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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5772/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE NO - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica RE NO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500006736000 QUOTA CONSORZ. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Consorzio di Bonifica RE NO in data 11 settembre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 10 ottobre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo n. 09480202500006736000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420240042397284000 in riferimento quota consortile dell'anno 2023 per un importo pari a 1.752,87 euro emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Reggio Calabria per conto del Consorzio di Bonifica di Reggio Calabria e notificato al ricorrente in data 13/06/2025.
Parte ricorrente eccepiva che sia l'avviso di accertamento, sia la cartella prodromica erano stati annullati rispettivamente il primo con la sentenza .n. 2696/2025, e la seconda con la sentenza n. 4828/2025 in data del 27/06/2025, entrambe emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria e divenute irrevocabili;
eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso in ragione della irretrattabilità della cartella di pagamento.
Il Consorzio di Bonifica RE NO non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie in data 2 gennaio 2026 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Sia il prodromico atto impositivo che la successiva cartella di pagamento risultano annullati con le sentenze prodotte dalla parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi,
l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116;
Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740 - vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 15settembre 2021, n. 24854 - si vedano anche: Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017,
n. 758; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24554). L'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con condanna delle parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio che si liquidano in euro 463,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo n. 09480202500006736000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420240042397284000 in riferimento quota consortile dell'anno 2023. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Consorzio di Bonifica RE NO al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 463,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 13.01.2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5772/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE NO - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica RE NO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500006736000 QUOTA CONSORZ. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Consorzio di Bonifica RE NO in data 11 settembre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 10 ottobre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo n. 09480202500006736000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420240042397284000 in riferimento quota consortile dell'anno 2023 per un importo pari a 1.752,87 euro emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Reggio Calabria per conto del Consorzio di Bonifica di Reggio Calabria e notificato al ricorrente in data 13/06/2025.
Parte ricorrente eccepiva che sia l'avviso di accertamento, sia la cartella prodromica erano stati annullati rispettivamente il primo con la sentenza .n. 2696/2025, e la seconda con la sentenza n. 4828/2025 in data del 27/06/2025, entrambe emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria e divenute irrevocabili;
eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso in ragione della irretrattabilità della cartella di pagamento.
Il Consorzio di Bonifica RE NO non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie in data 2 gennaio 2026 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Sia il prodromico atto impositivo che la successiva cartella di pagamento risultano annullati con le sentenze prodotte dalla parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi,
l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116;
Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740 - vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 15settembre 2021, n. 24854 - si vedano anche: Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017,
n. 758; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24554). L'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con condanna delle parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio che si liquidano in euro 463,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo n. 09480202500006736000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420240042397284000 in riferimento quota consortile dell'anno 2023. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Consorzio di Bonifica RE NO al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 463,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 13.01.2026