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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2922/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2922/2019 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Miriam
Dell'Ali, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Letizia
Scalia, che la rappresenta e difende giusta procura giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019, il proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 130/2019 emessa dal Giudice di Pace di Modica in data 26.03.2019 e depositata il
28.03.2019, relativa al procedimento n. 130/2019 R.G., a mezzo della quale si accoglieva l'opposizione ex art. 615 cpc, proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
n. 1000060006369100065 del 07.11.2018, notificata in data 25.11.2018, emessa ex art. 2 R.D.
639/2010. Mediante la predetta ingiunzione di pagamento il ingiungeva all'appellata il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 1.600,46 dovuta a titolo di canoni idrici non pagati e relative spese.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di con la sentenza oggi appellata, Pt_1
accoglieva la domanda attorea, dichiarava l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e annullava l'ingiunzione di pagamento per i seguenti motivi: il non aveva dato Parte_1
prova di aver notificato le relative fatture di riferimento, atti presupposti per l'emissione di una ingiunzione di pagamento, né di aver notificato i richiamati solleciti di pagamento, come atti interruttivi, ritenendo il credito ingiunto prescritto essendo trascorso il termine prescrizionale di cinque anni dal presunto credito.
L'appellante eccepiva l'ingiustizia della gravata sentenza per i seguenti motivi:
Ingiustizia della sentenza laddove il Giudice di prime cure dichiarava intervenuta la prescrizione sulle pretese del non tenendo conto degli atti interruttivi dei termini Parte_1
prescrizionali quinquennali inviati dall'Ente e versati in atti. Asseriva l'appellante, circa la notifica delle fatture, che non risultava allo stato alcuna norma diretta ad imporre la notifica mediante raccomandata o atti equiparabili, non sussistendo dunque alcun obbligo, ai fini della validità dell'invio della fattura, di inviare questa tramite mezzi differenti rispetto a quelli ordinari.
In particolare, con riferimento alle singole fatture, il affermava che Parte_1
relativamente alla n. 23837/2009 era stato notificato il primo sollecito di pagamento n. 5675 in data
19.07.2011 e il secondo n. 10006000135850047 il 21.12.2015, in conseguenza dei quali, si era compiuta l'interruzione della prescrizione quinquennale;
sulla fattura n. 11552/2012 precisava l'Ente appellante che in data 22.11.2012 l'appellata avanzava richiesta di rateizzazione operando un riconoscimento ex lege, tuttavia, in mancanza dei successivi pagamenti, il Parte_1
inviava il sollecito del 21.12.2015, notificato mediante raccomandata, interrompendo la prescrizione;
infine riguardo la fattura n. 7652/2013 sosteneva parte appellante che anche quest'ultima era stata debitamente notificata mediante il sollecito datato 21.12.2015 che aveva interrotto i termini prescrizionali.
Conseguentemente il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare gli atti in questione pregiudicando le pretese creditorie dell'Ente.
Per le superiori motivazioni l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 130/2019 emessa dal
Giudice di Pace di e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi legittima l'ingiunzione di Pt_1
pagamento n. 100060006369100065 del 07.11.2018 e le fatture in essa contenute, conseguentemente, condannare al pagamento dell'importo di € 1.600,45 oltre Controparte_1
interessi, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di risposta e di costituzione del 29.10.2019, si costituiva in giudizio CP_1 insistendo sull'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
[...]
Anzitutto, parte appellata affermava la correttezza della sentenza impugnata sulla base della scrupolosa analisi della documentazione prodotta che aveva condotto, il Giudice di prime cure, a dichiarare la mancata interruzione del termine di prescrizione del credito.
Nello specifico, in riferimento alla fattura n. 23837 e al relativo sollecito n. 5675/2011, asseriva l'appellata che la ricevuta di ritorno depositata non presentava alcun riferimento all'atto, mancando dunque la prova della notifica;
relativamente al sollecito n. 10006000135850047 del 21.12.2015 lo stesso riportava un numero di raccomandata differente rispetto al numero presente nella ricevuta di ritorno prodotta come prova della notifica;
riguardo al mancato pagamento della rateazione richiesta per la fattura n. 11552 l'Ente non aveva fatto seguire alcun procedimento di riscossione coattiva lasciando decorrere il termine quinquennale;
infine sulla fattura n. 7652 nessuna notifica risultava agli atti e il termine di prescrizione non si era interrotto mediante il relativo sollecito del
21.12.2015.
Concludeva l'appellata sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, posti in essere dal Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza n. 130/2019 emessa dal Giudice di Pace con vittoria di spese e compensi. Pt_1
Considerato.
L'appello è infondato e va, dunque, rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Il Giudice di primo grado, nell'impugnata sentenza, ha, invero, accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi per canoni idrici non corrisposti.
Ora, è pur vero che, diversamente da quanto ritenutosi nella sentenza gravata, deve assumersi relativamente al sollecito di pagamento canone idrico n. 5675/2011, datato 22.04.2011, riguardante la fattura n. 23837 del 20.11.2009 attinente ai canoni idrici dell'anno 2007, acquisita in giudizio la prova della sua notifica, avendo l'Ente appellante prodotto a prova della notifica, l'avviso di ricevimento datato 29.04.2011. Infatti, pur non sussistendo in detto avviso alcun riferimento all'atto di sollecito, tuttavia opera la presunzione di corrispondenza tra la copia di detto sollecito di pagamento prodotta in giudizio e la missiva ricevuta da spettando invero a Controparte_2 quest'ultima provare di aver ricevuto, mediante la raccomandata indicata nell'avviso di ricevimento, una documentazione differente rispetto al suddetto atto di sollecito versato in giudizio.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”
(Cass. Ord. n. 24149/2018).
“La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto” (Cass.
23920/2013).
In mancanza di tale prova, come nel caso di specie, l'atto di sollecito n. 5675/2011 del 22.04.2011 deve considerarsi regolarmente notificato ed efficace quale atto interruttivo della prescrizione quinquennale del credito oggetto della fattura n. 2387/2009.
Ciò detto, tuttavia, dalla notifica dell'atto di sollecito, ha cominciato a decorrere ex novo il termine di prescrizione quinquennale.
Epperò, diversamente, da quanto fin qui osservato, avuto riguardo al successivo atto di sollecito n.
100060001358500047 del 21.12.2015, riguardante la detta fattura n. 23837 del 22.04.2011 e altresì le fatture n. 1152 del 01/08/2012 e n. 7652 del 12.04.2013, sebbene anche in questo caso il
[...]
abbia prodotto in giudizio un avviso di ricevimento a riscontro della sua rituale notifica, Parte_1
nel caso di specie, non può operare la presunzione di cui si è detto di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, per la ragione che l'atto di sollecito depositato in giudizio riporta il numero della raccomandata A/R R82001013502, mediante la quale CP_ si deve assumere essere stata effettuata la notifica alla destinataria, laddove, di contro, l' appellante ha allegato, a prova della notifica dell'atto, una ricevuta di ritorno portante un numero differente, relativo infatti ad un'altra raccomandata A/R n. R82001015518, di tal che in conseguenza dell'indicazione di un numero di raccomandata A/R non corrispondente tra quello riportato nell'atto di sollecito e quello di cui alla ricevuta di ritorno prodotta, non vi è già a monte la prova della intervenuta notifica dell'atto di sollecito, che, secondo quanto indicato nel corpo dello stesso documento, sarebbe stato notificato con una diversa raccomandata, il cui avviso di ricevimento non è stato però prodotto in giudizio.
Infine, sulla richiesta di rateizzazione, avanzata da al Controparte_1 Parte_1
relativa al sollecito di pagamento del canone idrico n. 5455/2012, avente ad oggetto tra le altre, la fattura n. 11552/2012 deve affermarsi, come è vero che la richiesta di rateizzazione ha valenza di riconoscimento del debito, e che, pertanto, vale a interrompere il termine di prescrizione, tuttavia, ancora una volta, non è seguito nel successivo termine di cinque anni alcun atto interruttivo, e del sollecito n. 100060001358500047 del 21.12.2015, non è stata provata la regolare notifica, sicché anche il credito oggetto della predetta fattura deve ritenersi prescritto, come già sopra dichiarato.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui svolto devono dichiararsi prescritti i crediti di cui all'ingiunzione di pagamento n. 100060006369100065 notificata in data 26.11.2018, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2922/2019 R.G., così statuisce:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 130/2019, emessa dal
Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento n. 130/2019 R.G., depositata in data Pt_1
28.03.2019;
Condanna il a rifondere le spese di lite sostenute anche nel presente grado da Parte_1
che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa, in data 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2922/2019 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Miriam
Dell'Ali, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Letizia
Scalia, che la rappresenta e difende giusta procura giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019, il proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 130/2019 emessa dal Giudice di Pace di Modica in data 26.03.2019 e depositata il
28.03.2019, relativa al procedimento n. 130/2019 R.G., a mezzo della quale si accoglieva l'opposizione ex art. 615 cpc, proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
n. 1000060006369100065 del 07.11.2018, notificata in data 25.11.2018, emessa ex art. 2 R.D.
639/2010. Mediante la predetta ingiunzione di pagamento il ingiungeva all'appellata il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 1.600,46 dovuta a titolo di canoni idrici non pagati e relative spese.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di con la sentenza oggi appellata, Pt_1
accoglieva la domanda attorea, dichiarava l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e annullava l'ingiunzione di pagamento per i seguenti motivi: il non aveva dato Parte_1
prova di aver notificato le relative fatture di riferimento, atti presupposti per l'emissione di una ingiunzione di pagamento, né di aver notificato i richiamati solleciti di pagamento, come atti interruttivi, ritenendo il credito ingiunto prescritto essendo trascorso il termine prescrizionale di cinque anni dal presunto credito.
L'appellante eccepiva l'ingiustizia della gravata sentenza per i seguenti motivi:
Ingiustizia della sentenza laddove il Giudice di prime cure dichiarava intervenuta la prescrizione sulle pretese del non tenendo conto degli atti interruttivi dei termini Parte_1
prescrizionali quinquennali inviati dall'Ente e versati in atti. Asseriva l'appellante, circa la notifica delle fatture, che non risultava allo stato alcuna norma diretta ad imporre la notifica mediante raccomandata o atti equiparabili, non sussistendo dunque alcun obbligo, ai fini della validità dell'invio della fattura, di inviare questa tramite mezzi differenti rispetto a quelli ordinari.
In particolare, con riferimento alle singole fatture, il affermava che Parte_1
relativamente alla n. 23837/2009 era stato notificato il primo sollecito di pagamento n. 5675 in data
19.07.2011 e il secondo n. 10006000135850047 il 21.12.2015, in conseguenza dei quali, si era compiuta l'interruzione della prescrizione quinquennale;
sulla fattura n. 11552/2012 precisava l'Ente appellante che in data 22.11.2012 l'appellata avanzava richiesta di rateizzazione operando un riconoscimento ex lege, tuttavia, in mancanza dei successivi pagamenti, il Parte_1
inviava il sollecito del 21.12.2015, notificato mediante raccomandata, interrompendo la prescrizione;
infine riguardo la fattura n. 7652/2013 sosteneva parte appellante che anche quest'ultima era stata debitamente notificata mediante il sollecito datato 21.12.2015 che aveva interrotto i termini prescrizionali.
Conseguentemente il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare gli atti in questione pregiudicando le pretese creditorie dell'Ente.
Per le superiori motivazioni l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 130/2019 emessa dal
Giudice di Pace di e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi legittima l'ingiunzione di Pt_1
pagamento n. 100060006369100065 del 07.11.2018 e le fatture in essa contenute, conseguentemente, condannare al pagamento dell'importo di € 1.600,45 oltre Controparte_1
interessi, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di risposta e di costituzione del 29.10.2019, si costituiva in giudizio CP_1 insistendo sull'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
[...]
Anzitutto, parte appellata affermava la correttezza della sentenza impugnata sulla base della scrupolosa analisi della documentazione prodotta che aveva condotto, il Giudice di prime cure, a dichiarare la mancata interruzione del termine di prescrizione del credito.
Nello specifico, in riferimento alla fattura n. 23837 e al relativo sollecito n. 5675/2011, asseriva l'appellata che la ricevuta di ritorno depositata non presentava alcun riferimento all'atto, mancando dunque la prova della notifica;
relativamente al sollecito n. 10006000135850047 del 21.12.2015 lo stesso riportava un numero di raccomandata differente rispetto al numero presente nella ricevuta di ritorno prodotta come prova della notifica;
riguardo al mancato pagamento della rateazione richiesta per la fattura n. 11552 l'Ente non aveva fatto seguire alcun procedimento di riscossione coattiva lasciando decorrere il termine quinquennale;
infine sulla fattura n. 7652 nessuna notifica risultava agli atti e il termine di prescrizione non si era interrotto mediante il relativo sollecito del
21.12.2015.
Concludeva l'appellata sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, posti in essere dal Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza n. 130/2019 emessa dal Giudice di Pace con vittoria di spese e compensi. Pt_1
Considerato.
L'appello è infondato e va, dunque, rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Il Giudice di primo grado, nell'impugnata sentenza, ha, invero, accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi per canoni idrici non corrisposti.
Ora, è pur vero che, diversamente da quanto ritenutosi nella sentenza gravata, deve assumersi relativamente al sollecito di pagamento canone idrico n. 5675/2011, datato 22.04.2011, riguardante la fattura n. 23837 del 20.11.2009 attinente ai canoni idrici dell'anno 2007, acquisita in giudizio la prova della sua notifica, avendo l'Ente appellante prodotto a prova della notifica, l'avviso di ricevimento datato 29.04.2011. Infatti, pur non sussistendo in detto avviso alcun riferimento all'atto di sollecito, tuttavia opera la presunzione di corrispondenza tra la copia di detto sollecito di pagamento prodotta in giudizio e la missiva ricevuta da spettando invero a Controparte_2 quest'ultima provare di aver ricevuto, mediante la raccomandata indicata nell'avviso di ricevimento, una documentazione differente rispetto al suddetto atto di sollecito versato in giudizio.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”
(Cass. Ord. n. 24149/2018).
“La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto” (Cass.
23920/2013).
In mancanza di tale prova, come nel caso di specie, l'atto di sollecito n. 5675/2011 del 22.04.2011 deve considerarsi regolarmente notificato ed efficace quale atto interruttivo della prescrizione quinquennale del credito oggetto della fattura n. 2387/2009.
Ciò detto, tuttavia, dalla notifica dell'atto di sollecito, ha cominciato a decorrere ex novo il termine di prescrizione quinquennale.
Epperò, diversamente, da quanto fin qui osservato, avuto riguardo al successivo atto di sollecito n.
100060001358500047 del 21.12.2015, riguardante la detta fattura n. 23837 del 22.04.2011 e altresì le fatture n. 1152 del 01/08/2012 e n. 7652 del 12.04.2013, sebbene anche in questo caso il
[...]
abbia prodotto in giudizio un avviso di ricevimento a riscontro della sua rituale notifica, Parte_1
nel caso di specie, non può operare la presunzione di cui si è detto di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, per la ragione che l'atto di sollecito depositato in giudizio riporta il numero della raccomandata A/R R82001013502, mediante la quale CP_ si deve assumere essere stata effettuata la notifica alla destinataria, laddove, di contro, l' appellante ha allegato, a prova della notifica dell'atto, una ricevuta di ritorno portante un numero differente, relativo infatti ad un'altra raccomandata A/R n. R82001015518, di tal che in conseguenza dell'indicazione di un numero di raccomandata A/R non corrispondente tra quello riportato nell'atto di sollecito e quello di cui alla ricevuta di ritorno prodotta, non vi è già a monte la prova della intervenuta notifica dell'atto di sollecito, che, secondo quanto indicato nel corpo dello stesso documento, sarebbe stato notificato con una diversa raccomandata, il cui avviso di ricevimento non è stato però prodotto in giudizio.
Infine, sulla richiesta di rateizzazione, avanzata da al Controparte_1 Parte_1
relativa al sollecito di pagamento del canone idrico n. 5455/2012, avente ad oggetto tra le altre, la fattura n. 11552/2012 deve affermarsi, come è vero che la richiesta di rateizzazione ha valenza di riconoscimento del debito, e che, pertanto, vale a interrompere il termine di prescrizione, tuttavia, ancora una volta, non è seguito nel successivo termine di cinque anni alcun atto interruttivo, e del sollecito n. 100060001358500047 del 21.12.2015, non è stata provata la regolare notifica, sicché anche il credito oggetto della predetta fattura deve ritenersi prescritto, come già sopra dichiarato.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui svolto devono dichiararsi prescritti i crediti di cui all'ingiunzione di pagamento n. 100060006369100065 notificata in data 26.11.2018, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2922/2019 R.G., così statuisce:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 130/2019, emessa dal
Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento n. 130/2019 R.G., depositata in data Pt_1
28.03.2019;
Condanna il a rifondere le spese di lite sostenute anche nel presente grado da Parte_1
che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa, in data 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti