CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 195/2023 promossa da
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Gianni Abrile ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio sito in ND ( ) in Piazza Guglielmo Marconi n.11, con C.F._2
Fax.0131.533864-Tel. , come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLANTE contro
(codice fiscale: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Carlo Porrati (n. di fax: 0131/235520; pec: ), presso il Email_2
cui studio sito in ND, Piazza Garibaldi, 38, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, contrariis reiectis, in accoglimento del presente APPELLO, così provvedere:
- nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.41/2023 Pubbl. il 13/01/2023, con R.G.n.3265/2021, con
Repert. n.75/2023 del 16/01/2023, pronunciata dal Tribunale di ND in persona del
Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola in data 13 gennaio 2023 (ALL.i), per i motivi indicati nella narrativa che precede, previa ogni opportuna e/o eventuale attività istruttoria dichiarare in riforma della predetta sentenza, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo al
Decreto Ingiuntivo n.915/2021 del 3 agosto 2021 con R.G. n.1813/2021 pronunciato in data 3 agosto 2021 dal Tribunale di ND opposto dalla sig.ra ; Controparte_1
- con conseguenza condanna della convenuta al pagamento delle spese di difesa oltre a I.V.A.
C.p.a. su diritti e onorari del primo e del secondo grado.”.
Per parte appellata:
“Respinta ogni diversa istanza.
Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario.
Con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.41/2023 depositata in data 13.01.23 mediante la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 915/2021 proposta da Articolando i Controparte_1
seguenti motivi di censura:
- in relazione alle pagg.
6-9 della sentenza impugnata, l'appellante contesta che il Giudice di primo grado nella predetta parte del provvedimento ha incluso erroneamente l'importo pari ad € 1.194,29 relativo alla sentenza n. 551/2019 del Giudice di Pace di ND, poiché si trattava di un credito su cui era pendente un'impugnazione
(conclusasi favorevolmente per il sig. ). Parte_1
- Il credito vantato dalla controparte non è liquido né certo nel suo ammontare e ne è contestata l'esistenza;
- La sig.ra in altro procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
ND n. RG 195/22 (all. M) con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
11/2022 (all. H) a fronte di una diversa richiesta economica del sig. ha Parte_1
eccepito nel corso del giudizio di primo grado la stessa compensazione eccepita nel presente giudizio. In particolare, l'appellante evidenzia che l'atto di citazione in opposizione datato 29 ottobre 2021 introduttivo del procedimento con R.G.3265/21 conclusosi con la Sentenza n.41/2023 Pubbl. il 13/01/2023 oggi impugnata (ALL.A), è uguale all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo datato 18 febbraio 2022
(ALL.H) nel procedimento civile azionato avanti al Giudice di Pace di ND con
R.G.195/2022, definito con sentenza n.496/22 (ALL.M), oggetto anch'essa di impugnazione da parte della sig.ra dinanzi al Tribunale di ND. CP_1
- In tesi di parte appellante, il Giudice di primo grado “ha mal interpretato e applicato
l'art.1197-1243 comma 1 c.c, l'art.1241 c.c. l'art.1242 comma c.c. 242 comma 2 e non ha applicato i principi espressi dalla menzionata Sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite del 15 novembre 2016 n. 2325”.
- In merito alla condanna per lite temeraria, l'appellante afferma come non sia configurabile alcuna temerarietà dell'azione giudiziaria intrapresa dal sig. Parte_1
per come, invece, evidenziato, dal Giudice di prime cure, avendo egli diritto di vedersi riconoscere l'importo ingiunto e negato dal Giudice di primo grado con la sentenza n.
41 del 2023.
In data 26.05.23 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello per carenza degli specifici motivi di impugnazione. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto.
All'udienza collegiale del 21.06.23 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04.06.25, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
La sentenza impugnata e l'oggetto della controversia.
Come riferito nella sentenza impugnata, con atto di citazione del Controparte_1
29.10.21 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 03.08.21 (n. RG 1813/2021) con cui il Tribunale di ND le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.320,48 nei confronti di .. Parte_1
si è costituito nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e Parte_1
risposta del 7.2.22, contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale di ND ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha osservato che la domanda azionata in via monitoria dal ricorrente Parte_1
ha per oggetto la richiesta di pagamento della somma pari al 50% delle rate dei due
[...] finanziamenti e dell'assicurazione con decorrenza dal mese di giugno 2019 al mese di marzo
2021.
L'opponente ha, tuttavia, eccepito la compensazione legale di detto debito, avendo la stessa maturato precedenti crediti, d'importo complessivo anche maggiore rispetto a quello ingiunto.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione, osservando che CP_1
ha eccepito e documentato di essere creditrice nei confronti del sig.
[...] Parte_1
dei seguenti importi:
[...]
“A) Con sentenza n. 551/2019 del 14/10-15/10/2019 del Giudice di Pace di ND (doc.
8), esecutiva ex Lege, è stato condannato al pagamento a favore della Parte_1 sig.ra della somma … Totale € 1.194,29 B) Con sentenza n. 164/2020 del CP_1
06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato, Parte_1
è stato condannato al pagamento a favore della sig.ra della somma …
[...] CP_1
Totale € 5.009,74 C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 (doc. 10) promosso da
contro
Controparte_1 [...]
, il Tribunale di ND ha accolto il ricorso promosso dalla sig.ra Parte_1
e ha condannato al pagamento delle spese processuali liquidate CP_1 Parte_1 in … Totale € 2.485,21 … risulta così debitore nei confronti della sig.ra Parte_1
della somma complessiva di € 8.689,24.” (cfr. Pagg.
3-4 citazione in Controparte_1
opposizione, come ancora ribadito nelle note conclusive)”.
Il Tribunale ha rilevato che a fronte di tale eccezione, l'opposto si è limitato a replicare che
“Controparte per evitare il decreto ingiuntivo avrebbe potuto riscontare le richieste del sig.
[...]
riconoscendo il debito e quindi chiedendo la compensazione, ma tutti ciò non è mai Pt_1
stato fatto” e, da ultimo, ha depositato in data 11.01.23 la sentenza del Tribunale di ND
n. 7/2023 (pubbl. il 05/01/2023 RG n. 4256/2019), resa a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza supra indicata sub A), n. 551/19 del Giudice di Pace di ND, del 14/15 ottobre 2019, con cui il giudice del gravame ha così statuito: “1) In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità e inefficacia parziale del precetto datato 11 dicembre
2018 notificato a da in data 12-19 dicembre 2018, Parte_1 Controparte_1
precetto che deve ritenersi valido solo per la somma di € 300 oltre a € 135 per spese legali inerenti all'azione esecutiva (esame titolo, redazione precetto, notifiche, registrazione etc.), al
15% sul compenso per spese generali, Iva e CPA come per legge;
2) compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di appello che liquida in € 91,50 per esborsi e € 462 Parte_1
per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, Iva e CPA come per legge.”.
Il Tribunale di primo grado, tenuto conto di tale ultima pronuncia, ha osservato, pertanto, che l'importo posto in compensazione legale dall'opponente, nella somma totale di € 8.689,24, deve essere ridotto ad un importo minore, in quanto il credito di cui alla voce A) non corrisponde più ad un “Totale € 1.194,29” ma ad un minore importo, tanto per il capitale ma anche tenendo conto della condanna alle spese legali, per effetto della recente richiamata sentenza.
Il Giudice di primo grado ha, in ogni caso, osservato che la riforma della sentenza menzionata sub A) sentenza n. 551/19 del Giudice di Pace di ND “risulta ininfluente ai fini della decisione in esame, poiché risulta già sufficiente ed esaustivo l'esame dei crediti posti in compensazione legale dall'opponente quali voci sub “B) Con sentenza n. 164/2020 del
06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato ... somma …
Totale € 5.009,74” e sub “C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 Totale € 2.485,21”, non contestati dall'opposto quanto al preciso conteggio finale, e quindi per un ammontare complessivo del credito di € 7.494,95
(per l'opponente), a fronte di un'ingiunzione di pagamento di € 7.320,48 (per l'opposto)”.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l'intervenuta compensazione legale tra le parti, a fronte sella sussistenza dei crediti pacificamente omogenei, liquidi ed esigibili di cui alla sentenza sub B)
n. 165/2020 ed all'ordinanza sub C) del 04.12.2019 ed ha accolto l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di primo grado ha, poi, ritenuto sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per poter applicare la responsabilità aggravata, di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., “stante la evidente temerarietà della domanda a fronte di una compensazione legale già intervenuta in automatico e chiaramente riconoscibile dal ricorrente per tempo, onde rinunciare alla scelta di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo”. Di conseguenza, ha condannato ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. a pagare Parte_1 la somma di € 2.300 ad A tal fine, ha osservato che “si ritiene equo Controparte_1
applicare un importo pari alla metà del compenso liquidato in questo giudizio
(complessivamente in € 4.600) e dunque il convenuto opposto andrà tenuto a pagare all'opponente la somma di € 2.300”.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, essendo state sufficientemente individuate dall'appellante le parti del deciso di primo grado sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito.
Nel merito, la Corte osserva che destituito di fondamento è il motivo di appello con cui
[...]
, in relazione alle pagg.
6-9 della sentenza impugnata, contesta che il Giudice di primo Pt_1 grado ha incluso erroneamente l'importo pari ad € 1.194,29 relativo alla sentenza n. 551/2019 del Giudice di Pace di ND.
Ciò in quanto, dal tenore della stessa sentenza impugnata emerge come il Tribunale abbia tenuto conto della sentenza n. 7/2023 emessa dal Tribunale di ND a seguito dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 551/19 del GdP di ND del 14/15 ottobre Parte_1
2019, osservando che “…è evidente che l'importo posto in compensazione legale dall'opponente, nella somma totale di € 8.689,24, debba certamente essere ora ridimensionata ad un importo minore, in quanto il credito di cui alla voce A) non corrisponde più ad un “Totale € 1.194,29” ma ad un minore importo, tanto per il capitale ma anche tenendo conto della condanna alle spese legali, per effetto della recente richiamata sentenza
(…) Senonchè nella specie tale assunto – ossia le conseguenze di cui alla menzionata sub A) sentenza n. 551/19 del Giudice di Pace di ND dopo la conseguente riforma - risulta ininfluente ai fini della decisione in esame, poiché risulta già sufficiente ed esaustivo l'esame dei crediti posti in compensazione legale dall'opponente quali voci sub “B) Con sentenza n.
164/2020 del 06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato ... somma … Totale € 5.009,74” e sub “C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 Totale € 2.485,21”, non contestati dall'opposto quanto al preciso conteggio finale, e quindi per un ammontare complessivo del credito di € 7.494,95 (per l'opponente), a fronte di un'ingiunzione di pagamento di € 7.320,48
(per l'opposto), per poter quindi concludere e dunque dichiarare l'intervenuta compensazione legale tra le parti”. Per quanto concerne l'ulteriore motivo di appello con cui si contesta “una duplicazione” della compensazione del proprio credito da parte dell'odierna appellata, la Corte osserva come anche tale motivo di censura non sia meritevole di accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni.
Occorre osservare che ciò che l'appellante contesta, nella presente sede, è che l'odierna appellata nell'ambito di un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (instaurato successivamente rispetto al giudizio di opposizione per cui oggi pende il presente procedimento di appello) ha sollevato la medesima eccezione di compensazione, così duplicandola.
A tal fine, l'appellante ha allegato, sin dal primo grado di giudizio, l'atto di citazione che ha dato luogo al secondo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (vds. all. H di parte appellante) da cui risulta che ha opposto dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
ND (procedimento n. RG. 195/2022) un secondo decreto ingiuntivo n. 11/2022 dell'11.01.22 concesso in favore del sig. per il diverso importo di € Parte_1
2.262,27 (relativo alla richiesta di pagamento del 50% delle rate dei due finanziamenti e dell'assicurazione, che il sosteneva aver pagato integralmente, con decorrenza da Parte_1
maggio 2021 a novembre 2021).
Sennonchè, ha contestato che la deduzione dell'appellante è già smentita Controparte_1 ex actis dallo stesso tenore dell'atto di citazione in opposizione allegato dal . Ciò Parte_1 in quanto l'appellata osserva che, nella suindicata causa civile di opposizione dinanzi al Giudice di Pace n RG. 195/2022 (successiva alla presente causa), la medesima non ha duplicato sic et simpliciter la stessa eccezione di compensazione, essendosi limitata ad eccepire che, anche conteggiando la compensazione effettuata nella presente causa civile (di cui si dava atto), sussisteva comunque un maggior credito della sig.ra nei confronti del Controparte_1 [...]
rispetto alla somma richiesta con il ricorso monitorio. Pt_1
Nell'atto di citazione in opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 11/2022 CP_1
infatti, nell'eccepire di essere a sua volta creditrice di maggiori somme nei confronti
[...]
del , osservava che “anche conteggiando la compensazione effettuata da Parte_1 [...]
nella causa civile n. RG 3265/2021, pendente avanti il Tribunale di ND, CP_1
Giudice dott. Mazzola, sussiste comunque un credito della sig.ra nei Controparte_1 confronti del per € 2.363,23 (…)”. Parte_1
Ne deriva che l'odierna appellata, nell'ambito del successivo giudizio di opposizione, ha sollevato l'eccezione di compensazione dei suoi maggiori crediti soltanto per la differenza rispetto a quanto già eccepito nel presente giudizio.
Peraltro, giova dare atto, in questa prospettiva, che l'appellata ha successivamente prodotto, con le note di trattazione scritta del 04/06/2025, la sentenza di appello emessa dal Tribunale di ND n. 642 depositata il 19/07/2024 (n. RG. 2678/2022) passata in giudicato (doc. 13), in cui alle pagg.
4-5 il Tribunale osserva quanto segue: “Risulta però dal doc. 9 del fascicolo di I grado (atto di citazione in opposizione a d.i. nella causa 3265/21 primo grado della CP_1
presente causa civile) che quegli stessi crediti sono già stati opposti in compensazione legale anche per paralizzare la pretesa di € 7.320,48 che il ha fatto valere ottenendo Parte_1
decreto ingiuntivo in data 3 agosto 2021. (…)
Ebbene il Tribunale ritiene che essendo i medesimi crediti già oggetto di altra causa, gli stessi non possono essere presi in considerazione se non per la differenza tra € 7.467,95 e € 7.320,48 pari a € 147,47. Il resto infatti è già stato opposto in compensazione nella causa 3265/21, ed
è evidente che non può essere opposto nuovamente in compensazione in questa causa, per paralizzare ulteriori pretese del se non a pena di inammissibilità dell'eccezione Parte_1
di compensazione (per litispendenza e pericolo di duplicazione di giudicato, vedi sul punto e fra le altre Cass. 4020/04….).
In considerazione di quanto sopra esposto, la contestazione di parte appellante circa l'asserita duplicazione dell'eccezione di compensazione è da ritenersi destituita di fondamento proprio in considerazione del tenore dell'atto di citazione in opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 11/2022 – allegato dallo stesso appellante – da cui emerge che ha Controparte_1
eccepito la compensazione, nel successivo giudizio di opposizione, ma soltanto per la differenza rispetto all'importo del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, la Corte osserva che ha allegato di essere creditrice dei Controparte_1
seguenti importi derivanti: 1) dalla sentenza n. 164/2020 del 06/03/2020 del Giudice di Pace di
ND, passata in giudicato, con cui è stato condannato al pagamento Parte_1
a favore della sig.ra della somma Totale di € 5.009,74; 2) dall'ordinanza del CP_1
04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 promosso da contro (divenuta definitiva), con cui il Tribunale Controparte_1 Parte_1
di ND ha accolto il ricorso promosso dalla sig.ra e ha condannato CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.485,21.
[...]
Ne deriva che, del tutto correttamente, la sentenza impugnata, a fronte della sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili ha ritenuto che l'odierna appellata è creditrice della maggior somma complessiva pari ad € 7.494,95 rispetto al minor importo di cui al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, pari ad € 7.320,48.
Sul punto, il Tribunale ha osservato che “risulta già sufficiente ed esaustivo l'esame dei crediti posti in compensazione legale dall'opponente quali voci sub “B) Con sentenza n. 164/2020 del
06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato ... somma … Totale € 5.009,74” e sub “C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 Totale € 2.485,21”, non contestati dall'opposto quanto al preciso conteggio finale, e quindi per un ammontare complessivo del credito di € 7.494,95
(per l'opponente), a fronte di un'ingiunzione di pagamento di € 7.320,48 (per l'opposto), per poter quindi concludere e dunque dichiarare l'intervenuta compensazione legale tra le parti” con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza impugnata ha, pertanto, valutato correttamente l'esistenza dei requisiti e presupposti della compensazione legale ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., essendo emersa la reciprocità di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti e la ricorrenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione.
Per quanto riguarda, infine, le generiche deduzioni dell'appellante secondo cui il suo credito sarebbe maggiore rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo (sino a giungere ad una somma complessiva di € 15.374,56) è sufficiente osservare che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, (nella fattispecie non proposta) venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto.
Analogamente le obiezioni di parte appellata circa asseriti errori di conteggio tali per cui il credito del non sarebbe pari ad € 7.320,48 ma alla minore somma di € 6.651,90 Parte_1
avrebbero dovuto essere oggetto di puntuale motivo di appello incidentale, nel caso di specie, non proposto, essendosi l'appellata limitata a riproporre genericamente in sede di gravame la questione.
Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento l'ulteriore motivo di appello concernente la condanna dell'appellante a titolo di responsabilità aggravata. L'appellante, sul punto, si limita ad affermare che non vi è stato alcun abuso del processo, avendo egli diritto di vedersi riconoscere l'importo ingiunto. Sennonché tale censura risulta generica e non si confronta adeguatamente con la motivazione adottata sul punto dal Giudice di primo grado che ha posto in evidenza la temerarietà della domanda a fronte di una compensazione legale già intervenuta in automatico e chiaramente riconoscibile dal al momento della proposizione del Parte_1
ricorso per ingiunzione.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come si seguito:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase di trattazione/istruzione, valore minimo: €922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
TOTALE: € 4.888,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 41/2023 emessa dal Tribunale di ND il 13.01.2023:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 41/2023 emessa dal
Tribunale di ND il 13.01.23;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore dell'appellata che liquida in € 4.888,00, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 01 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 195/2023 promossa da
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Gianni Abrile ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio sito in ND ( ) in Piazza Guglielmo Marconi n.11, con C.F._2
Fax.0131.533864-Tel. , come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLANTE contro
(codice fiscale: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Carlo Porrati (n. di fax: 0131/235520; pec: ), presso il Email_2
cui studio sito in ND, Piazza Garibaldi, 38, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, contrariis reiectis, in accoglimento del presente APPELLO, così provvedere:
- nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.41/2023 Pubbl. il 13/01/2023, con R.G.n.3265/2021, con
Repert. n.75/2023 del 16/01/2023, pronunciata dal Tribunale di ND in persona del
Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola in data 13 gennaio 2023 (ALL.i), per i motivi indicati nella narrativa che precede, previa ogni opportuna e/o eventuale attività istruttoria dichiarare in riforma della predetta sentenza, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo al
Decreto Ingiuntivo n.915/2021 del 3 agosto 2021 con R.G. n.1813/2021 pronunciato in data 3 agosto 2021 dal Tribunale di ND opposto dalla sig.ra ; Controparte_1
- con conseguenza condanna della convenuta al pagamento delle spese di difesa oltre a I.V.A.
C.p.a. su diritti e onorari del primo e del secondo grado.”.
Per parte appellata:
“Respinta ogni diversa istanza.
Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario.
Con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.41/2023 depositata in data 13.01.23 mediante la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 915/2021 proposta da Articolando i Controparte_1
seguenti motivi di censura:
- in relazione alle pagg.
6-9 della sentenza impugnata, l'appellante contesta che il Giudice di primo grado nella predetta parte del provvedimento ha incluso erroneamente l'importo pari ad € 1.194,29 relativo alla sentenza n. 551/2019 del Giudice di Pace di ND, poiché si trattava di un credito su cui era pendente un'impugnazione
(conclusasi favorevolmente per il sig. ). Parte_1
- Il credito vantato dalla controparte non è liquido né certo nel suo ammontare e ne è contestata l'esistenza;
- La sig.ra in altro procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
ND n. RG 195/22 (all. M) con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
11/2022 (all. H) a fronte di una diversa richiesta economica del sig. ha Parte_1
eccepito nel corso del giudizio di primo grado la stessa compensazione eccepita nel presente giudizio. In particolare, l'appellante evidenzia che l'atto di citazione in opposizione datato 29 ottobre 2021 introduttivo del procedimento con R.G.3265/21 conclusosi con la Sentenza n.41/2023 Pubbl. il 13/01/2023 oggi impugnata (ALL.A), è uguale all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo datato 18 febbraio 2022
(ALL.H) nel procedimento civile azionato avanti al Giudice di Pace di ND con
R.G.195/2022, definito con sentenza n.496/22 (ALL.M), oggetto anch'essa di impugnazione da parte della sig.ra dinanzi al Tribunale di ND. CP_1
- In tesi di parte appellante, il Giudice di primo grado “ha mal interpretato e applicato
l'art.1197-1243 comma 1 c.c, l'art.1241 c.c. l'art.1242 comma c.c. 242 comma 2 e non ha applicato i principi espressi dalla menzionata Sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite del 15 novembre 2016 n. 2325”.
- In merito alla condanna per lite temeraria, l'appellante afferma come non sia configurabile alcuna temerarietà dell'azione giudiziaria intrapresa dal sig. Parte_1
per come, invece, evidenziato, dal Giudice di prime cure, avendo egli diritto di vedersi riconoscere l'importo ingiunto e negato dal Giudice di primo grado con la sentenza n.
41 del 2023.
In data 26.05.23 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello per carenza degli specifici motivi di impugnazione. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto.
All'udienza collegiale del 21.06.23 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04.06.25, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
La sentenza impugnata e l'oggetto della controversia.
Come riferito nella sentenza impugnata, con atto di citazione del Controparte_1
29.10.21 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 03.08.21 (n. RG 1813/2021) con cui il Tribunale di ND le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.320,48 nei confronti di .. Parte_1
si è costituito nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e Parte_1
risposta del 7.2.22, contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale di ND ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha osservato che la domanda azionata in via monitoria dal ricorrente Parte_1
ha per oggetto la richiesta di pagamento della somma pari al 50% delle rate dei due
[...] finanziamenti e dell'assicurazione con decorrenza dal mese di giugno 2019 al mese di marzo
2021.
L'opponente ha, tuttavia, eccepito la compensazione legale di detto debito, avendo la stessa maturato precedenti crediti, d'importo complessivo anche maggiore rispetto a quello ingiunto.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione, osservando che CP_1
ha eccepito e documentato di essere creditrice nei confronti del sig.
[...] Parte_1
dei seguenti importi:
[...]
“A) Con sentenza n. 551/2019 del 14/10-15/10/2019 del Giudice di Pace di ND (doc.
8), esecutiva ex Lege, è stato condannato al pagamento a favore della Parte_1 sig.ra della somma … Totale € 1.194,29 B) Con sentenza n. 164/2020 del CP_1
06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato, Parte_1
è stato condannato al pagamento a favore della sig.ra della somma …
[...] CP_1
Totale € 5.009,74 C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 (doc. 10) promosso da
contro
Controparte_1 [...]
, il Tribunale di ND ha accolto il ricorso promosso dalla sig.ra Parte_1
e ha condannato al pagamento delle spese processuali liquidate CP_1 Parte_1 in … Totale € 2.485,21 … risulta così debitore nei confronti della sig.ra Parte_1
della somma complessiva di € 8.689,24.” (cfr. Pagg.
3-4 citazione in Controparte_1
opposizione, come ancora ribadito nelle note conclusive)”.
Il Tribunale ha rilevato che a fronte di tale eccezione, l'opposto si è limitato a replicare che
“Controparte per evitare il decreto ingiuntivo avrebbe potuto riscontare le richieste del sig.
[...]
riconoscendo il debito e quindi chiedendo la compensazione, ma tutti ciò non è mai Pt_1
stato fatto” e, da ultimo, ha depositato in data 11.01.23 la sentenza del Tribunale di ND
n. 7/2023 (pubbl. il 05/01/2023 RG n. 4256/2019), resa a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza supra indicata sub A), n. 551/19 del Giudice di Pace di ND, del 14/15 ottobre 2019, con cui il giudice del gravame ha così statuito: “1) In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità e inefficacia parziale del precetto datato 11 dicembre
2018 notificato a da in data 12-19 dicembre 2018, Parte_1 Controparte_1
precetto che deve ritenersi valido solo per la somma di € 300 oltre a € 135 per spese legali inerenti all'azione esecutiva (esame titolo, redazione precetto, notifiche, registrazione etc.), al
15% sul compenso per spese generali, Iva e CPA come per legge;
2) compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di appello che liquida in € 91,50 per esborsi e € 462 Parte_1
per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, Iva e CPA come per legge.”.
Il Tribunale di primo grado, tenuto conto di tale ultima pronuncia, ha osservato, pertanto, che l'importo posto in compensazione legale dall'opponente, nella somma totale di € 8.689,24, deve essere ridotto ad un importo minore, in quanto il credito di cui alla voce A) non corrisponde più ad un “Totale € 1.194,29” ma ad un minore importo, tanto per il capitale ma anche tenendo conto della condanna alle spese legali, per effetto della recente richiamata sentenza.
Il Giudice di primo grado ha, in ogni caso, osservato che la riforma della sentenza menzionata sub A) sentenza n. 551/19 del Giudice di Pace di ND “risulta ininfluente ai fini della decisione in esame, poiché risulta già sufficiente ed esaustivo l'esame dei crediti posti in compensazione legale dall'opponente quali voci sub “B) Con sentenza n. 164/2020 del
06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato ... somma …
Totale € 5.009,74” e sub “C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 Totale € 2.485,21”, non contestati dall'opposto quanto al preciso conteggio finale, e quindi per un ammontare complessivo del credito di € 7.494,95
(per l'opponente), a fronte di un'ingiunzione di pagamento di € 7.320,48 (per l'opposto)”.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l'intervenuta compensazione legale tra le parti, a fronte sella sussistenza dei crediti pacificamente omogenei, liquidi ed esigibili di cui alla sentenza sub B)
n. 165/2020 ed all'ordinanza sub C) del 04.12.2019 ed ha accolto l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di primo grado ha, poi, ritenuto sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per poter applicare la responsabilità aggravata, di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., “stante la evidente temerarietà della domanda a fronte di una compensazione legale già intervenuta in automatico e chiaramente riconoscibile dal ricorrente per tempo, onde rinunciare alla scelta di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo”. Di conseguenza, ha condannato ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. a pagare Parte_1 la somma di € 2.300 ad A tal fine, ha osservato che “si ritiene equo Controparte_1
applicare un importo pari alla metà del compenso liquidato in questo giudizio
(complessivamente in € 4.600) e dunque il convenuto opposto andrà tenuto a pagare all'opponente la somma di € 2.300”.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, essendo state sufficientemente individuate dall'appellante le parti del deciso di primo grado sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito.
Nel merito, la Corte osserva che destituito di fondamento è il motivo di appello con cui
[...]
, in relazione alle pagg.
6-9 della sentenza impugnata, contesta che il Giudice di primo Pt_1 grado ha incluso erroneamente l'importo pari ad € 1.194,29 relativo alla sentenza n. 551/2019 del Giudice di Pace di ND.
Ciò in quanto, dal tenore della stessa sentenza impugnata emerge come il Tribunale abbia tenuto conto della sentenza n. 7/2023 emessa dal Tribunale di ND a seguito dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 551/19 del GdP di ND del 14/15 ottobre Parte_1
2019, osservando che “…è evidente che l'importo posto in compensazione legale dall'opponente, nella somma totale di € 8.689,24, debba certamente essere ora ridimensionata ad un importo minore, in quanto il credito di cui alla voce A) non corrisponde più ad un “Totale € 1.194,29” ma ad un minore importo, tanto per il capitale ma anche tenendo conto della condanna alle spese legali, per effetto della recente richiamata sentenza
(…) Senonchè nella specie tale assunto – ossia le conseguenze di cui alla menzionata sub A) sentenza n. 551/19 del Giudice di Pace di ND dopo la conseguente riforma - risulta ininfluente ai fini della decisione in esame, poiché risulta già sufficiente ed esaustivo l'esame dei crediti posti in compensazione legale dall'opponente quali voci sub “B) Con sentenza n.
164/2020 del 06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato ... somma … Totale € 5.009,74” e sub “C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 Totale € 2.485,21”, non contestati dall'opposto quanto al preciso conteggio finale, e quindi per un ammontare complessivo del credito di € 7.494,95 (per l'opponente), a fronte di un'ingiunzione di pagamento di € 7.320,48
(per l'opposto), per poter quindi concludere e dunque dichiarare l'intervenuta compensazione legale tra le parti”. Per quanto concerne l'ulteriore motivo di appello con cui si contesta “una duplicazione” della compensazione del proprio credito da parte dell'odierna appellata, la Corte osserva come anche tale motivo di censura non sia meritevole di accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni.
Occorre osservare che ciò che l'appellante contesta, nella presente sede, è che l'odierna appellata nell'ambito di un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (instaurato successivamente rispetto al giudizio di opposizione per cui oggi pende il presente procedimento di appello) ha sollevato la medesima eccezione di compensazione, così duplicandola.
A tal fine, l'appellante ha allegato, sin dal primo grado di giudizio, l'atto di citazione che ha dato luogo al secondo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (vds. all. H di parte appellante) da cui risulta che ha opposto dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
ND (procedimento n. RG. 195/2022) un secondo decreto ingiuntivo n. 11/2022 dell'11.01.22 concesso in favore del sig. per il diverso importo di € Parte_1
2.262,27 (relativo alla richiesta di pagamento del 50% delle rate dei due finanziamenti e dell'assicurazione, che il sosteneva aver pagato integralmente, con decorrenza da Parte_1
maggio 2021 a novembre 2021).
Sennonchè, ha contestato che la deduzione dell'appellante è già smentita Controparte_1 ex actis dallo stesso tenore dell'atto di citazione in opposizione allegato dal . Ciò Parte_1 in quanto l'appellata osserva che, nella suindicata causa civile di opposizione dinanzi al Giudice di Pace n RG. 195/2022 (successiva alla presente causa), la medesima non ha duplicato sic et simpliciter la stessa eccezione di compensazione, essendosi limitata ad eccepire che, anche conteggiando la compensazione effettuata nella presente causa civile (di cui si dava atto), sussisteva comunque un maggior credito della sig.ra nei confronti del Controparte_1 [...]
rispetto alla somma richiesta con il ricorso monitorio. Pt_1
Nell'atto di citazione in opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 11/2022 CP_1
infatti, nell'eccepire di essere a sua volta creditrice di maggiori somme nei confronti
[...]
del , osservava che “anche conteggiando la compensazione effettuata da Parte_1 [...]
nella causa civile n. RG 3265/2021, pendente avanti il Tribunale di ND, CP_1
Giudice dott. Mazzola, sussiste comunque un credito della sig.ra nei Controparte_1 confronti del per € 2.363,23 (…)”. Parte_1
Ne deriva che l'odierna appellata, nell'ambito del successivo giudizio di opposizione, ha sollevato l'eccezione di compensazione dei suoi maggiori crediti soltanto per la differenza rispetto a quanto già eccepito nel presente giudizio.
Peraltro, giova dare atto, in questa prospettiva, che l'appellata ha successivamente prodotto, con le note di trattazione scritta del 04/06/2025, la sentenza di appello emessa dal Tribunale di ND n. 642 depositata il 19/07/2024 (n. RG. 2678/2022) passata in giudicato (doc. 13), in cui alle pagg.
4-5 il Tribunale osserva quanto segue: “Risulta però dal doc. 9 del fascicolo di I grado (atto di citazione in opposizione a d.i. nella causa 3265/21 primo grado della CP_1
presente causa civile) che quegli stessi crediti sono già stati opposti in compensazione legale anche per paralizzare la pretesa di € 7.320,48 che il ha fatto valere ottenendo Parte_1
decreto ingiuntivo in data 3 agosto 2021. (…)
Ebbene il Tribunale ritiene che essendo i medesimi crediti già oggetto di altra causa, gli stessi non possono essere presi in considerazione se non per la differenza tra € 7.467,95 e € 7.320,48 pari a € 147,47. Il resto infatti è già stato opposto in compensazione nella causa 3265/21, ed
è evidente che non può essere opposto nuovamente in compensazione in questa causa, per paralizzare ulteriori pretese del se non a pena di inammissibilità dell'eccezione Parte_1
di compensazione (per litispendenza e pericolo di duplicazione di giudicato, vedi sul punto e fra le altre Cass. 4020/04….).
In considerazione di quanto sopra esposto, la contestazione di parte appellante circa l'asserita duplicazione dell'eccezione di compensazione è da ritenersi destituita di fondamento proprio in considerazione del tenore dell'atto di citazione in opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 11/2022 – allegato dallo stesso appellante – da cui emerge che ha Controparte_1
eccepito la compensazione, nel successivo giudizio di opposizione, ma soltanto per la differenza rispetto all'importo del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, la Corte osserva che ha allegato di essere creditrice dei Controparte_1
seguenti importi derivanti: 1) dalla sentenza n. 164/2020 del 06/03/2020 del Giudice di Pace di
ND, passata in giudicato, con cui è stato condannato al pagamento Parte_1
a favore della sig.ra della somma Totale di € 5.009,74; 2) dall'ordinanza del CP_1
04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 promosso da contro (divenuta definitiva), con cui il Tribunale Controparte_1 Parte_1
di ND ha accolto il ricorso promosso dalla sig.ra e ha condannato CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.485,21.
[...]
Ne deriva che, del tutto correttamente, la sentenza impugnata, a fronte della sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili ha ritenuto che l'odierna appellata è creditrice della maggior somma complessiva pari ad € 7.494,95 rispetto al minor importo di cui al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, pari ad € 7.320,48.
Sul punto, il Tribunale ha osservato che “risulta già sufficiente ed esaustivo l'esame dei crediti posti in compensazione legale dall'opponente quali voci sub “B) Con sentenza n. 164/2020 del
06/03/2020 del Giudice di Pace di ND (doc. 9), passata in giudicato ... somma … Totale € 5.009,74” e sub “C) Con ordinanza delli 04/12/2019 rep. n. 2211/2019 emessa nel giudizio possessorio n. RG. 2726/2019 Totale € 2.485,21”, non contestati dall'opposto quanto al preciso conteggio finale, e quindi per un ammontare complessivo del credito di € 7.494,95
(per l'opponente), a fronte di un'ingiunzione di pagamento di € 7.320,48 (per l'opposto), per poter quindi concludere e dunque dichiarare l'intervenuta compensazione legale tra le parti” con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza impugnata ha, pertanto, valutato correttamente l'esistenza dei requisiti e presupposti della compensazione legale ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., essendo emersa la reciprocità di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti e la ricorrenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione.
Per quanto riguarda, infine, le generiche deduzioni dell'appellante secondo cui il suo credito sarebbe maggiore rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo (sino a giungere ad una somma complessiva di € 15.374,56) è sufficiente osservare che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, (nella fattispecie non proposta) venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto.
Analogamente le obiezioni di parte appellata circa asseriti errori di conteggio tali per cui il credito del non sarebbe pari ad € 7.320,48 ma alla minore somma di € 6.651,90 Parte_1
avrebbero dovuto essere oggetto di puntuale motivo di appello incidentale, nel caso di specie, non proposto, essendosi l'appellata limitata a riproporre genericamente in sede di gravame la questione.
Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento l'ulteriore motivo di appello concernente la condanna dell'appellante a titolo di responsabilità aggravata. L'appellante, sul punto, si limita ad affermare che non vi è stato alcun abuso del processo, avendo egli diritto di vedersi riconoscere l'importo ingiunto. Sennonché tale censura risulta generica e non si confronta adeguatamente con la motivazione adottata sul punto dal Giudice di primo grado che ha posto in evidenza la temerarietà della domanda a fronte di una compensazione legale già intervenuta in automatico e chiaramente riconoscibile dal al momento della proposizione del Parte_1
ricorso per ingiunzione.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come si seguito:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase di trattazione/istruzione, valore minimo: €922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
TOTALE: € 4.888,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 41/2023 emessa dal Tribunale di ND il 13.01.2023:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 41/2023 emessa dal
Tribunale di ND il 13.01.23;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore dell'appellata che liquida in € 4.888,00, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 01 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino