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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 194/2022 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento della sentenza n. 381/2020 emessa da questa Corte di Appello in data 25.09.20202 e pubblicata in data 1.10.2020, disposto dalla Corte di CAsazione con ordinanza n. 1121/2022 del 18.11.2021-14.01.2022;
vertente tra
, (P.IVA con sede in Messina Parte_1 P.IVA_1
c/da Scoppo, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Restuccia, nominato su delega del Presidente della Regione Sicilia con deliberazione assembleare n. 2/AS del
24.06.2019, elettivamente domiciliato in Messina, via Primo Settembre n. 116 nello studio dell'avv.
Giuseppe Pustorino (C.F. – PEC: che C.F._1 Email_1 lo rappresenta e difende giusta RA in atti;
Appellato -Attore in riassunzione-
NTro
con sede in Piazza Salimbeni 3, P. IVA NTroparte_1 CP_1
, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario P.IVA_2 NTroparte_1
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona del RAtore Dott. nato a
[...] CP_2 Grosseto il 28/11/1962 ( ), nel Ruolo di Deliberante con funzione "Credito C.F._2
Problematico", in virtù di RA speciale del 15 giugno 2021, ai rogiti dott. notaio in Persona_1
repertorio n. 40124 – raccolta n. 20466, registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie CP_1 CP_1
1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (C.F. – PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_2
Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta RA alle liti in atti;
Appellante- Convenuta in riassunzione-
e
(già NTroparte_3 [...]
P.IVA , con sede legale in Saluzzo, Via Valoria Inferiore, NTroparte_4 P.IVA_3
n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio
Aragona (C.F. – PEC: , Laura Fioravanti (C.F. C.F._4 Email_3
– PEC: e Francesco Ferraù (C.F. C.F._5 Email_4
– PEC: , ed elettivamente domiciliata in Messina, C.F._6 Email_5
Piazza Antonello – Galleria Vittorio Emanuele III, giusta RA in atti;
Appellata -Convenuta in riassunzione-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 381/2020 dell'01.10.2020, emessa da questa Corte di Appello - Prima sezione civile, in diversa composizione - disposto dalla
Corte di CAsazione con ordinanza n.1121/2022 del 14 gennaio 2022, in materia di compensi relativi ad appalto di opere pubbliche.
Conclusioni dei RAtori delle parti:
Per il : “ 1) In riforma della sentenza della Corte di Appello Parte_1 di Messina n. 381/2020 pronunciata in data 25.9/1.10.2020 e in accoglimento delle eccezioni e delle domande proposte dal per le , applicando i principi di Parte_1 Parte_1 diritto enunciati dalla Suprema Corte e contrariis reiectis ritenere e dichiarare non condivisibile, in fatto ed in diritto, la domanda proposta al punto 3) delle conclusioni sulla scorta del primo motivo di appello di cui all'atto notificato il 16.5.2017 dalla avente NTroparte_1 causa da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 217/2017, nei NTroparte_5 confronti del , e di conseguenza rigettare il suddetto gravame Parte_1 confermando ammissibilità, tempestività e fondatezza della domanda di chiamata in garanzia della così come proposta dal medesimo, già riconosciute sussistenti dal Giudice di primo CP_1 Parte_1 Parte grado con la sentenza impugnata che sul punto e sulle spese liquidate in favore del va, pertanto, integralmente convalidata. 2) Confermata per quanto di ragione la sentenza di primo grado e di conseguenza ribadito il diritto del , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ad essere garantito e manlevato dalla NC MPS, in parziale riforma Parte e integrazione della sentenza stessa, accogliendo l'appello proposto in via incidentale dal con la comparsa costitutiva del 29.9.2017 in secondo grado, condannare la NTroparte_1
[già in persona del suo legale rappresentante pro
[...] NTroparte_6 tempore alla restituzione delle somme corrisposte in virtù ed esecuzione dell'ordinanza anticipatoria, pari ad € 1.525.581/51, con interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma cod. civ. dall'8.10.2013 sino al soddisfo. 3) In via meramente subordinata, nella non creduta e pertanto denegata ipotesi di opinata inaccoglibilità dell'appello incidentale, ritenere e dichiarare ammissibile in appello la Parte domanda giudiziale pure proposta dal con la citata comparsa del 29.9.2017, e volta ad ottenere la restituzione delle somme già versate in corso di causa, e di conseguenza comunque condannare la
[già in persona del suo NTroparte_1 NTroparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 1.525.581/51, con interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma cod. civ. dall'8.10.2013 sino al soddisfo. -Con vittoria di spese
e compensi, da liquidare come in parte motiva del ricorso in riassunzione.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, CP_1 NTroparte_1
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la NTroparte_1 sentenza n. 217/2017 del Tribunale di Messina, pubblicata il 25/1/2017, riformare la predetta sentenza e, per l'effetto: - ritenere e dichiarare che il mandato irrevocabile all'incasso conferito alla prevedeva che esso non potesse essere revocato senza l'espresso consenso della e per CP_1 CP_1
l'effetto dichiarare che il AS ha legittimamente effettuato i pagamenti delle fatture alla mandataria NT
(cfr. pagg.
7-10 secondo motivo di appello – atto di appello della in All. 3); - CP_8 ritenere e dichiarare la ammissibilità e fondatezza della domanda della contro (già CP_1 CP_3
INC) volta ad accertare la illegittimità della revoca del mandato per assenza di giusta causa e, per
l'effetto, dichiarare la legittimità del pagamento del AS ricevuto dalla (cfr. pagg. 10-14 terzo CP_1 motivo di appello – atto di appello della in All. 3); - rigettare la domanda di manleva CP_8 formulata dal nei confronti della 2) rigettare l'appello incidentale spiegato dal Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 217/2017 e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 domanda di condanna formulata nei confronti della 3) con NTroparte_1 vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio. Per Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, NTroparte_9 rigettare le domande formulate dal in quanto improcedibili e/o NTroparte_1 inammissibili e comunque infondate per le ragioni dinnanzi illustrate;
nel merito, dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di condanna di al pagamento delle spese legali dei precedenti gradi di giudizio e per l'effetto CP_3 respingere ogni pretesa attorea nei confronti di . Con il favore delle spese e degli onorari di CP_3 giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5520/2005, il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
30377/04, emesso il 20 gennaio 2004 e con cui, su ricorso dell' in NTroparte_4 qualità di capogruppo del costituito con la NTroparte_10 CP_11
la e l'impresa , era stato
[...] NTroparte_12 Parte_3
Parte intimato al ( di seguito breviter solo il pagamento della NTroparte_13 somma di Euro 947.812, 75, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dei lavori di costruzione della tratta autostradale Santo Stefano di Camastra-Tusa, lotto 27, affidati con contratto di appalto del 4 luglio 1998.
Riassunto il giudizio ad istanza di il Tribunale di Messina, autorizzata, NTroparte_4
Parte su istanza del la chiamata in causa con sentenza n. NTroparte_6
217/2017 emessa in data 24.01.2017 e pubblicata il 25.01.2017, in accoglimento della domanda Parte formulata dalla detta società attrice, condannava il al pagamento, in favore della stessa, dell'importo di euro 947.812,75, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 16 del
Capitolato d'Appalto dalla messa in mora al soddisfo;
in accoglimento della domanda di garanzia e Parte manleva formulata dal condannava la terza chiamata, NTroparte_6
a garantire e manlevare il consorzio chiamante per quanto questo sarebbe stato tenuto a pagare
[...]
Parte alla creditrice ed, infine, condannava il alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
Parte e la al relativo pagamento in favore del NTroparte_4 NTroparte_6
Avverso la sentenza proponeva appello la avente causa NTroparte_1
Parte dall'originaria terza chiamata nonché appello incidentale il
Con sentenza n. 381/2020 emessa in data 25.09.2020 e depositata l'1.10.2020 la Corte accoglieva il primo motivo di appello principale ed, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda proposta dal AS nei confronti della NTroparte_6
oggi dichiarava, inoltre, assorbite per effetto
[...] NTroparte_1
Parte dell'accoglimento del primo motivo di appello le ulteriori doglianze formulate dal dichiarava, invece, inammissibile l'appello incidentale proposto da detto ente nei confronti della
[...]
oggi e rigettava quello, sempre NTroparte_6 NTroparte_1
Parte incidentale, proposto dal nei confronti di oggi CP_4 NTroparte_3
Parte Condannava, infine, il al pagamento, in favore di delle NTroparte_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e al pagamento in favore di
[...] oggi ( ) delle spese processuali NTroparte_4 NTroparte_3 NTroparte_3 relative al secondo grado.
Interposto dal AS ricorso per cassazione, al quale resistevano con controricorso sia la
[...] sia , la Corte di CAsazione, con ordinanza n.1121/2022 del 14 NTroparte_1 CP_3 gennaio 2022,in accoglimento delle censure proposte dal ricorrente, cassava la sentenza Parte_1 impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2022, il AS riassumeva il giudizio nei confronti di e di NTroparte_1 CP_14
L'attore in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, chiedeva l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, insistendo, di conseguenza, per il rigetto dell'originario gravame , attesa l' ammissibilità, tempestività
e fondatezza della domanda di chiamata in garanzia, cosi come proposta nel giudizio di primo grado e per la conferma della sentenza del Tribunale.
Insisteva, inoltre, nell'accoglimento dell'appello incidentale volto alla restituzione delle somme corrisposte in virtù ed esecuzione dell'ordinanza anticipatoria, pari ad euro 1.525.581,51 con interessi al tasso di cui all'art. 1284 /4° comma c.c. dall' 08.10.2013 sino al soddisfo.
In via subordinata, chiedeva che, ritenuta ammissibile la domanda proposta con comparsa del
29.09.2017 e volta ad ottenere la restituzione delle somme già versate in corso di causa, la
[...] fosse, comunque, condannata al pagamento in favore di esso NTroparte_1
dell'importo di euro 1.525.581,51 con interessi al tasso di cui all'art. 1284/ 4° comma c.c. Parte_1 dall' 08.10.2013 sino al soddisfo. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 01 giugno 2022, si costituiva
[...]
in persona del proprio legale rappresentante, riproponendo i motivi NTroparte_1 di gravame formulati nel precedente giudizio di appello ed insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Con comparsa depositata in data 29 giugno 2022 si costituiva anche evidenziando la NTroparte_3 propria estraneità rispetto ai fatti di causa, tenuto conto del giudicato interno formatosi sui capi di sentenza della Corte di appello che non erano stati oggetto di impugnazione.
Rilevava, in particolare, che il capo della sentenza di primo grado, concernente la condanna del AS in favore dell'allora Inc General NTractor s.p.a.( oggi , al pagamento dell'importo € CP_3
947.812,75 doveva ritenersi ormai passato in giudicato a seguito della conferma nell'ambito del giudizio di secondo grado e della successiva mancata impugnazione .
Evidenziava che, pertanto, la propria costituzione era stata imposta dalle conclusioni rassegnate dal Parte in punto di regolamentazione dele spese e, dunque, dalla necessità di difendersi limitatamente alla pretesa dell'ente di condanna di essa parte alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 7.06.2022 la sostituzione dell'udienza c.d. partecipata con il rito della trattazione scritta ex art. 221 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e succ. mod. ed int. la Corte, all'udienza dell'01.07.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.11.2023.
La causa, nelle more assegnata ad altro C.R., con provvedimento del Presidente di Sezione del
20.04.2023, veniva rinviata per i medesimi incombenti al 06.05.2025 da celebrarsi secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.
149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, veniva disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione e, per l'effetto, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore, nel rispetto del numero progressivo d'iscrizione a ruolo e del criterio di anzianità.
Infine, alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 6-9.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assumeva la causa in decisione, con assegnazione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Al fine di tracciare l'ambito del presente giudizio , giova premettere che, come già anticipato, con la pronuncia cassata la Corte d'Appello :
- in accoglimento del primo motivo di appello principale proposto dalla NTroparte_1
avente causa da ha ritenuto tardiva la
[...] NTroparte_6
Parte domanda di garanzia e manleva avanzata dal in seno al giudizio riassunto nei confronti della medesima. Ha osservato, in proposito , che, pur essendo consentita in sede di riassunzione del giudizio, che segua alla declaratoria di incompetenza, la proposizione di nuove domande, nella specie, quella avanzata dal AS nei confronti della era da ritenersi tardiva, poiché non formulata CP_1 nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- ha, conseguentemente, ritenuto assorbiti il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale con cui la detta NC aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo decidente , per un verso , aveva escluso che il AS si fosse liberato dei propri obblighi nei confronti di
[...] in conseguenza del pagamento eseguito, successivamente alla revoca del mandato, NTroparte_4 nei confronti della mandataria all'incasso, per altro verso, NTroparte_6 aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni mosse dal in ordine alla revoca del mandato, Parte_1 poiché non formulate a sostegno di specifica domanda rivolta nei confronti di parte attrice e finalizzata all'accertamento della illegittimità della revoca;
- ha, inoltre, ritenuto inammissibile, attesa la decadenza del AS dalla chiamata in causa, l'appello incidentale proposto dal medesimo in relazione all'omessa condanna della Banca alla restituzione di quanto versato in favore di in esecuzione dell'ordinanza anticipatoria NTroparte_4 emessa in corso di causa;
-ha, infine, ritenuto infondato l'appello incidentale proposto dal medesimo per l'ipotesi di Parte_1 accoglimento di quello principale al fine di ottenere la condanna di al NTroparte_4 pagamento della somma di euro 1.525.581, 51 versata in corso di causa.
Con la pronuncia rescindente la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal AS , basato su due distinti motivi, entrambi concernenti la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa.
Il Supremo Collegio ha premesso che nella sentenza impugnata la Corte di merito aveva correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito di una pronuncia di incompetenza, è ammissibile la proposizione di una domanda nuova in aggiunta a quella originaria. RO, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, consistente nella conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che il relativo atto cumuli in se la domanda introduttiva di un nuovo giudizio, a condizione che sia rispettato il contraddittorio, posto che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per questa ultima un nuovo giudizio, da riunire al precedente si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Ha, inoltre, evidenziato che, in ossequio al principio della parità dei diritti delle parti, tale facoltà deve essere riconosciuta non solo all'attore ma anche al convenuto, con la conseguente affermazione dell'ammissibilità di una domanda riconvenzionale proposta per la prima volta in sede di riassunzione e con la precisazione che, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi della domanda nuova, l'atto di riassunzione viene a configurarsi a tutti gli effetti come atto introduttivo di un nuovo giudizio, rispetto al quale non possono ritenersi operanti gli effetti endoprocessuali che discendono dalla traslatio.
Tali principi – secondo il dictum della Suprema Corte - devono ritenersi applicabili anche alla chiamata in causa del terzo, la quale, pur comportando l'estensione del contraddittorio ad un soggetto diverso dalle parti originarie, nei confronti del quale viene posta una domanda nuova, ancorché connessa a quella principale, non si traduce in una violazione delle garanzie difensive del chiamato, in quanto quest'ultimo facendo ingresso per la prima volta nel giudizio soltanto a seguito della riassunzione, non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente determinatesi tra le parti originarie nella precedente fase del giudizio.
Ha precisato la Corte di legittimità che la chiamata del terzo deve ritenersi ammissibile anche nel caso in cui la riassunzione abbia ad oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , dal momento che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione abbia dichiarato l'incompetenza territoriale di quello che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria nel quale le parti possono dunque esercitare tutte le facoltà difensive loro riconosciute.
In forza di tali principi, ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata dal nei confronti della posto che la trattazione vera Parte NTroparte_6 e propria del giudizio aveva avuto inizio, anche tra le parti originarie, soltanto a seguito della riassunzione dinanzi al Tribunale di Messina, essendo stata l'incompetenza dichiarata dal Tribunale di Torino ancor prima della fissazione dei termini di cui all'art. 183 quinto comma c.p.c., con la conseguenza che il terzo chiamato era stato messo in condizione di poter liberamente dispiegare le proprie difese.
Ha, per l'effetto, cassato la sentenza impugnata nei limiti segnati dall'accoglimento delle censure proposte dal ricorrente.
2.- Così riassunta la vicenda processuale, all'applicazione del principio di diritto, enunciato dalla
Corte di CAsazione, non può che conseguire il riconoscimento dell'ammissibilità della chiamata in causa della e delle domande formulate nei confronti della NTroparte_6 medesima dal AS, con conseguente rigetto del primo motivo di appello formulato da
[...] nell'atto di impugnazione avverso la sentenza n. 217/20217. NTroparte_1
Fatta tale precisazione, ritiene la Corte che , contrariamente all'assunto del detto ente (v. comparsa conclusionale) e di il perimetro della decisione devoluta a questo giudice di rinvio NTroparte_3 debba estendersi sino a ricomprendere la disamina anche degli altri motivi di gravame proposti dalla appellante in punto di validità ed efficacia della revoca del mandato all'incasso originariamente CP_1 conferito da alla e dichiarati NTroparte_4 NTroparte_6 assorbiti dalla Corte di Appello per effetto della ritenuta inammissibilità della domanda di manleva e garanzia.
Sostiene, in proposito, il AS che, a fronte del ricorso per cassazione, la NC., al fine di “mantenere vive” dette doglianze, avrebbe dovuto proporle con il controricorso, in via di impugnazione incidentale, o, comunque, dichiarare di volerle sottoporre ad esame in sede di rinvio .
Poiché, invece, detta resistente, in sede di legittimità, si era limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, le questioni non erano più proponibili in sede di rinvio, essendosi formato il giudicato interno sulle statuizioni di merito già decise e, quindi, anche sull'accertamento circa il pagamento sine titulo eseguito in favore del mandatario all'incasso in seguito alla revoca del mandato.
Ciò posto, occorre premettere che la non può ritenersi soccombente nel giudizio di appello, CP_1 avendo la Corte di merito accolto il primo motivo di gravame formulato dalla detta parte e, per Parte l'effetto, dichiarato l'inammissibilità della domanda di garanzia e manleva avanzata dal nei confronti della medesima NC, poiché tardivamente avanzata. Ha, conseguentemente, dichiarato assorbiti i restanti motivi di gravame, con cui l'appellante aveva contestato la validità e l'efficacia della revoca del mandato all'incasso, assumendone, piuttosto,
l'irrevocabilità in mancanza del consenso di essa mandataria e di una giusta causa.
Ebbene, è noto che l'istituto della "riproposizione", normativamente previso per il giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c., è sconosciuto in sede di processo di legittimità.
Ne deriva che sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (CAs.civ. nn. 14813/2023; 1566/2011; 15893/2023;
19503/2018;).
Tali questioni, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, non possono essere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime e del conseguente interesse della parte , di talchè avendo la forza preclusiva della sentenza di cassazione per oggetto soltanto le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia cassata, ben possono quelle assorbite essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (CAs. civ.
n.26264/2005).
Al riguardo, è stato precisato che “una questione posta dalla parte vittoriosa, non esaminata dal giudice di appello, di fronte al ricorso avversario, se fosse dedotta da detta parte con un ricorso incidentale condizionato, andrebbe incontro alla sanzione dell'inammissibilità di un simile ricorso: questa Corte, pur accolto il ricorso principale avversario e cassata la sentenza direbbe che la questione, proprio in quanto non esaminata, dovrebbe essere esaminata dal giudice del rinvio.
Mentre, ove decidesse, una volta cassata la decisione in accoglimento del ricorso principale di non far luogo a rinvio e di decidere nel merito ravvisandone le condizioni, assumendo i poteri del giudice di appello parimenti dovrebbe esaminare quella questione”(così in motivazione CAs. civ. n.
11314/2022).
Parte Ne consegue che, contrariamente all'assunto di e di non può ritenersi passata in NTroparte_3 giudicato la statuizione della sentenza di primo grado che, accertato il credito della predetta società nei confronti del , ha condannato quest'ultimo al relativo pagamento. Parte_1 Tale condanna, che presuppone la natura indebita del pagamento eseguito nei confronti della NC mandataria, è stata, infatti, contestata in sede di appello dalla predetta, con i motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Appello e legittimamente riproposti in questa sede.
3.- Può, dunque, passarsi all'esame del secondo e del terzo motivo di appello formulato dall'istituto di credito , risultando il primo infondato alla luce del dictum della Suprema Corte..
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la sentenza NTroparte_1 di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che il pagamento eseguito dal in favore Parte_1 della mandataria all'incasso dopo la comunicazione dell'avvenuta revoca del mandato non fosse liberatorio nei confronti della mandante, poiché effettuato nei confronti di un soggetto non più legittimato a riceverlo.
Ha sostenuto che, essendo stato il mandato conferito nell'interesse di essa mandataria ,che aveva concesso i finanziamenti necessari all'esecuzione dell'appalto, le parti ne avevano espressamente convenuto l'irrevocabilità senza il consenso di essa NC.
Ha evidenziato che con missiva del 14.11.2003 – che il AS aveva portato a conoscenza della mandante- tale consenso era stato palesemente negato e tale circostanza, impendo il perfezionamento della revoca , comportava il mantenimento in capo al consorzio committente dell'obbligo di effettuare il pagamento in favore di essa mandataria.
Con il terzo motivo, l'istituto di credito ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni di essa mandataria in ordine alla legittimità e fondatezza della revoca, sia perché afferenti al rapporto gestorio di cui non era parte il terzo, sia perché non fatte valere attraverso specifica domanda avanzata nei confronti della
[...]
NTroparte_4
Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, tale domanda era stata non solo formulata ma anche adeguatamente argomentata .
Essa parte, infatti, aveva contestato la legittimità e la fondatezza della revoca del mandato e chiesto al punto 4 delle conclusioni che le domande formulate da fossero ritenute NTroparte_4 infondate sul rilievo che , trattandosi di mandato conferito nell'interesse della mandataria ex art. 1723
c.c., esso non poteva estinguersi per revoca, salva la ricorrenza di una giusta causa o diversa convenzione. Nella specie, secondo l'assunto dell'allora appellante, non solo era stata pattuita l'irrevocabilità del mandato ma, inoltre, la giusta causa non poteva essere integrata dall'omessa rendicontazione, addebitata alla NC, dato che siffatto obbligo poteva trovare attuazione solo dopo l'esecuzione del mandato, ossia solo all'esito della definitiva riscossione delle somme.
Con l'ultimo motivo di gravame, la NC appellante ha contestato la propria condanna alle spese in Parte favore del e chiesto che la regolamentazione sia effettuata in base al principio della soccombenza.
§
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, non possono condurre all'accoglimento dell'originario gravame ed all'invocata riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Giova premettere, in punto di fatto, che è pacifica, oltre che condivisibile, la qualificazione in termini di mandato in rem propriam del mandato all'incasso, conferito da NTroparte_4 alla operata dal primo decidente.
[...] NTroparte_6
Tale mandato risulta, infatti, diretto al soddisfacimento di un interesse anche della mandataria , diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, avendo detta NC concesso i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra il AS e NTroparte_4
E' parimenti pacifico che tale mandato sia stato revocato dalla mandante sin dall'1.10.2003 e che il
AS, cui la revoca era stata comunicata sin dal 31.10.2003 e ribadita con successiva missiva del
1.11.2003, abbia eseguito i pagamenti con tre distinti bonifici in data successiva all'acquisita conoscenza .
Non vi è, infine, alcuna contestazione in merito alla debenza delle somme in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo dell'appalto né, tantomeno, in merito alla quantificazione NTroparte_4 degli importi.
La questione che deve essere affrontata in questa sede riguarda la valenza dei pagamenti eseguiti dal Parte in favore della NC mandataria nella consapevolezza dell'avvenuta revoca del mandato , ossia la verifica della liberazione dell'ente terzo debitore nei confronti della mandante
[...]
NTroparte_4 Ritiene la Corte che siano pienamente condivisibili le ragioni per cui il primo decidente ha escluso siffatta valenza liberatoria dei pagamenti sul rilievo dell'esecuzione in favore di soggetto non più legittimato a ricevere l'adempimento ex art. 1188 c.c. a seguito della revoca del mandato.
Tale statuizione si fonda, invero, sui principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di RA, la irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante ed il mandatario e, pertanto, la validità del contratto concluso con il terzo dal mandatario, resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza ed alla mancanza di revoca della RA .
RO , come affermato dal primo decidente sulla scorta “di un datato ma non contestato precedente giurisprudenziale”, “Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di RA, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la «validità» del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della RA. Più in particolare, essendo la RA un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma secondo, c.c., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della RA determina l'estinzione del potere di rappresentanza medesimo” (cfr. CAsazione civile, Sez. II, sentenza n. 1388 del 11 febbraio 1998).
Tale indirizzo non solo non risulta superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità ma piuttosto ribadito con una successiva pronuncia analoga , secondo cui “Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di RA, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della RA” (CAsazione civile, Sez. II, sentenza n. 7038 del 8 aprile 2015).
Ne discende che, intervenuta la revoca, i pagamenti effettuati dal terzo debitore devono ritenersi inefficaci, indipendentemente dalla natura irrevocabile del mandato all'incasso, che rileva esclusivamente nel rapporto tra la mandante e la mandataria NTroparte_4 [...]
e non ai fini della validità dei pagamenti medesimi. NTroparte_6
Miglior sorte non merita il secondo motivo di gravame. Ed invero, contrariamente a quanto asserito da la propria NTroparte_1 dante causa, nel costituirsi in giudizio, non ha formulato una specifica domanda volta ad ottenere nei confronti di l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per NTroparte_4 procedere alla contestata revoca del mandato e conseguentemente la declaratoria di inefficacia.
E' vero che in parte motiva (cifr. punto 4 della comparsa di costituzione) la convenuta ha sollevato contestazioni sull'efficacia della revoca in conseguenza della mancanza tanto del consenso di essa mandataria, quanto di una giusta causa di revoca, tale non essendo, a suo dire, la violazione dell'obbligo di rendicontazione.
Tuttavia, al di là del fatto che- alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - tali circostanze, influenti sulla revocabilità del mandato , rilevavano esclusivamente nel rapporto interno tra mandante e mandataria, le argomentazioni della terza chiamata in punto di efficacia della revoca erano volte a far valere (v. punto 4 delle conclusioni) l'infondatezza della pretesa creditizia di
[...]
Parte nei confronti del senza, però, supportare anche un' apposita domanda NTroparte_4 giudiziale avente ad oggetto il rapporto gestorio.
In altri termini, come evidenziato dal primo decidente, l'allora NC convenuta, nel costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto formulare apposita domanda nei confronti di NTroparte_4 al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità della revoca e conseguentemente giustificare
“retroattivamente” l'adempimento del AS nei confronti della mandataria;
domanda, questa, che, peraltro, avrebbe imposto l' accertamento dell'assenza di giusta causa , nella specie del tutto assente.
Tale domanda non risulta formulata, fungendo le contestazioni dell'allora convenuta in punto di irrevocabilità del mandato esclusivamente da supporto alla mera richiesta di rigetto della domanda di pagamento formulata dalla mandante nei confronti del terzo debitore.
La Corte non intende trascurare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'individuazione del contenuto della domanda va eseguita alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, e che il giudice di merito, a tal fine, deve tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o presupposte nelle richieste avanzate, in modo da tali da evidenziare la volontà della parte in relazione alle finalità dalla stessa perseguite.
Tuttavia, nel caso di specie, in assenza di domanda volta a far valere nell'ambito del rapporto gestorio il mancato perfezionamento della revoca, la declaratoria di inefficacia da parte del primo decidente avrebbe comportato in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. l'attribuzione di un bene della vita non richiesto dalla NC , che si era limitata a domandare il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti del terzo debitore, senza, al contempo, NTroparte_4 sollecitare anche l'espressa dichiarazione di inefficacia della revoca.
Ragioni di completezza impongono la disamina dell'ulteriore questione riproposta da
[...]
e che essa assume preclusiva dell'accoglimento della domanda di manleva NTroparte_1
e garanzia avanzata dal AS.
Detta parte si è, in particolare, doluta dell'omessa considerazione da parte del primo decidente del vittorioso esperimento da parte della Curatela del fallimento (società Parte_4
NT costituita dal per l'esecuzione dell'appalto di cui si controverte) di azione revocatoria e della conseguente declaratoria di inefficacia dei pagamenti incassati da NTroparte_16
a titolo di corrispettivo dell'appalto, ivi incluse quelle richieste da
[...] [...]
. NTroparte_17
In tale contesto- secondo l'assunto dell'istituto -l'accoglimento della domanda del AS comporterebbe la duplicazione dei pagamenti.
Va , in via preliminare, osservato che la questione, già sollevata nel giudizio di primo grado non è stata riproposta in sede di gravame ed è, pertanto, inammissibile in questa sede.
In ogni caso essa è pure infondata , non essendovi prova alcuna di quanto allegato, anche alla luce delle contestazioni del AS, che ha, appunto, evidenziato l'assenza di alcun riscontro probatorio.
§
4.-Resta, a questo punto, da esaminare il primo motivo di appello incidentale formulato dall'odierno attore in riassunzione, che il giudice del gravame ha ritenuto inammissibile in conseguenza della ritenuta inammissibilità della chiamata in causa della . NTroparte_6
Parte Con tale doglianza, il ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale della domanda di condanna della predetta alla restituzione dell'importo di euro 1.525.581,51 oltre interessi CP_1 al tasso legale dall'08.10.2013 e al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale al soddisfo, già corrisposto a in esecuzione dell'ordinanza NTroparte_4 anticipatoria emessa in data 28.06. 2009.
Ha evidenziato che, sebbene l'ordinanza anticipatoria sia destinata a rimanere assorbita nella sentenza conclusiva, nella specie, il primo decidente, nell'accogliere la domanda di manleva, non aveva considerato che il pagamento in favore di era già avvenuto in NTroparte_4 esecuzione del provvedimento de quo, tanto da avere condannato la NC “a garantire e manlevare” esso in relazione agli importi che sarebbe stato costretto a pagare a in base alla Parte_1 CP_3 sentenza, come se il pagamento fosse un evento futuro e non già verificatosi, con evidente erroneità anche della consequenziale decorrenza degli interessi.
Il motivo, nei termini in cui è stato formulato, è infondato, non apprezzandosi alcuna omessa pronuncia.
Ed invero, ad avviso della Corte, la domanda, introdotta tramite l' appello incidentale, si pone come domanda nuova, mai avanzata nel giudizio di primo grado e , pertanto, soggetta alle preclusioni previste nel giudizio di appello, dato che “…i nuovi elementi prospettati in appello, se non correlati
a fatti sopravvenuti, configurano ipotesi di domande nuove, inammissibili perché non manifestate nel giudizio di primo grado” (cfr. CAsazione civile sez. II, 24/06/2025, n.16885).
Va, in proposito, rilevato che, a seguito dell'ordinanza anticipatoria di condanna emessa nel primo Parte grado di giudizio e del pagamento che si assume effettuato in data 8.10.20213, non risulta che il abbia effettuato una domanda di restituzione direttamente nei confronti della NTroparte_1 delle somme versate in favore della
[...] CP_3
Dalla memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. - depositata in data 07.11.2014 - risulta che l'ente autostradale ha chiesto “la revoca dell'ordinanza in data 27.5 / 8.6.2009 pronunciata ex art. 186 ter
c.p.c. e conseguente condanna della n persona del suo legale NTroparte_4 rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme percette dal
[...]
in forza del suddetto provvisorio titolo esecutivo, oltre gli interessi di legge e Parte_1 rivalutazione monetaria fino al soddisfo.”
Anche nel verbale di precisazione conclusioni del 19.10.2016 siffatta specifica richiesta di restituzione non risulta avanzata nei confronti della ma esclusivamente nei confronti CP_1 dell'originaria parte attrice.
Ne discende che, come già anticipato e contrariamente a quanto assunto dall'allora appellante incidentale, non si ravvisa alcun vizio di omessa pronuncia nè violazione del principio di economia processuale.
Il primo decidente, infatti, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha implicitamente rigettato la domanda di restituzione formulata nei confronti della
[...] sul presupposto che il pagamento eseguito nei confronti della NC mandataria non NTroparte_4 fosse liberatorio nei confronti della mandante, confermando l'ordinanza anticipatoria, ed ha accolto la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti della NC medesima, che aveva ricevuto un pagamento ad essa non dovuto, essendo priva del potere di rappresentanza della società creditrice.
Né le conclusioni dell'appellante incidentale possono essere sorrette dalla giurisprudenza richiamata per escludere la novità della domanda ,che mal si attaglia al caso di specie.
RO, la sentenza n. 16284/ 2015 si riferisce all'ipotesi di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e poi fatta oggetto di riforma in appello, mentre la pronuncia n. 12622/2010 riguarda il caso del mancato richiamo nel dispositivo di quanto riportato nella parte motiva della sentenza.
Va da sé che delle somme già versata in esecuzione dell'ordinanza anticipatoria dovrà tenersi conto in sede di quantificazione degli importi da restituire al AS .
§
Resta da esaminare, infine, l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dall'odierno attore in riassunzione in ordine alle spese del giudizio.
Sostiene in proposito il AS che, a seguito della pronuncia di legittimità, debba essere esclusa la propria soccombenza nei confronti non solo della ma anche NTroparte_1 di rilevato che quest'ultima in tutti i gradi del giudizio aveva resistito alle domande di essa CP_3 parte senza alcun apprezzabile e diretto interesse al thema disputandum.
Ha insistito, pertanto, nella condanna di al pagamento in proprio favore delle spese del NTroparte_3 giudizio di cassazione e anche delle altre fasi di merito, non risultando detta parte definitivamente e pienamente vittoriosa nei confronti dell'ente autostradale medesimo.
La doglianza non è meritevole di accoglimento .
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo v. CAs. Civ. n. 31861/2024), la condanna alle spese giudiziali si fonda sul principio di causalità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che “la soccombenza è applicazione del principio di causalità poiché la parte che ha causato la necessità del processo con il suo comportamento antigiuridico, con la violazione di norme di diritto sostanziale, non è esente dall'onere delle spese, prescindendo dalle ragioni che hanno portato alla soccombenza e dal fatto che il rigetto della domanda è derivato dall'esercizio di poteri officiosi del giudice” Parte soccombente deve, dunque, considerarsi quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite.
Alla stregua dei principi richiamati, nessuna censura merita la contestata regolamentazione delle spese di lite.
E' , infatti, evidente che sia risultata vittoriosa sia in primo grado sia in grado di appello NTroparte_3
e , a seguito della sua evocazione in giudizio, si sia legittimamente costituita nel giudizio di cassazione, di talchè, non essendo stata intaccata la sua posizione di parte vittoriosa, le relative spese di lite - anche del giudizio di legittimità - dovranno essere sostenute dalla parte risultata all'esito del giudizio soccombente.
§
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va aggiunto che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale cui il collegio intende assicurare continuità, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di CAsazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis CAs. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018;
11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (CAs. Civ. nn. 15868/2015;
26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, rilevata l'integrale conferma delle pronuncia emessa all'esito del giudizio di primo grado, questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese dei giudizi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, e, nel fare ciò, deve tenere conto dell'esito complessivo e finale della lite, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo. In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, la
[...] debba essere condannata al rimborso delle spese in favore del NTroparte_1 [...]
e quest'ultimo in favore della sia per l'originario giudizio di Parte_1 NTroparte_3 appello, sia per il presente giudizio sia per il giudizio di legittimità dinnanzi alla Corte di cassazione.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e fasi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabili ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così CAs. Civ. n.
31884/2018).
Parte Pertanto, va condannata al pagamento in favore del per NTroparte_1 il giudizio di appello, della complessiva somma di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico CAs. Civ. 29857/2023) e € 9487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute) ; per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi parametri anzidetti, della somma di € 14.197,00 di cui € 6.641 ,00 per la fase di studio, €
4.238,00 per la fase introduttiva e € 3.318 ,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) e rimborso delle somme versate a titolo di c.u.,. per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione e € 9487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute), oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u. . Il CA va, infine, condannato al pagamento in favore di per il giudizio di appello, della CP_3 complessiva somma di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico CAs.
Civ. 29857/2023) e € 9487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute) ; per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi parametri anzidetti, della somma di € 14.197,00 di cui € 6.641 ,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva e € 3.318 ,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ; per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione e € 9487,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura di legge , capa e iva (se dovute)
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i RAtori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da con atto notificato il 15 marzo 2022 nei Parte_1 confronti della e di NTroparte_1 NTroparte_3
a seguito dell'annullamento da parte della Corte di CAsazione
[...]
(con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 381/2020 di questa Corte di Appello – prima sezione civile emessa in data 01 ottobre 2020 ( proc. n. 390/2017), così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla avverso la NTroparte_1 sentenza n. 217/2017 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata in data 25.01.2017 nonchè l'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal
[...]
e,per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
2) condanna avente causa da NTroparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore NTroparte_5 del in persona del presidente e legale Parte_1 rapp.te, delle spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio, liquidate come in parte motiva.;
3) condanna il in persona del presidente e Parte_1 legale rapp.te, al rimborso delle spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in favore della in persona del legale rapp.te, liquidate come in NTroparte_3 parte motiva
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento della sentenza n. 381/2020 emessa da questa Corte di Appello in data 25.09.20202 e pubblicata in data 1.10.2020, disposto dalla Corte di CAsazione con ordinanza n. 1121/2022 del 18.11.2021-14.01.2022;
vertente tra
, (P.IVA con sede in Messina Parte_1 P.IVA_1
c/da Scoppo, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Restuccia, nominato su delega del Presidente della Regione Sicilia con deliberazione assembleare n. 2/AS del
24.06.2019, elettivamente domiciliato in Messina, via Primo Settembre n. 116 nello studio dell'avv.
Giuseppe Pustorino (C.F. – PEC: che C.F._1 Email_1 lo rappresenta e difende giusta RA in atti;
Appellato -Attore in riassunzione-
NTro
con sede in Piazza Salimbeni 3, P. IVA NTroparte_1 CP_1
, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario P.IVA_2 NTroparte_1
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona del RAtore Dott. nato a
[...] CP_2 Grosseto il 28/11/1962 ( ), nel Ruolo di Deliberante con funzione "Credito C.F._2
Problematico", in virtù di RA speciale del 15 giugno 2021, ai rogiti dott. notaio in Persona_1
repertorio n. 40124 – raccolta n. 20466, registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie CP_1 CP_1
1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (C.F. – PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_2
Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta RA alle liti in atti;
Appellante- Convenuta in riassunzione-
e
(già NTroparte_3 [...]
P.IVA , con sede legale in Saluzzo, Via Valoria Inferiore, NTroparte_4 P.IVA_3
n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio
Aragona (C.F. – PEC: , Laura Fioravanti (C.F. C.F._4 Email_3
– PEC: e Francesco Ferraù (C.F. C.F._5 Email_4
– PEC: , ed elettivamente domiciliata in Messina, C.F._6 Email_5
Piazza Antonello – Galleria Vittorio Emanuele III, giusta RA in atti;
Appellata -Convenuta in riassunzione-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 381/2020 dell'01.10.2020, emessa da questa Corte di Appello - Prima sezione civile, in diversa composizione - disposto dalla
Corte di CAsazione con ordinanza n.1121/2022 del 14 gennaio 2022, in materia di compensi relativi ad appalto di opere pubbliche.
Conclusioni dei RAtori delle parti:
Per il : “ 1) In riforma della sentenza della Corte di Appello Parte_1 di Messina n. 381/2020 pronunciata in data 25.9/1.10.2020 e in accoglimento delle eccezioni e delle domande proposte dal per le , applicando i principi di Parte_1 Parte_1 diritto enunciati dalla Suprema Corte e contrariis reiectis ritenere e dichiarare non condivisibile, in fatto ed in diritto, la domanda proposta al punto 3) delle conclusioni sulla scorta del primo motivo di appello di cui all'atto notificato il 16.5.2017 dalla avente NTroparte_1 causa da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 217/2017, nei NTroparte_5 confronti del , e di conseguenza rigettare il suddetto gravame Parte_1 confermando ammissibilità, tempestività e fondatezza della domanda di chiamata in garanzia della così come proposta dal medesimo, già riconosciute sussistenti dal Giudice di primo CP_1 Parte_1 Parte grado con la sentenza impugnata che sul punto e sulle spese liquidate in favore del va, pertanto, integralmente convalidata. 2) Confermata per quanto di ragione la sentenza di primo grado e di conseguenza ribadito il diritto del , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ad essere garantito e manlevato dalla NC MPS, in parziale riforma Parte e integrazione della sentenza stessa, accogliendo l'appello proposto in via incidentale dal con la comparsa costitutiva del 29.9.2017 in secondo grado, condannare la NTroparte_1
[già in persona del suo legale rappresentante pro
[...] NTroparte_6 tempore alla restituzione delle somme corrisposte in virtù ed esecuzione dell'ordinanza anticipatoria, pari ad € 1.525.581/51, con interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma cod. civ. dall'8.10.2013 sino al soddisfo. 3) In via meramente subordinata, nella non creduta e pertanto denegata ipotesi di opinata inaccoglibilità dell'appello incidentale, ritenere e dichiarare ammissibile in appello la Parte domanda giudiziale pure proposta dal con la citata comparsa del 29.9.2017, e volta ad ottenere la restituzione delle somme già versate in corso di causa, e di conseguenza comunque condannare la
[già in persona del suo NTroparte_1 NTroparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 1.525.581/51, con interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma cod. civ. dall'8.10.2013 sino al soddisfo. -Con vittoria di spese
e compensi, da liquidare come in parte motiva del ricorso in riassunzione.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, CP_1 NTroparte_1
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la NTroparte_1 sentenza n. 217/2017 del Tribunale di Messina, pubblicata il 25/1/2017, riformare la predetta sentenza e, per l'effetto: - ritenere e dichiarare che il mandato irrevocabile all'incasso conferito alla prevedeva che esso non potesse essere revocato senza l'espresso consenso della e per CP_1 CP_1
l'effetto dichiarare che il AS ha legittimamente effettuato i pagamenti delle fatture alla mandataria NT
(cfr. pagg.
7-10 secondo motivo di appello – atto di appello della in All. 3); - CP_8 ritenere e dichiarare la ammissibilità e fondatezza della domanda della contro (già CP_1 CP_3
INC) volta ad accertare la illegittimità della revoca del mandato per assenza di giusta causa e, per
l'effetto, dichiarare la legittimità del pagamento del AS ricevuto dalla (cfr. pagg. 10-14 terzo CP_1 motivo di appello – atto di appello della in All. 3); - rigettare la domanda di manleva CP_8 formulata dal nei confronti della 2) rigettare l'appello incidentale spiegato dal Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 217/2017 e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 domanda di condanna formulata nei confronti della 3) con NTroparte_1 vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio. Per Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, NTroparte_9 rigettare le domande formulate dal in quanto improcedibili e/o NTroparte_1 inammissibili e comunque infondate per le ragioni dinnanzi illustrate;
nel merito, dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di condanna di al pagamento delle spese legali dei precedenti gradi di giudizio e per l'effetto CP_3 respingere ogni pretesa attorea nei confronti di . Con il favore delle spese e degli onorari di CP_3 giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5520/2005, il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
30377/04, emesso il 20 gennaio 2004 e con cui, su ricorso dell' in NTroparte_4 qualità di capogruppo del costituito con la NTroparte_10 CP_11
la e l'impresa , era stato
[...] NTroparte_12 Parte_3
Parte intimato al ( di seguito breviter solo il pagamento della NTroparte_13 somma di Euro 947.812, 75, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dei lavori di costruzione della tratta autostradale Santo Stefano di Camastra-Tusa, lotto 27, affidati con contratto di appalto del 4 luglio 1998.
Riassunto il giudizio ad istanza di il Tribunale di Messina, autorizzata, NTroparte_4
Parte su istanza del la chiamata in causa con sentenza n. NTroparte_6
217/2017 emessa in data 24.01.2017 e pubblicata il 25.01.2017, in accoglimento della domanda Parte formulata dalla detta società attrice, condannava il al pagamento, in favore della stessa, dell'importo di euro 947.812,75, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 16 del
Capitolato d'Appalto dalla messa in mora al soddisfo;
in accoglimento della domanda di garanzia e Parte manleva formulata dal condannava la terza chiamata, NTroparte_6
a garantire e manlevare il consorzio chiamante per quanto questo sarebbe stato tenuto a pagare
[...]
Parte alla creditrice ed, infine, condannava il alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
Parte e la al relativo pagamento in favore del NTroparte_4 NTroparte_6
Avverso la sentenza proponeva appello la avente causa NTroparte_1
Parte dall'originaria terza chiamata nonché appello incidentale il
Con sentenza n. 381/2020 emessa in data 25.09.2020 e depositata l'1.10.2020 la Corte accoglieva il primo motivo di appello principale ed, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda proposta dal AS nei confronti della NTroparte_6
oggi dichiarava, inoltre, assorbite per effetto
[...] NTroparte_1
Parte dell'accoglimento del primo motivo di appello le ulteriori doglianze formulate dal dichiarava, invece, inammissibile l'appello incidentale proposto da detto ente nei confronti della
[...]
oggi e rigettava quello, sempre NTroparte_6 NTroparte_1
Parte incidentale, proposto dal nei confronti di oggi CP_4 NTroparte_3
Parte Condannava, infine, il al pagamento, in favore di delle NTroparte_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e al pagamento in favore di
[...] oggi ( ) delle spese processuali NTroparte_4 NTroparte_3 NTroparte_3 relative al secondo grado.
Interposto dal AS ricorso per cassazione, al quale resistevano con controricorso sia la
[...] sia , la Corte di CAsazione, con ordinanza n.1121/2022 del 14 NTroparte_1 CP_3 gennaio 2022,in accoglimento delle censure proposte dal ricorrente, cassava la sentenza Parte_1 impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2022, il AS riassumeva il giudizio nei confronti di e di NTroparte_1 CP_14
L'attore in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, chiedeva l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, insistendo, di conseguenza, per il rigetto dell'originario gravame , attesa l' ammissibilità, tempestività
e fondatezza della domanda di chiamata in garanzia, cosi come proposta nel giudizio di primo grado e per la conferma della sentenza del Tribunale.
Insisteva, inoltre, nell'accoglimento dell'appello incidentale volto alla restituzione delle somme corrisposte in virtù ed esecuzione dell'ordinanza anticipatoria, pari ad euro 1.525.581,51 con interessi al tasso di cui all'art. 1284 /4° comma c.c. dall' 08.10.2013 sino al soddisfo.
In via subordinata, chiedeva che, ritenuta ammissibile la domanda proposta con comparsa del
29.09.2017 e volta ad ottenere la restituzione delle somme già versate in corso di causa, la
[...] fosse, comunque, condannata al pagamento in favore di esso NTroparte_1
dell'importo di euro 1.525.581,51 con interessi al tasso di cui all'art. 1284/ 4° comma c.c. Parte_1 dall' 08.10.2013 sino al soddisfo. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 01 giugno 2022, si costituiva
[...]
in persona del proprio legale rappresentante, riproponendo i motivi NTroparte_1 di gravame formulati nel precedente giudizio di appello ed insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Con comparsa depositata in data 29 giugno 2022 si costituiva anche evidenziando la NTroparte_3 propria estraneità rispetto ai fatti di causa, tenuto conto del giudicato interno formatosi sui capi di sentenza della Corte di appello che non erano stati oggetto di impugnazione.
Rilevava, in particolare, che il capo della sentenza di primo grado, concernente la condanna del AS in favore dell'allora Inc General NTractor s.p.a.( oggi , al pagamento dell'importo € CP_3
947.812,75 doveva ritenersi ormai passato in giudicato a seguito della conferma nell'ambito del giudizio di secondo grado e della successiva mancata impugnazione .
Evidenziava che, pertanto, la propria costituzione era stata imposta dalle conclusioni rassegnate dal Parte in punto di regolamentazione dele spese e, dunque, dalla necessità di difendersi limitatamente alla pretesa dell'ente di condanna di essa parte alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 7.06.2022 la sostituzione dell'udienza c.d. partecipata con il rito della trattazione scritta ex art. 221 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e succ. mod. ed int. la Corte, all'udienza dell'01.07.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.11.2023.
La causa, nelle more assegnata ad altro C.R., con provvedimento del Presidente di Sezione del
20.04.2023, veniva rinviata per i medesimi incombenti al 06.05.2025 da celebrarsi secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.
149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, veniva disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione e, per l'effetto, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore, nel rispetto del numero progressivo d'iscrizione a ruolo e del criterio di anzianità.
Infine, alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 6-9.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assumeva la causa in decisione, con assegnazione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Al fine di tracciare l'ambito del presente giudizio , giova premettere che, come già anticipato, con la pronuncia cassata la Corte d'Appello :
- in accoglimento del primo motivo di appello principale proposto dalla NTroparte_1
avente causa da ha ritenuto tardiva la
[...] NTroparte_6
Parte domanda di garanzia e manleva avanzata dal in seno al giudizio riassunto nei confronti della medesima. Ha osservato, in proposito , che, pur essendo consentita in sede di riassunzione del giudizio, che segua alla declaratoria di incompetenza, la proposizione di nuove domande, nella specie, quella avanzata dal AS nei confronti della era da ritenersi tardiva, poiché non formulata CP_1 nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- ha, conseguentemente, ritenuto assorbiti il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale con cui la detta NC aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo decidente , per un verso , aveva escluso che il AS si fosse liberato dei propri obblighi nei confronti di
[...] in conseguenza del pagamento eseguito, successivamente alla revoca del mandato, NTroparte_4 nei confronti della mandataria all'incasso, per altro verso, NTroparte_6 aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni mosse dal in ordine alla revoca del mandato, Parte_1 poiché non formulate a sostegno di specifica domanda rivolta nei confronti di parte attrice e finalizzata all'accertamento della illegittimità della revoca;
- ha, inoltre, ritenuto inammissibile, attesa la decadenza del AS dalla chiamata in causa, l'appello incidentale proposto dal medesimo in relazione all'omessa condanna della Banca alla restituzione di quanto versato in favore di in esecuzione dell'ordinanza anticipatoria NTroparte_4 emessa in corso di causa;
-ha, infine, ritenuto infondato l'appello incidentale proposto dal medesimo per l'ipotesi di Parte_1 accoglimento di quello principale al fine di ottenere la condanna di al NTroparte_4 pagamento della somma di euro 1.525.581, 51 versata in corso di causa.
Con la pronuncia rescindente la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal AS , basato su due distinti motivi, entrambi concernenti la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa.
Il Supremo Collegio ha premesso che nella sentenza impugnata la Corte di merito aveva correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito di una pronuncia di incompetenza, è ammissibile la proposizione di una domanda nuova in aggiunta a quella originaria. RO, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, consistente nella conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che il relativo atto cumuli in se la domanda introduttiva di un nuovo giudizio, a condizione che sia rispettato il contraddittorio, posto che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per questa ultima un nuovo giudizio, da riunire al precedente si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Ha, inoltre, evidenziato che, in ossequio al principio della parità dei diritti delle parti, tale facoltà deve essere riconosciuta non solo all'attore ma anche al convenuto, con la conseguente affermazione dell'ammissibilità di una domanda riconvenzionale proposta per la prima volta in sede di riassunzione e con la precisazione che, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi della domanda nuova, l'atto di riassunzione viene a configurarsi a tutti gli effetti come atto introduttivo di un nuovo giudizio, rispetto al quale non possono ritenersi operanti gli effetti endoprocessuali che discendono dalla traslatio.
Tali principi – secondo il dictum della Suprema Corte - devono ritenersi applicabili anche alla chiamata in causa del terzo, la quale, pur comportando l'estensione del contraddittorio ad un soggetto diverso dalle parti originarie, nei confronti del quale viene posta una domanda nuova, ancorché connessa a quella principale, non si traduce in una violazione delle garanzie difensive del chiamato, in quanto quest'ultimo facendo ingresso per la prima volta nel giudizio soltanto a seguito della riassunzione, non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente determinatesi tra le parti originarie nella precedente fase del giudizio.
Ha precisato la Corte di legittimità che la chiamata del terzo deve ritenersi ammissibile anche nel caso in cui la riassunzione abbia ad oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , dal momento che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione abbia dichiarato l'incompetenza territoriale di quello che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria nel quale le parti possono dunque esercitare tutte le facoltà difensive loro riconosciute.
In forza di tali principi, ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata dal nei confronti della posto che la trattazione vera Parte NTroparte_6 e propria del giudizio aveva avuto inizio, anche tra le parti originarie, soltanto a seguito della riassunzione dinanzi al Tribunale di Messina, essendo stata l'incompetenza dichiarata dal Tribunale di Torino ancor prima della fissazione dei termini di cui all'art. 183 quinto comma c.p.c., con la conseguenza che il terzo chiamato era stato messo in condizione di poter liberamente dispiegare le proprie difese.
Ha, per l'effetto, cassato la sentenza impugnata nei limiti segnati dall'accoglimento delle censure proposte dal ricorrente.
2.- Così riassunta la vicenda processuale, all'applicazione del principio di diritto, enunciato dalla
Corte di CAsazione, non può che conseguire il riconoscimento dell'ammissibilità della chiamata in causa della e delle domande formulate nei confronti della NTroparte_6 medesima dal AS, con conseguente rigetto del primo motivo di appello formulato da
[...] nell'atto di impugnazione avverso la sentenza n. 217/20217. NTroparte_1
Fatta tale precisazione, ritiene la Corte che , contrariamente all'assunto del detto ente (v. comparsa conclusionale) e di il perimetro della decisione devoluta a questo giudice di rinvio NTroparte_3 debba estendersi sino a ricomprendere la disamina anche degli altri motivi di gravame proposti dalla appellante in punto di validità ed efficacia della revoca del mandato all'incasso originariamente CP_1 conferito da alla e dichiarati NTroparte_4 NTroparte_6 assorbiti dalla Corte di Appello per effetto della ritenuta inammissibilità della domanda di manleva e garanzia.
Sostiene, in proposito, il AS che, a fronte del ricorso per cassazione, la NC., al fine di “mantenere vive” dette doglianze, avrebbe dovuto proporle con il controricorso, in via di impugnazione incidentale, o, comunque, dichiarare di volerle sottoporre ad esame in sede di rinvio .
Poiché, invece, detta resistente, in sede di legittimità, si era limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, le questioni non erano più proponibili in sede di rinvio, essendosi formato il giudicato interno sulle statuizioni di merito già decise e, quindi, anche sull'accertamento circa il pagamento sine titulo eseguito in favore del mandatario all'incasso in seguito alla revoca del mandato.
Ciò posto, occorre premettere che la non può ritenersi soccombente nel giudizio di appello, CP_1 avendo la Corte di merito accolto il primo motivo di gravame formulato dalla detta parte e, per Parte l'effetto, dichiarato l'inammissibilità della domanda di garanzia e manleva avanzata dal nei confronti della medesima NC, poiché tardivamente avanzata. Ha, conseguentemente, dichiarato assorbiti i restanti motivi di gravame, con cui l'appellante aveva contestato la validità e l'efficacia della revoca del mandato all'incasso, assumendone, piuttosto,
l'irrevocabilità in mancanza del consenso di essa mandataria e di una giusta causa.
Ebbene, è noto che l'istituto della "riproposizione", normativamente previso per il giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c., è sconosciuto in sede di processo di legittimità.
Ne deriva che sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (CAs.civ. nn. 14813/2023; 1566/2011; 15893/2023;
19503/2018;).
Tali questioni, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, non possono essere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime e del conseguente interesse della parte , di talchè avendo la forza preclusiva della sentenza di cassazione per oggetto soltanto le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia cassata, ben possono quelle assorbite essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (CAs. civ.
n.26264/2005).
Al riguardo, è stato precisato che “una questione posta dalla parte vittoriosa, non esaminata dal giudice di appello, di fronte al ricorso avversario, se fosse dedotta da detta parte con un ricorso incidentale condizionato, andrebbe incontro alla sanzione dell'inammissibilità di un simile ricorso: questa Corte, pur accolto il ricorso principale avversario e cassata la sentenza direbbe che la questione, proprio in quanto non esaminata, dovrebbe essere esaminata dal giudice del rinvio.
Mentre, ove decidesse, una volta cassata la decisione in accoglimento del ricorso principale di non far luogo a rinvio e di decidere nel merito ravvisandone le condizioni, assumendo i poteri del giudice di appello parimenti dovrebbe esaminare quella questione”(così in motivazione CAs. civ. n.
11314/2022).
Parte Ne consegue che, contrariamente all'assunto di e di non può ritenersi passata in NTroparte_3 giudicato la statuizione della sentenza di primo grado che, accertato il credito della predetta società nei confronti del , ha condannato quest'ultimo al relativo pagamento. Parte_1 Tale condanna, che presuppone la natura indebita del pagamento eseguito nei confronti della NC mandataria, è stata, infatti, contestata in sede di appello dalla predetta, con i motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Appello e legittimamente riproposti in questa sede.
3.- Può, dunque, passarsi all'esame del secondo e del terzo motivo di appello formulato dall'istituto di credito , risultando il primo infondato alla luce del dictum della Suprema Corte..
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la sentenza NTroparte_1 di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che il pagamento eseguito dal in favore Parte_1 della mandataria all'incasso dopo la comunicazione dell'avvenuta revoca del mandato non fosse liberatorio nei confronti della mandante, poiché effettuato nei confronti di un soggetto non più legittimato a riceverlo.
Ha sostenuto che, essendo stato il mandato conferito nell'interesse di essa mandataria ,che aveva concesso i finanziamenti necessari all'esecuzione dell'appalto, le parti ne avevano espressamente convenuto l'irrevocabilità senza il consenso di essa NC.
Ha evidenziato che con missiva del 14.11.2003 – che il AS aveva portato a conoscenza della mandante- tale consenso era stato palesemente negato e tale circostanza, impendo il perfezionamento della revoca , comportava il mantenimento in capo al consorzio committente dell'obbligo di effettuare il pagamento in favore di essa mandataria.
Con il terzo motivo, l'istituto di credito ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni di essa mandataria in ordine alla legittimità e fondatezza della revoca, sia perché afferenti al rapporto gestorio di cui non era parte il terzo, sia perché non fatte valere attraverso specifica domanda avanzata nei confronti della
[...]
NTroparte_4
Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, tale domanda era stata non solo formulata ma anche adeguatamente argomentata .
Essa parte, infatti, aveva contestato la legittimità e la fondatezza della revoca del mandato e chiesto al punto 4 delle conclusioni che le domande formulate da fossero ritenute NTroparte_4 infondate sul rilievo che , trattandosi di mandato conferito nell'interesse della mandataria ex art. 1723
c.c., esso non poteva estinguersi per revoca, salva la ricorrenza di una giusta causa o diversa convenzione. Nella specie, secondo l'assunto dell'allora appellante, non solo era stata pattuita l'irrevocabilità del mandato ma, inoltre, la giusta causa non poteva essere integrata dall'omessa rendicontazione, addebitata alla NC, dato che siffatto obbligo poteva trovare attuazione solo dopo l'esecuzione del mandato, ossia solo all'esito della definitiva riscossione delle somme.
Con l'ultimo motivo di gravame, la NC appellante ha contestato la propria condanna alle spese in Parte favore del e chiesto che la regolamentazione sia effettuata in base al principio della soccombenza.
§
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, non possono condurre all'accoglimento dell'originario gravame ed all'invocata riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Giova premettere, in punto di fatto, che è pacifica, oltre che condivisibile, la qualificazione in termini di mandato in rem propriam del mandato all'incasso, conferito da NTroparte_4 alla operata dal primo decidente.
[...] NTroparte_6
Tale mandato risulta, infatti, diretto al soddisfacimento di un interesse anche della mandataria , diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, avendo detta NC concesso i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra il AS e NTroparte_4
E' parimenti pacifico che tale mandato sia stato revocato dalla mandante sin dall'1.10.2003 e che il
AS, cui la revoca era stata comunicata sin dal 31.10.2003 e ribadita con successiva missiva del
1.11.2003, abbia eseguito i pagamenti con tre distinti bonifici in data successiva all'acquisita conoscenza .
Non vi è, infine, alcuna contestazione in merito alla debenza delle somme in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo dell'appalto né, tantomeno, in merito alla quantificazione NTroparte_4 degli importi.
La questione che deve essere affrontata in questa sede riguarda la valenza dei pagamenti eseguiti dal Parte in favore della NC mandataria nella consapevolezza dell'avvenuta revoca del mandato , ossia la verifica della liberazione dell'ente terzo debitore nei confronti della mandante
[...]
NTroparte_4 Ritiene la Corte che siano pienamente condivisibili le ragioni per cui il primo decidente ha escluso siffatta valenza liberatoria dei pagamenti sul rilievo dell'esecuzione in favore di soggetto non più legittimato a ricevere l'adempimento ex art. 1188 c.c. a seguito della revoca del mandato.
Tale statuizione si fonda, invero, sui principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di RA, la irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante ed il mandatario e, pertanto, la validità del contratto concluso con il terzo dal mandatario, resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza ed alla mancanza di revoca della RA .
RO , come affermato dal primo decidente sulla scorta “di un datato ma non contestato precedente giurisprudenziale”, “Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di RA, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la «validità» del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della RA. Più in particolare, essendo la RA un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma secondo, c.c., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della RA determina l'estinzione del potere di rappresentanza medesimo” (cfr. CAsazione civile, Sez. II, sentenza n. 1388 del 11 febbraio 1998).
Tale indirizzo non solo non risulta superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità ma piuttosto ribadito con una successiva pronuncia analoga , secondo cui “Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di RA, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della RA” (CAsazione civile, Sez. II, sentenza n. 7038 del 8 aprile 2015).
Ne discende che, intervenuta la revoca, i pagamenti effettuati dal terzo debitore devono ritenersi inefficaci, indipendentemente dalla natura irrevocabile del mandato all'incasso, che rileva esclusivamente nel rapporto tra la mandante e la mandataria NTroparte_4 [...]
e non ai fini della validità dei pagamenti medesimi. NTroparte_6
Miglior sorte non merita il secondo motivo di gravame. Ed invero, contrariamente a quanto asserito da la propria NTroparte_1 dante causa, nel costituirsi in giudizio, non ha formulato una specifica domanda volta ad ottenere nei confronti di l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per NTroparte_4 procedere alla contestata revoca del mandato e conseguentemente la declaratoria di inefficacia.
E' vero che in parte motiva (cifr. punto 4 della comparsa di costituzione) la convenuta ha sollevato contestazioni sull'efficacia della revoca in conseguenza della mancanza tanto del consenso di essa mandataria, quanto di una giusta causa di revoca, tale non essendo, a suo dire, la violazione dell'obbligo di rendicontazione.
Tuttavia, al di là del fatto che- alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - tali circostanze, influenti sulla revocabilità del mandato , rilevavano esclusivamente nel rapporto interno tra mandante e mandataria, le argomentazioni della terza chiamata in punto di efficacia della revoca erano volte a far valere (v. punto 4 delle conclusioni) l'infondatezza della pretesa creditizia di
[...]
Parte nei confronti del senza, però, supportare anche un' apposita domanda NTroparte_4 giudiziale avente ad oggetto il rapporto gestorio.
In altri termini, come evidenziato dal primo decidente, l'allora NC convenuta, nel costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto formulare apposita domanda nei confronti di NTroparte_4 al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità della revoca e conseguentemente giustificare
“retroattivamente” l'adempimento del AS nei confronti della mandataria;
domanda, questa, che, peraltro, avrebbe imposto l' accertamento dell'assenza di giusta causa , nella specie del tutto assente.
Tale domanda non risulta formulata, fungendo le contestazioni dell'allora convenuta in punto di irrevocabilità del mandato esclusivamente da supporto alla mera richiesta di rigetto della domanda di pagamento formulata dalla mandante nei confronti del terzo debitore.
La Corte non intende trascurare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'individuazione del contenuto della domanda va eseguita alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, e che il giudice di merito, a tal fine, deve tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o presupposte nelle richieste avanzate, in modo da tali da evidenziare la volontà della parte in relazione alle finalità dalla stessa perseguite.
Tuttavia, nel caso di specie, in assenza di domanda volta a far valere nell'ambito del rapporto gestorio il mancato perfezionamento della revoca, la declaratoria di inefficacia da parte del primo decidente avrebbe comportato in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. l'attribuzione di un bene della vita non richiesto dalla NC , che si era limitata a domandare il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti del terzo debitore, senza, al contempo, NTroparte_4 sollecitare anche l'espressa dichiarazione di inefficacia della revoca.
Ragioni di completezza impongono la disamina dell'ulteriore questione riproposta da
[...]
e che essa assume preclusiva dell'accoglimento della domanda di manleva NTroparte_1
e garanzia avanzata dal AS.
Detta parte si è, in particolare, doluta dell'omessa considerazione da parte del primo decidente del vittorioso esperimento da parte della Curatela del fallimento (società Parte_4
NT costituita dal per l'esecuzione dell'appalto di cui si controverte) di azione revocatoria e della conseguente declaratoria di inefficacia dei pagamenti incassati da NTroparte_16
a titolo di corrispettivo dell'appalto, ivi incluse quelle richieste da
[...] [...]
. NTroparte_17
In tale contesto- secondo l'assunto dell'istituto -l'accoglimento della domanda del AS comporterebbe la duplicazione dei pagamenti.
Va , in via preliminare, osservato che la questione, già sollevata nel giudizio di primo grado non è stata riproposta in sede di gravame ed è, pertanto, inammissibile in questa sede.
In ogni caso essa è pure infondata , non essendovi prova alcuna di quanto allegato, anche alla luce delle contestazioni del AS, che ha, appunto, evidenziato l'assenza di alcun riscontro probatorio.
§
4.-Resta, a questo punto, da esaminare il primo motivo di appello incidentale formulato dall'odierno attore in riassunzione, che il giudice del gravame ha ritenuto inammissibile in conseguenza della ritenuta inammissibilità della chiamata in causa della . NTroparte_6
Parte Con tale doglianza, il ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale della domanda di condanna della predetta alla restituzione dell'importo di euro 1.525.581,51 oltre interessi CP_1 al tasso legale dall'08.10.2013 e al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale al soddisfo, già corrisposto a in esecuzione dell'ordinanza NTroparte_4 anticipatoria emessa in data 28.06. 2009.
Ha evidenziato che, sebbene l'ordinanza anticipatoria sia destinata a rimanere assorbita nella sentenza conclusiva, nella specie, il primo decidente, nell'accogliere la domanda di manleva, non aveva considerato che il pagamento in favore di era già avvenuto in NTroparte_4 esecuzione del provvedimento de quo, tanto da avere condannato la NC “a garantire e manlevare” esso in relazione agli importi che sarebbe stato costretto a pagare a in base alla Parte_1 CP_3 sentenza, come se il pagamento fosse un evento futuro e non già verificatosi, con evidente erroneità anche della consequenziale decorrenza degli interessi.
Il motivo, nei termini in cui è stato formulato, è infondato, non apprezzandosi alcuna omessa pronuncia.
Ed invero, ad avviso della Corte, la domanda, introdotta tramite l' appello incidentale, si pone come domanda nuova, mai avanzata nel giudizio di primo grado e , pertanto, soggetta alle preclusioni previste nel giudizio di appello, dato che “…i nuovi elementi prospettati in appello, se non correlati
a fatti sopravvenuti, configurano ipotesi di domande nuove, inammissibili perché non manifestate nel giudizio di primo grado” (cfr. CAsazione civile sez. II, 24/06/2025, n.16885).
Va, in proposito, rilevato che, a seguito dell'ordinanza anticipatoria di condanna emessa nel primo Parte grado di giudizio e del pagamento che si assume effettuato in data 8.10.20213, non risulta che il abbia effettuato una domanda di restituzione direttamente nei confronti della NTroparte_1 delle somme versate in favore della
[...] CP_3
Dalla memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. - depositata in data 07.11.2014 - risulta che l'ente autostradale ha chiesto “la revoca dell'ordinanza in data 27.5 / 8.6.2009 pronunciata ex art. 186 ter
c.p.c. e conseguente condanna della n persona del suo legale NTroparte_4 rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme percette dal
[...]
in forza del suddetto provvisorio titolo esecutivo, oltre gli interessi di legge e Parte_1 rivalutazione monetaria fino al soddisfo.”
Anche nel verbale di precisazione conclusioni del 19.10.2016 siffatta specifica richiesta di restituzione non risulta avanzata nei confronti della ma esclusivamente nei confronti CP_1 dell'originaria parte attrice.
Ne discende che, come già anticipato e contrariamente a quanto assunto dall'allora appellante incidentale, non si ravvisa alcun vizio di omessa pronuncia nè violazione del principio di economia processuale.
Il primo decidente, infatti, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha implicitamente rigettato la domanda di restituzione formulata nei confronti della
[...] sul presupposto che il pagamento eseguito nei confronti della NC mandataria non NTroparte_4 fosse liberatorio nei confronti della mandante, confermando l'ordinanza anticipatoria, ed ha accolto la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti della NC medesima, che aveva ricevuto un pagamento ad essa non dovuto, essendo priva del potere di rappresentanza della società creditrice.
Né le conclusioni dell'appellante incidentale possono essere sorrette dalla giurisprudenza richiamata per escludere la novità della domanda ,che mal si attaglia al caso di specie.
RO, la sentenza n. 16284/ 2015 si riferisce all'ipotesi di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e poi fatta oggetto di riforma in appello, mentre la pronuncia n. 12622/2010 riguarda il caso del mancato richiamo nel dispositivo di quanto riportato nella parte motiva della sentenza.
Va da sé che delle somme già versata in esecuzione dell'ordinanza anticipatoria dovrà tenersi conto in sede di quantificazione degli importi da restituire al AS .
§
Resta da esaminare, infine, l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dall'odierno attore in riassunzione in ordine alle spese del giudizio.
Sostiene in proposito il AS che, a seguito della pronuncia di legittimità, debba essere esclusa la propria soccombenza nei confronti non solo della ma anche NTroparte_1 di rilevato che quest'ultima in tutti i gradi del giudizio aveva resistito alle domande di essa CP_3 parte senza alcun apprezzabile e diretto interesse al thema disputandum.
Ha insistito, pertanto, nella condanna di al pagamento in proprio favore delle spese del NTroparte_3 giudizio di cassazione e anche delle altre fasi di merito, non risultando detta parte definitivamente e pienamente vittoriosa nei confronti dell'ente autostradale medesimo.
La doglianza non è meritevole di accoglimento .
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo v. CAs. Civ. n. 31861/2024), la condanna alle spese giudiziali si fonda sul principio di causalità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che “la soccombenza è applicazione del principio di causalità poiché la parte che ha causato la necessità del processo con il suo comportamento antigiuridico, con la violazione di norme di diritto sostanziale, non è esente dall'onere delle spese, prescindendo dalle ragioni che hanno portato alla soccombenza e dal fatto che il rigetto della domanda è derivato dall'esercizio di poteri officiosi del giudice” Parte soccombente deve, dunque, considerarsi quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite.
Alla stregua dei principi richiamati, nessuna censura merita la contestata regolamentazione delle spese di lite.
E' , infatti, evidente che sia risultata vittoriosa sia in primo grado sia in grado di appello NTroparte_3
e , a seguito della sua evocazione in giudizio, si sia legittimamente costituita nel giudizio di cassazione, di talchè, non essendo stata intaccata la sua posizione di parte vittoriosa, le relative spese di lite - anche del giudizio di legittimità - dovranno essere sostenute dalla parte risultata all'esito del giudizio soccombente.
§
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va aggiunto che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale cui il collegio intende assicurare continuità, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di CAsazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis CAs. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018;
11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (CAs. Civ. nn. 15868/2015;
26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, rilevata l'integrale conferma delle pronuncia emessa all'esito del giudizio di primo grado, questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese dei giudizi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, e, nel fare ciò, deve tenere conto dell'esito complessivo e finale della lite, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo. In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, la
[...] debba essere condannata al rimborso delle spese in favore del NTroparte_1 [...]
e quest'ultimo in favore della sia per l'originario giudizio di Parte_1 NTroparte_3 appello, sia per il presente giudizio sia per il giudizio di legittimità dinnanzi alla Corte di cassazione.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e fasi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabili ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così CAs. Civ. n.
31884/2018).
Parte Pertanto, va condannata al pagamento in favore del per NTroparte_1 il giudizio di appello, della complessiva somma di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico CAs. Civ. 29857/2023) e € 9487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute) ; per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi parametri anzidetti, della somma di € 14.197,00 di cui € 6.641 ,00 per la fase di studio, €
4.238,00 per la fase introduttiva e € 3.318 ,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) e rimborso delle somme versate a titolo di c.u.,. per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione e € 9487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute), oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u. . Il CA va, infine, condannato al pagamento in favore di per il giudizio di appello, della CP_3 complessiva somma di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico CAs.
Civ. 29857/2023) e € 9487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa e iva ( se dovute) ; per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi parametri anzidetti, della somma di € 14.197,00 di cui € 6.641 ,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva e € 3.318 ,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ; per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di di € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione e € 9487,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura di legge , capa e iva (se dovute)
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i RAtori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da con atto notificato il 15 marzo 2022 nei Parte_1 confronti della e di NTroparte_1 NTroparte_3
a seguito dell'annullamento da parte della Corte di CAsazione
[...]
(con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 381/2020 di questa Corte di Appello – prima sezione civile emessa in data 01 ottobre 2020 ( proc. n. 390/2017), così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla avverso la NTroparte_1 sentenza n. 217/2017 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata in data 25.01.2017 nonchè l'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal
[...]
e,per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
2) condanna avente causa da NTroparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore NTroparte_5 del in persona del presidente e legale Parte_1 rapp.te, delle spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio, liquidate come in parte motiva.;
3) condanna il in persona del presidente e Parte_1 legale rapp.te, al rimborso delle spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in favore della in persona del legale rapp.te, liquidate come in NTroparte_3 parte motiva
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr. Massimo Gullino)