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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5309/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/05/2024
da
, con il proc. e dom. avv. SORAMEL ESTER Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. DURANTE SILVANA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/07/1999 in UDINE (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE (UD) al n. 101, Parte
1, dell'anno 1999;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 13/05/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda
[...] Parte_2
di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 275/2024 del 24/09/2024, depositata in data 27/09/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 08/05/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 275/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 24/09/2024 – Sentenza n. 275/2024 del
24/09/2024);
Per_
- rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 27/01/1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la figlia (il 26/08/2001), maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE (UD) il 31/07/1999 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
UDINE (UD) il 18/12/1971, alle seguenti condizioni: 1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di avere già regolato tra loro i propri rapporti economici, pertanto null'altra reciproca pretesa permane.
2) Prende atto che la casa familiare, sita in Udine, Via Tina Modotti n. 16, con quanto in essa contenuto, rimarrà definitivamente nella disponibilità del sig. . Parte_1
3) Per quanto riguarda la figlia maggiorenne ma non ancora Persona_3
economicamente autosufficiente, prende atto che la stessa rimarrà collocata presso l'abitazione della madre, ove manterrà la sua residenza ed il padre potrà vederla ogniqualvolta lo desidererà,
previo accordo con la stessa.
4) Dispone che il sig. verserà direttamente alla figlia , Parte_1 Persona_3
per il suo mantenimento ordinario, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo l'indice
ISTAT, entro il 5 di ogni mese, e sosterrà integralmente le sue spese universitarie. Per quanto riguarda le altre spese straordinarie i coniugi contribuiranno nella misura del 50% cadauno,
secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di
Udine.
5) Prende atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
6) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 101, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5309/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/05/2024
da
, con il proc. e dom. avv. SORAMEL ESTER Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. DURANTE SILVANA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/07/1999 in UDINE (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE (UD) al n. 101, Parte
1, dell'anno 1999;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 13/05/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda
[...] Parte_2
di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 275/2024 del 24/09/2024, depositata in data 27/09/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 08/05/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 275/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 24/09/2024 – Sentenza n. 275/2024 del
24/09/2024);
Per_
- rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 27/01/1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la figlia (il 26/08/2001), maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE (UD) il 31/07/1999 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
UDINE (UD) il 18/12/1971, alle seguenti condizioni: 1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di avere già regolato tra loro i propri rapporti economici, pertanto null'altra reciproca pretesa permane.
2) Prende atto che la casa familiare, sita in Udine, Via Tina Modotti n. 16, con quanto in essa contenuto, rimarrà definitivamente nella disponibilità del sig. . Parte_1
3) Per quanto riguarda la figlia maggiorenne ma non ancora Persona_3
economicamente autosufficiente, prende atto che la stessa rimarrà collocata presso l'abitazione della madre, ove manterrà la sua residenza ed il padre potrà vederla ogniqualvolta lo desidererà,
previo accordo con la stessa.
4) Dispone che il sig. verserà direttamente alla figlia , Parte_1 Persona_3
per il suo mantenimento ordinario, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo l'indice
ISTAT, entro il 5 di ogni mese, e sosterrà integralmente le sue spese universitarie. Per quanto riguarda le altre spese straordinarie i coniugi contribuiranno nella misura del 50% cadauno,
secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di
Udine.
5) Prende atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
6) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 101, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini