Art. 17. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All' articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola « dilettantistiche » e' soppressa;
2) le parole « riconosciuti dal CONI, » sono sostituite dalle seguenti: « , anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. »;
3) la parola «amatori» e' sostituita dalle seguenti: «di volontari»;
4) al secondo periodo, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. »; c) al comma 3:
1) la parola « amatoriali » e' sostituita dalle seguenti: « di volontariato »;
2) la parola «amatoriale» e' sostituita dalla seguente: «sportiva»;
d) nella rubrica, la parola « amatoriali » e' sostituita dalle seguenti: « dei volontari ». Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1 Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute s.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .»
a) al comma 1:
1) la parola « dilettantistiche » e' soppressa;
2) le parole « riconosciuti dal CONI, » sono sostituite dalle seguenti: « , anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. »;
3) la parola «amatori» e' sostituita dalle seguenti: «di volontari»;
4) al secondo periodo, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. »; c) al comma 3:
1) la parola « amatoriali » e' sostituita dalle seguenti: « di volontariato »;
2) la parola «amatoriale» e' sostituita dalla seguente: «sportiva»;
d) nella rubrica, la parola « amatoriali » e' sostituita dalle seguenti: « dei volontari ». Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1 Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute s.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .»