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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica NA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C. Bitozzi Presidente dott. A. Rossato Giudice dott L. Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°5242/20 R.G. da
Parte_1
ricorrente contro
CP_1
convenuto e con l'intervento del P.M. oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni della ricorrente:
“Il sottoscritto procuratore Insiste e conclude affinchè:
1) Sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e , con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi
[...] CP_1 ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, alle stesse condizioni decise con i provvedimenti temporanei emessi con ordinanza in data 29/10/2021.
2) Ripetizione di spese e competenze professionali a carico dello stato (parte ammessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento 51/21 COA/PD)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27/11/2003, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_2
, che precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai
[...]
cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo sette del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo uno lettera a) del Reg. n. 2201/ 2003, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi .
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, i figli della coppia risiedono in Italia , cosicchè ai sensi del citato art 8 va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, trova applicazione il regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18 giugno
2011. Anche questo regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 3, lettera a e b, la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e ai sensi dell'articolo 3 lettera c e d al giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame opera sia il criterio del creditore della prestazione sia quello del Tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile al divorzio va individuata applicando il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Nel ricorso la ricorrente ha chiesto l'applicazione della legge UM , quale legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda (ex art 5 lett c
Regolamento UE n 1259/2010), che prevede agli artt 607-619 del Codice della
Famiglia che il divorzio possa essere concesso se i coniugi ne fanno istanza , senza la necessità di un preventivo periodo di separazione.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art 36 della L 218/95 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art 36 cit, ma dell'art 42 L 218/95, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5.10.61, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva in Italia con L 24.10.80 n 742 (si veda Cass Sez Un 9.01.01 n. 1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'articolo 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo i minori residenti in Italia, trova senz'altro applicazione la legge NA .
Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento della minore, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2019, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”.
Questo protocollo è stato ratificato dall'unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilita l'applicazione nell'unione a decorrere dal 18.06.11.
L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art 4 rinvia alla legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art 3 o, comunque, abbia scelto quale giudice competente quello dello stato dove il debitore ha la residenza abituale.
Nel caso in esame, ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va individuato nella legge italiana.
Sullo scioglimento del matrimonio
Riconosciuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge UM, la domanda di divorzio merita accoglimento. La ricorrente, infatti, ha allegato che negli ultimi anni di convivenza il marito ha spesso abusato di sostanze alcoliche, diventando sempre più aggressivo nei suoi confronti anche al cospetto dei figli, tanto da essere stato destinatario in relazione all'imputazione di maltrattamenti in famiglia della misura cautelare penale dell'ordine di allontanamento dall'abitazione familiare emesso dal GIP di Padova in data 22.06.19 ed eseguito nell'ottobre del 2019.
Altresì la ricorrente ha allegato che il marito, a seguito di detto ordine, oltre a non aver più contribuito al sostegno economico della famiglia, si è trasferito in
Romania e non ha avuto alcun rapporto con i figli, salvo che per qualche episodico contatto telefonico. La contumacia del convenuto, inoltre, offre pieno riscontro alle allegazioni della ricorrente, denotando un totale disinteresse sia per il mantenimento del vincolo coniugale sia del rapporto con i figli minori.
Ne consegue che la domanda di divorzio deve trovare accoglimento, stante l'irreversibile dissoluzione del rapporto di coniugio .
Sulla domanda di affido del figlio minore Persona_1
La domanda di affidamento super-esclusivo del minore alla madre può trovare accoglimento. La ricorrente, per quanto già osservato, all'udienza presidenziale ha precisato che il marito si è trasferito in Romania ad agosto del 19 e, da allora, ha visto e tenuto con se i figli solo nell'agosto del 22, rimandandoli a casa dopo due settimane in quanto asseriva di aver speso tutti i suoi soldi;
dal 2019 non provvede il alcun modo al loro mantenimento (né ha mai versato l'assegno di euro 500 mensili stabilito con i provvedimenti provvisori di questo giudizio del
15.03.23); infine, è venuto meno anche a qualsiasi compito di sostegno morale, dato che sono i figli a cercarlo telefonicamente un paio di volte l'anno.
Dette circostanze (l'inesistenza di rapporti padre-figlio, la mancata contribuzione al mantenimento del minore, rimasto privo del supporto affettivo ed economico del padre), dimostrano inequivocabilmente la sua inidoneità genitoriale tale da giustificare la richiesta di affido super-esclusivo alla madre, anche per non bloccare la macchina di rappresentanza degli interessi del minore per le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, attività scolastiche ed extrascolastiche, rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio.
Pertanto, alla luce di quanto allegato dalla ricorrente e confermato all'udienza del 15.03.23, in assenza di elementi probatori di segno contrario, va confermato l'ordinanza presidenziale, essendo provato il totale disinteresse del padre rispetto ai figli, circostanza confermata anche dalla scelta processuale di non costituirsi nel presente procedimento . Va in proposito ricordato che il regime dell'affido condiviso, sempre preferibile, può essere derogato dal Tribunale nelle ipotesi, come in quella in esame, in cui l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sia in concreto non attuabile stante la totale assenza di un genitore e, come nel caso di specie, in caso irreperibilità fisica e giuridica. Come statuito da giurisprudenza di merito condivisa dal presente Collegio: “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale” (cfr.
Tribunale sez. IX - Milano, 20/06/2018, n. 6910). Va inoltre confermato il collocamento sia di che (maggiorenne Per_1 Per_2 ma non autosufficiente).
Quanto alle visite paterne, attesa l'allegata assenza di qualsiasi rapporto ormai da molti anni tra padre e figlio minore, si ritiene di non dover disporre nulla in merito.
Sul mantenimento dei figli
Anche la domanda della ricorrente di porre a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 500 mensili (confermando il quantum stabilito nei provvedimenti presidenziali), oltre il 50% delle spese straordinarie, deve essere accolta. Allo stato, infatti, tutti i compiti di cura ed assistenza anche economica gravano totalmente sulla madre che attualmente gode di modesti redditi da lavoro (circa 800 euro al mese) per il sostentamento proprio e dei figli.
Dovendosi presumere la piena capacità lavorativa del resistente (sebbene si sconosca la sua attuale occupazione), data l'età e l'assenza di condizioni note che lo rendano inabile al lavoro, appare congruo confermare il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti di € 500,00 oltre rivalutazione annuale
ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017.
L'assegno per il nucleo familiare dovrà essere percepito integralmente dalla madre stante l'affido super esclusivo del minore alla stessa.
Spese di lite
Attesa la natura del procedimento e l'assenza di costituzione da parte del convenuto con conseguente mancata opposizione alle istanze di parte ricorrente, nulla va disposto in merito .
per questi motivi
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania in data
10.08.03 tra e;
Parte_1 CP_1
2. dispone l'affido super- esclusivo del minore alla Persona_1 madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante il minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in materia sanitaria e scolastica) e di richiedere autonomamente eventuali autorizzazioni o documenti anche validi per l'espatrio presso Enti ed Uffici;
3. dispone il collocamento del minore presso la madre;
4. condanna il sig al pagamento di un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli di complessivi euro 500 mensili, somma annualmente rivalutabile in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che l'assegno per il nucleo familiare continui ad essere percepito esclusivamente dalla madre;
6. nulla sulle spese di lite.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 27.01.25
Il presidente rel
Dott Chiara Ilaria Bitozzi