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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 709/2022
Tra:
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, e , rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_2
Massimiliano Manna e Franca Fiorelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bastia
Umbra, Piazza Mazzini n.66, come da delega in calce all'atto di citazione in I grado
Appellanti
e
, oggi , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della , oggi CP_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli ed elettivamente Controparte_4
domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Alfani n.4, come da procura in atti
Appellata nonche'
, in Controparte_5
persona del Commissario liquidatore Contumace avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1336/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2 “In via principale, acclarata l'applicazione di un tasso annuo extralegale e usurario, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale, relativamente ai contratti di “prestito chirografario” n. 314952000 del 20 agosto 2007 e n.
340569000 del 10 marzo 2008, nonché al “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, dei sovramenzionati atti negoziali, cui consegue la gratuità, onde, per l'effetto, pronunziarsi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili;
- In via subordinata, acclarata l'illegittimità, onde la nullità, delle vessatorie, inique ed unilaterali clausole negoziali di cui ai contratti di “prestito chirografario” n. 314952000 del 20 agosto 2007 e
n. 340569000 del 10 marzo 2008 e di “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, determinare il saldo effettivo dei menzionati rapporti bancari dall'apertura e per l'intera loro durata, eliminando gli esuberi, pronunziandosi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto al risarcimento dei danni tutti, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili;
nell'interesse del Signor Parte_2
- In via principale, stante la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, del contratto di “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c., pronunziarsi per la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, della fideiussione prestata dal Signor in favore della Parte_2
, con ogni conseguente statuizione in ordine Parte_1
alla liberatoria dal vincolo di solidarietà passiva;
- In via subordinata, acclarata l'illegittimità, onde la nullità, delle vessatorie, inique ed unilaterali clausole negoziali di cui al “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, determinare il saldo effettivo del menzionato rapporto bancario dall'apertura e per l'intera sua durata, eliminando gli esuberi, pronunziandosi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto al risarcimento dei danni tutti, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c.,
l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili.”
In ambito segnatamente istruttorio, autorizzare l'integrale accesso dell'apparato probatorio di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n. 2) del 26 giugno 2018”
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis - ribadite anche nel presente Controparte_2
Contr grado le conclusioni rassegnate da innanzi al Tribunale – dichiarare inammissibile/infondata/indimostrata e, comunque, rigettare l'avversa impugnazione ed ogni domanda e/o richiesta (anche istruttoria) formulata dall'appellante, con conseguente piena conferma della sentenza ingiustamente gravata.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Con ordinanza del 22/9/23 il Collegio rigettava le istanze istruttorie di parte appellante e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11/4/24 quando la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
e interponevano appello avverso la sentenza n.1336/22 con cui il Tribunale di Parte_2
Perugia aveva rigettato le loro domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità dei due contratti di prestito chirografario stipulati dalla società con l'allora , il primo il 20/8/07 Controparte_1
ed il secondo il 10/3/08, e a garanzia dei quali si erano costituiti due fideiussori, e Controparte_7
l'odierno appellante , nonché del contratto di mutuo ipotecario stipulato, anch'esso Parte_2 con l'allora , in data 4/2/10 e a garanzia del quali si erano costituiti sempre i Controparte_1
medesimi due fideiussori (la anche quale terza datrice di ipoteca). Gli appellanti davano atto CP_7 di aver domandato tale declaratoria avendo commissionato ad un esperto l'esame dei predetti contratti, esame dal quale era emerso come la banca avesse pattuito ed applicato interessi usurari, motivo per cui avevano anche dedotto la nullità delle fideiussioni prestate chiedendo altresì la condanna dell'istituto di credito alla rifusione delle somme percepite in base a tali contratti e al risarcimento dei danni.
Aggiungevano che si era costituita innanzi al Tribunale anche la Controparte_8
(succeduta nel frattempo alla contestando tutte le loro deduzioni e chiedendo Controparte_1
pertanto il rigetto della domanda.
Gli appellanti davano poi atto che il Tribunale – dopo aver interrotto il giudizio in ragione dell'avvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della rimasta poi Controparte_1
contumace a seguito della riassunzione da parte loro del giudizio - non aveva ammesso la chiesta
CTU ed aveva così statuito in sentenza: “Rigetta in rito, per difetto di legittimazione ad agire, le domande svolte da e da i refusione dell'indebito e Controparte_7 Parte_2 risarcimento del danno relative al contratto di finanziamento n. 314952000 per € 17.200,00 sottoscritto il 20 agosto 2007 e al contratto di finanziamento n. 340569000 per € 80.000,00 sottoscritto il 10 marzo 2008; rigetta in rito, per difetto di interesse ad agire, le domande svolte da e da Controparte_7
di nullità degli stessi due contratti di finanziamento e dei negozi di Parte_2
fideiussione ad essi collegati;
dichiara cessata la materia del contendere tra e - Controparte_7 Controparte_9
(avendo incorporato già , in Controparte_10 Controparte_1
proprio nonché quale mandataria di relativamente al contratto di mutuo Controparte_11 ipotecario per € 300.000,00 sottoscritto il 04 febbraio 2010; rigetta nel merito le rimanenti domande;
condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, calcolate così come esposto in Controparte_9 parte motiva, che si liquidano in € 11.908,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. ed interessi legali dalla pronuncia al saldo. compensa le altre spese di lite.”
Orbene, premesso che la aveva transatto giudizialmente la lite e che quindi il presente CP_7
appello è stato proposto solo dalla società attrice e dal si osserva che, con i tre motivi di Parte_2
appello articolati, questi ultimi hanno impugnato il capo della sentenza di I grado con cui il Tribunale aveva rigettato le loro domande nel merito. In particolare, con il primo motivo di appello, gli impugnanti hanno lamentato la violazione, da parte del primo Giudice, della legge n.108/96 in materia di usura e dell'art.1815 cc in punto di ritenuta insussistenza del dedotto sforamento della soglia anti- usura in tutti e tre gli indicati contratti richiamandosi alle opposte conclusioni tratte, all'esito dell'esame dei tre rapporti in contestazione, nella loro consulenza di parte ritualmente depositata in atti. Con il secondo motivo gli appellanti censuravano la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva rigettato le loro doglianze volte a far valere la nullità della garanzia fideiussoria prestata dal
Con il terzo motivo di appello la società ed il hanno lamentato la Parte_2 Parte_1 Parte_2
mancata ammissione della CTU contabile e delle prove per testi da loro richieste, incombenti istruttori che a loro dire avrebbero potuto dimostrare la correttezza dei loro assunti e che il Tribunale aveva ingiustificatamente negato ledendo in tal modo i loro diritti difensivi.
Si costituiva in questa sede anche (quale incorporante di che a Controparte_2 CP_9
suo volta aveva in precedenza incorporato , nuova ragione sociale di Controparte_10 [...]
osservando, quanto al primo motivo di appello, che la tesi di controparte, Controparte_1
che ha dedotto lo sforamento della soglia anti-usura per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è ormai largamente superata dalla giurisprudenza;
né – aggiungeva
– potrebbe tenersi conto delle doglianze degli appellanti relative al solo tasso di mora, che non hanno nemmeno provato fosse stato mai applicato dalla banca. Quanto poi al secondo motivo di appello quest'ultima evidenziava la piena correttezza delle argomentazioni del Tribunale in punto di mancanza di interesse degli appellanti in merito alle domande relative ai due contratti di prestito chirografario in quanto rapporti ormai conclusi già prima dell'introduzione del giudizio, senza considerare che nessuna allegazione in fatto era stata da loro fornita in punto di invalidità delle fideiussioni. Del tutto infondato, poi – continuava Controparte_2
– era il terzo motivo di appello, correttamente avendo il primo Giudice negato ingresso alla CTU da essi richiesta stante l'infondatezza delle loro domande;
ne conseguiva anche l'infondatezza delle domande di condanna di essa banca al pagamento di somme a qualunque titolo.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è del tutto infondato.
Con il primo motivo gli appellanti hanno ripercorso le argomentazioni già svolte innanzi al Tribunale richiamando i principi generali in materia di usura al fine di giustificare le loro affermazioni in punto di avvenuto sforamento, nei rapporti in esame, delle relative soglie: a tal fine gli stessi hanno richiamato le percentuali dei tassi pattuiti ed applicati dalla banca così come indicati nella loro CTP ma deve concordarsi con le argomentazioni già svolte dal Tribunale nelle quali si era evidenziato come a tale risultato il consulente degli appellanti fosse pervenuto procedendo alla sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori. In merito – come correttamente osservato dalla banca – la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai da tempo consolidata ed è tornata ampiamente sul punto anche di recente spiegando che “L'applicazione della normativa antiusura agli interessi e al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro lato, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura. Anche su questi aspetti si è espressa la citata sentenza delle
Sezioni unite, in sostanza individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
4.3. Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo
e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati
«ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.
4.4. Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 7 17.10.2019,
n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615).” (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez.I, ord. n.14214 del
5/5/22).
Inconferenti risultano poi le disquisizioni di parte appellante in punto di eventuale usurarietà dei tassi di mora autonomamente considerati, non perché non sia rilevante l'eventuale tasso usurario anche di questi ultimi ma perché gli appellanti non hanno nemmeno dedotto che si fosse verificata una situazione di ritardo nei pagamenti che avesse comportato l'applicazione in concreto di tali tassi da parte della banca.
Dovrà poi essere rigettato anche il secondo motivo di appello, volto a far valere la nullità della fideiussione prestata dal in relazione al contratto di mutuo ipotecario (essendo quest'ultimo Parte_2
privo di interesse, come statuito dal primo Giudice, in relazione alla garanzia prestata per i due prestiti chirografari contratti dalla in quanto rapporti ormai conclusi) trattandosi di garanzia Parte_1
accessoria ad un contratto nullo perché usurario: al riguardo è sufficiente richiamare quanto sopra osservato in punto di infondatezza delle allegazioni relative alla pretesa usurarietà di tale contratto per escludere, di conseguenza, il dedotto profilo di invalidità, per tale ragione, della fideiussione in questione.
Infondato, ancora, anche il terzo motivo di appello con il quale si è lamentata la lesione, ad opera del
Tribunale, dei diritti di difesa delle parti attrici per non aver ammesso né le prove testimoniali né la
CTU da loro richieste in quella sede, e reiterate anche nel presente grado di giudizio. E' infatti appena il caso di osservare che l'ammissione delle attività istruttorie richieste dalla parte presuppone una valutazione di possibile fondatezza delle relative allegazioni, sicché laddove, come nella specie, risultino infondate le stesse allegazioni (con particolare riguardo, come sopra evidenziato, alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia in conseguenza della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori, sommatoria inammissibile a tal fine) non vi sarebbe stata ragione di dare ingresso ad un'istruttoria volta a dimostrare fatti irrilevanti;
basti considerare che non v'era alcuna necessità di ammettere una CTU al fine di verificare se la somma, in ciascuno dei contratti esaminati, del tasso corrispettivo e di quello moratorio conducesse ad un tasso percentuale superiore alla soglia di legge considerata, trattandosi in verità di fatto pacifico: ma pur tuttavia non concretante alcuna violazione della normativa anti-usura che, in ragione dei suesposti principi più volte ribaditi dalla
Suprema Corte, non ammette in alcun modo una tale sommatoria.
Del tutto corrette poi le determinazioni del Tribunale laddove non aveva ammesso i capitoli di prova testimoniale articolati dagli appellanti (“1) Vero che la Banca delle Marche in A.S., oggi CP_9
relativamente al contratto di “prestito chirografario” n. 314952000, al contratto di “prestito
[...]
chirografario” n. 340569000, nonché al contratto di mutuo ipotecario stipulato i 4 febbraio 2010, rapporti tutti riconducibili alla , disponeva Parte_1
unilaterali mutamenti delle condizioni regolanti le menzionate linee di credito, con specifico riguardo ai tassi d'interesse ultralegali;
2) Vero che, ad una verifica della contrattualistica e della documentazione societaria, effettuata anche tramite l'ausilio del professionista contabile, Rag.
emergevano evidenti incongruenze tra i rendiconti bancari, le effettive Parte_3
movimentazioni, le risultanze di saldo e l'effettiva consistenza delle esposizioni rilevate, anche in ordine all'applicazione degli interessi convenzionali e moratori;
3) Vero che la Banca delle Marche in A.S., oggi nel periodo di riferimento, conseguiva maggiori ed Controparte_1
indebite competenze, sì da determinare un inesistente credito, in assenza di qualsivoglia corrispondente diritto o legittima pattuizione”): capitoli di prova, come può rilevarsi, o inconferenti rispetto alle questioni oggetto di causa o attinenti a circostanze documentali o generiche.
Dovrà insomma integralmente confermarsi la sentenza di I grado.
Le spese seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità delle questioni trattate e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria, con aumento di un terzo ai sensi dell'art.4, comma 8, del dm n.55/14 per manifesta fondatezza delle ragioni di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Controparte_2
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.964,00 (euro 6723,00 + un terzo) per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei requisiti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 709/2022
Tra:
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, e , rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_2
Massimiliano Manna e Franca Fiorelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bastia
Umbra, Piazza Mazzini n.66, come da delega in calce all'atto di citazione in I grado
Appellanti
e
, oggi , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della , oggi CP_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli ed elettivamente Controparte_4
domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Alfani n.4, come da procura in atti
Appellata nonche'
, in Controparte_5
persona del Commissario liquidatore Contumace avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1336/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2 “In via principale, acclarata l'applicazione di un tasso annuo extralegale e usurario, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale, relativamente ai contratti di “prestito chirografario” n. 314952000 del 20 agosto 2007 e n.
340569000 del 10 marzo 2008, nonché al “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, dei sovramenzionati atti negoziali, cui consegue la gratuità, onde, per l'effetto, pronunziarsi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili;
- In via subordinata, acclarata l'illegittimità, onde la nullità, delle vessatorie, inique ed unilaterali clausole negoziali di cui ai contratti di “prestito chirografario” n. 314952000 del 20 agosto 2007 e
n. 340569000 del 10 marzo 2008 e di “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, determinare il saldo effettivo dei menzionati rapporti bancari dall'apertura e per l'intera loro durata, eliminando gli esuberi, pronunziandosi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto al risarcimento dei danni tutti, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili;
nell'interesse del Signor Parte_2
- In via principale, stante la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, del contratto di “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c., pronunziarsi per la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, della fideiussione prestata dal Signor in favore della Parte_2
, con ogni conseguente statuizione in ordine Parte_1
alla liberatoria dal vincolo di solidarietà passiva;
- In via subordinata, acclarata l'illegittimità, onde la nullità, delle vessatorie, inique ed unilaterali clausole negoziali di cui al “mutuo ipotecario” del 4 febbraio 2010, determinare il saldo effettivo del menzionato rapporto bancario dall'apertura e per l'intera sua durata, eliminando gli esuberi, pronunziandosi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto al risarcimento dei danni tutti, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c.,
l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili.”
In ambito segnatamente istruttorio, autorizzare l'integrale accesso dell'apparato probatorio di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n. 2) del 26 giugno 2018”
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis - ribadite anche nel presente Controparte_2
Contr grado le conclusioni rassegnate da innanzi al Tribunale – dichiarare inammissibile/infondata/indimostrata e, comunque, rigettare l'avversa impugnazione ed ogni domanda e/o richiesta (anche istruttoria) formulata dall'appellante, con conseguente piena conferma della sentenza ingiustamente gravata.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Con ordinanza del 22/9/23 il Collegio rigettava le istanze istruttorie di parte appellante e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11/4/24 quando la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
e interponevano appello avverso la sentenza n.1336/22 con cui il Tribunale di Parte_2
Perugia aveva rigettato le loro domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità dei due contratti di prestito chirografario stipulati dalla società con l'allora , il primo il 20/8/07 Controparte_1
ed il secondo il 10/3/08, e a garanzia dei quali si erano costituiti due fideiussori, e Controparte_7
l'odierno appellante , nonché del contratto di mutuo ipotecario stipulato, anch'esso Parte_2 con l'allora , in data 4/2/10 e a garanzia del quali si erano costituiti sempre i Controparte_1
medesimi due fideiussori (la anche quale terza datrice di ipoteca). Gli appellanti davano atto CP_7 di aver domandato tale declaratoria avendo commissionato ad un esperto l'esame dei predetti contratti, esame dal quale era emerso come la banca avesse pattuito ed applicato interessi usurari, motivo per cui avevano anche dedotto la nullità delle fideiussioni prestate chiedendo altresì la condanna dell'istituto di credito alla rifusione delle somme percepite in base a tali contratti e al risarcimento dei danni.
Aggiungevano che si era costituita innanzi al Tribunale anche la Controparte_8
(succeduta nel frattempo alla contestando tutte le loro deduzioni e chiedendo Controparte_1
pertanto il rigetto della domanda.
Gli appellanti davano poi atto che il Tribunale – dopo aver interrotto il giudizio in ragione dell'avvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della rimasta poi Controparte_1
contumace a seguito della riassunzione da parte loro del giudizio - non aveva ammesso la chiesta
CTU ed aveva così statuito in sentenza: “Rigetta in rito, per difetto di legittimazione ad agire, le domande svolte da e da i refusione dell'indebito e Controparte_7 Parte_2 risarcimento del danno relative al contratto di finanziamento n. 314952000 per € 17.200,00 sottoscritto il 20 agosto 2007 e al contratto di finanziamento n. 340569000 per € 80.000,00 sottoscritto il 10 marzo 2008; rigetta in rito, per difetto di interesse ad agire, le domande svolte da e da Controparte_7
di nullità degli stessi due contratti di finanziamento e dei negozi di Parte_2
fideiussione ad essi collegati;
dichiara cessata la materia del contendere tra e - Controparte_7 Controparte_9
(avendo incorporato già , in Controparte_10 Controparte_1
proprio nonché quale mandataria di relativamente al contratto di mutuo Controparte_11 ipotecario per € 300.000,00 sottoscritto il 04 febbraio 2010; rigetta nel merito le rimanenti domande;
condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, calcolate così come esposto in Controparte_9 parte motiva, che si liquidano in € 11.908,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. ed interessi legali dalla pronuncia al saldo. compensa le altre spese di lite.”
Orbene, premesso che la aveva transatto giudizialmente la lite e che quindi il presente CP_7
appello è stato proposto solo dalla società attrice e dal si osserva che, con i tre motivi di Parte_2
appello articolati, questi ultimi hanno impugnato il capo della sentenza di I grado con cui il Tribunale aveva rigettato le loro domande nel merito. In particolare, con il primo motivo di appello, gli impugnanti hanno lamentato la violazione, da parte del primo Giudice, della legge n.108/96 in materia di usura e dell'art.1815 cc in punto di ritenuta insussistenza del dedotto sforamento della soglia anti- usura in tutti e tre gli indicati contratti richiamandosi alle opposte conclusioni tratte, all'esito dell'esame dei tre rapporti in contestazione, nella loro consulenza di parte ritualmente depositata in atti. Con il secondo motivo gli appellanti censuravano la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva rigettato le loro doglianze volte a far valere la nullità della garanzia fideiussoria prestata dal
Con il terzo motivo di appello la società ed il hanno lamentato la Parte_2 Parte_1 Parte_2
mancata ammissione della CTU contabile e delle prove per testi da loro richieste, incombenti istruttori che a loro dire avrebbero potuto dimostrare la correttezza dei loro assunti e che il Tribunale aveva ingiustificatamente negato ledendo in tal modo i loro diritti difensivi.
Si costituiva in questa sede anche (quale incorporante di che a Controparte_2 CP_9
suo volta aveva in precedenza incorporato , nuova ragione sociale di Controparte_10 [...]
osservando, quanto al primo motivo di appello, che la tesi di controparte, Controparte_1
che ha dedotto lo sforamento della soglia anti-usura per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è ormai largamente superata dalla giurisprudenza;
né – aggiungeva
– potrebbe tenersi conto delle doglianze degli appellanti relative al solo tasso di mora, che non hanno nemmeno provato fosse stato mai applicato dalla banca. Quanto poi al secondo motivo di appello quest'ultima evidenziava la piena correttezza delle argomentazioni del Tribunale in punto di mancanza di interesse degli appellanti in merito alle domande relative ai due contratti di prestito chirografario in quanto rapporti ormai conclusi già prima dell'introduzione del giudizio, senza considerare che nessuna allegazione in fatto era stata da loro fornita in punto di invalidità delle fideiussioni. Del tutto infondato, poi – continuava Controparte_2
– era il terzo motivo di appello, correttamente avendo il primo Giudice negato ingresso alla CTU da essi richiesta stante l'infondatezza delle loro domande;
ne conseguiva anche l'infondatezza delle domande di condanna di essa banca al pagamento di somme a qualunque titolo.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è del tutto infondato.
Con il primo motivo gli appellanti hanno ripercorso le argomentazioni già svolte innanzi al Tribunale richiamando i principi generali in materia di usura al fine di giustificare le loro affermazioni in punto di avvenuto sforamento, nei rapporti in esame, delle relative soglie: a tal fine gli stessi hanno richiamato le percentuali dei tassi pattuiti ed applicati dalla banca così come indicati nella loro CTP ma deve concordarsi con le argomentazioni già svolte dal Tribunale nelle quali si era evidenziato come a tale risultato il consulente degli appellanti fosse pervenuto procedendo alla sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori. In merito – come correttamente osservato dalla banca – la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai da tempo consolidata ed è tornata ampiamente sul punto anche di recente spiegando che “L'applicazione della normativa antiusura agli interessi e al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro lato, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura. Anche su questi aspetti si è espressa la citata sentenza delle
Sezioni unite, in sostanza individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
4.3. Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo
e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati
«ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.
4.4. Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 7 17.10.2019,
n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615).” (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez.I, ord. n.14214 del
5/5/22).
Inconferenti risultano poi le disquisizioni di parte appellante in punto di eventuale usurarietà dei tassi di mora autonomamente considerati, non perché non sia rilevante l'eventuale tasso usurario anche di questi ultimi ma perché gli appellanti non hanno nemmeno dedotto che si fosse verificata una situazione di ritardo nei pagamenti che avesse comportato l'applicazione in concreto di tali tassi da parte della banca.
Dovrà poi essere rigettato anche il secondo motivo di appello, volto a far valere la nullità della fideiussione prestata dal in relazione al contratto di mutuo ipotecario (essendo quest'ultimo Parte_2
privo di interesse, come statuito dal primo Giudice, in relazione alla garanzia prestata per i due prestiti chirografari contratti dalla in quanto rapporti ormai conclusi) trattandosi di garanzia Parte_1
accessoria ad un contratto nullo perché usurario: al riguardo è sufficiente richiamare quanto sopra osservato in punto di infondatezza delle allegazioni relative alla pretesa usurarietà di tale contratto per escludere, di conseguenza, il dedotto profilo di invalidità, per tale ragione, della fideiussione in questione.
Infondato, ancora, anche il terzo motivo di appello con il quale si è lamentata la lesione, ad opera del
Tribunale, dei diritti di difesa delle parti attrici per non aver ammesso né le prove testimoniali né la
CTU da loro richieste in quella sede, e reiterate anche nel presente grado di giudizio. E' infatti appena il caso di osservare che l'ammissione delle attività istruttorie richieste dalla parte presuppone una valutazione di possibile fondatezza delle relative allegazioni, sicché laddove, come nella specie, risultino infondate le stesse allegazioni (con particolare riguardo, come sopra evidenziato, alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia in conseguenza della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori, sommatoria inammissibile a tal fine) non vi sarebbe stata ragione di dare ingresso ad un'istruttoria volta a dimostrare fatti irrilevanti;
basti considerare che non v'era alcuna necessità di ammettere una CTU al fine di verificare se la somma, in ciascuno dei contratti esaminati, del tasso corrispettivo e di quello moratorio conducesse ad un tasso percentuale superiore alla soglia di legge considerata, trattandosi in verità di fatto pacifico: ma pur tuttavia non concretante alcuna violazione della normativa anti-usura che, in ragione dei suesposti principi più volte ribaditi dalla
Suprema Corte, non ammette in alcun modo una tale sommatoria.
Del tutto corrette poi le determinazioni del Tribunale laddove non aveva ammesso i capitoli di prova testimoniale articolati dagli appellanti (“1) Vero che la Banca delle Marche in A.S., oggi CP_9
relativamente al contratto di “prestito chirografario” n. 314952000, al contratto di “prestito
[...]
chirografario” n. 340569000, nonché al contratto di mutuo ipotecario stipulato i 4 febbraio 2010, rapporti tutti riconducibili alla , disponeva Parte_1
unilaterali mutamenti delle condizioni regolanti le menzionate linee di credito, con specifico riguardo ai tassi d'interesse ultralegali;
2) Vero che, ad una verifica della contrattualistica e della documentazione societaria, effettuata anche tramite l'ausilio del professionista contabile, Rag.
emergevano evidenti incongruenze tra i rendiconti bancari, le effettive Parte_3
movimentazioni, le risultanze di saldo e l'effettiva consistenza delle esposizioni rilevate, anche in ordine all'applicazione degli interessi convenzionali e moratori;
3) Vero che la Banca delle Marche in A.S., oggi nel periodo di riferimento, conseguiva maggiori ed Controparte_1
indebite competenze, sì da determinare un inesistente credito, in assenza di qualsivoglia corrispondente diritto o legittima pattuizione”): capitoli di prova, come può rilevarsi, o inconferenti rispetto alle questioni oggetto di causa o attinenti a circostanze documentali o generiche.
Dovrà insomma integralmente confermarsi la sentenza di I grado.
Le spese seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità delle questioni trattate e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria, con aumento di un terzo ai sensi dell'art.4, comma 8, del dm n.55/14 per manifesta fondatezza delle ragioni di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Controparte_2
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.964,00 (euro 6723,00 + un terzo) per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei requisiti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. S. Salcerini)