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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2615/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2615/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Raniero Antino, presso il cui studio Parte_1
in Napoli (Na) alla via Cacciottoli, n.58 è elettivamente domiciliato
-appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
Pasquale Piccolo, presso il cui studio in Somma Vesuviana (Na) al Corso Italia, n.3, Parco Primavera-
Ed. 6 è elettivamente domiciliata;
-appellata
Nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Vocca, presso il cui studio in Controparte_2
Sant'Anastasia (Na) alla via G. Porzio n.47, 6 è elettivamente domiciliato
-appellato
nonché
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in Controparte_3
p.d.l.r.p.t., domiciliata come in atti
-appellato contumace
e pagina 1 di 9 ( già ), in persona del Controparte_4 Controparte_5
l.r.p.t., con sede come in atti
-appellata contumace
nonché
, res.te come in atti CP_6
-appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2320/2017, Parte_1
depositata in data 05/10/2017, con la quale il giudice di pace di Sant'Anastasia, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , ha condannato la compagnia quale Pt_1 Controparte_3
Impresa designata per il FGVS, al pagamento in favore dell' odierno appellante dell' importo di euro
3.120,00 a titolo di risarcimento di danni alla persona riportati nel sinistro verificatosi allo svincolo
Afragola - Cardito della A1 Napoli-Roma in data 21 dicembre 2010, alle ore 5.40, per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat- Bravo di colore scuro, non meglio identificato, il quale immettendosi sulla rampa di uscita di strada a scorrimento veloce, percorrendo contromano e in divieto di transito il tratto curvilineo di detto svincolo, si frapponeva al percorso del veicolo dell'odierno appellante e vi entrava in collisione;
per effetto dell'urto, il veicolo Fiat Panda compiva una rotazione di novanta gradi e si arrestava con il proprio lato anteriore contro il guardrail posto alla sua destra,
venendo di seguito urtata da un ulteriore veicolo Peugeot 207, di proprietà di , che Controparte_2
sopraggiungeva da tergo nella medesima direzione e che a sua volta veniva tamponato dal veicolo che seguiva, una Renault DU tg TG243ED, di proprietà di . CP_6
In particolare, il giudice di pace accoglieva la sola domanda di risarcimento dei danni alla persona,
rigettando la domanda di risarcimento dei danni a cose proposta dal , e condannava la sola Pt_1
pagina 2 di 9 compagnia (a fronte della domanda proposta dall' attore anche nei confronti di Controparte_3 CP_2
e della ), riconoscendo la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del conducente CP_1
del veicolo non identificato.
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure e la violazione dell' art. 2054, 2° comma c.c., assumendo la sussistenza di una responsabilità concorrente del conducente del veicolo Peugeot tg. DH474ZG, di proprietà di , e CP_2
censurando il mancato riconoscimento del danno alla vettura;
concludeva, pertanto, per la condanna di
, in solido con la , al risarcimento dei danni alla vettura (limitatamente ai Persona_1 CP_1
danni alla fiancata destra, prodotti dal tamponamento con tale auto), quantificati in euro 1.719,00 con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita la compagnia ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'
impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado ovvero, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento richiesto ovvero per l' accertamento di un concorso di colpa a carico dell'appellante.
Si è costituito in giudizio l' appellato ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2
art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, non si sono costituite la quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Controparte_4
Campania, proprietario del veicolo Renault DU tg TG243ED e la CP_6 [...]
(già ), e, pertanto, ne veniva dichiarata la Controparte_4 Controparte_5
contumacia.
La causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all' udienza del 4 marzo
2025.
pagina 3 di 9 In via del tutto preliminare va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello né di riproposizione (art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329
e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di pace;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Ed infatti le argomentazioni logico-giuridiche addotte dal primo giudice a fondamento della decisione assunta e in questa sede censurata sono pienamente condivisibili, poiché espressione di una corretta e coerente valutazione del materiale probatorio acquisito.
Ai fini della verifica della fondatezza delle doglianze sollevate dall' appellante – che lamenta, in sintesi, l' erronea applicazione della presunzione di colpa di cui all' art. 2054 c.c., non avendo ritenuto corresponsabile nella produzione del sinistro il convenuto – attore in riconvenzionale – giova CP_2
premettere che la richiamata norma dispone che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli”; si tratta di una norma che pone una presunzione di colpa destinata ad operare in via residuale, ove non sia accertata, in concreto, la sussistenza di una responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti.
pagina 4 di 9 Com'è noto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all' art. 2054 , comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Corte di Cass., sent. n.
21056/2004; n. 20814/2004).
Siffatto principio, nella pratica, comporta che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'
art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Corte di Cass., sent. n. 13271/2016; n.
9241/2016).
In definitiva, la circostanza che un soggetto abbia determinato con la sua condotta il sinistro non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. civ., 30/07/2004, n. 14628; Cass. civ., Sez. III, 15/01/2003, n. 477).
Ciò premesso è da ritenere che, alla luce della istruttoria espletata, la presunzione di pari responsabilità
posta dalla norma possa dirsi superata in ragione dell' accertamento di una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella produzione dell' evento, tenuto conto che la condotta del conducente di tale veicolo ha costituito – secondo le comuni regole in tema di nesso causale – la
condicio sine qua non nella produzione dell' evento lesivo, e che non è possibile muovere alcun addebito a titolo di colpa al conducente del veicolo Peugeot, alla luce delle risultanze istruttorie.
pagina 5 di 9 Ed infatti lo stesso teste di parte attrice, all'udienza del 7/10/2013 (cfr. verbale di Testimone_1
udienza fascicolo d'ufficio primo grado), riferiva che “in prossimità dello svincolo un auto del tipo
Fiat- Bravo si era incanalata contromano”, e che il cognato, , “fu urtato violentemente sul Pt_1
lato anteriore sinistro”, precisando che “a causa ed in seguito a tale urto la ruotò su sé stessa Pt_2
andando ad impattare il guard-rail posto a destra finendo la sua corsa” ed aggiungendo “preciso che
nello stesso momento sopraggiungeva una Peugeot 207 di colore celeste la quale non potè evitare
l'impatto con il lato destro della Fiat Panda […] Dopo qualche minuto ho visto sopraggiungere una
Renault DU che tamponò la Peugeot 207 sul lato posteriore”.
Pertanto, dalle stesse deposizioni del teste di parte attrice può escludersi la sussistenza di una responsabilità concorsuale del conducente della Peugeot 207, potendosi ritenere superata la presunzione di colpa di cui all' art. 2054, 2° comma c.c. in ragione dell' accertamento della responsabilità esclusiva della vettura non identificata nella produzione dell' evento;
ed infatti (anche a prescindere dall' accertamento della effettiva collisione tra la vettura Peugeot 207 e la vettura attorea)
appare evidente che non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al conducente della Peugeot nel coinvolgimento del sinistro, tenuto conto che questi, sopraggiungendo nell'immediatezza su una rampa di uscita di strada a scorrimento veloce, ed in un tratto curvilineo (come emerso dal grafico redatto dal teste), si è trovato di fronte ad un ostacolo non prevedibile (vettura arrestata sulla carreggiata, in senso obliquo) e non ha potuto avere diretta percezione visiva dell'accaduto, arrestando in tempo la propria corsa.
Per le stesse motivazioni priva di pregio è la doglianza con la quale l'appellante lamenta la responsabilità del convenuto appellato ai sensi degli artt. 141 e 149 C.d.S.
Tali censure appaiono incongruenti con la accertata dinamica del sinistro, apparendo preclusa al conducente appellato la diretta visibilità dell'ostacolo sulla carreggiata, e tenuto conto che non è stata pagina 6 di 9 accertata in concreto – dalla istruttoria compiuta – la violazione, da parte del conducente della Peugeot,
delle norme di prudenza in tema di distanza di sicurezza ovvero di velocità.
Sul punto, l'art 141 C.d.S statuisce che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione” e l'art 149 comma 1 C.d.S “Durante la marcia i veicoli devono tenere,
rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto
tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Non essendo emerso, nel corso dell' istruttoria, alcun elemento dal quale desumere la violazione di tali norme da parte dell' appellato, neppure può valere il richiamo, formulato dall' appellante, all' ipotesi di tamponamento, ovvero della tipica ipotesi di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo riceve un urto posteriore con la parte anteriore del veicolo che lo segue in strada, dovuta al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di distanza di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno chiarito che “la presunzione de facto di mancato rispetto della
distanza di sicurezza posta dall'art. 149 del codice della strada non concerne il caso del
tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico,
costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione
stradale (Cass. civ.17206/2015). La Corte ha, dunque, affermato che le norme richiamate non trovano applicazione nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, come si può evincere dalla lettera del primo comma dell'art 149 C.d.S.che fa espresso riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli ed impone ai conducenti di tenere la distanza pagina 7 di 9 di sicurezza rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l'arresto tempestivo onde evitare collisioni.
Ciò posto, deve dunque ritenersi che alla luce delle risultanze istruttorie la presunzione di cui all' art. 2054, 2° comma c.c. è stata superata in ragione dell' accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato.
Per tali motivi, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nelle motivazioni esposte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore degli appellati ed come in dispositivo, tenuto conto del valore della CP_2 CP_1
controversia, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 per la bassa complessità, tenuto conto della attività difensiva in concreto espletata e con attribuzione.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite con le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di e con attribuzione al Parte_1 Controparte_2
difensore antistatario Avv. Alfonso Vocca, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147 del 2022) in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. pagina 8 di 9 147 del 2022) in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2615/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Raniero Antino, presso il cui studio Parte_1
in Napoli (Na) alla via Cacciottoli, n.58 è elettivamente domiciliato
-appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
Pasquale Piccolo, presso il cui studio in Somma Vesuviana (Na) al Corso Italia, n.3, Parco Primavera-
Ed. 6 è elettivamente domiciliata;
-appellata
Nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Vocca, presso il cui studio in Controparte_2
Sant'Anastasia (Na) alla via G. Porzio n.47, 6 è elettivamente domiciliato
-appellato
nonché
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in Controparte_3
p.d.l.r.p.t., domiciliata come in atti
-appellato contumace
e pagina 1 di 9 ( già ), in persona del Controparte_4 Controparte_5
l.r.p.t., con sede come in atti
-appellata contumace
nonché
, res.te come in atti CP_6
-appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2320/2017, Parte_1
depositata in data 05/10/2017, con la quale il giudice di pace di Sant'Anastasia, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , ha condannato la compagnia quale Pt_1 Controparte_3
Impresa designata per il FGVS, al pagamento in favore dell' odierno appellante dell' importo di euro
3.120,00 a titolo di risarcimento di danni alla persona riportati nel sinistro verificatosi allo svincolo
Afragola - Cardito della A1 Napoli-Roma in data 21 dicembre 2010, alle ore 5.40, per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat- Bravo di colore scuro, non meglio identificato, il quale immettendosi sulla rampa di uscita di strada a scorrimento veloce, percorrendo contromano e in divieto di transito il tratto curvilineo di detto svincolo, si frapponeva al percorso del veicolo dell'odierno appellante e vi entrava in collisione;
per effetto dell'urto, il veicolo Fiat Panda compiva una rotazione di novanta gradi e si arrestava con il proprio lato anteriore contro il guardrail posto alla sua destra,
venendo di seguito urtata da un ulteriore veicolo Peugeot 207, di proprietà di , che Controparte_2
sopraggiungeva da tergo nella medesima direzione e che a sua volta veniva tamponato dal veicolo che seguiva, una Renault DU tg TG243ED, di proprietà di . CP_6
In particolare, il giudice di pace accoglieva la sola domanda di risarcimento dei danni alla persona,
rigettando la domanda di risarcimento dei danni a cose proposta dal , e condannava la sola Pt_1
pagina 2 di 9 compagnia (a fronte della domanda proposta dall' attore anche nei confronti di Controparte_3 CP_2
e della ), riconoscendo la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del conducente CP_1
del veicolo non identificato.
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure e la violazione dell' art. 2054, 2° comma c.c., assumendo la sussistenza di una responsabilità concorrente del conducente del veicolo Peugeot tg. DH474ZG, di proprietà di , e CP_2
censurando il mancato riconoscimento del danno alla vettura;
concludeva, pertanto, per la condanna di
, in solido con la , al risarcimento dei danni alla vettura (limitatamente ai Persona_1 CP_1
danni alla fiancata destra, prodotti dal tamponamento con tale auto), quantificati in euro 1.719,00 con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita la compagnia ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'
impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado ovvero, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento richiesto ovvero per l' accertamento di un concorso di colpa a carico dell'appellante.
Si è costituito in giudizio l' appellato ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2
art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, non si sono costituite la quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Controparte_4
Campania, proprietario del veicolo Renault DU tg TG243ED e la CP_6 [...]
(già ), e, pertanto, ne veniva dichiarata la Controparte_4 Controparte_5
contumacia.
La causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all' udienza del 4 marzo
2025.
pagina 3 di 9 In via del tutto preliminare va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello né di riproposizione (art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329
e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di pace;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Ed infatti le argomentazioni logico-giuridiche addotte dal primo giudice a fondamento della decisione assunta e in questa sede censurata sono pienamente condivisibili, poiché espressione di una corretta e coerente valutazione del materiale probatorio acquisito.
Ai fini della verifica della fondatezza delle doglianze sollevate dall' appellante – che lamenta, in sintesi, l' erronea applicazione della presunzione di colpa di cui all' art. 2054 c.c., non avendo ritenuto corresponsabile nella produzione del sinistro il convenuto – attore in riconvenzionale – giova CP_2
premettere che la richiamata norma dispone che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli”; si tratta di una norma che pone una presunzione di colpa destinata ad operare in via residuale, ove non sia accertata, in concreto, la sussistenza di una responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti.
pagina 4 di 9 Com'è noto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all' art. 2054 , comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Corte di Cass., sent. n.
21056/2004; n. 20814/2004).
Siffatto principio, nella pratica, comporta che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'
art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Corte di Cass., sent. n. 13271/2016; n.
9241/2016).
In definitiva, la circostanza che un soggetto abbia determinato con la sua condotta il sinistro non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. civ., 30/07/2004, n. 14628; Cass. civ., Sez. III, 15/01/2003, n. 477).
Ciò premesso è da ritenere che, alla luce della istruttoria espletata, la presunzione di pari responsabilità
posta dalla norma possa dirsi superata in ragione dell' accertamento di una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella produzione dell' evento, tenuto conto che la condotta del conducente di tale veicolo ha costituito – secondo le comuni regole in tema di nesso causale – la
condicio sine qua non nella produzione dell' evento lesivo, e che non è possibile muovere alcun addebito a titolo di colpa al conducente del veicolo Peugeot, alla luce delle risultanze istruttorie.
pagina 5 di 9 Ed infatti lo stesso teste di parte attrice, all'udienza del 7/10/2013 (cfr. verbale di Testimone_1
udienza fascicolo d'ufficio primo grado), riferiva che “in prossimità dello svincolo un auto del tipo
Fiat- Bravo si era incanalata contromano”, e che il cognato, , “fu urtato violentemente sul Pt_1
lato anteriore sinistro”, precisando che “a causa ed in seguito a tale urto la ruotò su sé stessa Pt_2
andando ad impattare il guard-rail posto a destra finendo la sua corsa” ed aggiungendo “preciso che
nello stesso momento sopraggiungeva una Peugeot 207 di colore celeste la quale non potè evitare
l'impatto con il lato destro della Fiat Panda […] Dopo qualche minuto ho visto sopraggiungere una
Renault DU che tamponò la Peugeot 207 sul lato posteriore”.
Pertanto, dalle stesse deposizioni del teste di parte attrice può escludersi la sussistenza di una responsabilità concorsuale del conducente della Peugeot 207, potendosi ritenere superata la presunzione di colpa di cui all' art. 2054, 2° comma c.c. in ragione dell' accertamento della responsabilità esclusiva della vettura non identificata nella produzione dell' evento;
ed infatti (anche a prescindere dall' accertamento della effettiva collisione tra la vettura Peugeot 207 e la vettura attorea)
appare evidente che non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al conducente della Peugeot nel coinvolgimento del sinistro, tenuto conto che questi, sopraggiungendo nell'immediatezza su una rampa di uscita di strada a scorrimento veloce, ed in un tratto curvilineo (come emerso dal grafico redatto dal teste), si è trovato di fronte ad un ostacolo non prevedibile (vettura arrestata sulla carreggiata, in senso obliquo) e non ha potuto avere diretta percezione visiva dell'accaduto, arrestando in tempo la propria corsa.
Per le stesse motivazioni priva di pregio è la doglianza con la quale l'appellante lamenta la responsabilità del convenuto appellato ai sensi degli artt. 141 e 149 C.d.S.
Tali censure appaiono incongruenti con la accertata dinamica del sinistro, apparendo preclusa al conducente appellato la diretta visibilità dell'ostacolo sulla carreggiata, e tenuto conto che non è stata pagina 6 di 9 accertata in concreto – dalla istruttoria compiuta – la violazione, da parte del conducente della Peugeot,
delle norme di prudenza in tema di distanza di sicurezza ovvero di velocità.
Sul punto, l'art 141 C.d.S statuisce che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione” e l'art 149 comma 1 C.d.S “Durante la marcia i veicoli devono tenere,
rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto
tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Non essendo emerso, nel corso dell' istruttoria, alcun elemento dal quale desumere la violazione di tali norme da parte dell' appellato, neppure può valere il richiamo, formulato dall' appellante, all' ipotesi di tamponamento, ovvero della tipica ipotesi di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo riceve un urto posteriore con la parte anteriore del veicolo che lo segue in strada, dovuta al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di distanza di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno chiarito che “la presunzione de facto di mancato rispetto della
distanza di sicurezza posta dall'art. 149 del codice della strada non concerne il caso del
tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico,
costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione
stradale (Cass. civ.17206/2015). La Corte ha, dunque, affermato che le norme richiamate non trovano applicazione nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, come si può evincere dalla lettera del primo comma dell'art 149 C.d.S.che fa espresso riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli ed impone ai conducenti di tenere la distanza pagina 7 di 9 di sicurezza rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l'arresto tempestivo onde evitare collisioni.
Ciò posto, deve dunque ritenersi che alla luce delle risultanze istruttorie la presunzione di cui all' art. 2054, 2° comma c.c. è stata superata in ragione dell' accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato.
Per tali motivi, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nelle motivazioni esposte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore degli appellati ed come in dispositivo, tenuto conto del valore della CP_2 CP_1
controversia, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 per la bassa complessità, tenuto conto della attività difensiva in concreto espletata e con attribuzione.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite con le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di e con attribuzione al Parte_1 Controparte_2
difensore antistatario Avv. Alfonso Vocca, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147 del 2022) in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. pagina 8 di 9 147 del 2022) in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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