Sentenza 22 marzo 2024
Decreto cautelare 28 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/04/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03193/2025REG.PROV.COLL.
N. 05242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5242 del 2024, proposto da
Comune di TO degli Abruzzi, Agir - Autorità gestione integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Società Balneatori di Pineto e TO degli Abruzzi coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Associazione Operatori Turistici TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Camerini in Roma, viale delle Milizie, 1;
nei confronti
IO CO s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sez. I, n. 290 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Balneatori di Pineto e TO degli Abruzzi coop. a r.l. e dell’Associazione Operatori Turistici TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Lilli, in sostituzione dell'avv. Fausto Troilo, e l'avv. Anna Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Il Comune di TO degli Abruzzi ed Agir- Autorità gestione integrata rifiuti Abruzzo hanno interposto appello nei confronti della sentenza 6 giugno 2024, n. 290 del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, che ha accolto il ricorso della società balneatori di Pineto e TO degli Abruzzi coop. a r.l., nonché dell’associazione degli operatori turistici di TO avverso la delibera n. 27 in data 30 maggio 2023, con cui il Consiglio comunale di TO ha approvato il “ piano economico-finanziario della Tari 2022-2025-revisione straordinaria infra-periodo anno 2023 ”, la delibera n. 28 del 30 maggio 2023, con cui il medesimo Consiglio comunale ha approvato il piano tariffario TARI per l’anno 2023, nonché avverso la determina n. 74 in data 18 maggio 2023 con la quale l’Agir ha validato la revisione straordinaria del piano economico finanziario per la determinazione della Tari relativa al periodo 2022-2025.
2. – Con il ricorso in primo grado la società balneatori di Pineto e TO, nonché l’associazione degli operatori turistici di TO, in qualità di enti esponenziali e gestori di strutture ricettive e di concessionari del lido del Comune di TO degli Abruzzi, nell’impugnare gli atti suindicati, ne hanno dedotto l’illegittimità essenzialmente per violazione della delibera Arera n. 363 in data 3 agosto 2021 (che consente la revisione infra-periodo delle tariffe TARI 2023 solamente in presenza di circostanze straordinarie, tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, non emergenti dagli atti impugnati, tale non potendosi ritenere il nuovo affidamento del servizio al gestore uscente), per sviamento di potere, in ragione del lamentato spostamento di quasi 900.000,00 euro dalla tariffa variabile alla tariffa fissa, nonché per violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 158 del 1999 e dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, in relazione al r.d. n. 1639 del 1910, in quanto il Comune di TO avrebbe inserito nella variazione del PEF e nelle tariffe TARI per il 2023 l’importo dei crediti per la TARI non riscossi, ma ancora esigibili mediante recupero coattivo.
3. - La sentenza appellata ha accolto il ricorso, nell’assunto che, in relazione a quanto prescritto da Arera in tema di revisione del piano e della tariffa (e cioè il ricorrere di circostanze straordinarie che devono essere anche tali da pregiudicarne gli obiettivi), nella fattispecie in esame, pur evincendosi dalla delibera n. 27 del 30 maggio 2023 l’affidamento di un nuovo contratto con decorrenza 16 maggio 2022, « manca però qualsivoglia riferimento al secondo indispensabile elemento per procedere alla revisione del piano, ovvero la prova che alla variazione delle attività del perimetro gestionale non possa farsi fronte con altre risorse, rinviando l’adeguamento del piano al successivo quadriennio e ne derivi quindi un pregiudizio certo degli obiettivi del piano ».
4.- Con il ricorso in appello il Comune di TO degli Abruzzi ed Agir hanno criticato la sentenza di prime cure, contestando la statuizione sul vizio motivazionale, nell’assunto che la richiesta di revisione straordinaria ad Agir, da parte del Comune, del PEF 2022/2025 sia stata presentata ai sensi dell’art. 8.5 della delibera Arera n. 363 del 2021 ed è collegata al nuovo contratto di appalto, di cui alla determinazione n. 302 in data 20 dicembre 2021 (seppure con inizio del servizio dal 16 maggio 2022), per la “ gestione dei servizi di igiene urbana 2019/2024 ” comportante un incremento dei costi di circa 200.000 euro, in corrispondenza del nuovo corrispettivo previsto nell’aggiudicazione, come evincibile dalla delibera n. 27 del 2023.
5. - Si sono costituite in resistenza la Società balneatori di Pineto e TO degli Abruzzi e l’associazione operatori turistici di TO controdeducendo al ricorso avversario e chiedendone la reiezione; ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. hanno inoltre riproposto i motivi (secondo e terzo) assorbiti in primo grado.
6. - All’udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello critica la statuizione che ha ravvisato il difetto di motivazione della deliberazione consiliare impugnata, concernente la revisione straordinaria del piano economico-finanziario TARI per il periodo 2022/2025, nella considerazione che la stessa dipenda dalla sopravvenuta stipula del contratto di appalto per la “ gestione dei servizi di igiene urbana 2019-2024 ”, conseguente all’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 302 in data 29 ottobre 2021 in favore della ditta IO CO s.r.l., che ha comportato una modifica delle condizioni economiche, prevedendo il nuovo servizio, come è dato evincere dalla delibera consiliare n. 27 del 2023 e dagli allegati alla medesima, un canone annuo pari ad euro 3.119.490,44, oltre IVA (a fronte del precedente canone di euro 2.914.486,90, IVA esclusa), con un incremento, dunque, di euro 205.000,00. Tale aumento dei costi, correlato all’avvio del nuovo servizio, caratterizzato dall’implementazione delle attività effettuate dal gestore, per l’appellante, poteva essere coperto solamente attraverso la revisione (infra-periodo) della TARI, unico strumento ammesso a mente dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013; sussisterebbe dunque il presupposto, richiesto dai punti 8.5 e 8.6 della delibera Arera n. 363 del 2021, del verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano che giustificano la revisione straordinaria del PEF 2022-2025 e del conseguente piano tariffario per il 2023.
Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.
La impugnata delibera consiliare n. 27 del 30 maggio 2023, di revisione del piano economico finanziario della TARI 2022-2025 (revisione straordinaria infra-periodo anno 2023), dà conto che nella predisposizione del PEF 2022-2025 si era rappresentato il possibile avvicendamento gestionale (in ragione dell’appalto in scadenza), come pure dell’intervenuta aggiudicazione del nuovo appalto con determinazione dirigenziale n. 302 del 20 ottobre 2021, per poi affermare che « l’affidamento del nuovo contratto con decorrenza 16/05/2022, comporta una variazione delle attività del perimetro gestionale, assoggettato alla deliberazione Arera n. 363/2021, per l’ambito tariffario del Comune di TO degli Abruzzi » e che « la variazione contrattuale implica condizioni economiche differenti rispetto ai dati contabili utilizzati per la predisposizione del PEF 2022-2025 »; di qui la richiesta del Comune di TO ad Agir di revisione straordinaria infra-periodo, con nota in data 4 aprile 2023, e la determinazione dell’ente d’ambito n. 74 del 18 maggio 2023 che ha validato il piano economico-finanziario della TARI per effetto della revisione straordinaria infra-periodo.
Occorre dunque chiedersi se i suesposti elementi del corredo motivazionale della deliberazione n. 27 del 30 maggio 2023 siano tali da integrare quanto richiesto dalla deliberazione 3 agosto 2021, n. 363 di Arera (di approvazione del metodo tariffario rifiuti -MTR-2- per il secondo periodo regolatorio 2022-2025). In particolare, il punto 8.5 dispone che « al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2 ».
La sentenza appellata ha ritenuto che la deliberazione faccia riferimento all’affidamento del nuovo contratto, ma nulla dica con riguardo alla « prova che alla variazione delle attività del perimetro gestionale non possa farsi fronte con altre risorse ».
Ritiene il Collegio che l’assunto di primo grado meriti conferma, seppure con motivazione diversamente centrata (nei limiti del primo motivo del ricorso di primo grado), in quanto la delibera consiliare impugnata non consente di inferire la sussistenza di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano e neppure fornisce la prova che alla variazione delle attività possa farsi fronte con altre risorse.
Occorre invero considerare che l’affidamento del nuovo servizio è avvenuto con la determinazione dirigenziale n. 302 del 20 ottobre 2021 (seppure il contratto abbia avuto decorrenza dal 16 maggio 2022), ed il PEF 2022-2025 è stato oggetto della deliberazione consiliare n. 24 del 29 aprile 2022 (erroneamente indicata come deliberazione del 29 maggio 2022 nel provvedimento oggetto del presente gravame), dunque in un momento successivo, tanto che dà conto del fatto che il servizio, all’epoca, era svolto dalla IO CO s.r.l. in proroga tecnica, fino al subentro del nuovo operatore aggiudicatario.
Né rileva che la approvazione del piano economico finanziario risalga alla deliberazione del Consiglio comunale di TO (n. 24) del 29 aprile 2022, anziché del 29 maggio 2022, in quanto le condizioni sono state cristallizzate dall’aggiudicazione, e non risulta contestato che la stessa sia avvenuta con determinazione dirigenziale in data 20 ottobre 2021.
In definitiva, al momento della adozione della deliberazione n. 27 del 30 maggio 2023 e anche della determina del direttore generale dell’Agir n. 74 del 18 maggio 2023 il dato dell’incremento dei servizi oggetto di appalto e dunque dei correlati costi era bene nota al Comune di TO (non occorreva attendere l’inizio del servizio per averne contezza).
Tale essendo il profilo della successione diacronica degli atti che assumono rilievo nella presente controversia, non appare al Collegio correttamente motivato il ricorso al comma 8.5 della deliberazione Arera n. 363 del 2021, il quale, nel fare riferimento al verificarsi di “ circostanze straordinarie ”, enuclea il concetto di sopravvenienza imprevedibile e anche di importante incidenza finanziaria, dovendo essere tale “ da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano ”, non configurabile nella fattispecie in esame, dovendo pertanto escludersi i presupposti per la revisione infra-periodo del piano triennale approvato nel 2022, quanto meno nei termini rappresentati negli atti in primo grado impugnati.
2. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto e ciò esime il Collegio dalla disamina dei motivi di primo grado riproposti in appello dalla parte appellata.
Sussistono comunque, in considerazione della complessità anche fattuale della controversia, le ragioni previste dalla legge per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO