Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3804
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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Ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. il riferimento al senso letterale delle parole costituisce il criterio ermeneutico fondamentale e agli altri può farsi ricorso solo in presenza di un evidente equivoco terminologico o di un fatto modificativo dell'intento originario, in modo tale da pervenirsi ad una vera e propria sovrapposizione della diversa volontà negoziale a quella originariamente manifestata (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di un invito ad una selezione da parte di un'azienda municipale, aveva ritenuto l'obbligo di questa di assumere secondo l'ordine di graduatoria in quanto la selezione si era svolta secondo la normativa del CCNL che prevedeva tale obbligo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3804
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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