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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7257 del 2020, promossa da:
(C.F. ), con gli avv.ti Luigi AR C.F._1
Maschio e Roberta Masut
attrice contro
C.F. ) P_ C.F._2
convenuta contumace
e contro
C.F. ), con l'avv. Francesco Novello Controparte_2 P.IVA_1
convenuta
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni:
- per parte attrice:
“NEL MERITO: dichiarata la responsabilità esclusiva della Signora nella P_
provocazione del sinistro per il quale è causa, condannarsi in solido tra loro e ciascuno per i propri titoli di cui in premesse, ai sensi delle legge n° 990/69, del D.lvo n°209/2005 e relative attuazioni, la Signora proprietaria e conducente del veicolo che ha provocato il sinistro per cui è Parte_2
causa targato DA 458 RW, la compagnia assicuratrice Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché la
[...] [...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, costituitasi successivamente in giudizio quale rappresentante processuale
ex art. 77 c.p.c. della già e a cui la concludente ha già esteso tutte Controparte_2 Controparte_3
1 le proprie conclusioni, a risarcire, per le causali di cui in narrativa, alla Signora AR
, come sopra rappresentata e difesa, tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla
[...]
stessa patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura di giustizia all'esito dell'istruttoria espletata ed espletanda, ivi comprese quelle poste di danno ulteriori che dovessero emergere
dall'istruttoria o dalle nuove elaborazioni dottrinali, giurisprudenziali e legislative oltre a quelle indicate e quantificate in atti, con maggiorazione compensativa della svalutazione monetaria e interessi di legge sul capitale rivalutato, dalla data del sinistro al saldo.
Spese di CTU e CTP interamente rifuse.
Con condanna alla rifusione integrale delle spese e onorari di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per la ammissione delle istanze istruttorie formulate in atto di
citazione, nella memoria ex art. 183 sesto comma n° 2 c.p.c. di data 27 dicembre 2021 e verbali
d'udienza, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti”.
- per parte convenuta Controparte_2
“Nel merito: - ridursi le domande attoree alla somma che risulterà di giustizia con esclusione di tutte le
poste di danno non dovute o comunque non provate detraendosi, in ogni caso, le somme pari ad €
15000,00 - diconsi quindicimila - (previa loro rivalutazione e maggiorazione di interessi);
- tenuto conto dei plurimi rifiuti opposti da parte attrice alle proposte formulate sia dalla convenuta che dal Tribunale, condannarsi in ogni caso parte attrice al pagamento in favore di Controparte_4
(nuova denominazione di ) condannarsi parte attrice alla rifusione delle
[...] Parte_3
spese di giudizio successive sin dalla costituzione di Parte_3
In ogni caso: con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio oltre accessori di legge
secondo i valori medi riportati nel DM 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2020, ha Parte_4
convenuto in giudizio e ora per sentirli P_ Controparte_3 Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 27 aprile 2019 in località Salgareda (TV).
L'attrice, a fondamento della propria domanda, ha dedotto:
2 - che in data 27 aprile 2019, la vettura Volvo V60 targata FA779TZ, condotta dalla proprietaria
, assicurata con nella quale era trasportata, Parte_5 Controparte_4
è stata urtata dal veicolo modello Honda Jazz targato DA458RW, condotto dalla proprietaria e assicurato con P_ Controparte_5
- che il sinistro si è verificato poiché l'auto condotta dalla convenuta, nell'immettersi sulla strada provinciale da Via Argine Piave con svolta a sinistra, in direzione di Noventa di Piave, ha omesso di arrestarsi al segnale di stop e di concedere la precedenza all'auto sulla quale l'attrice viaggiava e che sopraggiungeva percorrendo la Strada Provinciale 34, con direzione di marcia Noventa di Piave - Ponte di Piave;
- che l'urto è avvenuto in prossimità del centro della carreggiata ed entrambe le vetture terminavano la propria corsa contro il guardrail;
- che il sinistro è stato causato dall'esclusiva responsabilità della convenuta, che ha trovato conferma nel verbale redatto dalla polizia stradale di Treviso, intervenuta sul luogo dei fatti;
- che il veicolo sul quale viaggiava l'attrice ha riportato ingenti danni;
- di essere stata immediatamente trasportata con l'ambulanza presso l'ospedale di Oderzo,
dove è rimasta ricoverata fino al 4 maggio 2020;
- di aver subito, a causa del sinistro, la frattura pluriframmentata diafisaria medio prossimale dell'omero di destra e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della suddetta frattura;
- che, dopo le dimissioni, è seguito un lungo periodo di inabilità con necessità di sottoporsi a visite e terapie riabilitative;
- che durante questo periodo ha avuto estrema difficoltà nello svolgimento delle proprie attività personali quotidiane di cura della casa, della persona e della famiglia;
- di essersi rivolta al dott. per le valutazioni medico legali del caso;
Parte_6
- che, dalla perizia redatta dal dott. si evince come sussistano sia un danno Parte_6
biologico permanente che un'inabilità temporanea;
- che il dott. si è espresso anche sul livello di sofferenza patita dall'attrice, Parte_6
valutandolo di grado elevato durante il periodo di inabilità temporanea e medio lieve nei postumi permanenti;
3 - che, nonostante il tempo trascorso dall'incidente, persistono tutt'ora limitazioni funzionali così da risultare compromessa l'autonomia dell'attrice;
- di essersi rivolta allo studio di infortunistica di Conegliano, mediante il quale ha CP_6
inoltrato richiesta di risarcimento dei danni subiti ad entrambe le compagnie assicuratrici delle vetture coinvolte nel sinistro;
- che alla suddetta richiesta ha aderito solo la quale ha ritenuto di Controparte_4
inviare una somma di € 15.000,00, a tacitazione delle richieste risarcitorie, rendendosi indisponibile ad ogni altra definizione transattiva della vertenza;
- che, diversamente, sulla base della documentazione medica e della perizia di parte in suo possesso, il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivo subito dall'attrice può essere quantificato in euro 79.803,73, detratto l'acconto di euro 15.000,00, già ricevuto dalla
[...]
CP_4
- di aver quindi invitato, con missiva del 23 settembre 2020, le compagnie assicuratrici coinvolte a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, che si è conclusa con esito negativo.
È stata dichiarata la contumacia delle parti convenute.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
È stato nominato un c.t.u. al quale è stato affidato l'incarico di effettuare una valutazione medico legale sulla persona dell'attrice sulla base del seguente quesito:
“ 1) descriva lo stato di salute dell'attore, oltre a natura ed entità delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa e ad esso eziologicamente riconducibili, dal punto di vista tecnico – specialistico;
2) descriva i trattamenti praticati e la presumibile evoluzione della malattia, indicando se lo stato del
periziando sia suscettibile di miglioramento o aggravamento, con che grado di probabilità e in che misura, e infine se si prospetta la necessità di un nuovo esame ed eventualmente quando;
3) descriva gli eventuali precedenti morbosi del periziando al momento del sinistro e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
4) determini la durata della malattia e della inabilità temporanea sia assoluta che parziale, indicando le rispettive misure e chiarendo quali siano state le scale di riferimento applicate (c.d. barémes);
5) determini l'incidenza delle lesioni sull'integrità psicofisica preesistente, precisando a tal fine in che
modo e misura e si influiscano:
4 - sulla generica attitudine del soggetto allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi);
- sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali);
- sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
6) valuti la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e l'entità di quelle che in futuro saranno eventualmente necessarie”
È stata depositata la relazione peritale.
Si è costituita in giudizio, quale rappresentante processuale ex art 77 c.p.c. della convenuta
(CF ), la , con comparsa di Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_4
costituzione e risposta depositata in data 7 marzo 2023, sostenendo: 1) che, sulla base delle risultanze della c.t.u. medico legale sono state ridimensionate le avverse richieste risarcitorie essendo emersa una riduzione del grado di invalidità permanente reclamato in giudizio, nonché l'esclusione di poste di danno ulteriori e della necessità di spese mediche future, in aggiunta alla sovrabbondanza delle spese mediche già sostenute;
2) di aver contattato parte attrice cercando una definizione del contenzioso, senza ricevere riscontro;
3) di essere disponibile a definire la controversia con la corresponsione di ulteriori € 24.000,00 (oltre a quelli già corrisposti ante causam) oltre ai costi di C.t.u. e C.t.p. in corso di causa ed alla rifusione delle spese legali da determinarsi secondo i parametri monetari di cui all'art 55/20 14
a valori medi.
Con ordinanza del 13 marzo 2023 è stata formulata la seguente proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.:
“… ritenuto, a questo punto, di effettuare una delibazione sommaria di atti e documenti di causa al fine
di consentire di procedere ex art. 185 bis c.p.c. a seguito dell'istruttoria anche tecnico – specialistica sin qui espletata;
letta la relazione peritale;
considerato che
si appalesa superflua ed inconferente ogni ulteriore istruttoria;
p.t.m.
CP_7
la seguente proposta di conciliazione, allo stato degli atti e con riserva di ogni ulteriore, più ampia e
diversa valutazione, sotto ogni profilo oggetto di preliminare disamina:
5 1) corresponsione da parte della compagnia convenuta e a favore dell'attrice delle seguenti somme,
ovvero: a) € 18.553,86 per danno permanente del 11,5% in base alle tabelle di Milano più attuali;
b) €
12.127,50 per danno biologico temporaneo;
esclusa personalizzazione;
2) rifusione, da parte del convenuto, delle seguenti somme, ovvero: a) delle spese mediche indicate in atto
di citazione per € 9.453,00, con esclusione di ulteriori spese in quanto i postumi risultano stabilizzati;
b) di quanto da liquidarsi al c.t.u.; c) di spese per assistenza del ct.p. in corso di causa, per come indicate nella fattura in atti;
d) € 2.410,00 per spese di assistenza stragiudiziale (somma così quantificata secondo i valori medi dello scaglione di riferimento);
3) rifusione di somma corrispondente a tre mensilità e 22 giorni di assegno sociale, per come previsto all'attualità, per mancato esercizio attività di casalinga (con calcolo dei giorni di assegno sociale, in base alle percentuali ed al numero di giorni di inabilità temporanea di cui al punto 1b che precede);
4) esclusa rifusione di danni al vestiario ed alte voci di danno genericamente prospettate e non documentate;
5) rifusione da parte del convenuto di € 4.711,00 per spese legali giudiziali (fase di studio, introduzione ed istruzione secondo valori medi) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese
generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
6) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, con
l'evidenza che dal totale delle somme di cui sopra andrà detratto quanto eventualmente già versato
all'attore…”
Parte convenuta ha rappresentato la sua intenzione ad aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., mentre parte attrice ha chiesto chiarimenti e precisazioni in ordine ad alcuni punti della proposta formulata.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 sono stati forniti i chiarimenti e le precisazioni richieste dall'attrice ed è stata riformulata la seguente proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.:
“…preso atto che la convenuta ha rappresentato che intende aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c.;
tenuto conto delle deduzioni di parte attrice sul numero di giorni di inabilità temporanea;
tenuto inoltre conto della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno
patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal
6 contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale” (cfr. Sezione 3, Sentenza n.
20922 del 18/07/2023); ritenuto di confermare quanto proposto, salve le seguenti modifiche: a) applicazione del valore medio per il calcolo dell'inabilità temporanea (ovvero € 124,00 e non € 99,00); b) rideterminazione di quanto
previsto al punto 3 della proposta, con previsione di corresponsione di somma corrispondente a tre mensilità e 22 giorni del triplo dell'assegno sociale, per come previsto all'attualità 2024, per mancato esercizio attività di casalinga (con calcolo dei giorni di assegno sociale, come detto, già effettuato in base alle percentuali ed al numero di giorni di inabilità temporanea);
riservata comunque ogni più ampia valutazione di fatto e di diritto alla fase decisionale;
RIFORMULA la proposta ex art. 185 bis c.p.c. del 9 giugno 2023 nel senso sopra descritto, fermo il resto…”.
L'attrice non ha ritenuto percorribile la proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c., per come successivamente rideterminata, a differenza della convenuta che ha ribadito la sua adesione al bonario componimento prospettato.
Con ordinanza del 9 maggio 2024 è stata rigettata “… la richiesta di assunzione della prova orale,
formulata dall'attrice in memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2), in quanto i capitoli da 7 a 10 ed i numeri 14 e 15 sono genericamente prospettati e valutativi, il numero 11 ed il 13 generici, il 12 generico
e documentabile e la prova per testimoni sugli ulteriori capitoli inconferente ai fini della decisione… ”.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.
È stata successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note scritte versate in atti e, in data 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
7 1. Quanto al preliminare accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità nella determinazione dello stesso, deve rilevarsi come nessuno dei due aspetti richiamati sia mai stato in contestazione tra le parti costituite.
Né la compagnia convenuta (assicuratrice del veicolo guidato da che avrebbe P_
causato il sinistro, secondo la ricostruzione dell'attrice) né (nella sua Controparte_4
doppia veste di assicuratrice del veicolo ove l'attrice era trasportata al momento del sinistro e di rappresentante processuale ex art 77 c.p.c. della convenuta hanno mai Controparte_2
posto in contestazione i fatti così come riportati nell'atto di citazione, limitandosi ad una difesa circoscritta al quantum del risarcimento richiesto dall'attrice.
In ragione della contumacia di conducente del veicolo Honda Jazz targato CP_8
DA458RW, deve nondimeno darsi conto che la ricostruzione del sinistro offerta dall'attrice risulta confermata dal verbale degli agenti di polizia intervenuti sul posto i quali hanno rilevato:
“VERSO LE ORE 14.00, TALE SOLA A BORDO ALLA GUIDA DELLASUA P_
ATV HONDA JAZZ TRG. DA458RW, PERCORREVA LA LATERALE DELLA S.P.34 VIA
ARGINE PIAVE CON DIREZIONE DI MARCIA VERSO DETTA PROVINCIALE. GIUNTA
ALL'INTERSEZIONE CON QUEST'ULTIMA VIA, OVE VIGE SEGNALETICA
ORRIZZONTALE DI STOP, VI SI IMMETTEVA CON MANOVRA DI SVOLTAA SX VERSO
NOVENTA DI PIAVE, OMETTENDO LA PRECEDENZA AD UNA VOLVO V60 TRG. FA779TZ
PROVENIENTE DALLA SUA SX ED AVENTE DIREZIONE DI MARCIA DA NOVENTA
VERSO PONTE DI PIAVE CONDOTTA DA , VENENDONE IN Parte_5
COLLISIONE. L'URTO AVVENIVA IN PROSSIMITA' DEL CENTRO DELLA CARREGGIATA
E SI CONCRETTIZZAVA TRA LA PARTE LATERALE CENTRO SX DELLA HONDA E LA
PARTE ANTERIORE CENTRO SX DELLA VOLVO. DOPO L'IMPATTO LA HONDA
COLLIDEVA CON LA PARTE POSTERIORE
CONTRO
IL GUARD RAIL DI SX RISPETTO LA
DIREZIONE DELLA VOLVO, TERMINANDO POI SULLA ADIACENTE CORSIA, MENTRE
QUEST'ULTIMO VEICOLO TERMINAVA LA CORSA ANCH'ESSO
CONTRO
DETTO GUARD
RAIL CON LA PARTE ANTERIORE. LA Z.U. VENIVA RILEVATA IN PROSSIMITA' DEL
CENTRO STRADA, ED ERA COSTITUITA DA FRAMMENTI VARI APPARTENENTI AI
VEICOL. CAUSA GLIIMPATTI TUTTE LE OCCUPANTIDEI VEICOLI RIPORTAVANO
8 LESIONI, PER CUI VENIVANO TRASPORTATE ALL'O.C. DI ODERZO IN
AUTOAMBULANZA. NON VENIVANO RILEVATE ALTRE TRACCE SUL MANTO
STRADALE, NE TESTI ALCUNI IN LOCO.” (cfr. doc. 1 attoreo).
Sulla base della disamina del suddetto verbale ed in assenza di alcuna ricostruzione alternativa in ordine alle modalità del sinistro per cui è causa, deve pertanto P_
ritenersi responsabile del sinistro, risultando altresì comprovata l'effettiva presenza dell'attrice a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, oltre al fatto che la stessa ha riportato delle lesioni (per come certificato anche dal personale sanitario dell'ospedale di Oderzo, ove l'attrice è stata trasportata nell'immediatezza mediante autoambulanza - cfr. doc. 2 attoreo).
Per quanto esposto, viene accertata la responsabilità del sinistro del 27 aprile 2019, in via esclusiva, in capo a - conducente e proprietaria veicolo Honda Jazz targato P_
DA458RW, assicurata con la compagnia convenuta, in ragione della sua condotta di guida imprudente e negligente - circostanza che determina, nell'an, il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 di cui al d. lgs. n. 209/2005.
* * *
2. Va a questo punto premesso che, con riferimento alla riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attrice rispetto al sinistro, che il c.t.u. ha evidenziato che “la signora AR
, nell'incidente stradale occorso il 27.4.2019 riportò un politrauma caratterizzato da: -
[...]
frattura 3° prossimale omero destro -distorsione rachide cervicale. Le lesioni sono compatibili con la documentata dinamica dell'evento: la deformazione della vettura sulla quale la periziata era trasportata
è indicativa di vettori di forza di entità tale da rendere l'uso della cintura di sicurezza non sufficiente né
ad evitare l'impatto della spalla destra contro l'abitacolo nè il contraccolpo alla colonna cervicale, né, infine, ad attenuarne le conseguenze” (cfr. pagina 15 e 16 c.t.u. in atti).
Viene pertanto preliminarmente richiamata la condivisibile giurisprudenza, in tema di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “il giudice del merito non
è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa
9 correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta
di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015).
Fermo quanto sopra, va osservato come l'elaborato peritale è sorretto da valide argomentazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logico-deduttivo, oltre che avendo il c.t.u. risposto diffusamente ed in modo articolato alle osservazioni tecniche del c.t.p. di parte attrice, peraltro limitate alla sola questione del riconoscimento di maggiori somme a titolo di spese mediche.
Ne deriva che le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. devono ritenersi condivisibili e vengono fatte proprie in questa sede decisionale.
Venendo a questo punto alla quantificazione del risarcimento dovuto, devono essere separatamente analizzati i profili del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale.
Con riguardo al danno non patrimoniale, come noto, essa va distinto nelle voci del danno biologico temporaneo e del danno biologico permanente, oltre a doversi valutare la sussistenza del diritto alla c.d. personalizzazione, sussistendo in tal senso espressa domanda di parte.
Il C.T.U., con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha infatti accertato il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno, riscontrando la sussistenza di un danno biologico temporaneo valutabile nei seguenti termini:
- numero di giorni 10 al 100%;
- numero di giorni 60 al 75%;
- numero di giorni 90 al 50%;
- numero di giorni 90 al 25% (cfr. c.t.u. in atti).
Il controvalore economico di tale danno, calcolato secondo valori medi di € 144,00 per singolo giorno, in base alle Tabelle di Milano più attuali, va quantificato in € 17.640,00, come da ultimo chiesto dall'attrice e non essendovi ragioni per discostarsi da tale parametro di riferimento nel corso della malattia.
Quanto al danno biologico permanente, il c.t.u. ha rilevato una quota di invalidità permanente quantificabile nell'ordine del 11/12% (cfr. pag. 17 della perizia in atti, prodotta quale documento 40 attoreo).
10 A fronte di tale percentuale di invalidità, rientrante nella categoria del cosiddetto danno biologico c.d. “macro-permanente” (ossia superiore al 9% di invalidità), devono applicarsi le
Tabelle di Milano più attuali ed il controvalore economico di tale danno (invalidità pari al
11,50%) va quantificato nella somma di € 21.534,00.
La domanda attorea circa l'appesantimento del punto base di invalidità, ex art. 138, comma terzo, d.lgs. 209/2005, non può invece essere accolta, sia in quanto il c.t.u. ha in linea generale escluso la sussistenza di elementi per il “riconoscimento di ulteriori poste di danno integrative da risarcire” e soprattutto in quanto l'attrice non ha soddisfatto, nel caso di specie, i rigorosi standard probatori richiesti da tale disposizione, la quale consente un aumento del punto base solo qualora il danno alla salute incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali, i quali devono essere documentati e obiettivamente accertati.
Alla luce della nota evoluzione giurisprudenziale in materia, è consentito liquidare alla vittima di un danno alla salute un risarcimento maggiorato rispetto alla misura di base purché questa alleghi e dimostri che le conseguenze del danno, nel proprio caso, sono state diverse e più gravi rispetto a quelle usualmente provocate da un pari grado di invalidità nei casi analoghi,
oppure che l'evento lesivo ha prodotto conseguenze dannose non considerate nella liquidazione del danno biologico “in senso stretto”.
Nel caso di specie, tuttavia, le allegazioni di parte attrice circa l'impatto specifico del danno alla salute nella propria vita sono rimaste sfornite di supporto probatorio, oltre che genericamente (e peraltro tardivamente) prospettate in uno alla II memoria ex art. 183 comma
VI c.p.c. n. 2.
Pur richiamando quanto in precedenza disposto in ordine al rigetto della domanda di ammissione di capitoli di prova sulla questione, per completezza di disamina si osserva che sono state in ogni caso allegate circostanze fattuali che, anche ove provate, devono intendersi conseguenza normale ed intrinseca del danno biologico accertato.
La personalizzazione del predetto danno, pertanto, va esclusa in quanto comporterebbe un'indebita duplicazione risarcitoria a cui ostano gli arresti di cui alle note sentenze a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008.
11 Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale viene riconosciuto a favore dell'attrice, quale controvalore economico, il complessivo importo di € 39.174,00 (cifra data dalla somma di €
17.640,00 ed € 21.534,00), con esclusione di una personalizzazione.
* * *
Tanto precisato, si osserva a questo punto che il danno patrimoniale allegato da parte attrice consiste, in primo luogo, nella richiesta di rifusione delle spese sanitarie sostenute.
Per quanto riguarda le spese sostenute dall'attrice per terapie mediche e trattamenti riabilitativi, di cui l'attrice chiede il rimborso, deve richiamarsi quanto condivisibilmente osservato dal c.t.u., ovvero:
“Nell'atto di citazione viene richiesto il rimborso di spese pari ad € 9453,00 per spese mediche sostenute
+ € 5000,00 per spese da sostenere. Documentata anche spese di € 732,00 per relazione medico-legale del
Dott. L'onorario del professionista è da ritenere congruo con l'impegno professionale Parte_6
richiesto e rientra nelle indicazioni delle associazioni di categoria. Per quanto riguarda tutte le altre spese, la documentazione clinica in atti evidenzia come a partire del mese di Luglio 2019 la signora oltre al percorso terapeutico intrapreso all'Ospedale di Oderzo ha, Parte_4
contemporaneamente, fatto ricorso ad altre 3 strutture sanitarie (Centro di Medicina - Poliambulatorio
Marusia- Kinesostudio). E' pacifico il diritto della paziente di richiedere le prestazioni sanitarie dove meglio crede ma ciò comporta un aumento di esborsi (duplicati /triplicati) per prestazioni del tutto simili. La competenza del CTU deve limitarsi a segnalare la suddetta “atipicità”: la distinzione tra spese
“giustificate” e “non giustificate” non è oggettivamente possibile in quanto, in ogni caso, viziata da presunzione apodittica. L'indicazione che il CTU può fornire al Magistrato è che per la patologia di cui trattasi, in generale, il quadro clinico giunge a stabilizzazione con 2/3 cicli di trattamenti riabilitativi
nei casi più complessi: nella fattispecie, pertanto, laddove il ragionamento del CTU dovesse essere ritenuto condivisibile, la richiesta risarcitoria delle spese mediche non può trovare accoglimento “a piè di lista” bensì ricondotta ad una rimodulazione equitativa di esclusiva titolarità del Magistrato” (cfr. pagina 15, relazione peritale).
Il c.t.u. ha inoltre dato conto che il quadro clinico “è da ritenere stabilizzato” (cfr. pagina 16, atto di citazione).
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto le spese richieste solo parzialmente congrue.
12 Anche sotto tale profilo, la ricostruzione del perito risulta logica e condivisibile, oltre che immune da vizi motivazionali.
Le spese mediche risarcibili vanno pertanto limitate a quanto chiesto in atto di citazione, ovvero sulla base di un congruo numero di cicli di fisioterapie e visite specialistiche, per come effettuate in arco temporale di adeguata vicinanza temporale rispetto al sinistro, ovvero in misura di complessivi € 9.453,73 (somma, comunque cospicua, che la compagnia aveva peraltro accettato di corrispondere ex art. 185 bis c.p.c).
Deve ulteriormente riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale dovuto al mancato esercizio dell'attività di casalinga, che l'attrice non ha potuto svolgere durante il periodo di convalescenza.
Tale risarcimento deve essere parametrato all'importo della pensione sociale, come indicato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle
COLF, ovvero del triplo della pensione sociale” (cfr. Sezione 3, Sentenza n. 20922 del 18/07/2023).
Per l'effetto, tenuto conto che la misura dell'assegno sociale nel 2025 è pari ad € 7.002,97 annui, nonché della misura dell'inabilità temporanea accertata, la convenuta è tenuta a corrispondere la complessiva somma di € 7.049,87 (il triplo della pensione sociale è infatti pari ad € 57,55 giornalieri, motivo per cui vengono riconosciuti: € 575,50 per 10 giorni al 100%; € 2.589,75 per 60 giorni al 75%; € 2.589,75 per 90 giorni al 50%; € 1.294,87 per 90 giorni al 25%).
L'attrice ha inoltre chiesto la rifusione: a) di € 1.830,00, per spese di c.t.p.; b) di € 350,00, per spese di assistenza ospedaliera;
c) di € 1.000,00, per danni al vestiario;
d) di € 300,00, per spese varie “a stralcio”; e) di € 5.490,00, per spese di assistenza stragiudiziale.
La spesa di cui al punto a) viene riconosciuta: è infatti congrua, conseguenza diretta del sinistro e del mancato bonario componimento della controversia, oltre che documentata (cfr.
doc. 24 attoreo).
Va di converso esclusa la rifusione di danni chiesti per le voci di cui a punti b), c) e d), in quanto genericamente indicate ed attinenti a spese non documentate (il doc. 7 attoreo non risulta idoneo a comprovare il danno subito al vestiario specificamente utilizzato in occasione del sinistro, in quanto contenente una mera dichiarazione di parte ed uno scontrino relativo all'acquisto – in arco temporale successivo al sinistro - di un capo di abbigliamento).
13 Per quanto concerne la voce di cui al punto e), in linea con quanto in precedenza sommariamente evidenziato con ordinanza del 13 marzo 2023, viene accertato nell'an il diritto alla rifusione di somme a favore dell'attrice a tale titolo, dovendo essere infatti disattesa l'eccezione di parte convenuta secondo la quale le spese per assistenza stragiudiziale non sono dovute quando facciano riferimento ad attività complementare a quella giudiziale e/o prodromica alla stessa: l'attività svolta dallo infatti, va inquadrata quale Controparte_9
necessaria attività di tipo stragiudiziale che si pone in arco temporale antecedente rispetto alla fase contenziosa propriamente intesa e che rispetto alla stessa è distinta (con l'ulteriore evidenza che le parti convenute non hanno aderito alle richieste risarcitorie di parte attrice, offrendo una somma oltremodo limitata, così rendendo necessaria la fase giudiziale).
Per quanto riguarda il quantum, tuttavia, è congruo riconoscere a titolo di spese di assistenza stragiudiziali, la più limitata somma di € 2.410,00 rispetto alla maggior somma richiesta di €
5.490,00. Detta somma di € 2.410,00 è stata calcolata sulla base dei parametri applicabili di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al 2022, per lo svolgimento di detta attività, con quantificazione secondo valori medi. A detta somma, va aggiunta la sola componente dell'IVA, in quanto l'attrice si è avvalsa della collaborazione di uno studio di infortunistica e non di un avvocato
(le stesse fatture emesse dallo Studio, del resto, nulla prevedono a titolo di c.p. e spese generali).
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Per quanto sopra esposto, quindi, viene quindi accertata la responsabilità del sinistro del 27 aprile 2019, in via esclusiva, in capo a - conducente e proprietaria veicolo Honda P_
Jazz targato DA458RW, assicurata con la compagnia convenuta - in ragione della sua condotta di guida imprudente e negligente, circostanza che determina, nell'an, il diritto al risarcimento nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 di cui al d. lgs. n. 209/2005.
Ne deriva il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti, da porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 di cui al d. lgs. n. 209/2005.
Per l'effetto, i convenuti vanno condannati al pagamento a favore dell'attore della somma di €
39.174,00 per danno biologico, con quantificazione effettuata in base alla Tabelle di Milano più attuali, per come in precedenza più dettagliatamente evidenziato.
14 Detto importo, trattandosi di obbligazione di valore, va inoltre devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno sino al 27 aprile 2019 compreso. I convenuti sono infine tenuti al pagamento degli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, a decorrere dal 27 aprile 2019 (data del fatto illecito) al saldo.
I convenuti vanno altresì condannati alla rifusione integrale del danno patrimoniale, in misura pari ad € 21.273,80 per i motivi sopra indicati, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dal 23 settembre 2020 (data di invito alla negoziazione assistita, contenente compiuta quantificazione della somma chiesta a titolo di danno patrimoniale, valevole quale messa in mora della controparte) al saldo.
Va nondimeno detratto quanto già corrisposto in sede stragiudiziale dalla compagnia, ovvero la minor somma di euro 15.000,00 complessivi (rigettando la richiesta della compagnia di voler detrarre somme maggiori rispetto a quanto effettivamente versato, non sussistendone i requisiti).
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3. Le spese seguono la soccombenza e pertanto possono essere poste a carico della parte convenuta con riferimento alle prime tre fasi del giudizio, con quantificazione delle stesse in misura di € 4.711,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 545,00 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. n 147/2022, secondo valori medi, (scaglione di riferimento quello dei giudizi di valore sino ad € 52.000,00, attesa la misura del risarcimento concretamente disposto, ove si tenga conto di quanto versato in sede stragiudiziale dalla compagnia).
Le spese della fase decisionale vengono di converso poste a carico dell'attrice in misura pari ad
€ 2.905,00 (ovvero sempre secondo valori medi dello scaglione di riferimento), in quanto la decisione corrisponde a quanto proposto ex art. 185 bis c.p.c. ed accettato dalla convenuta anche a seguito dell'ultima formulazione (si precisa che, in questa sede, sono stati aggiornamenti i calcoli in ragione dei valori di cui alle tabelle di Milano più attuali e della misura dell'assegno sociale relativa all'anno 2025, ma tale necessaria operazione matematica
15 non può andare a detrimento della parte che aveva aderito a proposta ex art. 185 bis c.p.c.
formulata secondo il controvalore economico ratione temporis applicabile).
Ne deriva la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento del differenziale tra le due voci, ovvero la complessiva somma di € 1.801,00 (cifra data dalla differenza di compensi dovuti all'attrice per le prime tre fasi per € 4711,00 e di compensi dovuti alla convenuta per la quarta fase per € 2.905,00).
Nei rapporti tra le parti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta le spese di c.t.u., pari ad € 976,00, con conseguente condanna al pagamento di detta somma a favore dell'attrice, in quanto è pacifico che la stessa è già stata integralmente corrisposta al c.t.u. (cfr., inoltre, doc. 23).
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità del sinistro del 27 aprile 2019, in via esclusiva, in capo a - P_
conducente e proprietaria veicolo Honda Jazz targato DA458RW, assicurata con la compagnia
convenuta - in ragione della sua condotta di guida imprudente e negligente, con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento dei danni da porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art.
144 di cui al d. lgs. n. 209/2005;
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 144 di cui al d.lgs. n. 209/2005, condanna i convenuti, in solido tra loro, al
pagamento a favore dell'attrice: a) della somma di € 39.174,00 per danno biologico, con quantificazione effettuata in base alla Tabelle di Milano più attuali;
detta somma va devalutata alla data del sinistro (27 aprile 2019) e rivalutata di anno in anno sino al 2025 compreso;
oltre interessi al tasso legale sulla
somma di anno in anno rivalutata a decorrere dal 27 aprile 2019 (data del fatto illecito) al saldo;
b) del danno patrimoniale patito dall'attore, pari a complessivi € 21.273,80, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dal 23 settembre 2020 al saldo;
da detrarsi dalla somma complessivamente dovuta, di cui ai punti 2a) e 2b), quanto già corrisposto in
sede stragiudiziale dalla compagnia, ovvero la minor somma complessiva di euro 15.000,00;
3) condanna le convenute e in solido tra loro, a rifondere all'attrice le P_ Controparte_2
spese di lite, quantificate per le ragioni esposte in parte motiva in € 1.806,00 per compensi professionali,
oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla
16 rifusione di € 545,00 per anticipazioni documentate;
pone le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti,
definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, con condanna di queste ultime, in solido tra loro, a rifondere all'attrice complessivi € 976,00.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ad IVASS, per gli
accertamenti di competenza, ex art. 148 comma 10 d cui al d.lgs. 209 / 2005.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, il 15 maggio 2025.
Il giudice
Dott. Marco Saran
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