TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14607/2024 R.G. promossa da:
- in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fanigliuolo Fabio come da Pt_1 procura generale indicata in ricorso
Ricorrente
CONTRO
- rappresentato e difesa dall'avv. TO AN CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.12.2024, l' chiedeva accertarsi l'insussistenza, in capo alla parte Pt_1 convenuta, del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, già riconosciuto sussistente dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni contestava.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva accertarsi la sussistenza della prestazione richiesta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.09.2023, così come accertato dal CTU dott. nella fase Persona_1 di A.T.P.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
1 cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, Pt_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU dott. ha riconosciuto in capo a parte opposta la sussistenza di Persona_1 uno stato di inabilità lavorativa del 75%, tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit. con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.09.2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, l si è limitato a Pt_1 riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni presentate prima del deposito della relazione definitiva e da questi già debitamente valutate, senza sottoporre al Tribunale nessun argomento sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, in specifica considerazione della risposta già data dal consulente alle predette osservazioni.
In particolare il CTU, in risposta alle osservazioni presentate dall' ha evidenziato che “Si conferma Pt_1 quanto già versato nelle conclusioni della bozza di perizia per le seguenti ragioni. Lo scrivente, al contrario di quanto sostenuto dalla collega, consulente di parte dell' in relaziona alla patologia cardiologica, si è attenuto a quanto Pt_1 refertato dal dott. specialista in Cardiologia che individua una seconda classe YH (ad alto profilo di Persona_2 rischio cardiovascolare). Inoltre, in relazione alla patologia psichiatrica, il sig. è in cura da diversi anni, come CP_1 risulta sempre da referto specialistico, per sindrome mista ansioso-depressiva accompagnata da fobie sociali, pensieri negativi ricorrenti, umore fluttuante e ritiro sociale. A mio giudizio, la commissione invalidi civili di si è Parte_2
2 dimostrata poco attenta nei confronti della documentazione esibita dal periziando in corso di vista limitandosi a scrivere
“buone condizioni generali”. Pertanto, ritengo confermato quanto da me espresso nella bozza di perizia inviata alle parti”.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze l'opposizione dell' deve essere rigettata, con riconoscimento, in favore Pt_1 del sig. del possesso del requisito sanitario necessario per godere dell'assegno mensile di CP_1 assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dall'11.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica restano poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso proposto dall' Pt_1
- dichiara che il sig. è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere CP_1 dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 11.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre Pt_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opposta TO AN;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell Pt_1
Lecce, 3.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14607/2024 R.G. promossa da:
- in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fanigliuolo Fabio come da Pt_1 procura generale indicata in ricorso
Ricorrente
CONTRO
- rappresentato e difesa dall'avv. TO AN CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.12.2024, l' chiedeva accertarsi l'insussistenza, in capo alla parte Pt_1 convenuta, del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, già riconosciuto sussistente dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni contestava.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva accertarsi la sussistenza della prestazione richiesta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.09.2023, così come accertato dal CTU dott. nella fase Persona_1 di A.T.P.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
1 cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, Pt_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU dott. ha riconosciuto in capo a parte opposta la sussistenza di Persona_1 uno stato di inabilità lavorativa del 75%, tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit. con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.09.2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, l si è limitato a Pt_1 riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni presentate prima del deposito della relazione definitiva e da questi già debitamente valutate, senza sottoporre al Tribunale nessun argomento sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, in specifica considerazione della risposta già data dal consulente alle predette osservazioni.
In particolare il CTU, in risposta alle osservazioni presentate dall' ha evidenziato che “Si conferma Pt_1 quanto già versato nelle conclusioni della bozza di perizia per le seguenti ragioni. Lo scrivente, al contrario di quanto sostenuto dalla collega, consulente di parte dell' in relaziona alla patologia cardiologica, si è attenuto a quanto Pt_1 refertato dal dott. specialista in Cardiologia che individua una seconda classe YH (ad alto profilo di Persona_2 rischio cardiovascolare). Inoltre, in relazione alla patologia psichiatrica, il sig. è in cura da diversi anni, come CP_1 risulta sempre da referto specialistico, per sindrome mista ansioso-depressiva accompagnata da fobie sociali, pensieri negativi ricorrenti, umore fluttuante e ritiro sociale. A mio giudizio, la commissione invalidi civili di si è Parte_2
2 dimostrata poco attenta nei confronti della documentazione esibita dal periziando in corso di vista limitandosi a scrivere
“buone condizioni generali”. Pertanto, ritengo confermato quanto da me espresso nella bozza di perizia inviata alle parti”.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze l'opposizione dell' deve essere rigettata, con riconoscimento, in favore Pt_1 del sig. del possesso del requisito sanitario necessario per godere dell'assegno mensile di CP_1 assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dall'11.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica restano poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso proposto dall' Pt_1
- dichiara che il sig. è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere CP_1 dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 11.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre Pt_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opposta TO AN;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell Pt_1
Lecce, 3.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3