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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, emana e pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 3738/2024 promossa da: vv. , nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
n 31, codice fiscale elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Federica Lucattelli - Fax 0755731500, Pec
Email_1
- attrice nei confronti di:
(CF – P.IVA , amministrato da Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona dell'Amministratore Sig.ra , con sede in Corciano Controparte_2 Controparte_3
(PG), Via 4 Giornate di Napoli n. 3, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Marina Cancellotti PEC:
e dall'avv. Marco Bianchi PEC: Email_2
con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Marina Email_3
Cancellotti sito in Perugia, Via dei Priori n. 23 in forza di procura del 13/11/2024 a seguito del mandato assembleare del 12/11/2024.
– convenuto
Nonché di:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_4 C.F._2
Via Alessi n. 31, rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla comparsa di intervento volontario dagli Avv.ti Cosimo Gabriele Caforio e Katia De Noia congiuntamente pagina 1 di 16 e disgiuntamente, entrambi del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Alessi n. 31, che indicano per le comunicazioni e per le notificazioni il numero di fax 075/5739156 e l'indirizzo PEC: e Email_4
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- interveniente volontaria
Conclusioni per la parte attrice: “...LI …, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia della delibera del 9/7/2024 relativamente al punto n. 1 posto all'o.d.g.:
1) Dichiarare l'invalidità ovvero la nullità e/o l'annullabilità della delibera assunta dall'assemblea del in data 9/7/2024, relativamente al Controparte_5 punto 1 posto al relativo ordine del giorno per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”.
Conclusioni per il convenuto : “LI … In via preliminare rigettare la richiesta di CP_1 sospensione dell'efficacia della delibera oggetto di impugnazione avanzata da parte attrice non sussistendone i presupposti di legge.
Nel merito respingere le domande attoree in quanto inammissibili, indimostrate ed infondate, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la piena legittimità, validità ed efficacia della deliberazione assembleare 9/7/2024.
Spese del giudizio rifuse.”.
Conclusioni per la interveniente volontaria: “LI … dichiarato preliminarmente ammissibile
l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione e eccezione, così provvedere:
- in via preliminare, rigettare per tutte le ragioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, la richiesta di parte attrice circa la sospensione dell'efficacia della delibera del 09.07.2024 relativamente al punto n. 1 posto all'o.d.g.;
- nel merito, rigettare integralmente le domande dell'attrice, in tutti i termini della loro formulazione, poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
pagina 2 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, avv. Francesca Morici, ha impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 9 luglio 2024, con la quale il convenuto in seconda convocazione, ha approvato con la Controparte_1 maggioranza di 656,09 millesimi, l'installazione di un ascensore all'interno del , CP_1 con il dissenso della e l'astensione di altro condomino, per i seguenti Controparte_6 motivi:
1) Invalidità della delibera per mancanza del quorum deliberativo - l'opera deliberata non ha le caratteristiche per essere considerata fra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
2) Reiterata carenza di documentazione ai fini dell'assunzione di una valida delibera assembleare - violazione del dovere di trasparenza ed informazione della compagine condominiale;
3) Mancata analisi e conseguente valutazione di soluzioni alternative - carenza di documentazione;
4) Gravosità dell'opera di installazione dell'ascensore interno.
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva inoltre in giudizio la interveniente volontaria sig.ra . CP_4
La delibera opposta del 9 luglio 2024 veniva sospesa da questo giudicante con la riservata ordinanza del 31/01/2025, resa nel sub-procedimento n. R.G. 3738-1/2024.
Depositate le note ex art. 171-ter c.p.c. questo giudicante, con la riservata ordinanza del 8 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 261Sexies cpc.
La interveniente sig.ra in data 13 marzo 2025, faceva istanza di revoca dell'ordinanza CP_4 di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare.
Questo giudicante con provvedimento del 14 marzo 2025 fissava, con riferimento al sub- procedimento cautelare n. R.G. 3738-1/2024, l'udienza del 14 aprile 2025 alle ore 12.00 per la trattazione dell'istanza di revoca.
La parte attrice, con istanza del 17 marzo 2025, chiedeva previa modifica dell'ordinanza emessa in data 08.03.2025 quanto alle determinazioni ivi assunte, l'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive prima della data dell'udienza del 16.06.2025, a suo tempo fissata per la precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 16 Il convenuto, con istanza del 19 marzo 2025, chiedeva a sua volta che l'udienza CP_1 di precisazione delle conclusioni a suo tempo fissata, fosse anticipata al 14 aprile 2025 per motivi di economia processuale, in coincidenza con la decisione sull'istanza di revoca della
Ordinanza di sospensione della delibera.
Questo giudicante con provvedimento del 22 marzo 2025 provvedeva sulla richiesta di parte convenuta di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché sulla richiesta attorea di concessione di un termine per note e pertanto disponeva, a parziale modifica dell'ordinanza dell'8 marzo 2025, l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile 2025, data coincidente e con la decisione sulla revoca dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare, nonché
l'assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali sino al 12 aprile 2025;
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisone con riserva di deposito nel termine di 30 giorni e viene decisa in data odierna ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., come di seguito.
Diritto.
Quanto al merito della causa.
Già con l'ordinanza del 31gennaio 2025, con la quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 9 luglio 2024, adottata dal convenuto e resa nel sub-procedimento n. R.G. 3738-1/2024, pur residuando alcuni dubbi CP_1 marginali sulla legittimità della delibera adottata dall'assemblea condominiale del 9 giugno
2021, erano già state anticipate molte delle ragioni che fanno ritenere infondata la domanda attorea.
Con il primo motivo di impugnazione la parte attrice ritiene che la delibera condominiale del
9 luglio 2024 debba essere annullata perché approvata con il quorum semplificato, di cui all'art. 1120, comma 2, secondo comma c.c., perché l'installazione di un ascensore costituirebbe già di per sé un'innovazione, tale da richiedere un diverso quorum per la sua approvazione ed inoltre perché l'opera autorizzata non sarebbe idonea ad abbattere le barriere architettoniche, non rispettando le specifiche dimensionali dettate dall'art. 8 del
D.M. 236/1989, attuativo della Legge 13/1989 ed in particolare quelle della cabina ascensore.
La prospettazione attorea è tuttavia infondata.
pagina 4 di 16 Intanto perché, al fine della determinazione del quorum necessario alla approvazione della delibera, deve ritenersi che la maggioranza necessaria alla sua approvazione debba essere individuata in quella prevista dall'art. 2 della legge 13/89, nell'art. 1120, secondo comma, n.
2) e dal secondo comma dell'art. 1136 del Codice Civile, che prescrivono tutti un quorum semplificato per l'approvazione di quelle deliberazioni condominiali finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati.
Né di ostacolo alla qualificazione dell'opera quale mezzo per eliminare le barriere architettoniche, come si vedrà nel prosieguo, può essere la minore dimensione dell'ascensore rispetto allo standard previsto dal D.M. n. 236/1989.
La legge 13/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”, quanto al quorum necessario alla loro approvazione, all'art. 2, dispone: “1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima
o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile.
Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.
Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo
1120 del codice civile.”.
Dunque, il quorum che la legge richiede per tali interventi condominiali è proprio quello previsto dall'art. 1120, secondo comma, n. 2), del Codice Civile in combinato disposto con il secondo comma dell'art. 1136 del codice: “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: … omissis ….. 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche … .”.
La maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1136 è la seguente. “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
pagina 5 di 16 intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.” e, pertanto, la delibera in esame, sotto questo specifico profilo è stata legittimamente adottata.
Del resto, è lo stesso Legislatore che esclude l'applicabilità alla fattispecie di un diverso quorum deliberativo rispetto a quello adottato, non potendosi in alcun modo definire l'opera di carattere voluttuario: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.”.
Quanto poi alla dedotta circostanza che l'ascensore, causa le sue dimensioni, non possa essere ritenuto idoneo ad eliminare le barriere architettoniche perché non conforme alle specifiche prevista dal D.M. n. 236/1989, va ricordato che i requisiti dimensionali indicati dal
D.M. predetto, attuativo della Legge 13/89, non possono essere considerai ostativi alla realizzazione dell'opera.
Il campo di applicazione del D.M. richiamato, definito dall'art. 1, è infatti esclusivamente circoscritto alle seguenti ipotesi:
“1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.”.
L'installazione dell'ascensore per cui è causa non può evidentemente essere assimilata alla ristrutturazione di un edificio e quindi la funzione di eliminare le barriere architettoniche attribuita dal condominio all'ascensore non può essere esclusa, come vorrebbe la difesa attorea, dalle ridotte dimensioni della cabina rispetto delle specifiche dimensionali di cui al
D. M. 236/1989, poiché l'immobile non è di nuova costruzione, né interessato da un più ampio intervento di ristrutturazione, né riferito agli spazi esterni degli edifici, consistendo di fatto in un mero intervento diretto all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ciò premesso è necessario a questo punto verificare se la costruzione dell'ascensore, come deliberata dal , possa essere considerata o meno quale rimedio utile CP_1 all'abbattimento delle barriere architettoniche ed ancor prima, se all'interno del CP_1 siano presenti delle barriere architettoniche.
pagina 6 di 16 La delibera che ha imposto l'installazione dell'ascensore si è resa necessaria dalla particolare condizione dei condomini del terzo piano, che peraltro ha dato corso all'intervento volontario, ex art. 105, comma 2, c.p.c., della condomina , la quale ha CP_4 rappresentato/documentato che essendo proprietaria di un appartamento posto al terzo piano del condominio (la circostanza non è contestata) e che, versando in condizioni di salute particolarmente precarie, l'installazione di un ascensore doveva ritenersi indispensabile per consentirle il normale svolgimento della vita quotidiana.
Oltre ad avere un'età sicuramente avanzata, essendo ultraottantenne, la predetta risulta inoltre affetta da patologie tali da giustificare il riconoscimento di una grave invalidità pari al
100%, nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/1992, comma 3, art. 3, perché “Portatore di Handicap in Situazione di Gravità” e, peraltro “... invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”.
L'interveniente, causa le minorate condizioni fisiche in cui versa e la collocazione del proprio appartamento al terzo piano dell'edificio, sicuramente non è in grado di percorrere agevolmente le numerose rampe di scale necessarie a raggiungere la propria abitazione, dovendosi ritenere verosimile la possibilità, prospettata dalla medesima parte, di non poter più uscire di casa in quanto impedita nel percorrere le scale, motivo per cui l'istallazione dell'ascensore risulterebbe più che opportuna al fine di consentire a lei ed al coniuge, anch'esso ultraottantenne, di poter attendere alle ordinarie incombenze quotidiane.
Peraltro, l'interveniente, “proprio in ragione dell'innegabile pregiudizio che l'odierna interveniente sta subendo ormai da mesi e mesi” si era già risolta ad inviare al
[...]
, nell'agosto del 2023, una diffida urgente per l'eliminazione delle barriere Parte_3 architettoniche, facendo appello al principio di solidarietà condominiale.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, non si può ragionevolmente non ritenere che la sig.ra abbia delle oggettive difficoltà nel salire o nel discendere le CP_4 scale condominiali e che, per la situazione rappresentata, dette scale rappresentino per lei una rilevante barriera architettonica.
Ciò alla luce della inequivoca previsione del citato D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che, all'art. 1, nel definire il concetto di barriera architettonica, dispone: “1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
pagina 7 di 16 a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
…”.
Non può del resto trovare consenso alcuno la tesi attorea per la quale, per le sue peculiari caratteristiche costruttive, la scala condominiale non dovrebbe essere considerata alla stregua di una vera e propria barriera architettonica, perché comunque idonea a consentire l'accesso alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari ed inoltre perché conforme alle caratteristiche funzionali e dimensionali richieste dall'art.
8.1.10 e dell'art.
4.1.10 del D.M
236/1989, attuativo della Legge 13/1989, in quanto, in ogni caso, le scale condominiali, pur se ampie e con pendenza non particolarmente pronunciata, indipendentemente dalla loro rispondenza ai dettami indicati dalla normativa richiamata, non possono, sia per la loro natura (si tratta comunque una scala), che per le difficoltà certificate di deambulazione della sig.ra non costituire un ostacolo fisico tale da generare disagio per la mobilità, CP_4 in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita.
Nel caso di specie la sig.ra è certamente impedita, o quantomeno fortemente CP_4 ostacolata in termini di mobilità, dalla presenza delle scale, ancorché caratterizzate da un andamento regolare ed omogeneo, mentre, se fosse presente un ascensore all'interno del condominio, o altro presidio similare, detto disagio non sussisterebbe o quantomeno sarebbe sensibilmente ridotto.
Giova in proposito richiamare il principio di solidarietà sociale indicato dalla S.C. per il quale:
“In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l.
n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di pagina 8 di 16 costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.” Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017.
La presenza della scala e l'opposizione attorea alla realizzazione dell'ascensore, per altro verso, giustificano l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. da parte della sig.ra la quale ha titolo per chiedere la conferma della delibera condominiale CP_4
09.07.2024 ed il rigetto integrale delle domande dell'attrice, intervento che può essere qualificato dunque come adesivo dipendente che, in ogni caso, giustifica anche l'ammissione delle prove documentali prodotte in corso di causa.
Esaurito l'esame del primo motivo di ricorso viene ora in rilievo l'ulteriore doglianza attorea riferita la reiterata carenza di documentazione ai fini dell'assunzione di una valida delibera assembleare e la violazione del dovere di trasparenza ed informazione della compagine condominiale.
Già con l'ordinanza del 31 gennaio 2025, con la quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 9 luglio 2024, questo giudicante aveva avuto occasione di chiarire che la documentazione prodotta dalla parte convenuta nel presente giudizio aveva certamente in larga parte colmato il lamentato difetto di documentazione, trasparenza e informazione che aveva caratterizzato la precedente delibera di similare contenuto.
Opportunamente il resistente, al fine di fornire le informative richieste, ha CP_1 prodotto i seguenti documenti:
7) Relazione Tecnica 13/06/2024
8) SCIA del 22/02/2024
9) PRESENTAZIONE GENIO CIVILE del 5/6/2024
10) RELAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
10/06/2024
11) PREVENTIVO ROSETTI ASCENSORI 7/3/2024.
12) PREVENTIVO LIAFF 2/4/2024.
Il ha poi aggiunto che il progetto per l'installazione dell'ascensore nel vano CP_1 scala comune era stato depositato presso il di Perugia tramite SCIA prot. n. 47329 CP_7 del 22/02/2024 e che era stato inoltre depositato presso il Genio Civile di Perugia anche il pagina 9 di 16 Progetto Strutturale con il Prot. n. 127618 del 5/06/2024, ed infine che era stato anche predisposto il Piano di Sicurezza e coordinamento del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione unitamente al Cronoprogramma dei lavori.
Dunque, non si era trattato, come sostiene in proposito la difesa attorea, di una delibera che, semplicemente, replicava la precedente, ma di una delibera, quella del 9 luglio 2024 oggetto della presente opposizione, adottata successivamente al perfezionamento delle necessarie pratiche burocratiche che la normativa edilizia vigente impone per l'installazione dell'ascensore in questione ed in particolare sulla base della Relazione Tecnica, della SCIA depositata e dell'inoltre della pratica inviata al competente Genio Civile.
Non consta infatti che tali atti sino stati in qualche modo giudicati inidonei dalle autorità ammnistrative che cui erano state avviate le relative pratiche, salvi i rilievi formulati dal competente Comune di cui alla “Comunicazione ordine sospensione lavori. Richiesta di conformazione alla normativa vigente”, prot. n. 47392 del 22/02/2024, con la quale, medio tempore, i funzionari incaricati del controllo della pratica edilizia avevano accertato la non completezza della documentazione allegata alla S.C.I.A. attesa la mancanza dei grafici dello stato di progetto quotati, della documentazione prevista dalla L. 13 del 1989 e s.m.i. sull'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'indicazione dei precedenti edilizi rilasciati per l'immobile.
Sullo specifico punto va però rilevato che il Tecnico del aveva prontamente CP_1 provveduto a sanare le predette anomalie, come emerge dal documento 8d) di parte convenuta, attestante l'avvenuta presentazione dell'integrazione dei documenti richiesti in data 08/03/2024.
Quanto precede conferma dunque, in primo luogo, che la documentazione in base alla quale il ha adottato in data 9 luglio 2024 la decisione di procedere CP_1 all'installazione dell'ascensore era sicuramente completa sin dall'8/03/2024 e che era idonea allo scopo ma, soprattutto, che il Comune competente a ciò preposto ha evidentemente eseguito un puntuale controllo sulla pratica edilizia, ritenendola conforme alla normativa vigente, non rilevando ulteriori difformità rispetto a quelle segnalate e sanate.
Quindi, con riferimento al secondo motivo di illegittimità della delibera indicato dalla parte attrice, deve essere affermato che non sussiste la dedotta carenza di documentazione ai fini dell'assunzione di una valida delibera assembleare ed alla violazione del dovere di pagina 10 di 16 trasparenza ed informazione della compagine condominiale, attesa la presenza delle prove documentali versate in atti.
Ciò rileva anche sotto il profilo dell'operatività dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge 13/1989 in quanto, essendo stata la pratica edilizia esaminata compiutamente dagli organi competenti, la decisione condominiale non è suscettibile di rilievi inerenti la stabilità dell'edificio: “Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.” ed in particolare si rileva la pratica è stata inviata, come dovuto, anche al competente Genio Civile in data 6 maggio 2024 (doc. 9) al fine delle necessarie ulteriori verifiche connesse al Rischio Sismico e dunque alla stabilità dell'edificio.
La formulazione della norma appena richiamata consente anche di esaminare meglio uno dei i due motivi per i quali, con la riservata ordinanza del 31/01/2025, resa nel sub- procedimento n. R.G. 3738-1/2024, era stato prima facie ritenuto sussistente il fumus boni iuris necessario alla sospensione della delibera del 9 luglio 2024.
Nel provvedimento predetto si era infatti motivato che “… sebbene i documenti depositati appaiano idonei a chiarire la maggior parte delle necessità di informazione indicate dalla attrice, deve rilevarsi che, quantomeno con riferimento ad alcuni temi specifici, permane ancora una situazione di incertezza.
Il non ha infatti chiarito se l'opera possa ritenersi adeguata sotto il profilo CP_1 dell'impatto acustico e dunque se le immissioni di rumore proveniente dell'ascensore siano tali superare quella normale tollerabilità indicata dall'art. 844 c.c. o i limiti indicati dal
D.P.C.M. 05/12/1997 per le immissioni all'interno del singolo appartamento prodotti dall'ascensore, classificabile quale impianto tecnologico a funzionamento discontinuo.
Inoltre, permane ancora indecisione sull'aspetto definitivo dell'opera ed in particolare sulla individuazione della finitura esterna del manufatto, di sicuro rilievo ai fini della valutazione di compatibilità con un fabbricato di pregio storico-architettonico.”.
Nell'affrontare il secondo dei rilievi che precedono, riferito alla mancata definitiva individuazione della finitura esterna del manufatto, è necessario tuttavia procedere ad un confronto tra il contenuto dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge 13/1989 che, come si è appena visto espressamente dispone, quanto agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche resta fermo “unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato”, mentre l'art. 1120, ultimo pagina 11 di 16 comma, richiamato dalla norma che precede, recita: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”
La normativa specifica che regola la materia delle barriere architettoniche, a differenza dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., fa esclusivo riferimento “al divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato” escludendo pertanto dal divieto tutte quelle opere che per le loro caratteristiche possano in qualche modo alterare “il decoro architettonico” dell'edificio.
È dunque evidente, melius re perspensa, che le differenze cromatiche di finitura dell'ascensore, ove considerate in qualche modo riconducibili al decoro architettonico dell'edificio, non possano costituire in alcun modo ostacolo alla sua legittima installazione.
Venendo poi alla prima delle questioni individuate nel provvedimento interinale anzidetto, riferita all'impatto acustico dell'opera, allo stesso modo va evidenziato che la normativa di settore presuppone solo una valutazione ex post della sussistenza di problematiche in tal senso e pertanto la questione non demandabile ad un eventuale CTU, che potrebbe eventualmente misurare il fenomeno solo successivamente all'installazione dell'ascensore.
La parte attrice aveva dedotto in proposito che: “Il non ha infatti chiarito se CP_1
l'opera possa ritenersi adeguata sotto il profilo dell'impatto acustico e dunque se le immissioni di rumore proveniente dell'ascensore siano tali superare quella normale tollerabilità indicata dall'art. 844 c.c. o i limiti indicati dal D.P.C.M. 05/12/1997 per le immissioni all'interno del singolo appartamento prodotti dall'ascensore, classificabile quale impianto tecnologico
a funzionamento discontinuo.”.
Ma, ad una più approfondita valutazione della circostanza, va ricordato che il D.P.R. 5 dicembre 1987 sulla “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” alla Tabella A, nella parte riferita agli impianti tecnologici dispone che la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti ivi previsti, ma soprattutto che “… Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.”.
È evidente, pertanto, che la verifica dell'adeguatezza dell'ascensore sotto il profilo dell'impatto acustico non può essere preventivamente accertata ma solo in esito ad una apposita verifica disposta ex post successivamente all'installazione del manufatto.
pagina 12 di 16 Quanto precede, oltre a giustificare, la revoca della sospensiva accordata a suo tempo, introduce le ragioni poste alla base del diniego della CTU, chiesta in via istruttoria dalla parte attrice.
Il quesito proposto è il seguente: “1 - Accertare se le dimensioni del progettato ascensore siano tali da permettere una valutazione di sicurezza dello stabile, tenuto conto dello spazio di manovra che residuerebbe tra l'opera e l'antistante muro condominiale centrale, intorno al quale salgono le scale condominiali (es. passaggio di una barella, passaggio di due persone contemporaneamente, trasloco di mobilio ingombrante);
2 - Accertare se la realizzazione dell'opera permetterebbe la successiva installazione di un montascale o servoscala, qualora si rendesse necessaria per la mobilità di un soggetto invalido in carrozzina e se la successiva installazione di un montascale consentirebbe una valutazione di sicurezza dello stabile, tenuto conto dello spazio di manovra che residuerebbe tra l'ascensore da realizzare e l'eventuale montascale da installare;
3 - Accertare se l'opera progettata sia l'unica soluzione praticabile per permettere agli abitanti dello stabile di accedere alle proprie unità abitative senza l'utilizzo della scala condominiale;
4 - accertare se la SCIA, depositata in atti e presentata al per la realizzazione CP_7 dell'ascensore interno presso il , sia o meno completa, ovvero se Controparte_5 la stessa avrebbe dovuto essere presentata non solo dal , ma anche CP_1 singolarmente dai soggetti proprietari del locale cantina, ove sorgeranno, da progetto, le fondazioni del predetto ascensore.”.
È necessario procedere separatamente all'esame dei singoli quesiti di CTU.
Il primo quesito deve ritenersi esplorativo.
La parte attrice con il primo quesito, ha affidato alla CTU quanto avrebbe potuto sin dall'inizio dedurre con una specifica e dettagliata allegazione, ovvero se lo spazio di manovra che residuerebbe tra l'opera e l'antistante muro condominiale centrale, intorno al quale salgono le scale condominiali (es. passaggio di una barella, passaggio di due persone contemporaneamente, trasloco di mobilio ingombrante) sia sufficiente a garantire la, non meglio precisata, sicurezza dello stabile, tenuto conto dello spazio di manovra che residuerebbe tra l'opera e l'antistante muro condominiale centrale, intorno al quale salgono le scale condominiali.
pagina 13 di 16 Tale allegazione non si basa tuttavia su una effettiva misurazione degli spazi che residuerebbero all'esito dell'installazione dell'ascensore, per altro verso addirittura osteggiata per le ridotte dimensioni del manufatto, ma su una mera ipotesi, non assistita dal alcuna verifica tecnica o dato di qualsiasi genere, magari verificato da un Consulente di parte, e pertanto la richiesta non può che essere confinata nell'ambito delle ipotesi, così da risultare esplorativa, trattandosi di una prospettazione di natura meramente ipotetica, avendo peraltro il fornito, come si è visto, ampia documentazione circa l'ingombro ed il CP_1 posizionamento dell'opera.
Tale prospettazione muove del resto dalla critica, peraltro indimostrata, da sempre avanzata dalla parte attrice e riproposta anche nelle memorie conclusionali, circa l'asserita indeterminatezza dell'ingombro dell'opera, che tuttavia è infondata.
In atti sono infatti presenti tutte le informazioni necessaria ad individuare esattamente l'ingombro dell'opera, che ben avrebbero potuto consentire alla parte di formulare specifiche e circostanziate censure al progetto, invece di affidarsi alla verifica (esplorativa) di un CTU nominato dal giudice.
Dele resto, richiamate in proposito le precedenti considerazioni sulla correttezza della pratica edilizia e sulla mancanza di rilievi sia da parte del che del Genio Civile, che l'hanno CP_7 sottoposta a verifica, deve affermarsi che il progetto può ritenersi elaborato nel pieno rispetto della normativa che regola la materia.
Il secondo quesito, che discende dal precedente, è legato alla possibilità o meno che la realizzazione dell'opera permetta l'installazione di un montascale o servoscala, in aggiunta all'ascensore, necessari alla mobilità di un soggetto disabile costretto in sedia a rotelle.
Tuttavia, non si comprende la necessità di realizzare un montascale o una servoscala per i disabili se non per motivi di generica opportunità, quando l'installazione dell'ascensore è stata approvata proprio per venire incontro ai soggetti con ridotta mobilità e quindi, come nell'ipotesi che precede, si tratta di una prospettazione di natura meramente ipotetica, non derivante da una preventiva e concreta valutazione tecnica, che dunque non può che rendere la verifica richiesta esplorativa.
Con il terzo quesito la parte propone di verificare se l'opera approvata dal CP_1 rappresenti l'unica soluzione praticabile per permettere agli utenti di accedere alle proprie unità abitative, senza utilizzare la scala condominiale.
pagina 14 di 16 Il quesito è anche conseguente al terzo dei motivi di opposizione riferito alla mancata analisi e conseguente valutazione di soluzioni alternative all'installazione ed alla relativa carenza di documentazione.
Sul punto si è già osservato che ai sensi dell'art. 1137, 1° comma c.c., la delibera condominiale è per sua natura obbligatoria per tuti i condomini: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.”, motivo per cui al giudice è preclusa ogni valutazione inerente il merito e l'opportunità della decisione adottata dall'assemblea, tant'è che, anche nell'ipotesi di effettiva sussistenza di soluzioni alternative, il giudice non potrebbe mai sostituire la propria decisione, come magari suggerita dal CTU, a quella adottata dell'assemblea, essendo tenuto a confermare quella soluzione che il ha adottato nell'esercizio della propria autonomia decisionale. CP_1
infatti, pur potendo sussistere in linea astratta più soluzioni idonee a rimuovere le barriere architettoniche, il ha adottato quella ritenuta dall'assemblea dei condomini più CP_1 idonea (si ricorda che la delibera gravata ne sostituisce una di uguale contenuto a suo tempo annullata) e pertanto, per i motivi che precedono, lo specifico quesito è inammissibile ed il corrispondente motivo di impugnazione della delibera deve essere disatteso.
Anche il quarto quesito di CTU, con il quale si chiede se la SCIA, presentata al Comune per la realizzazione dell'ascensore, possa ritenersi completa, atteso quanto detto in precedenza sulla regolarità della pratica edilizia, non può essere ritenuto ammissibile perché anch'esso esplorativo al pari di tutti gli altri proposti, tenendo conto che la pratica non è stata oggetto di rilievi da parte della autorità preposte, salvo quelli in precedenza richiamati ed opportunamente sanati.
Semmai il problema si sarebbe posto in riferimento alla possibile invalidità della delibera ove avesse inciso sulla proprietà individuale di determinati condomini anziché sui beni della comunione condominiale, problematica già presente nella precedente delibera e definitivamente risolta nel presente giudizio con la produzione (allegato 13 parte convenuta) dell'Atto Unilaterale d Destinazione ex art. 2645 Ter c.c. con la quale i proprietari hanno destinato al servizio del costruendo ascensore l'immobile di loro proprietà.
Quanto, infine, alla dedotta gravosità dell'opera di installazione dell'ascensore interno, di cui al quarto ed ultimo motivo di impugnazione della delibera del 9 luglio 2024, la parte attrice deduce che i costi complessivi dell'opera sono stati stimati intorno a 170 mila euro e che pertanto, sussistono i presupposti per ritenere l'opera particolarmente gravosa.
pagina 15 di 16 Il motivo è privo di pregio.
Si è già detto infatti l'art. 1137, 1° comma c.c., sancisce l'obbligatoria per tuti i condomini delle delibere condominiali poiché: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.”, motivo per cui al giudice è preclusa ogni valutazione inerente al merito e all'opportunità della decisione adottata dall'assemblea.
E ciò indipendentemente dall'importo dell'opera che, pur ritenuto gravoso, non può tuttavia esimere il condomino dalla partecipazione pro-quota alla relativa spesa, secondo i millesimi corrispondenti al valore della sua proprietà individuale.
Per quanto precede deve anche richiamarsi, quanto alla disposta sospensione dell'efficacia della delibera del 9 luglio 2024, il contenuto del terzo comma dell'art. 669-novies, a mente del quale il provvedimento cautelare perde altresì efficacia “…. se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza …”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento delle domande di parte convenuta ed interveniente:
- revoca la disposta sospensione dell'efficacia della delibera del 9 luglio 2024, di cui al provvedimento reso in data 13 marzo 2025;
- rigetta le domande tutte avanzate dalla parte attrice e per l'effetto conferma la legittimità della delibera assembleare del , adottata il 9/7/2024. Parte_4
Pone a carico della parte attrice le spese di lite che qui si liquidano in favore della parte convenuta, nella misura di €. 2.000,00, per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14 e s.m.i., oltre IVA e CAP come per legge, nonché nei confronti della interveniente volontaria, nella misura di €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14 e s.m.i., IVA e CAP come per legge.
Perugia, 21 aprile 2025
IL GIUDICE ON. DI PACE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, emana e pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 3738/2024 promossa da: vv. , nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
n 31, codice fiscale elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Federica Lucattelli - Fax 0755731500, Pec
Email_1
- attrice nei confronti di:
(CF – P.IVA , amministrato da Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona dell'Amministratore Sig.ra , con sede in Corciano Controparte_2 Controparte_3
(PG), Via 4 Giornate di Napoli n. 3, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Marina Cancellotti PEC:
e dall'avv. Marco Bianchi PEC: Email_2
con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Marina Email_3
Cancellotti sito in Perugia, Via dei Priori n. 23 in forza di procura del 13/11/2024 a seguito del mandato assembleare del 12/11/2024.
– convenuto
Nonché di:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_4 C.F._2
Via Alessi n. 31, rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla comparsa di intervento volontario dagli Avv.ti Cosimo Gabriele Caforio e Katia De Noia congiuntamente pagina 1 di 16 e disgiuntamente, entrambi del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Alessi n. 31, che indicano per le comunicazioni e per le notificazioni il numero di fax 075/5739156 e l'indirizzo PEC: e Email_4
Email_5
- interveniente volontaria
Conclusioni per la parte attrice: “...LI …, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia della delibera del 9/7/2024 relativamente al punto n. 1 posto all'o.d.g.:
1) Dichiarare l'invalidità ovvero la nullità e/o l'annullabilità della delibera assunta dall'assemblea del in data 9/7/2024, relativamente al Controparte_5 punto 1 posto al relativo ordine del giorno per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”.
Conclusioni per il convenuto : “LI … In via preliminare rigettare la richiesta di CP_1 sospensione dell'efficacia della delibera oggetto di impugnazione avanzata da parte attrice non sussistendone i presupposti di legge.
Nel merito respingere le domande attoree in quanto inammissibili, indimostrate ed infondate, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la piena legittimità, validità ed efficacia della deliberazione assembleare 9/7/2024.
Spese del giudizio rifuse.”.
Conclusioni per la interveniente volontaria: “LI … dichiarato preliminarmente ammissibile
l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione e eccezione, così provvedere:
- in via preliminare, rigettare per tutte le ragioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, la richiesta di parte attrice circa la sospensione dell'efficacia della delibera del 09.07.2024 relativamente al punto n. 1 posto all'o.d.g.;
- nel merito, rigettare integralmente le domande dell'attrice, in tutti i termini della loro formulazione, poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
pagina 2 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, avv. Francesca Morici, ha impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 9 luglio 2024, con la quale il convenuto in seconda convocazione, ha approvato con la Controparte_1 maggioranza di 656,09 millesimi, l'installazione di un ascensore all'interno del , CP_1 con il dissenso della e l'astensione di altro condomino, per i seguenti Controparte_6 motivi:
1) Invalidità della delibera per mancanza del quorum deliberativo - l'opera deliberata non ha le caratteristiche per essere considerata fra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
2) Reiterata carenza di documentazione ai fini dell'assunzione di una valida delibera assembleare - violazione del dovere di trasparenza ed informazione della compagine condominiale;
3) Mancata analisi e conseguente valutazione di soluzioni alternative - carenza di documentazione;
4) Gravosità dell'opera di installazione dell'ascensore interno.
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva inoltre in giudizio la interveniente volontaria sig.ra . CP_4
La delibera opposta del 9 luglio 2024 veniva sospesa da questo giudicante con la riservata ordinanza del 31/01/2025, resa nel sub-procedimento n. R.G. 3738-1/2024.
Depositate le note ex art. 171-ter c.p.c. questo giudicante, con la riservata ordinanza del 8 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 261Sexies cpc.
La interveniente sig.ra in data 13 marzo 2025, faceva istanza di revoca dell'ordinanza CP_4 di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare.
Questo giudicante con provvedimento del 14 marzo 2025 fissava, con riferimento al sub- procedimento cautelare n. R.G. 3738-1/2024, l'udienza del 14 aprile 2025 alle ore 12.00 per la trattazione dell'istanza di revoca.
La parte attrice, con istanza del 17 marzo 2025, chiedeva previa modifica dell'ordinanza emessa in data 08.03.2025 quanto alle determinazioni ivi assunte, l'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive prima della data dell'udienza del 16.06.2025, a suo tempo fissata per la precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 16 Il convenuto, con istanza del 19 marzo 2025, chiedeva a sua volta che l'udienza CP_1 di precisazione delle conclusioni a suo tempo fissata, fosse anticipata al 14 aprile 2025 per motivi di economia processuale, in coincidenza con la decisione sull'istanza di revoca della
Ordinanza di sospensione della delibera.
Questo giudicante con provvedimento del 22 marzo 2025 provvedeva sulla richiesta di parte convenuta di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché sulla richiesta attorea di concessione di un termine per note e pertanto disponeva, a parziale modifica dell'ordinanza dell'8 marzo 2025, l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile 2025, data coincidente e con la decisione sulla revoca dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare, nonché
l'assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali sino al 12 aprile 2025;
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisone con riserva di deposito nel termine di 30 giorni e viene decisa in data odierna ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., come di seguito.
Diritto.
Quanto al merito della causa.
Già con l'ordinanza del 31gennaio 2025, con la quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 9 luglio 2024, adottata dal convenuto e resa nel sub-procedimento n. R.G. 3738-1/2024, pur residuando alcuni dubbi CP_1 marginali sulla legittimità della delibera adottata dall'assemblea condominiale del 9 giugno
2021, erano già state anticipate molte delle ragioni che fanno ritenere infondata la domanda attorea.
Con il primo motivo di impugnazione la parte attrice ritiene che la delibera condominiale del
9 luglio 2024 debba essere annullata perché approvata con il quorum semplificato, di cui all'art. 1120, comma 2, secondo comma c.c., perché l'installazione di un ascensore costituirebbe già di per sé un'innovazione, tale da richiedere un diverso quorum per la sua approvazione ed inoltre perché l'opera autorizzata non sarebbe idonea ad abbattere le barriere architettoniche, non rispettando le specifiche dimensionali dettate dall'art. 8 del
D.M. 236/1989, attuativo della Legge 13/1989 ed in particolare quelle della cabina ascensore.
La prospettazione attorea è tuttavia infondata.
pagina 4 di 16 Intanto perché, al fine della determinazione del quorum necessario alla approvazione della delibera, deve ritenersi che la maggioranza necessaria alla sua approvazione debba essere individuata in quella prevista dall'art. 2 della legge 13/89, nell'art. 1120, secondo comma, n.
2) e dal secondo comma dell'art. 1136 del Codice Civile, che prescrivono tutti un quorum semplificato per l'approvazione di quelle deliberazioni condominiali finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati.
Né di ostacolo alla qualificazione dell'opera quale mezzo per eliminare le barriere architettoniche, come si vedrà nel prosieguo, può essere la minore dimensione dell'ascensore rispetto allo standard previsto dal D.M. n. 236/1989.
La legge 13/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”, quanto al quorum necessario alla loro approvazione, all'art. 2, dispone: “1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima
o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile.
Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.
Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo
1120 del codice civile.”.
Dunque, il quorum che la legge richiede per tali interventi condominiali è proprio quello previsto dall'art. 1120, secondo comma, n. 2), del Codice Civile in combinato disposto con il secondo comma dell'art. 1136 del codice: “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: … omissis ….. 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche … .”.
La maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1136 è la seguente. “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
pagina 5 di 16 intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.” e, pertanto, la delibera in esame, sotto questo specifico profilo è stata legittimamente adottata.
Del resto, è lo stesso Legislatore che esclude l'applicabilità alla fattispecie di un diverso quorum deliberativo rispetto a quello adottato, non potendosi in alcun modo definire l'opera di carattere voluttuario: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.”.
Quanto poi alla dedotta circostanza che l'ascensore, causa le sue dimensioni, non possa essere ritenuto idoneo ad eliminare le barriere architettoniche perché non conforme alle specifiche prevista dal D.M. n. 236/1989, va ricordato che i requisiti dimensionali indicati dal
D.M. predetto, attuativo della Legge 13/89, non possono essere considerai ostativi alla realizzazione dell'opera.
Il campo di applicazione del D.M. richiamato, definito dall'art. 1, è infatti esclusivamente circoscritto alle seguenti ipotesi:
“1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.”.
L'installazione dell'ascensore per cui è causa non può evidentemente essere assimilata alla ristrutturazione di un edificio e quindi la funzione di eliminare le barriere architettoniche attribuita dal condominio all'ascensore non può essere esclusa, come vorrebbe la difesa attorea, dalle ridotte dimensioni della cabina rispetto delle specifiche dimensionali di cui al
D. M. 236/1989, poiché l'immobile non è di nuova costruzione, né interessato da un più ampio intervento di ristrutturazione, né riferito agli spazi esterni degli edifici, consistendo di fatto in un mero intervento diretto all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ciò premesso è necessario a questo punto verificare se la costruzione dell'ascensore, come deliberata dal , possa essere considerata o meno quale rimedio utile CP_1 all'abbattimento delle barriere architettoniche ed ancor prima, se all'interno del CP_1 siano presenti delle barriere architettoniche.
pagina 6 di 16 La delibera che ha imposto l'installazione dell'ascensore si è resa necessaria dalla particolare condizione dei condomini del terzo piano, che peraltro ha dato corso all'intervento volontario, ex art. 105, comma 2, c.p.c., della condomina , la quale ha CP_4 rappresentato/documentato che essendo proprietaria di un appartamento posto al terzo piano del condominio (la circostanza non è contestata) e che, versando in condizioni di salute particolarmente precarie, l'installazione di un ascensore doveva ritenersi indispensabile per consentirle il normale svolgimento della vita quotidiana.
Oltre ad avere un'età sicuramente avanzata, essendo ultraottantenne, la predetta risulta inoltre affetta da patologie tali da giustificare il riconoscimento di una grave invalidità pari al
100%, nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/1992, comma 3, art. 3, perché “Portatore di Handicap in Situazione di Gravità” e, peraltro “... invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”.
L'interveniente, causa le minorate condizioni fisiche in cui versa e la collocazione del proprio appartamento al terzo piano dell'edificio, sicuramente non è in grado di percorrere agevolmente le numerose rampe di scale necessarie a raggiungere la propria abitazione, dovendosi ritenere verosimile la possibilità, prospettata dalla medesima parte, di non poter più uscire di casa in quanto impedita nel percorrere le scale, motivo per cui l'istallazione dell'ascensore risulterebbe più che opportuna al fine di consentire a lei ed al coniuge, anch'esso ultraottantenne, di poter attendere alle ordinarie incombenze quotidiane.
Peraltro, l'interveniente, “proprio in ragione dell'innegabile pregiudizio che l'odierna interveniente sta subendo ormai da mesi e mesi” si era già risolta ad inviare al
[...]
, nell'agosto del 2023, una diffida urgente per l'eliminazione delle barriere Parte_3 architettoniche, facendo appello al principio di solidarietà condominiale.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, non si può ragionevolmente non ritenere che la sig.ra abbia delle oggettive difficoltà nel salire o nel discendere le CP_4 scale condominiali e che, per la situazione rappresentata, dette scale rappresentino per lei una rilevante barriera architettonica.
Ciò alla luce della inequivoca previsione del citato D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che, all'art. 1, nel definire il concetto di barriera architettonica, dispone: “1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
pagina 7 di 16 a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
…”.
Non può del resto trovare consenso alcuno la tesi attorea per la quale, per le sue peculiari caratteristiche costruttive, la scala condominiale non dovrebbe essere considerata alla stregua di una vera e propria barriera architettonica, perché comunque idonea a consentire l'accesso alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari ed inoltre perché conforme alle caratteristiche funzionali e dimensionali richieste dall'art.
8.1.10 e dell'art.
4.1.10 del D.M
236/1989, attuativo della Legge 13/1989, in quanto, in ogni caso, le scale condominiali, pur se ampie e con pendenza non particolarmente pronunciata, indipendentemente dalla loro rispondenza ai dettami indicati dalla normativa richiamata, non possono, sia per la loro natura (si tratta comunque una scala), che per le difficoltà certificate di deambulazione della sig.ra non costituire un ostacolo fisico tale da generare disagio per la mobilità, CP_4 in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita.
Nel caso di specie la sig.ra è certamente impedita, o quantomeno fortemente CP_4 ostacolata in termini di mobilità, dalla presenza delle scale, ancorché caratterizzate da un andamento regolare ed omogeneo, mentre, se fosse presente un ascensore all'interno del condominio, o altro presidio similare, detto disagio non sussisterebbe o quantomeno sarebbe sensibilmente ridotto.
Giova in proposito richiamare il principio di solidarietà sociale indicato dalla S.C. per il quale:
“In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l.
n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di pagina 8 di 16 costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.” Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017.
La presenza della scala e l'opposizione attorea alla realizzazione dell'ascensore, per altro verso, giustificano l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. da parte della sig.ra la quale ha titolo per chiedere la conferma della delibera condominiale CP_4
09.07.2024 ed il rigetto integrale delle domande dell'attrice, intervento che può essere qualificato dunque come adesivo dipendente che, in ogni caso, giustifica anche l'ammissione delle prove documentali prodotte in corso di causa.
Esaurito l'esame del primo motivo di ricorso viene ora in rilievo l'ulteriore doglianza attorea riferita la reiterata carenza di documentazione ai fini dell'assunzione di una valida delibera assembleare e la violazione del dovere di trasparenza ed informazione della compagine condominiale.
Già con l'ordinanza del 31 gennaio 2025, con la quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 9 luglio 2024, questo giudicante aveva avuto occasione di chiarire che la documentazione prodotta dalla parte convenuta nel presente giudizio aveva certamente in larga parte colmato il lamentato difetto di documentazione, trasparenza e informazione che aveva caratterizzato la precedente delibera di similare contenuto.
Opportunamente il resistente, al fine di fornire le informative richieste, ha CP_1 prodotto i seguenti documenti:
7) Relazione Tecnica 13/06/2024
8) SCIA del 22/02/2024
9) PRESENTAZIONE GENIO CIVILE del 5/6/2024
10) RELAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
10/06/2024
11) PREVENTIVO ROSETTI ASCENSORI 7/3/2024.
12) PREVENTIVO LIAFF 2/4/2024.
Il ha poi aggiunto che il progetto per l'installazione dell'ascensore nel vano CP_1 scala comune era stato depositato presso il di Perugia tramite SCIA prot. n. 47329 CP_7 del 22/02/2024 e che era stato inoltre depositato presso il Genio Civile di Perugia anche il pagina 9 di 16 Progetto Strutturale con il Prot. n. 127618 del 5/06/2024, ed infine che era stato anche predisposto il Piano di Sicurezza e coordinamento del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione unitamente al Cronoprogramma dei lavori.
Dunque, non si era trattato, come sostiene in proposito la difesa attorea, di una delibera che, semplicemente, replicava la precedente, ma di una delibera, quella del 9 luglio 2024 oggetto della presente opposizione, adottata successivamente al perfezionamento delle necessarie pratiche burocratiche che la normativa edilizia vigente impone per l'installazione dell'ascensore in questione ed in particolare sulla base della Relazione Tecnica, della SCIA depositata e dell'inoltre della pratica inviata al competente Genio Civile.
Non consta infatti che tali atti sino stati in qualche modo giudicati inidonei dalle autorità ammnistrative che cui erano state avviate le relative pratiche, salvi i rilievi formulati dal competente Comune di cui alla “Comunicazione ordine sospensione lavori. Richiesta di conformazione alla normativa vigente”, prot. n. 47392 del 22/02/2024, con la quale, medio tempore, i funzionari incaricati del controllo della pratica edilizia avevano accertato la non completezza della documentazione allegata alla S.C.I.A. attesa la mancanza dei grafici dello stato di progetto quotati, della documentazione prevista dalla L. 13 del 1989 e s.m.i. sull'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'indicazione dei precedenti edilizi rilasciati per l'immobile.
Sullo specifico punto va però rilevato che il Tecnico del aveva prontamente CP_1 provveduto a sanare le predette anomalie, come emerge dal documento 8d) di parte convenuta, attestante l'avvenuta presentazione dell'integrazione dei documenti richiesti in data 08/03/2024.
Quanto precede conferma dunque, in primo luogo, che la documentazione in base alla quale il ha adottato in data 9 luglio 2024 la decisione di procedere CP_1 all'installazione dell'ascensore era sicuramente completa sin dall'8/03/2024 e che era idonea allo scopo ma, soprattutto, che il Comune competente a ciò preposto ha evidentemente eseguito un puntuale controllo sulla pratica edilizia, ritenendola conforme alla normativa vigente, non rilevando ulteriori difformità rispetto a quelle segnalate e sanate.
Quindi, con riferimento al secondo motivo di illegittimità della delibera indicato dalla parte attrice, deve essere affermato che non sussiste la dedotta carenza di documentazione ai fini dell'assunzione di una valida delibera assembleare ed alla violazione del dovere di pagina 10 di 16 trasparenza ed informazione della compagine condominiale, attesa la presenza delle prove documentali versate in atti.
Ciò rileva anche sotto il profilo dell'operatività dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge 13/1989 in quanto, essendo stata la pratica edilizia esaminata compiutamente dagli organi competenti, la decisione condominiale non è suscettibile di rilievi inerenti la stabilità dell'edificio: “Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.” ed in particolare si rileva la pratica è stata inviata, come dovuto, anche al competente Genio Civile in data 6 maggio 2024 (doc. 9) al fine delle necessarie ulteriori verifiche connesse al Rischio Sismico e dunque alla stabilità dell'edificio.
La formulazione della norma appena richiamata consente anche di esaminare meglio uno dei i due motivi per i quali, con la riservata ordinanza del 31/01/2025, resa nel sub- procedimento n. R.G. 3738-1/2024, era stato prima facie ritenuto sussistente il fumus boni iuris necessario alla sospensione della delibera del 9 luglio 2024.
Nel provvedimento predetto si era infatti motivato che “… sebbene i documenti depositati appaiano idonei a chiarire la maggior parte delle necessità di informazione indicate dalla attrice, deve rilevarsi che, quantomeno con riferimento ad alcuni temi specifici, permane ancora una situazione di incertezza.
Il non ha infatti chiarito se l'opera possa ritenersi adeguata sotto il profilo CP_1 dell'impatto acustico e dunque se le immissioni di rumore proveniente dell'ascensore siano tali superare quella normale tollerabilità indicata dall'art. 844 c.c. o i limiti indicati dal
D.P.C.M. 05/12/1997 per le immissioni all'interno del singolo appartamento prodotti dall'ascensore, classificabile quale impianto tecnologico a funzionamento discontinuo.
Inoltre, permane ancora indecisione sull'aspetto definitivo dell'opera ed in particolare sulla individuazione della finitura esterna del manufatto, di sicuro rilievo ai fini della valutazione di compatibilità con un fabbricato di pregio storico-architettonico.”.
Nell'affrontare il secondo dei rilievi che precedono, riferito alla mancata definitiva individuazione della finitura esterna del manufatto, è necessario tuttavia procedere ad un confronto tra il contenuto dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge 13/1989 che, come si è appena visto espressamente dispone, quanto agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche resta fermo “unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato”, mentre l'art. 1120, ultimo pagina 11 di 16 comma, richiamato dalla norma che precede, recita: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”
La normativa specifica che regola la materia delle barriere architettoniche, a differenza dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., fa esclusivo riferimento “al divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato” escludendo pertanto dal divieto tutte quelle opere che per le loro caratteristiche possano in qualche modo alterare “il decoro architettonico” dell'edificio.
È dunque evidente, melius re perspensa, che le differenze cromatiche di finitura dell'ascensore, ove considerate in qualche modo riconducibili al decoro architettonico dell'edificio, non possano costituire in alcun modo ostacolo alla sua legittima installazione.
Venendo poi alla prima delle questioni individuate nel provvedimento interinale anzidetto, riferita all'impatto acustico dell'opera, allo stesso modo va evidenziato che la normativa di settore presuppone solo una valutazione ex post della sussistenza di problematiche in tal senso e pertanto la questione non demandabile ad un eventuale CTU, che potrebbe eventualmente misurare il fenomeno solo successivamente all'installazione dell'ascensore.
La parte attrice aveva dedotto in proposito che: “Il non ha infatti chiarito se CP_1
l'opera possa ritenersi adeguata sotto il profilo dell'impatto acustico e dunque se le immissioni di rumore proveniente dell'ascensore siano tali superare quella normale tollerabilità indicata dall'art. 844 c.c. o i limiti indicati dal D.P.C.M. 05/12/1997 per le immissioni all'interno del singolo appartamento prodotti dall'ascensore, classificabile quale impianto tecnologico
a funzionamento discontinuo.”.
Ma, ad una più approfondita valutazione della circostanza, va ricordato che il D.P.R. 5 dicembre 1987 sulla “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” alla Tabella A, nella parte riferita agli impianti tecnologici dispone che la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti ivi previsti, ma soprattutto che “… Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.”.
È evidente, pertanto, che la verifica dell'adeguatezza dell'ascensore sotto il profilo dell'impatto acustico non può essere preventivamente accertata ma solo in esito ad una apposita verifica disposta ex post successivamente all'installazione del manufatto.
pagina 12 di 16 Quanto precede, oltre a giustificare, la revoca della sospensiva accordata a suo tempo, introduce le ragioni poste alla base del diniego della CTU, chiesta in via istruttoria dalla parte attrice.
Il quesito proposto è il seguente: “1 - Accertare se le dimensioni del progettato ascensore siano tali da permettere una valutazione di sicurezza dello stabile, tenuto conto dello spazio di manovra che residuerebbe tra l'opera e l'antistante muro condominiale centrale, intorno al quale salgono le scale condominiali (es. passaggio di una barella, passaggio di due persone contemporaneamente, trasloco di mobilio ingombrante);
2 - Accertare se la realizzazione dell'opera permetterebbe la successiva installazione di un montascale o servoscala, qualora si rendesse necessaria per la mobilità di un soggetto invalido in carrozzina e se la successiva installazione di un montascale consentirebbe una valutazione di sicurezza dello stabile, tenuto conto dello spazio di manovra che residuerebbe tra l'ascensore da realizzare e l'eventuale montascale da installare;
3 - Accertare se l'opera progettata sia l'unica soluzione praticabile per permettere agli abitanti dello stabile di accedere alle proprie unità abitative senza l'utilizzo della scala condominiale;
4 - accertare se la SCIA, depositata in atti e presentata al per la realizzazione CP_7 dell'ascensore interno presso il , sia o meno completa, ovvero se Controparte_5 la stessa avrebbe dovuto essere presentata non solo dal , ma anche CP_1 singolarmente dai soggetti proprietari del locale cantina, ove sorgeranno, da progetto, le fondazioni del predetto ascensore.”.
È necessario procedere separatamente all'esame dei singoli quesiti di CTU.
Il primo quesito deve ritenersi esplorativo.
La parte attrice con il primo quesito, ha affidato alla CTU quanto avrebbe potuto sin dall'inizio dedurre con una specifica e dettagliata allegazione, ovvero se lo spazio di manovra che residuerebbe tra l'opera e l'antistante muro condominiale centrale, intorno al quale salgono le scale condominiali (es. passaggio di una barella, passaggio di due persone contemporaneamente, trasloco di mobilio ingombrante) sia sufficiente a garantire la, non meglio precisata, sicurezza dello stabile, tenuto conto dello spazio di manovra che residuerebbe tra l'opera e l'antistante muro condominiale centrale, intorno al quale salgono le scale condominiali.
pagina 13 di 16 Tale allegazione non si basa tuttavia su una effettiva misurazione degli spazi che residuerebbero all'esito dell'installazione dell'ascensore, per altro verso addirittura osteggiata per le ridotte dimensioni del manufatto, ma su una mera ipotesi, non assistita dal alcuna verifica tecnica o dato di qualsiasi genere, magari verificato da un Consulente di parte, e pertanto la richiesta non può che essere confinata nell'ambito delle ipotesi, così da risultare esplorativa, trattandosi di una prospettazione di natura meramente ipotetica, avendo peraltro il fornito, come si è visto, ampia documentazione circa l'ingombro ed il CP_1 posizionamento dell'opera.
Tale prospettazione muove del resto dalla critica, peraltro indimostrata, da sempre avanzata dalla parte attrice e riproposta anche nelle memorie conclusionali, circa l'asserita indeterminatezza dell'ingombro dell'opera, che tuttavia è infondata.
In atti sono infatti presenti tutte le informazioni necessaria ad individuare esattamente l'ingombro dell'opera, che ben avrebbero potuto consentire alla parte di formulare specifiche e circostanziate censure al progetto, invece di affidarsi alla verifica (esplorativa) di un CTU nominato dal giudice.
Dele resto, richiamate in proposito le precedenti considerazioni sulla correttezza della pratica edilizia e sulla mancanza di rilievi sia da parte del che del Genio Civile, che l'hanno CP_7 sottoposta a verifica, deve affermarsi che il progetto può ritenersi elaborato nel pieno rispetto della normativa che regola la materia.
Il secondo quesito, che discende dal precedente, è legato alla possibilità o meno che la realizzazione dell'opera permetta l'installazione di un montascale o servoscala, in aggiunta all'ascensore, necessari alla mobilità di un soggetto disabile costretto in sedia a rotelle.
Tuttavia, non si comprende la necessità di realizzare un montascale o una servoscala per i disabili se non per motivi di generica opportunità, quando l'installazione dell'ascensore è stata approvata proprio per venire incontro ai soggetti con ridotta mobilità e quindi, come nell'ipotesi che precede, si tratta di una prospettazione di natura meramente ipotetica, non derivante da una preventiva e concreta valutazione tecnica, che dunque non può che rendere la verifica richiesta esplorativa.
Con il terzo quesito la parte propone di verificare se l'opera approvata dal CP_1 rappresenti l'unica soluzione praticabile per permettere agli utenti di accedere alle proprie unità abitative, senza utilizzare la scala condominiale.
pagina 14 di 16 Il quesito è anche conseguente al terzo dei motivi di opposizione riferito alla mancata analisi e conseguente valutazione di soluzioni alternative all'installazione ed alla relativa carenza di documentazione.
Sul punto si è già osservato che ai sensi dell'art. 1137, 1° comma c.c., la delibera condominiale è per sua natura obbligatoria per tuti i condomini: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.”, motivo per cui al giudice è preclusa ogni valutazione inerente il merito e l'opportunità della decisione adottata dall'assemblea, tant'è che, anche nell'ipotesi di effettiva sussistenza di soluzioni alternative, il giudice non potrebbe mai sostituire la propria decisione, come magari suggerita dal CTU, a quella adottata dell'assemblea, essendo tenuto a confermare quella soluzione che il ha adottato nell'esercizio della propria autonomia decisionale. CP_1
infatti, pur potendo sussistere in linea astratta più soluzioni idonee a rimuovere le barriere architettoniche, il ha adottato quella ritenuta dall'assemblea dei condomini più CP_1 idonea (si ricorda che la delibera gravata ne sostituisce una di uguale contenuto a suo tempo annullata) e pertanto, per i motivi che precedono, lo specifico quesito è inammissibile ed il corrispondente motivo di impugnazione della delibera deve essere disatteso.
Anche il quarto quesito di CTU, con il quale si chiede se la SCIA, presentata al Comune per la realizzazione dell'ascensore, possa ritenersi completa, atteso quanto detto in precedenza sulla regolarità della pratica edilizia, non può essere ritenuto ammissibile perché anch'esso esplorativo al pari di tutti gli altri proposti, tenendo conto che la pratica non è stata oggetto di rilievi da parte della autorità preposte, salvo quelli in precedenza richiamati ed opportunamente sanati.
Semmai il problema si sarebbe posto in riferimento alla possibile invalidità della delibera ove avesse inciso sulla proprietà individuale di determinati condomini anziché sui beni della comunione condominiale, problematica già presente nella precedente delibera e definitivamente risolta nel presente giudizio con la produzione (allegato 13 parte convenuta) dell'Atto Unilaterale d Destinazione ex art. 2645 Ter c.c. con la quale i proprietari hanno destinato al servizio del costruendo ascensore l'immobile di loro proprietà.
Quanto, infine, alla dedotta gravosità dell'opera di installazione dell'ascensore interno, di cui al quarto ed ultimo motivo di impugnazione della delibera del 9 luglio 2024, la parte attrice deduce che i costi complessivi dell'opera sono stati stimati intorno a 170 mila euro e che pertanto, sussistono i presupposti per ritenere l'opera particolarmente gravosa.
pagina 15 di 16 Il motivo è privo di pregio.
Si è già detto infatti l'art. 1137, 1° comma c.c., sancisce l'obbligatoria per tuti i condomini delle delibere condominiali poiché: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.”, motivo per cui al giudice è preclusa ogni valutazione inerente al merito e all'opportunità della decisione adottata dall'assemblea.
E ciò indipendentemente dall'importo dell'opera che, pur ritenuto gravoso, non può tuttavia esimere il condomino dalla partecipazione pro-quota alla relativa spesa, secondo i millesimi corrispondenti al valore della sua proprietà individuale.
Per quanto precede deve anche richiamarsi, quanto alla disposta sospensione dell'efficacia della delibera del 9 luglio 2024, il contenuto del terzo comma dell'art. 669-novies, a mente del quale il provvedimento cautelare perde altresì efficacia “…. se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza …”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento delle domande di parte convenuta ed interveniente:
- revoca la disposta sospensione dell'efficacia della delibera del 9 luglio 2024, di cui al provvedimento reso in data 13 marzo 2025;
- rigetta le domande tutte avanzate dalla parte attrice e per l'effetto conferma la legittimità della delibera assembleare del , adottata il 9/7/2024. Parte_4
Pone a carico della parte attrice le spese di lite che qui si liquidano in favore della parte convenuta, nella misura di €. 2.000,00, per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14 e s.m.i., oltre IVA e CAP come per legge, nonché nei confronti della interveniente volontaria, nella misura di €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14 e s.m.i., IVA e CAP come per legge.
Perugia, 21 aprile 2025
IL GIUDICE ON. DI PACE
Dott. Carlo GAMBUCCI
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