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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 122/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GRINDATTO ELISABETTA
APPELLANTE contro
QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
(già CF )
[...] Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. SACCANI ALESSANDRA
APPELLATO
QUALE MANDATARIA Controparte_3 Controparte_2
(già CF )
[...] Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. SACCANI ALESSANDRA
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 19.1.2024 Parte_1 [...]
e convenivano in appello innanzi l'intestata Corte Parte_2 Parte_3 [...]
e invocando, in riforma della sentenza n. del Tribunale di Ravenna CP_1 Controparte_3 pubblicata in data 19.12.2023, la declaratoria di nullità di contratto di apertura di credito e delle fideiussioni omnibus in virtù dei quali rapporti bancari la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei cfr. del debitore principale dei fideiussori . Parte_1 Parte_2 Parte_4 Si costituivano le appellate, svolgendo appello incidentale. CP_3
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano accordo stragiudiziale e su istanza concorde la causa veniva rinviata con note scritte al 17.6.2025.
Per l'udienza predetta venivano depositate separate note scritte di reciproca rinunzia agli atti del giudizio, sia da parte degli appellanti principali Parte_5
e sia da parte dell'appellante incidentale . Parte_3 Controparte_3
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Le rinunce e reciproche accettazioni degli appellanti principali e dell'appellante incidentale sono regolari, quelle degli appellanti espresse dal difensore munito di poteri come da procura alle liti;
quella dell'appellante incidentale espressa dalla parte in persona dal procuratore speciale in virtù di procura per atto a rogito Dr.ssa in atti. Persona_1
Parte appellata non ha esplicitato rinuncia alle formulate conclusioni ma non ha CP_1
proposto appello incidentale e dunque non ha interesse alla prosecuzione del giudizio di appello;
il disinteresse della medesima è anche di natura sostanziale avendo già nel corso del primo grado di giudizio ceduto la posizione creditoria ad nel contesto di operazione di CP_3
cartolarizzazione risalente al 2021.
Le spese, in difetto di espresso accordo, vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 24.6.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 122/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GRINDATTO ELISABETTA
APPELLANTE contro
QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
(già CF )
[...] Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. SACCANI ALESSANDRA
APPELLATO
QUALE MANDATARIA Controparte_3 Controparte_2
(già CF )
[...] Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. SACCANI ALESSANDRA
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 19.1.2024 Parte_1 [...]
e convenivano in appello innanzi l'intestata Corte Parte_2 Parte_3 [...]
e invocando, in riforma della sentenza n. del Tribunale di Ravenna CP_1 Controparte_3 pubblicata in data 19.12.2023, la declaratoria di nullità di contratto di apertura di credito e delle fideiussioni omnibus in virtù dei quali rapporti bancari la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei cfr. del debitore principale dei fideiussori . Parte_1 Parte_2 Parte_4 Si costituivano le appellate, svolgendo appello incidentale. CP_3
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano accordo stragiudiziale e su istanza concorde la causa veniva rinviata con note scritte al 17.6.2025.
Per l'udienza predetta venivano depositate separate note scritte di reciproca rinunzia agli atti del giudizio, sia da parte degli appellanti principali Parte_5
e sia da parte dell'appellante incidentale . Parte_3 Controparte_3
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Le rinunce e reciproche accettazioni degli appellanti principali e dell'appellante incidentale sono regolari, quelle degli appellanti espresse dal difensore munito di poteri come da procura alle liti;
quella dell'appellante incidentale espressa dalla parte in persona dal procuratore speciale in virtù di procura per atto a rogito Dr.ssa in atti. Persona_1
Parte appellata non ha esplicitato rinuncia alle formulate conclusioni ma non ha CP_1
proposto appello incidentale e dunque non ha interesse alla prosecuzione del giudizio di appello;
il disinteresse della medesima è anche di natura sostanziale avendo già nel corso del primo grado di giudizio ceduto la posizione creditoria ad nel contesto di operazione di CP_3
cartolarizzazione risalente al 2021.
Le spese, in difetto di espresso accordo, vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 24.6.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina