Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1594/2024
Promossa da
(c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati PIERGIORGIO FINOCCHIARO e ROSARIO GIOVANNI PELLEGRINO, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio, viale XX Settembre, 43
-ricorrente-
Contro
Controparte_1
(c.f. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ARTURO MARESCA e MARCO CONTI,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALABRO' in Catania, via
Firenze, 8
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA CANNATA, nel cui
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/2/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249009376472/000 notificata dall' Controparte_2 il 29/1/2024 e avverso le sottostanti cartelle di pagamento n. 29320130023285845 e n.
29320180010213285, aventi ad oggetto contributi della Parte_2
relativi, rispettivamente, agli anni 2011 e 2012 e agli anni 2016 e 2017,
[...]
dell'importo complessivo di euro 18.701,66. Eccepiva innanzitutto l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente nullità dell'atto impugnato per vizio del procedimento. Osservava al riguardo che,
nell'ambito del processo di formazione della pretesa, non fosse stata rispettata la sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, volte a far conoscere la pretesa stessa al destinatario in modo di rendere possibile l'esercizio del suo diritto di difesa;
rilevava che, nella suddetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisse un vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Applicato detto principio al caso di specie, deduceva che l'omessa notifica degli atti prodromici avesse comportato la nullità delle cartelle e degli atti successivi.
Eccepiva inoltre la nullità dei ruoli in quanto mancanti della sottoscrizione, con conseguente nullità
dell'atto impugnato. Eccepiva in particolare la violazione dell'art. 12, comma 4, del DPR 602/1973
e dell'art. 21 septies della legge 241/90, osservando che il ruolo dovesse essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che, con la sottoscrizione,
lo stesso divenisse esecutivo. Rilevava che, nella specie, l'assenza di sottoscrizione e/o l'insussistenza del potere di firma in capo al sottoscrittore avessero impedito al ruolo di divenire esecutivo, con la conseguenza che dalla sua nullità fosse derivata la nullità dell'atto impugnato. Osservava che la mancanza di tale elemento essenziale avesse integrato un vizio di illegittimità di detto atto che, pertanto, andasse annullato. Sempre sul punto eccepiva l'eventuale irregolarità della delega, vale a dire la mancata qualità necessaria in capo a chi avesse ipoteticamente sottoscritto l'atto.
Eccepiva ancora la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito, anche successiva alla notifica delle cartelle, dalla quale fosse derivata l'estinzione del diritto soggettivo fatto valere. Evidenziava al riguardo le annualità dei contributi richiesti (2011, 2012, 2016 e 2017) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata quando ormai era maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva e interruttiva del termine di prescrizione. Invocava l'applicazione nella specie dell'art. 3 della legge n. 335/1995 anche alle Casse
di previdenza privatizzate e alle Casse dei liberi professionisti e insisteva, in forza della prescrizione,
nella non dovutezza delle somme richieste a titolo di contributi, interessi e sanzioni.
Eccepiva infine l'illegittimità delle sanzioni applicate, in quanto non precedute dalla preventiva contestazione ex art. 14 della L. 689/1981 e in quanto prescritte, avendo la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale. Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati anche per la parte relativa alle sanzioni.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei suddetti atti sulla scorta della fondatezza dei motivi di opposizione e del pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione;
in via principale, chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati e che gli stessi fossero annullati con declaratoria che nulla fosse dovuto;
estendeva detta richiesta alle sanzioni e chiedeva la condanna alle spese.
Con decreto del 21/2/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di discussione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 27/5/2024 si costituiva in giudizio la
[...]
esponendo che i contributi in Controparte_1
oggetto fossero dovuti sulla base delle disposizioni del Regolamento di previdenza e che, in forza dell'art. 18 della L. 21/1986, fosse consentito riscuotere detti contributi mediante ruoli. Per quanto attiene al ricorrente, esponeva che lo stesso fosse iscritto alla Cassa dall'1/1/1994, come da estratto conto contributivo, e che con lettera del 17/9/2012, notificata a mezzo pec il 10/10/2012, fosse stato invitato a regolarizzare le inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti nell'anno 2011,
con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione. Evidenziava di avere tempestivamente iscritto a ruolo i crediti e di avere trasmesso i ruoli all' Controparte_3
evidenziava inoltre la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, come evincibile dalla documentazione prodotta dall' CP_4 e deduceva la mancata impugnazione delle cartelle stesse e la conoscenza da parte del ricorrente della cartella n. 29320130023285845000 richiamata, fra le altre, nell'istanza di rateizzazione del 2/2/2017.
Eccepiva la tardività del rilievo inerente alla mancata sottoscrizione del ruolo, alla luce della regolare notifica delle cartelle e della loro mancata impugnazione entro i termini di legge. Eccepiva in ogni caso l'infondatezza del rilievo stesso, atteso che l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del decreto legge 17
giugno 2005, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 avesse fornito l'interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del DPR n. 602/1973 stabilendo che “le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche via centralizzata,
dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Rilevava il mancato maturarsi della prescrizione stante la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da covid-19, richiamando soprattutto l'art. 68, commi 1, 2 e 4
bis del D.L. 18/2020. Evidenziava comunque che, nell'ipotesi di prescrizione successiva dovuta al mancato compimento di atti interruttivi da parte dell'Agente della riscossione, detta prescrizione dovesse imputarsi in via esclusiva alla responsabilità di quest'ultimo; dal canto suo, rilevava di aver dato comunicazione al ricorrente delle inadempienze riscontrate e di avere pertanto interrotto i termini di prescrizione. Aggiungeva che fossero intervenuti nella specie ulteriori atti interruttivi e comportamenti di riconoscimento del credito da parte del ricorrente. Con riguardo alle sanzioni, osservava che nelle comunicazioni di regolarizzazione delle inadempienze fossero state contestate le sanzioni connesse al tardivo e all'omesso versamento delle eccedenze contributive e che, dunque, il ricorrente fosse a conoscenza delle stesse.
Formulava infine domanda riconvenzionale trasversale subordinata, chiedendo la condanna dell' CP_4
al risarcimento dei danni nell'ipotesi di accertamento della prescrizione dei crediti. Illustrava che il concessionario operasse sulla base di un mandato con rappresentanza in modo da rendere possibile il pagamento da parte del debitore, o in modo spontaneo o in seguito ad azioni esecutive. Evidenziava
che, al momento della trasmissione al concessionario dei crediti, gli stessi non fossero prescritti e che dunque la responsabilità fosse di quest'ultimo per non aver compiuto validi atti esecutivi ed interruttivi della prescrizione, stante l'assenza di una condotta colposa omissiva da parte dell'ente creditore.
Chiedeva in definitiva la modifica del decreto di fissazione di udienza in ragione della suddetta domanda riconvenzionale;
in via principale, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato e la conferma degli atti impugnati;
in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva che nell'ipotesi di intervenuta prescrizione l' CP_4 fosse condannata al risarcimento del danno subito dalla CP_1 da determinarsi nella misura delle somme che fossero risultate prescritte e quindi non recuperabili.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2 'evidenziando la regolare notifica delle cartelle, l'inammissibilità delle eccezioni inerenti agli atti prodromici, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza del ricorso e la legittimità dell'attività di riscossione. Rilevava
in particolare che, dopo la notifica delle cartelle (come da documentazione che allegava), le stesse fossero divenute definitive in quanto non impugnate nei termini di legge, e che prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta fossero stati notificati al ricorrente altri atti inerenti le pretese creditorie vantate, anch'essi mai impugnati. Eccepiva pertanto l'inammissibilità per tardività sia delle eccezioni relative al merito della pretesa sia delle eccezioni relative a vizi formali delle cartelle, ivi compresa l'eccezione di nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione, che definiva in ogni caso infondata. Contestava inoltre l'eccezione di prescrizione rilevando che, fra le date di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non fosse maturata la prescrizione quinquennale in seguito all'intervento di vari atti interruttivi, come risultanti dalla documentazione che allegava, già prodotta nel giudizio iscritto al n. 7279/2023 RG, proposto dinanzi a questo Tribunale e definito con sentenza n. 1535/2024. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche con riguardo alle sanzioni;
osservava che il rilievo relativo all'illegittimità delle sanzioni dovesse essere rigettato in quanto inammissibile e generico. Evidenziava infine di aver agito nel rispetto degli obblighi di legge e che mancassero nella specie i presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; chiedeva pertanto la revoca del provvedimento di sospensione, il rigetto del ricorso in quanto infondato e la conferma degli atti impugnati;
in subordine chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali contestava che le istanze di rateazione e di rottamazione dallo stesso presentate potessero avere valore di atti interruttivi della prescrizione, come affermato dall' Agente della riscossione, non implicando gli stessi un riconoscimento del debito. Sulla
base della dichiarazione di imputazione delle somme dallo stesso versate prodotta dalla CP_1
chiedeva che fosse riconosciuto come già eseguito il pagamento del credito preteso. Insisteva in ogni caso nella prescrizione attesa la nullità delle notifiche degli atti interruttivi, e nell'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
Depositavano note di trattazione anche gli enti resistenti, insistendo nelle rispettive conclusioni e riportandosi a quanto dedotto nelle memorie.
Con ordinanza del 25/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa;
col medesimo provvedimento veniva fissata l'udienza del 5 giugno 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******: ********** Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di omessa notifica delle cartelle e, unitamente ad essa,
l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dagli enti, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se le cartelle sono state notificate e, in tale ipotesi, verificare la regolarità
delle notifiche e l'effettiva data delle stesse.
Or, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320130023285845000 (1), l' Controparte_5
[...] ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica della suddetta cartella è
stata eseguita presso la residenza del ricorrente in Catania, via Motta Tornabene, 3, mediante consegna al portiere dello stabile, in data 9/8/2013.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive - fra gli altri adempimenti - che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda,
dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario
(Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Si aggiunga che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica che, in difetto, comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha affermato che l'estensione dell'ulteriore adempimento relativo all'avviso con
"lettera raccomandata" al destinatario (previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c. e dalla legge n. 890 del
1982, art. 7, comma 6, in caso di consegna al portiere e al vicino di casa) anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio”, e dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale (che non il portiere dello stabile o il vicino di casa)
trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Cass.
Sez. 3, 22/5/2015 n. 10554).
Occorre tuttavia rilevare come, in entrambi i casi, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con “raccomandata con avviso di ricevimento" (adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890
del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata"
c.d. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (Cass. 30/6/2008 n. 17915; Cass.
30/3/2009 n. 7667; Cass. S.U., ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/7/2017; Cass., ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/1/2010; Cass. Sez Lav. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 3/10/2016 n. 19730;
Cass., ordinanza n. 24823 del 5/12/2016).
Ciò premesso, venendo alla doglianza di omissione della notifica della cartella in esame sollevata dall'opponente, si rileva che la stessa non può trovare accoglimento;
detta censura deve infatti ritenersi superata dalla valenza probatoria che deve attribuirsi all'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura "Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata",
avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata stessa.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cass. 31/5/2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010; Cass., ordinanza n.
20863/2017). Ne consegue che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una data certa, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute" (Cass. n. 4193/2010;
Cass. n. 13739/2017; Cass. n. 25011/2015; Cass. n. 21817/2012).
La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti del loro contenuto estrinseco) sono assistite da pubblica fede privilegiata.
Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione della “raccomandata informativa"
deve ritenersi fornita anche dalla distinta prodotta dal concessionario (cfr. distinta di accettazione raccomandate) che, sebbene cumulativa di numerose raccomandate, contiene il nome del ricorrente e il numero della raccomandata spedita.
Controparte_2 fornito la provaNel caso di specie, pertanto, avendo l'
dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata (senza avviso di ricevimento), poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della cartella in esame deve ritenersi regolarmente posta in essere. Venendo ora all'esame della cartella n. 29320180010213285000 (2), 1' CP_4 ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato il 13/7/2018.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec,si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché la notifica via pec eseguita nella specie rispecchia i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la sua legittimità.
Come detto, è agli atti la ricevuta di avvenuta consegna recante l'indicazione della cartella di pagamento, la data e l'ora di trasmissione del messaggio, la provenienza da parte del concessionario e l'indirizzo di posta elettronica certificata delEmail_1
destinatario ( Email_2 t); il messaggio risulta regolarmente consegnato nella casella di destinazione.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica della cartella. Non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent.
684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020).
Al riguardo, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui "la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con la sentenza n. 15035/2016.
Tenuto conto dell'eccezione di mancata notifica della cartella sollevata dall'opponente, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917).
Sulla base di quanto detto, la cartella di pagamento in esame, per come documentato dall'ente resistente, è stata regolarmente notificata nella data suindicata.
Deve infatti ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec del suddetto atto, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente la nullità della notifica dello stesso;
doglianza che, in ogni caso, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, si sarebbe dovuta far valere nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, avvenuta nella data del 13/7/2018, laddove il ricorso è stato depositato solo il 13/2/2024.
Conseguentemente, stante la regolare notifica di entrambe le cartelle di pagamento impugnate, non può trovare accoglimento neanche la doglianza inerente la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, quale atto consequenziale alle prime, dovendosi pertanto escludere la sussistenza dell'eccepito vizio del procedimento di riscossione.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione delle cartelle, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, "deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica delle cartelle e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (rappresentata dall'eccezione di prescrizione ipoteticamente maturata prima della notifica delle cartelle) nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (alla quale vanno ricondotte l'eccezione di omessa notifica delle cartelle, quella di nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione, e quella di illegittimità
delle sanzioni di cui alle cartelle in quanto non precedute da alcuna contestazione).
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Con riferimento alla eccepita prescrizione successiva, va innanzitutto osservato che trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995; sul punto si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_6 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò posto, ai fini della verifica della suddetta prescrizione, occorre procedere all'esame della documentazione prodotta dall' Controparte_2 'relativa ad atti interruttivi della prescrizione e a condotte dello stesso ricorrente volte a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dall'ente previdenziale.
Procedendo per ordine cronologico, si osserva che è agli atti l'istanza di rateazione presentata dal ricorrente in data 2/2/2017, prot. 141613 del 7/2/2017, riguardante, fra gli altri, i crediti di cui alla cartella n. 29320130023285845000 (1), nonchè il provvedimento di accoglimento parziale della suddetta istanza, comunicato a mezzo pec in data 9/3/2017.
Dagli atti si evince, inoltre, la notifica a mezzo pec al ricorrente in data 13/4/2018 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna) del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29376201800001320, riguardante, fra gli altri carichi, i crediti contributivi della Controparte_1 relativi agli anni 2011, 2012
e 2016.
Il concessionario ha, poi, prodotto l'istanza di rottamazione-ter presentata il 27/4/2019 e relativa alla cartella suindicata, nonché la ricevuta di avvenuta consegna attestante la notifica in data 5/7/2019
della comunicazione del concessionario stesso inerente la suddetta istante adesione alla definizione agevolata.
Risultano prodotti, ancora, la ricevuta di avvenuta consegna dell'11/1/2022 relativa ad una nota del ricorrente riguardante un bonifico dallo stesso eseguito in relazione a crediti portati da entrambe le cartelle impugnate, e la successiva nota del 12/12/2022, proveniente sempre dal debitore e avente ad oggetto la corretta imputazione delle somme versate.
Infine, l' CP_4 ha provato la notifica a mezzo pec in data 29/1/2024 dell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. ricevuta di avvenuta consegna).
Ciò posto, con riferimento alle notifiche eseguite a mezzo pec di cui sopra, l'opponente in seno alle note ha eccepito che gli atti in oggetto risultassero inviati da un indirizzo pec non censito nei pubblici elenchi.
Sul punto, si osserva che la disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 (e in genere degli atti della procedura di riscossione) prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della pec, che non deve essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente.
La ratio di tale norma è quella di assicurare unicamente la riconducibilità dell'indirizzo pec al soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve giungere l'atto trasmesso con la notifica, mentre la citata disposizione non impone alcun obbligo con riferimento alla pubblicità dell'indirizzo del mittente.
Ciò posto, tornando all'esame degli atti sopra elencati, deve condividersi quanto osservato degli enti resistenti circa il valore da attribuire agli stessi di atti interruttivi della prescrizione e di comportamenti di riconoscimento del credito da parte del ricorrente, peraltro reiterati nel tempo. Ed infatti, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte, “...la richiesta di rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento equivale a conoscenza del ruolo e comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella e/o degli avvisi di addebito..." (Cass., sez. VI, Ordinanza n.
16098/2018; Cass., sez. 5, 8/2/2017, n. 3347).
Nella specie, il ricorrente, già a conoscenza del debito a suo carico, ha presentato istanza di rateizzazione, adottando in tal modo un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Ne consegue che, dalla data di presentazione della suddetta istanza, è decorso un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Deve inoltre attribuirsi la natura di riconoscimento del debito anche ai pagamenti parziali eseguiti nella specie;
la giurisprudenza richiamata attribuisce infatti agli stessi il valore di atti interruttivi della prescrizione.
Con riguardo all'istanza di rateazione e al relativo provvedimento di accoglimento, la Suprema Corte
ha, in particolare, affermato quanto segue: "Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore..." (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 24555 del
2.12.2010).
Ne consegue che, nella specie, gli atti notificati dal concessionario successivamente alla notifica delle cartelle, le istanze di rateazione e di rottamazione ed i pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente, tutti emergenti dalla documentazione allegata, hanno certamente interrotto il decorso della prescrizione.
La prescrizione successiva, pertanto, non può ritenersi maturata, e ciò a prescindere dall'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale dagli enti richiamata.
Ed infatti, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320130023285845000 (1), dalla data di notifica della stessa (9/8/2013) il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla presentazione in data 2/2/2017 dell'istanza di rateazione, dalla notifica in data 13/4/2018 del preavviso di iscrizione ipotecaria, dalla presentazione dell'istanza di rottamazione (27/4/2019), dalla nota dell'11/1/2022 afferente al bonifico, dalla successiva nota del 12/12/2022 relativa all'imputazione delle somme versate, e dalla notifica in data 29/1/2024 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con riguardo alla cartella n. 29320180010213285000 (2), dalla data di notifica della stessa
(13/7/2018) il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica a mezzo pec delle note del ricorrente dell'11/1/2022 e del 12/12/2022 di cui sopra e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (29/1/2024).
Ne discende che, premessa la data di notifica delle cartelle, attese le varie interruzioni del decorso della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dalle cartelle e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ognuno degli enti resistenti, nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 5 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio