Versione
11 gennaio 1974
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1 gennaio 2000
1 gennaio 2000
Art. 1. (Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico)
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio ((pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie))
Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.
confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico)
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio ((pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie))
Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.
Commentario • 1
- 1. I ministri di culto: tra ordinamento civile e penaleVeronica Riggi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il ministro di culto nel diritto italiano – 3. Ministri di culto nell'ordinamento civile – 3.1. L'atto di matrimonio – 3.2. Il testamento – 4. Status e prerogative del ministro di culto – 5. Le incompatibilità – 6. Trattamento e previdenza – 7. I ministri del culto nell'ordinamento penale – 8. I reati – 9. Il segreto ministeriale 1. Introduzione L'ordinamento giuridico italiano attribuisce e riconosce rilievo a talune qualificazioni specifiche confessionali quali quella di ecclesiastico, di religioso, di chierico, di vescovo, di sacerdote… stante che tali a soggetti, nell'ambito delle rispettive comunità, corrispondono specifiche attribuzioni individuate e …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3804Provvedimento: […] Con il secondo motivo di ricorso principale la FA denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 903 del 1973, 4 della legge n. 125 del 1991, della legge 13 dicembre 1986, n. 874, […]Leggi di più...
- interpretazione letterale·
- criterio fondamentale·
- fattispecie in tema di invito ad una selezione di personale·
- condizioni·
- applicabilità·
- criteri sussidiari·
- interpretazione·
- contratti in genere