragioni addotte dall'attrice non potrebbero costituire dolo contrattuale, relativamente alla donazione per cui è causa. L'art. 793 cc dispone: “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.”. L'onere, dunque deve risultare dallo stesso atto di donazione,
e dev'essere stabilito in forma scritta: se le avessero voluto porre a Per_1 CP_1
l'onere di destinare l'immobile donato ad istituto per anziani, ciò avrebbe dovuto essere precisato nell'atto del 20/1/2012, ma così non è stato. Lo stesso discorso vale per la dedotta promessa di assistenza da prestare alle donanti: tale onere avrebbe dovuto essere inserito nell'atto del 20/1/2012, facendone una donazione modale, ma l'onere non è menzionato nell'atto – peraltro, non solo si sarebbe dovuto specificare l'onere, ma si sarebbe dovuta anche prevedere la risoluzione per inadempimento. Sul primo punto, poi, c'è un'altra considerazione da fare: fu donata a la nuda proprietà CP_1
dell'immobile, essendosi le donanti riservato l'usufrutto, e quando è stato introdotto il presente giudizio risiedeva ancora lì, in Napoli alla Via Abate Minichini 3; Persona_1
non si vede quindi come colui che era il nudo proprietario avrebbe potuto destinare l'immobile a residenza per anziani, con l'usufruttuaria superstite che risiedeva ancora lì: non sussisterebbe l'inadempimento, al momento in cui è stato iniziato il presente giudizio.
Anche a voler considerare come dolo contrattuale una promessa da parte del donatario che non venga inserita come modo nell'atto scritto, solo tre testimoni hanno riferito della promessa del donatario di destinare l'immobile donato a residenza per anziani: i testi e hanno riferito di aver saputo di tale promessa dalla stessa Tes_1 Pt_1 Per_1
e si tratta dunque di testimoni de relato actoris “così che la rilevanza del loro
[...]
assunto è sostanzialmente nulla” (Cass. 4350/2025), mentre il teste ha riferito di Tes_3
avere appreso la circostanza da sua madre: a parte il fatto che si tratta di una pagina 5 di 8 dichiarazione troppo generica, non essendo precisato quando e dove la madre gliene avrebbe parlato, si tratta comunque di teste de relato – e, sempre come si ricava da Cass.
4530/2025: “i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.” – e in questo caso non si vede quai sarebbero gli elementi oggettivi e concordanti che suffragherebbero la credibilità di quanto dichiarato sul punto dal teste il fatto che il convenuto e o suo padre Tes_3
possano essersi appropriati fraudolentemente di denaro e/o gioielli delle non Per_1
implica che abbiano promesso di destinare l'immobile donato ad uno scopo specifico.
Quanto alla dedotta promessa di assistenza, che pure sarebbe stata effettuata dal donatario, nulla la dimostra.
In comparsa conclusionale, parte attrice sostiene che le donanti fossero in stato d'incapacità naturale. Come stabilisce l'art. 775 cc: “La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.”. La deduzione, comunque, è tardiva: all'incapacità naturale delle donanti non si accenna in atto di citazione, laddove ci si limita a dedurre che l'atto venne stipulato “senza alcun preavviso, ma con una vera e propria sortita presso l'abitazione delle Sigg.re Per_1
alla presenza di testimoni non conosciuti dalla stesse …”: ma tale azione di sorpresa non implica rendere le destinatarie della “sortita” temporaneamente incapaci d'intendere e di volere. In ogni caso, non solo tale incapacità temporanea non è stata ritualmente dedotta, ma non risulta nemmeno dagli atti: si sarebbe dovuto dimostrare che le quel Per_1
20/1/2012, non riuscissero a comprendere il significato di ciò che stavano facendo, o non riuscissero comunque a formare una volontà cosciente e libera, ma non basta prendere di sorpresa delle persone, neppure se anziane e malate, per ridurle in tale pagina 6 di 8 condizione. Si aggiunga, quanto al fatto che i testimoni dell'atto pubblico non fossero conosciuti dalle donanti – circostanza peraltro irrilevante ai fini della validità della donazione – che nell'atto del 20/1/2012 si legge: “La sig.ra dichiara di Persona_3
essere non vedente, per cui designa quali persone di sua fiducia che l'assistono alla stipula del presente atto … i qui presenti signori … dalla stessa assunti come testimoni ai sensi di legge”: pertanto, che una delle donanti conoscesse i testimoni della donazione risulta dallo stesso atto pubblico, e si sarebbe dovuta proporre querela di falso contro quanto dichiarato dal notaio rogante. Il particolare sottrae attendibilità alla versione dei fatti propugnata dalla parte attrice: evidentemente l'evento non fu improvviso ed
“imposto”, se erano presenti testimoni indicati da A meno che Persona_3 Per_3
non sia stata costretta a designare “persone di sua fiducia”: il che però non
[...]
risulta.
La domanda dunque va rigettata;
le spese del giudizio della domanda principale seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo (causa di valore tra €
26.001 e 52.000, in base al valore catastale dell'immobile indicato nell'atto moltiplicato per 100 trattandosi di causa di usufrutto, quindi € 27889; parametri medi). In questa sede vanno anche liquidate le spese del primo grado del procedimento di querela di falso incidentale, perché nel dispositivo della sentenza 2035/2019 si legge al punto 2: “spese e competenze di giudizio alla sentenza definitiva”, e Cass. 7243/2017 ha affermato: “La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.”; si noti che la
Corte d'Appello, nella sentenza 4337/2024 che ha rigettato l'impugnazione sulla querela di falso incidentale, non si è proprio pronunciata sulle spese del primo grado,
pagina 7 di 8 confermando così il rinvio alla sentenza che avrebbe chiuso il procedimento principale;
tali spese seguono la soccombenza del querelante/convenuto e si liquidano come in dispositivo (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, essendosi l'istruttoria risolta nella relazione della CTU grafologa, parametri medi).
Data la complessità dei rapporti a suo tempo intercorsi tra le e , Per_1 CP_1
suscettibili di diverse interpretazioni, non si ritiene sussistano i presupposti per condannare l'attrice per lite temeraria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2993/2015 rgac tra:
, quale erede di attrice;
, convenuto;
Parte_1 Persona_1 Controparte_1
così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice di declaratoria di nullità, o annullamento, o revocazione, della donazione del 20/1/2012;
2) Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, che liquida in
€ 7616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Sergio Luciano;
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento incidentale di querela di falso;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del procedimento incidentale di querela di falso, che liquida in € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Corrado Di Maso.
Così deciso in Portici in data 28/12/2025 Il giudice pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2993/2015 RGAC e vertente
TRA
, quale erede di elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 Persona_1
alla Via Nuova Poggioreale 45/A presso l'avv. Corrado Di Maso, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione
ATTRICE in prosecuzione
e
pagina 1 di 8 , elettivamente domiciliato in Casoria alla Via Armando Diaz 62 presso Controparte_1
l'avv. Sergio Luciano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Declaratoria di nullità, annullamento o revoca di donazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio , chiedendo di Persona_1 Controparte_1
dichiarare nullo, di annullare e comunque di revocare l'atto stipulato in data 20/1/2012 in Napoli per notaio rep. 188.973, col quale (poi Persona_2 Persona_3
deceduta in data 23/8/2013) e l'attrice avevano donato al convenuto la nuda proprietà dell'appartamentino sito in Napoli alla Via Abate Minichini 3 scala B piano 4° interno
11, in catasto sez. SCA fol. 21 p.lla 586 sub 13, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile per non essere stato correttamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, di dichiarare carente il contraddittorio, e nel merito rigettare la domanda perché infondata ed inammissibile;
successivamente è morta l'attrice e si Persona_1
è costituita in sua vece l'erede ; nel corso della istruttoria è stata Parte_1
prodotta documentazione;
il convenuto, poi, ha proposto querela di falso avverso le sottoscrizioni a nome di in calce alla procura ad litem in base alla quale Persona_1
l'avv. Corrado Di Maso aveva agito in giudizio, ed in calce ad un atto di integrazione della procura ad litem;
la predetta querela di falso è stata rigettata da questo Tribunale con sentenza 2035/2019 (poi confermata da sentenza della Corte d'Appello di Napoli
4337/2024, passata in giudicato); nel corso della successiva fase istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice , sono stati escussi i Parte_1
pagina 2 di 8 testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e ; ora la causa va decisa. Testimone_5 Testimone_6
Con ordinanza del 20/5/2015 il giudice ha “ritenuto che unica erede della sig.ra Per_3
è la sorella sig.ra e che questa esperiva il tentativo di mediazione
[...] Persona_1
obbligatoria, assolvendo l'obbligo imposto dalla legge quale condizione di procedibilità, ma che la stessa avrebbe dovuto, ai fini del presente giudizio, rilasciare la procura specificando di agire in proprio e nella qualità di erede della sig.ra ; ed Persona_3
ha quindi assegnato ex art. 182 cpc termine di 90 giorni alla parte attrice per regolarizzare detta procura alle liti;
entro tale termine l'originaria attrice ha effettivamente depositato una “integrazione procura alle liti” in cui dichiara di agire in proprio e quale unica erede della Sig.ra La parte convenuta non ha Persona_3
contestato l'ordinanza del 20/5/2015, e del resto non risulta che Persona_3
deceduta all'età di anni 82, avesse figli o altri fratelli, oltre a Quindi, il Persona_1
tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente espletato dall'unico soggetto legittimato, e il contraddittorio in questo giudizio è integro. Persona_1
Nell'atto di citazione si afferma che , padre del convenuto, nella sua Controparte_2
qualità di medico generico che era solito effettuare visite domiciliari alle anziane ed inferme sorelle aveva progressivamente carpito la loro amicizia, aveva Per_1
introdotto in casa loro il figlio (il convenuto) quale fisioterapista, e “approfittando della oggettiva debolezza delle sorelle riusciva a strappare una astratta disponibilità a Per_1
donare il suddetto appartamento …” (quello per la cui donazione è causa) “…al sig.
, lasciando falsamente intendere che la finalità della donazione sarebbe Controparte_1
stata quella di farne una residenza per anziani. Egli, contestualmente, si impegnava anche a prestare assistenza morale ed economica alle sorelle;
successivamente Per_1
“in data 20/01/2012, senza alcun avviso, ma con una vera e propria sortita presso l'abitazione delle Sigg.re alla presenza di testimoni non conosciuti dalle stesse, Per_1
con atto del Notaio dott. … veniva formalizzata la donazione della Persona_2
nuda proprietà dell'immobile … a favore del sig. ”; dopo questi eventi, Controparte_1
pagina 3 di 8 la convenuta era stata ricoverata per una caduta domestica, ed il convenuto si era fatto consegnare un cofanetto di gioielli perché non venisse rubato, ma poi lo aveva riconsegnato all'attrice “depredato di ogni valore” – e “allentava le sue visite alle sorelle disinteressandosi completamente delle loro sorti”. Sulla base di tale esposizione Per_1
dei fatti, sempre in citazione l'attrice invoca “la nullità/annullamento/revocazione della detta donazione, formalizzata in una situazione di evidente vizio della volontà”; tale posizione non è stata modificata dall'attrice entro il primo termine ex art. 183.6 cpc.
Da quanto esposto in citazione, si deduce che il vizio della volontà per il quale si chiede di dichiarare nullo, annullare o revocare l'atto di donazione del 20/1/2012, è il dolo:
avrebbe lasciato intendere alle che l'appartamento, una volta Controparte_2 Per_1
donato a suo figlio , sarebbe stato destinato a residenza per anziani, e Controparte_1
che lui avrebbe prestato assistenza morale ed economica alle donanti. Secondo la prospettazione appena adombrata in citazione, in base all'art. 1439 cc la donazione andrebbe annullata, se si provasse che siano stati usati tali raggiri, e che senza di essi le non avrebbero donato l'immobile al convenuto;
inoltre, essendo stati i raggiri Per_1
usati da un terzo ( , padre del convenuto), la donazione sarebbe da Controparte_2
annullare se essi fossero stati noti a . Il motivo di annullamento della Controparte_1
donazione adombrato in citazione coincide con quanto denunciato da in Persona_1
data 27/8/2013, dopo che era deceduta la sorella alla PS di Napoli/San Persona_3
Carlo all'Arena, secondo cui e il figlio “mi hanno Controparte_2 Controparte_1
raggirata, dicendomi che avrebbero procurato a noi fino alla morte sia economicamente che materialmente occupandosi di noi in quanto precarie in salute, intanto decisi di donare l'appartamento al giovane …il giovane allo stesso notaio, disse Persona_4
che avrebbe provveduto all'assistenza medica e finanziaria nei miei confronti e di mia sorella fino alla morte … mi hanno obbligata a firmare l'atto di donazione, perché sono stata convinta che la mia casa era destinata ad essere trasformata in un istituto per anziani quindi mi hanno convinto che con questo atto aiutavo le persone che soffrono”.
pagina 4 di 8 In realtà, le ragioni addotte dall'attrice non potrebbero costituire dolo contrattuale, relativamente alla donazione per cui è causa. L'art. 793 cc dispone: “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.”. L'onere, dunque deve risultare dallo stesso atto di donazione,
e dev'essere stabilito in forma scritta: se le avessero voluto porre a Per_1 CP_1
l'onere di destinare l'immobile donato ad istituto per anziani, ciò avrebbe dovuto essere precisato nell'atto del 20/1/2012, ma così non è stato. Lo stesso discorso vale per la dedotta promessa di assistenza da prestare alle donanti: tale onere avrebbe dovuto essere inserito nell'atto del 20/1/2012, facendone una donazione modale, ma l'onere non è menzionato nell'atto – peraltro, non solo si sarebbe dovuto specificare l'onere, ma si sarebbe dovuta anche prevedere la risoluzione per inadempimento. Sul primo punto, poi, c'è un'altra considerazione da fare: fu donata a la nuda proprietà CP_1
dell'immobile, essendosi le donanti riservato l'usufrutto, e quando è stato introdotto il presente giudizio risiedeva ancora lì, in Napoli alla Via Abate Minichini 3; Persona_1
non si vede quindi come colui che era il nudo proprietario avrebbe potuto destinare l'immobile a residenza per anziani, con l'usufruttuaria superstite che risiedeva ancora lì: non sussisterebbe l'inadempimento, al momento in cui è stato iniziato il presente giudizio.
Anche a voler considerare come dolo contrattuale una promessa da parte del donatario che non venga inserita come modo nell'atto scritto, solo tre testimoni hanno riferito della promessa del donatario di destinare l'immobile donato a residenza per anziani: i testi e hanno riferito di aver saputo di tale promessa dalla stessa Tes_1 Pt_1 Per_1
e si tratta dunque di testimoni de relato actoris “così che la rilevanza del loro
[...]
assunto è sostanzialmente nulla” (Cass. 4350/2025), mentre il teste ha riferito di Tes_3
avere appreso la circostanza da sua madre: a parte il fatto che si tratta di una pagina 5 di 8 dichiarazione troppo generica, non essendo precisato quando e dove la madre gliene avrebbe parlato, si tratta comunque di teste de relato – e, sempre come si ricava da Cass.
4530/2025: “i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.” – e in questo caso non si vede quai sarebbero gli elementi oggettivi e concordanti che suffragherebbero la credibilità di quanto dichiarato sul punto dal teste il fatto che il convenuto e o suo padre Tes_3
possano essersi appropriati fraudolentemente di denaro e/o gioielli delle non Per_1
implica che abbiano promesso di destinare l'immobile donato ad uno scopo specifico.
Quanto alla dedotta promessa di assistenza, che pure sarebbe stata effettuata dal donatario, nulla la dimostra.
In comparsa conclusionale, parte attrice sostiene che le donanti fossero in stato d'incapacità naturale. Come stabilisce l'art. 775 cc: “La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.”. La deduzione, comunque, è tardiva: all'incapacità naturale delle donanti non si accenna in atto di citazione, laddove ci si limita a dedurre che l'atto venne stipulato “senza alcun preavviso, ma con una vera e propria sortita presso l'abitazione delle Sigg.re Per_1
alla presenza di testimoni non conosciuti dalla stesse …”: ma tale azione di sorpresa non implica rendere le destinatarie della “sortita” temporaneamente incapaci d'intendere e di volere. In ogni caso, non solo tale incapacità temporanea non è stata ritualmente dedotta, ma non risulta nemmeno dagli atti: si sarebbe dovuto dimostrare che le quel Per_1
20/1/2012, non riuscissero a comprendere il significato di ciò che stavano facendo, o non riuscissero comunque a formare una volontà cosciente e libera, ma non basta prendere di sorpresa delle persone, neppure se anziane e malate, per ridurle in tale pagina 6 di 8 condizione. Si aggiunga, quanto al fatto che i testimoni dell'atto pubblico non fossero conosciuti dalle donanti – circostanza peraltro irrilevante ai fini della validità della donazione – che nell'atto del 20/1/2012 si legge: “La sig.ra dichiara di Persona_3
essere non vedente, per cui designa quali persone di sua fiducia che l'assistono alla stipula del presente atto … i qui presenti signori … dalla stessa assunti come testimoni ai sensi di legge”: pertanto, che una delle donanti conoscesse i testimoni della donazione risulta dallo stesso atto pubblico, e si sarebbe dovuta proporre querela di falso contro quanto dichiarato dal notaio rogante. Il particolare sottrae attendibilità alla versione dei fatti propugnata dalla parte attrice: evidentemente l'evento non fu improvviso ed
“imposto”, se erano presenti testimoni indicati da A meno che Persona_3 Per_3
non sia stata costretta a designare “persone di sua fiducia”: il che però non
[...]
risulta.
La domanda dunque va rigettata;
le spese del giudizio della domanda principale seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo (causa di valore tra €
26.001 e 52.000, in base al valore catastale dell'immobile indicato nell'atto moltiplicato per 100 trattandosi di causa di usufrutto, quindi € 27889; parametri medi). In questa sede vanno anche liquidate le spese del primo grado del procedimento di querela di falso incidentale, perché nel dispositivo della sentenza 2035/2019 si legge al punto 2: “spese e competenze di giudizio alla sentenza definitiva”, e Cass. 7243/2017 ha affermato: “La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.”; si noti che la
Corte d'Appello, nella sentenza 4337/2024 che ha rigettato l'impugnazione sulla querela di falso incidentale, non si è proprio pronunciata sulle spese del primo grado,
pagina 7 di 8 confermando così il rinvio alla sentenza che avrebbe chiuso il procedimento principale;
tali spese seguono la soccombenza del querelante/convenuto e si liquidano come in dispositivo (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, essendosi l'istruttoria risolta nella relazione della CTU grafologa, parametri medi).
Data la complessità dei rapporti a suo tempo intercorsi tra le e , Per_1 CP_1
suscettibili di diverse interpretazioni, non si ritiene sussistano i presupposti per condannare l'attrice per lite temeraria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2993/2015 rgac tra:
, quale erede di attrice;
, convenuto;
Parte_1 Persona_1 Controparte_1
così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice di declaratoria di nullità, o annullamento, o revocazione, della donazione del 20/1/2012;
2) Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, che liquida in
€ 7616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Sergio Luciano;
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento incidentale di querela di falso;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del procedimento incidentale di querela di falso, che liquida in € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Corrado Di Maso.
Così deciso in Portici in data 28/12/2025 Il giudice pagina 8 di 8