Versione
13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 3.
L' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del cinque per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".
L' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del cinque per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/02/2024, n. 3949Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13887/2018 R.G. proposto da: COMUNE DI GRAGNANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato CONTARDI GENNARO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato DORIA AT ([...]) -ricorrente- contro LIGUORI PASTIFICIO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato SILLA ANDREA ([...]), e rappresentata e difesa dall'avvocato DA EN ([...]) -controricorrente- nonché contro Civile Ord. Sez. 1 Num. 3949 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: PARISE CLOTILDE Data pubblicazione: 13/02/2024 2 di 14 EN DI CO UGO, D'UO DONATELLA, D'UO RENATO, EN DI CO AN, EN …Leggi di più...
- art. 2055 cod. civ.·
- occupazione acquisitiva·
- art. 2043 cod. civ.·
- manleva·
- giurisdizione amministrativa·
- responsabilità solidale·
- risarcimento danni·
- interpretazione contrattuale·
- espropriazione·
- regolamento di competenza