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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.04.2025 nel procedimento ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1252/2024 R.G., promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
più 11. CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per la ricorrente l'avv. Vittorio Giordani oggi Parte_1
sostituito dall'avv. Anastasia Fiorio, che conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo altresì di ampliare l'accertamento al subalterno 3 del mappale n. 1202, secondo quanto emerso nel corso dello svolgimento della c.t.u. e riportato a pagina 19 dell'elaborato peritale;
- per i resistenti più 11, già dichiarati contumaci in corso di causa, CP_1
nessuno è comparso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte si allontana.
Verona, 3.04.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1252/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Vittorio Giordani;
-parte ricorrente-
contro
:
nata il [...] in [...], CP_1
nato il [...] in [...], CP_2
nato il [...] in [...], CP_3
nata il [...] in [...], CP_4
nata il [...] in [...], CP_5
nato il [...] in [...], CP_6
nata il [...] in [...], Controparte_7
nata il [...] in [...], CP_8
nata il [...] in [...], CP_9
nata il [...] in [...], CP_10
nato il [...] in [...], CP_11
nata il [...] in [...]; Controparte_12
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: usucapione.
2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. notificato, rispettivamente, il 18.04.2024 a CP_1
, e , il CP_2 CP_3 CP_4 CP_8 Controparte_7
23.04.2024 a e , il 27.04 a il CP_5 CP_6 CP_11
29.04.2024 a e , il 3.05.2024 a CP_10 Controparte_12 CP_9
con cui l'odierna ricorrente :
[...] Parte_1
- ha premesso di avere vissuto dall'agosto 1997 presso la propria casa di abitazione sita in San Giovanni Ilarione, via Vandini, dove ha la residenza;
- ha richiamato gli atti di compravendita a rogito Notaio del 6.12.1994 ed a Per_1
Per rogito Notaio del 3.03.2023, quest'ultimo attestante la non corretta intestazione catastale dell'unità immobiliare;
- ha allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale (risalente all'anno 1997) sui subalterni 1 e 2 della particella 1202 del foglio 18 del Catasto Terreni del predetto Comune, facenti parte dell'abitazione, avendo provveduto alla pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali, detenendone le chiavi ed utilizzandoli in via esclusiva;
- ha dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà esclusiva sulle due predette unità immobiliari nei confronti degli altri intestatari formali delle stesse;
- ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, dei sopra descritti beni immobili (consistenti nei bagni di cui al sub. 1
e nella porzione di autorimessa e ripostiglio di cui al sub. 2), per l'effetto ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza in proprio favore, con vittoria di spese per il solo caso di opposizione dei resistenti;
3 §.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per quest'ultimi, a fronte di rituali notifiche, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale d'udienza del
26.09.2024;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 14.11.2024, oltre che tramite c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi e ricostruttiva delle vicende catastali, venendo quindi rinviata per la discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorché è stata trattenuta in decisione;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda attorea, meritevole di accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti e delle stesse risultanze peritali, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali delle due porzioni immobiliari oggetto di giudizio;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno al ricorso (consistente in particolare in visure storiche, estratti di mappa, planimetrie, atti successori e divisionali, che ha peraltro trovato conferma in sede di c.t.u.), sia dal costituto testimoniale (unitariamente ponderato), è emerso come i due immobili per cui è causa (ossia i subalterni 1 e 2 della particella 1202 del foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di San Pietro
Ilarione, nulla disponendosi in relazione al subalterno 3 non oggetto di causa) siano state possedute ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, dall'attrice, che le ha costantemente utilizzate, il tutto senza opposizioni di sorta (cfr. le deposizioni,
4 debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e Testimone_1
); Testimone_2
§.V. Ritenuto, da ultimo, atteso che la condanna alla rifusione delle spese processuali
è stata richiesta per il solo caso di contestazione dei convenuti e che quest'ultimi, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda, che dette spese, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, restino a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
1252/2024 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di parte attrice, della proprietà esclusiva sui beni immobili siti nel Comune di San Pietro Ilarione e censiti nel relativo Catasto Terreni al foglio 18, particella 1202, subalterni 1 e 2;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona, 3.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.04.2025 nel procedimento ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1252/2024 R.G., promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
più 11. CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per la ricorrente l'avv. Vittorio Giordani oggi Parte_1
sostituito dall'avv. Anastasia Fiorio, che conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo altresì di ampliare l'accertamento al subalterno 3 del mappale n. 1202, secondo quanto emerso nel corso dello svolgimento della c.t.u. e riportato a pagina 19 dell'elaborato peritale;
- per i resistenti più 11, già dichiarati contumaci in corso di causa, CP_1
nessuno è comparso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte si allontana.
Verona, 3.04.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1252/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Vittorio Giordani;
-parte ricorrente-
contro
:
nata il [...] in [...], CP_1
nato il [...] in [...], CP_2
nato il [...] in [...], CP_3
nata il [...] in [...], CP_4
nata il [...] in [...], CP_5
nato il [...] in [...], CP_6
nata il [...] in [...], Controparte_7
nata il [...] in [...], CP_8
nata il [...] in [...], CP_9
nata il [...] in [...], CP_10
nato il [...] in [...], CP_11
nata il [...] in [...]; Controparte_12
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: usucapione.
2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. notificato, rispettivamente, il 18.04.2024 a CP_1
, e , il CP_2 CP_3 CP_4 CP_8 Controparte_7
23.04.2024 a e , il 27.04 a il CP_5 CP_6 CP_11
29.04.2024 a e , il 3.05.2024 a CP_10 Controparte_12 CP_9
con cui l'odierna ricorrente :
[...] Parte_1
- ha premesso di avere vissuto dall'agosto 1997 presso la propria casa di abitazione sita in San Giovanni Ilarione, via Vandini, dove ha la residenza;
- ha richiamato gli atti di compravendita a rogito Notaio del 6.12.1994 ed a Per_1
Per rogito Notaio del 3.03.2023, quest'ultimo attestante la non corretta intestazione catastale dell'unità immobiliare;
- ha allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale (risalente all'anno 1997) sui subalterni 1 e 2 della particella 1202 del foglio 18 del Catasto Terreni del predetto Comune, facenti parte dell'abitazione, avendo provveduto alla pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali, detenendone le chiavi ed utilizzandoli in via esclusiva;
- ha dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà esclusiva sulle due predette unità immobiliari nei confronti degli altri intestatari formali delle stesse;
- ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, dei sopra descritti beni immobili (consistenti nei bagni di cui al sub. 1
e nella porzione di autorimessa e ripostiglio di cui al sub. 2), per l'effetto ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza in proprio favore, con vittoria di spese per il solo caso di opposizione dei resistenti;
3 §.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per quest'ultimi, a fronte di rituali notifiche, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale d'udienza del
26.09.2024;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 14.11.2024, oltre che tramite c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi e ricostruttiva delle vicende catastali, venendo quindi rinviata per la discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorché è stata trattenuta in decisione;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda attorea, meritevole di accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti e delle stesse risultanze peritali, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali delle due porzioni immobiliari oggetto di giudizio;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno al ricorso (consistente in particolare in visure storiche, estratti di mappa, planimetrie, atti successori e divisionali, che ha peraltro trovato conferma in sede di c.t.u.), sia dal costituto testimoniale (unitariamente ponderato), è emerso come i due immobili per cui è causa (ossia i subalterni 1 e 2 della particella 1202 del foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di San Pietro
Ilarione, nulla disponendosi in relazione al subalterno 3 non oggetto di causa) siano state possedute ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, dall'attrice, che le ha costantemente utilizzate, il tutto senza opposizioni di sorta (cfr. le deposizioni,
4 debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e Testimone_1
); Testimone_2
§.V. Ritenuto, da ultimo, atteso che la condanna alla rifusione delle spese processuali
è stata richiesta per il solo caso di contestazione dei convenuti e che quest'ultimi, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda, che dette spese, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, restino a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
1252/2024 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di parte attrice, della proprietà esclusiva sui beni immobili siti nel Comune di San Pietro Ilarione e censiti nel relativo Catasto Terreni al foglio 18, particella 1202, subalterni 1 e 2;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona, 3.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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