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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1135/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1135
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: occupazione sine titulo – pagamento indennità.
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall' avv. Luigi De Martino
(C.F. ) – PEC C.F._2 Email_1 [...]
e dall' avv. Cristiano Capurro (C.F. ) – PEC Emai_2 C.F._3 [...]
tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell' Email_3
1 avv. Luigi De Martino, in Napoli in Via Consalvo n. 99-H, Parco San Luigi, Isolato
G,
– attore-
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._4
il 05.02.1966 e , (C.F. , nata Controparte_2 C.F._5
a Pompei (NA) il 24.11.1965 entrambi res.ti in Boscoreale (NA) in via Enrico Mes-
salli n. 117, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Talema (C.F.
) – PEC ed elettivamente C.F._6 Email_4
domiciliati presso il suo studio in Boscoreale (Na) in piazza Vargas n. 3,
-convenuti-
(C.F. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._7
P.IVA_ (Na) in Via Enrico Messali n. 177, Piano Terra, C.A.P. ,
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'attore del tentativo di me-
diazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 ON
e contestando loro un'occupazione sine titulo dell'immobile
[...] Controparte_3
sito in Boscoreale (Na) in via Enrico Messalli n. 117, chiedendo una consequenziale condanna al pagamento della relativa indennità, oltre al rilascio dell'immobile e al pagamento dei presunti danni subiti per la mancata vendita del bene.
2 I signori e si costituivano in giudizio im- Controparte_1 Controparte_2
pugnando la proposta domanda. Precisavano di aver occupato l'immobile in ragione di un contratto di comodato d'uso concesso a titolo gratuito da Persona_1
(comodante) nei confronti dei convenuti (comodatari) in ragione del rapporto
[...]
familiare intercorrente tra le parti ( è cognato di Parte_1 CP_1
, avendo sposato la sorella) e delle condizioni di difficoltà economica in
[...]
cui versavano i coniugi . CP_1
Riguardo la quantificazione di un'ipotetica indennità di occupazione, chiedevano che il Giudicante considerasse quale importo medio per un locale locato ad uso abitativo nel comune di Boscoreale quello di € 450,00. In tale comune, infatti, i costi degli affitti di immobili ad uso abitativo oscillano tra i 300,00 euro (per un appartamento intorno ai 60/70 mq) e i 600,00 euro (per villette indipendenti), dati che trovano riscontro nelle offerte delle più note agenzie immobiliari che operano in zona e che in ogni caso si riferiscono al prezzo di locazione e non all'indennità
di occupazione che è, solitamente, più contenuta.
Evidenziavano, altresì, l'assoluta estraneità ai fatti della signora , Controparte_3
figlia degli odierni convenuti, la quale non occupava l'immobile sin dall'agosto del
2021, come dimostrato dalla richiesta di iscrizione anagrafica depositata in data 27
ottobre 2021 (dunque, prima della notifica della diffida con la quale si chiedeva il rilascio dell'immobile, datata 08.11.2021). Per tale motivo, chiedevano la sua estro-
missione dal giudizio e che la stessa non fosse considerata responsabile di alcunché.
Dopo ampia discussione in udienza, le parti si accordavano per il rilascio dell'im-
mobile de quo per la data del 31 maggio 2024 con rinuncia da parte del signor
[...]
a richiedere somme sia a titolo di indennità di occupazione che di imposte Pt_1
e che in caso di mancato rilascio per la data stabilita, i coniugi e CP_2 CP_1
3 avrebbero dovuto corrispondere tutto quanto dovuto nonché una penale pari ad €
600,00 mensili fino all'effettivo rilascio.
Alla successiva udienza del 3 giugno, i coniugi esponevano l'impossibi- CP_1
lità di rilasciare l'immobile de quo entro la data concordata a causa del ritardo nella consegna di alcune forniture necessarie per il completamento del nuovo apparta-
mento in cui trasferirsi.
Da ultimo e in ragione di quanto sopra, in comparsa conclusionale Persona_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la illegittimità
[...]
dell'occupazione realizzata dai sig.ri , e Controparte_2 Controparte_1
, dell'immobile sito in Boscoreale (NA) alla Via Enrico Messalli n. Controparte_3
117, identificato al N.C.E.U. del Comune di Boscoreale al foglio 20, particella 735,
sub 1, piano terra-1-2-S1. Categoria A/2, cl. 4, 12 vani, di proprietà del sig.
[...]
per tutti i motivi esposti, con ogni pronuncia conseguenziale in Parte_2
ordine al rilascio dello stesso;
2) Per l'effetto condannare i sig.ri ON
, e all'immediato rilascio dell'immobile
[...] Controparte_1 Controparte_3
sito in Boscoreale (NA) alla Via Enrico Messalli n. 177, in favore del sig.
[...]
, nonché al pagamento, in solido tra loro e ciascuno per quanto di pro- Parte_1
prio onere e/o responsabilità, dell'importo di un'indennità pari ad anche un danno
di natura patrimoniale ammontante, ad oggi, ad Euro 71.136,00 (Euro settantuno-
milacentotrentasei/00), che corrisponde all'importo di un canone medio mensile di
locazione pari ad Euro 988,00 moltiplicato per novantasei mensilità, ovvero dal
17.12.2018, data del decreto di trasferimento, sino al mese di novembre 2024, oltre
interessi legali sino al soddisfo, ovvero ogni altra somma che l'Ecc.mo Giudice
adìto riterrà congrua, per il perdurante godimento del bene da parte dei convenuti,
sino al suo effettivo rilascio, sin da ora, il sig. chiede Parte_1
4 liquidarsi l'importo dovuto , secondo giustizia ed equità, tenendo conto del valore
medio dei canoni di locazione di beni immobili di pari caratteristiche ed ubicati
nella zona catastale ove insiste il bene in esame. Al predetto importo andrà ag-
giunta la somma dovuta a titolo di penale per il ritardo, nella misura già quantifi-
cata dall'Ecc.mo Giudice adìto, con ogni pronuncia conseguenziale;
3)Accertare e
dichiarare il pregiudizio subito dal sig. , per la condotta osta- Parte_1
tiva tenuta dai sig.ri , e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
per non aver consentito l'accesso ai potenziali acquirenti dell'immobile sito in Bo-
scoreale (Na) alla Via E. Messalli n. 117, con ogni pronuncia conseguenziale anche
in ordine al risarcimento del danno per mancato guadagno, ammontante ad Euro
430.000,00 (Euro quattrocentotrentamila/00); 4) Condannare, in solido tra loro, i
sig.ri , e , ciascuno per Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio, in favore del sig. .” Parte_1
chiedeva, altresì, di tener conto, sia nell'emettere la sentenza Parte_1
di condanna al pagamento degli importi dovuti sino al rilascio, penali incluse, sia ai fini della liquidazione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, della te-
merarietà della condotta processuale dei convenuti e della incontestabile scorret-
tezza, prima che mala fede, degli stessi, i quali, senza alcun rispetto per le pattui-
zioni convenute innanzi a codesto Giudice hanno continuato per lungo tempo a oc-
cupare l'immobile per cui è causa, impedendo l'accesso all'unico soggetto legitti-
mato a risiedervi, ossia il sig. . Occupazione questa, che aveva Parte_1
esposto il sig. a rimanere senza abitazione, in quanto in data Parte_1
18.12.2024 vi sarebbe stato un secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario incari-
cato presso la sua attuale residenza in San Giorgio a Cremano (in immobile di
5 proprietà della sorella di , , la quale aveva Parte_1 Persona_2
richiesto all'odierno attore il rilascio dello stesso immobile) che, con elevata pro-
babilità, si sarebbe conclusa con il rilascio dell'appartamento.
I convenuti e rassegnavano le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: “in via principale: accertare e dichiarare che gli odierni convenuti
occupano l'immobile de quo in virtù di un contratto di comodato d'uso e, conse-
guentemente, che nulla è dovuto al signor per l'utilizzo del suddetto Parte_1
immobile. Nel merito: rigettare la domanda avversa in ordine sia al pagamento
della richiesta indennità sia in ordine al presunto danno derivante dalla mancata
vendita dell'immobile per cui è causa perché illegittima ed infondata e ciò per i
motivi specificati nel presente atto. In subordine, nella denegata ipotesi di accerta-
mento dell'esistenza di una occupazione sine titulo in capo ai coniugi , si CP_1
voglia considerare come data iniziale per il calcolo dell'indennità dovuta, quella
di novembre 2021 ovvero data di ricezione della diffida e non la data del decreto
di trasferimento”.
Sulla richiesta di estromissione dal giudizio di . Controparte_3
Sulla domandata estromissione di dal giudizio, va detto quanto Controparte_3
segue.
L'estromissione si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa, ossia il difetto di legittimazione, ori-
ginario o sopravvenuto. Tuttavia, tale istituto non ha portata generale, in quanto la sua applicabilità è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi (art. 108
c.p.c., l'estromissione del garantito;
art. 109 c.p.c., estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi
6 ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta, ordinato dal giudice;
nell'art. 111 comma 3°c.p.c., estromissione dell'alienante del diritto con-
troverso o del successore universale, più alcune ipotesi speciali e variamente con-
troverse, quali art. 1586 comma 2° c.c., estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
art. 1777 comma 2° c.c., estromissione del depositario).
Nessuna delle ipotesi qui indicate si è verificata nel caso di specie pertanto la ri-
chiesta di estromissione è infondata e va rigettata.
Si osserva tuttavia, l'assoluta estraneità ai fatti della signora , figlia Controparte_3
degli odierni convenuti, la quale non occupa l'immobile sin dall'agosto del 2021,
come dimostrato dalla richiesta di iscrizione anagrafica depositata in data 27 ottobre
2021 (dunque, prima della notifica della diffida con la quale si chiedeva il rilascio dell'immobile, datata 08.11.2021). Alla convenuta , dunque, non Controparte_3
può imputarsi alcuna occupazione abusiva o sine titulo – al contrario, come in se-
guito estensivamente si argomenta, è stato proprio il momento dell'allontanamento della stessa dalla casa familiare a determinare l'inizio dell'occupazione sine titulo
da parte degli altri convenuti, essendo venuto mena la ragion d'essere del comodato di scopo insistente tra e gli odierni convenuti, come sempre Parte_1
in seguito si dirà.
Pertanto, si dichiara l'assoluta estraneità ai fatti di e la domanda Controparte_3
odierna va dichiarata infondata nei confronti della stessa convenuta. Sono compen-
sate, limitatamente alla parte , le spese del giudizio. Controparte_3
Sulla domanda di rilascio per occupazione senza titolo.
7 Nel merito, la domanda di , di restituzione dell'immobile oc- Parte_1
cupato senza titolo, è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Si ritiene sussistere tra le parti in causa, , da una parte, e i Parte_1
coniugi , dall'altra, un contratto comodato d'uso a titolo gratuito avente CP_1
ad oggetto l'immobile sito in Boscoreale (NA) in via Enrico Messalli n. 117.
Stante il principio della libertà di forma che regola il contratto di comodato, infatti,
deve ritenersi che lo stesso possa essere stato pattuito anche in assenza di un accordo scritto.
Il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Nel contratto di comodato il termine finale può essere fissato facendo riferimento all'uso cui la cosa è destinata, se tale uso abbia connaturata in sé una durata prede-
terminata o predeterminabile. In mancanza di un termine finale, invece, il comodato
è da intendersi a tempo indeterminato, e il contratto è revocabile “ad nutum” da parte del proprietario in quanto, in assenza di termine, esso può risolversi a semplice richiesta del comodante.
Si distinguono, infatti, due diverse ipotesi: il comodato a termine, che postula l'in-
dicazione di un termine specifico per la restituzione del bene, oppure un termine che risulti dall'uso specifico a cui il bene è destinato;
il comodato precario, invece,
è sine die, ossia le parti non convengono un termine per la restituzione.
Nel comodato a termine (implicito o esplicito), il comodatario è obbligato a resti-
tuire la cosa alla scadenza del termine convenuto e il comodante non può preten-
derne la restituzione prima della data stabilita, salvo casi eccezionali, allorché si palesi un urgente ed imprevedibile bisogno (art. 1809 c. 2 c.c.); nel comodato
8 precario, invece, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena gli venga richiesto (art. 1810 c.c.).
Nel caso di specie, il comodato è stato stipulato dalle parti in causa senza una pre-
cisa scadenza (comodato precario), dal che si deduce che la semplice richiesta avan-
zata da parte di , di avere libero l'immobile, sia stata idonea Parte_1
a determinare la risoluzione del contratto.
Conformemente, , con atto di diffida notificato in data Parte_1
08.11.2021, ha chiesto il rilascio dell'immobile sito in Boscoreale (NA) in via En-
rico Messalli n. 117 e la liberazione dello stesso da cose e persone.
Va detto però, che nell'ipotesi di immobile destinato a casa familiare, la giurispru-
denza è costante nell'affermare che si debba parlare di comodato a termine, anche se le parti non abbiamo espressamente indicato una “scadenza” (da ultima, Cass.
Ord. n. 26541/2021).
Secondo la Cassazione, infatti, anche se le parti non indicano espressamente un temine, deve ritenersi che sussista un termine implicito, poiché la circostanza che la casa sia destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative determina un vin-
colo di destinazione. Si crea, cioè, un comodato di scopo la cui durata è indetermi-
nata nel termine finale ma il cui scopo si identifica nella concessione della casa ad una famiglia affinché vi abiti anche con i relativi figli fino ad avvenuta autosuffi-
cienza economica degli stessi. Il termine implicito per la risoluzione del contratto
è, dunque, il raggiungimento di detto scopo e cioè il momento della raggiunta au-
tosufficienza economica dei figli.
Ed in effetti nell'atto di costituzione in giudizio dei convenuti è espressamente detto che “il signor ha fatto il tentativo – andato a buon fine – di acquistare Parte_1
l'immobile siti in Boscoreale (Na) alla via Enrico Messalli n. 117 con il preciso
9 obiettivo di garantire una casa al signor e al suo nucleo familiare, in CP_1
attesa di tempi migliori e, comunque, almeno sino a quando anche la seconda figlia
dei coniugi ( , anch'ella convenuta in giudizio), fosse andata via di CP_1 CP_3
casa. In effetti, nell'agosto del 2021 la signora ha lasciato l'abi- Controparte_3
tazione paterna per formare una sua famiglia e, da quel preciso istante, gli odierni
coniugi hanno iniziato a cercare una nuova abitazione per se stessi”.
In aggiunta al verificarsi della condizione risolutiva del contratto, ossia la raggiunta autonomia economica di , va detto che Controparte_3 Parte_1
avrebbe anche potuto chiedere la risoluzione del contratto – che nel caso del como-
dato a termine è subordinata, si ribadisce, al subentrare di un bisogno urgente e imprevisto (art. 1809 c. 2 c.c.) – attesa la sua subentrata esigenza abitativa, dal mo-
mento che gli è stato intimato di lasciare l'immobile in cui attualmente risiede.
In definitiva, risulta agli atti che ha presentato richiesta di iscri- Controparte_3
zione nei registri anagrafici del Comune di Terzigno, presso il quale la stessa si è
trasferita, in data 27.10.2021, dal che si può desumere che, in ogni caso, a far data dal mese di novembre 2021, i convenuti, comunque, stanno occupando l'immobile in oggetto in assenza di qualsivoglia valido assunto titolo.
Sulla domanda di pagamento della indennità di occupazione senza titolo.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono. Si osserva che, se-
condo la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022, il danno da occupazione senza titolo di un immobile non si individua in re ipsa ma va con-
siderato come danno normale o presunto del proprietario del bene. In particolare:
“Fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante
concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
10 Trattandosi dunque di specifico pregiudizio subito dal proprietario, lo stesso si at-
teggia ed assume rilevanza in relazione alle comuni norme di risarcimento danni,
in quanto pregiudica la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto (dandolo ad esempio in locazione). Sulla scorta di tanto,
l'evento danno riguarda comunque la violazione del diritto del proprietario di go-
dere dell'immobile in modo pieno ed esclusivo. Tant'è che il danno risarcibile è
rappresentato proprio dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere
(del proprietario) che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione senza titolo. Consegue che il nesso di causa-
lità giuridica si ravvisa tra la violazione del diritto di godere della cosa da parte del proprietario e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto.
Sul mancato guadagno.
La richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno, ammontante ad euro
430.000,00 (euro quattrocentotrentamila/00), richiesta da at- Parte_1
teso il pregiudizio subito per la condotta ostativa tenuta dai sig.ri CP_2 CP_4
, e , per non aver consentito l'accesso ai
[...] Controparte_1 Controparte_3
potenziali acquirenti dell'immobile sito in Boscoreale (Na) in Via E. Messalli n.
117, è infondata per le ragioni che seguono.
È orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. n.
27287/2021) quello secondo cui l'ammontare di tale canone deve essere preso a riferimento per determinare la misura minima del risarcimento dovuto per non aver consentito al proprietario di ottenere l'immediata disponibilità del proprio bene.
Oltre a tale somma però, il locatore può richiedere un risarcimento per danni ag-
giuntivi, ma solo se dimostra di non aver potuto: affittare l'immobile a un prezzo
11 superiore;
venderlo a condizioni vantaggiose;
usarlo per altri scopi. Se, quindi, il canone di locazione costituisce la misura minima del risarcimento dovuta senza ne-
cessità di procurarsi alcuna prova;
per ottenere un risarcimento più cospicuo, il lo-
catore dovrà dimostrare con evidenze documentali o testimoniali uno di questi tre eventi. Nel caso di specie, , nel suo petitum, ha individuato Parte_1
una ben specificata ipotesi tra quelle sopra indicate, lamentando di non aver potuto procedere alla vendita del bene a causa della condotta tenuta dai convenuti, quanti-
ficando infatti il danno in baso al mancato guadagno derivante dall'ipotetica vendita saltata.
Ebbene, non risulta agli atti prova sufficiente del lamentato presunto danno per mancata vendita dell'immobile, limitandosi la documentazione relativa, ad una di-
chiarazione fornita da parte dell'Agente Immobiliare incaricato da Persona_1
e non concretizzandosi essa in alcuna dimostrazione di una consistente pro-
[...]
babilità di successo nella vendita.
Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno va rigettata.
Sull'an debeatur.
Nel caso di specie, l'attore in data 08.11.2021 notificava ai convenuti diffida con la quale chiedeva il rilascio dell'immobile, manifestando la volontà di vendere il suin-
dicato immobile e incaricando l'Agenzia immobiliare "Tecnocasa" di Boscoreale in tal senso, esercitando così il diritto di voler godere del bene e della relativa utilità
derivante dalla vendita. A ciò si aggiunga la subentrata esigenza abitativa dello stesso , al quale è stato intimato di lasciare la sua attuale resi- Parte_1
denza in San Giorgio a Cremano (in immobile di proprietà della sorella di
[...]
, , la quale ne ha richiesto il rilascio). Parte_1 Persona_2
Sul quantum debeatur.
12 Ciò premesso, in relazione alla quantificazione del danno - a decorrere dal 1° no-
vembre 2021 – deve farsi innanzitutto riferimento al verbale di udienza del
10.11.2023, nel quale si dà atto di quanto concordato dalle parti alla presenza di questo Giudice, ovvero: “1. rilascio dell'immobile libero da persone e/o vuoto da
cose per la data del 31.05.2024, con rinuncia del sig. a richiedere Parte_1
somme sia a titolo di indennità di occupazione che di imposte;
2. in caso di mancato
rilascio dell'immobile per la data stabilita, corresponsione da parte dei sigg.ri
di tutto quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione e Parte_3
di imposte, nonché di una penale pari ad euro 600,00 mensili fino all'effettivo rila-
scio;
3. compensazione integrale delle spese di giudizio. Rinvia il giudizio, per ve-
rifica dell'avvenuta liberazione dell'immobile all'udienza del 03.06.2024”. Alla
data del 03.06.2024 l'immobile era ancora occupato dai convenuti e CP_1 [...]
ed è solo in data 25.11.2024 che si ha per la prima volta notizia di un effettivo CP_5
rilascio, laddove in comparsa conclusionale si afferma che “Per quanto possa va-
lere, si evidenzia che i signori e finalmente sono riusciti a ter- CP_2 CP_1
minare il trasloco nella nuova abitazione e già da svariate settimane non vivono
più nell'immobile di Boscoreale”. Pertanto, si condannano i convenuti CP_1
e , in primis, al pagamento della penale ammontante a
[...] Controparte_2
600,00 euro per ogni mese di occupazione successivo alla data del 31.05.2024,
come stabilito dal presente Giudice, per un ammontare totale di 3.000,00 euro per sei mesi (giugno-ottobre 2024).
Sul diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, richiesto da
[...]
per un ammontare di euro 430.000,00 (euro quattrocentotrenta- Parte_1
mila/00), si è già detto.
13 Quanto invece all'indennità per occupazione sine titulo, si riassumono brevemente le posizioni delle parti.
ha fatto richiesta della detta indennità pari anche ad un danno Parte_1
di natura patrimoniale ammontante, alla data del 25.11.2024, ad euro 71.136,00
(euro settantunomilacentotrentasei/00), che corrispondono all'importo di un canone medio mensile di locazione pari ad euro 988,00 moltiplicato per novantasei mensi-
lità, ovvero dal 17.12.2018, data del decreto di trasferimento, sino al mese di no-
vembre 2024, oltre interessi legali.
e hanno chiesto che si considerasse invece Controparte_1 Controparte_2
quale la cifra di € 450,00, ossia l'importo medio per un locale locato ad uso abitativo nel comune di Boscoreale, considerato che, in tale Comune, i costi degli affitti di immobili ad uso abitativo oscillano tra i 300,00 euro (per un appartamento intorno ai 60/70 mq) e i 600,00 euro (per villette indipendenti), dati che trovano riscontro nelle offerte delle più note agenzie immobiliari che operano in zona e che in ogni caso si riferiscono al prezzo di locazione e non all'indennità di occupazione che è,
solitamente, più contenuta, e hanno chiesto, altresì, considerarsi come data iniziale per il calcolo dell'indennità dovuta, quella di novembre 2021 ovvero la data di ri-
cezione della diffida e non la data del decreto di trasferimento.
Riguardo la data di riferimento per il calcolo dell'indennità si è già detto: i coniugi hanno occupato l'immobile sine titulo a partire dal novembre 2021 e fino CP_1
all'ottobre 2024, per un totale di 36 mensilità.
Per la quantificazione dell'indennità, può farsi riferimento alle risultanze dell'unico documento sul tema depositato agli atti, ossia alla Stima Online per Abitazioni in
Stabili Civili effettuata in data 20.02.2022 su richiesta dell' avv. Luigi De Martino,
procuratore di parte attrice, tramite il “Borsino Immobiliare”, per immobili della
14 superficie pari a quella del cespite per cui è causa e siti in Boscoreale (Na) in Via
Messalli. Dal documento emerge una valutazione statistica risultante in euro 742,00
(valore minimo), euro 988,00 (valore medio) ed euro 1.234,00 (valore massimo),
stima non impugnata dalla convenuta.
È, infatti, orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. n.
27287/2021), come già sopra menzionato, quello secondo cui l'ammontare del ca-
none di locazione deve essere preso a riferimento per determinare la misura minima del risarcimento dovuto per non aver consentito al proprietario di ottenere l'imme-
diata disponibilità del proprio bene.
Sul punto il Tribunale intende applicare il valore minimo di cui sopra e pertanto condanna i convenuti e a versare la cifra Controparte_1 Controparte_2
corrispondente all'importo di un valore locativo minimo, trattandosi, nel caso di specie, di indennità di occupazione, pari ad euro 742,00 mensili, moltiplicato per
36 mensilità, per un totale di 26.712,00 euro.
Sulle spese di lite
Riguardo le spese, ivi comprese quelle per l'esperimento della mediazione obbliga-
toria, nonché le competenze di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex
art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie colpa grave o dolo nelle difese della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accogli-
mento della domanda attorea, così provvede:
15 1) dichiara la domanda infondata nei confronti della sola convenuta CP_6
;
[...]
2) dichiara l'occupazione senza titolo da parte di Parte_4 CP_2
, dell'immobile sito in Boscoreale (NA) in Via Enrico Messalli n. 117,
[...]
identifica-to al N.C.E.U. del Comune di Boscoreale al foglio 20, particella 735, sub
1, pia-no terra-1-2-S1. Categoria A/2, cl. 4, 12 vani, in proprietà del sig.
[...]
, a decorrere dal mese di novembre 2021; Parte_1
3) condanna all'immediato rilascio in fa- Controparte_1 Parte_5
vore di dell'immobile di cui al precedente punto 1) libero e Parte_1
vuoto da persone e cose;
4) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 742,00, moltiplicati per 36 mensilità, Parte_1
per un totale di 26.712,00 euro, a titolo indennità di occupazione;
5) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della penale ammontante a 600,00 euro per ogni mese di oc- Parte_1
cupazione successivo alla data del 31.05.2024, come stabilito dal presente Giudice
con decreto del 10.11.2023, per un ammontare totale di 3.000,00 euro per sei mesi
(giugno-ottobre 2024);
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore;
7) condanna al pagamento in favore di Parte_6
, delle spese e competenze di lite che si liquidano in comples- Parte_1
sivi € 5.850,00, di cui € 850,00 per spese e € 5.000,00 per competenze professionali,
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge;
8) compensa integralmente le spese di giudizio fra e Parte_1 [...]
; CP_3
16 9) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
17
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1135
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: occupazione sine titulo – pagamento indennità.
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall' avv. Luigi De Martino
(C.F. ) – PEC C.F._2 Email_1 [...]
e dall' avv. Cristiano Capurro (C.F. ) – PEC Emai_2 C.F._3 [...]
tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell' Email_3
1 avv. Luigi De Martino, in Napoli in Via Consalvo n. 99-H, Parco San Luigi, Isolato
G,
– attore-
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._4
il 05.02.1966 e , (C.F. , nata Controparte_2 C.F._5
a Pompei (NA) il 24.11.1965 entrambi res.ti in Boscoreale (NA) in via Enrico Mes-
salli n. 117, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Talema (C.F.
) – PEC ed elettivamente C.F._6 Email_4
domiciliati presso il suo studio in Boscoreale (Na) in piazza Vargas n. 3,
-convenuti-
(C.F. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._7
P.IVA_ (Na) in Via Enrico Messali n. 177, Piano Terra, C.A.P. ,
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'attore del tentativo di me-
diazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 ON
e contestando loro un'occupazione sine titulo dell'immobile
[...] Controparte_3
sito in Boscoreale (Na) in via Enrico Messalli n. 117, chiedendo una consequenziale condanna al pagamento della relativa indennità, oltre al rilascio dell'immobile e al pagamento dei presunti danni subiti per la mancata vendita del bene.
2 I signori e si costituivano in giudizio im- Controparte_1 Controparte_2
pugnando la proposta domanda. Precisavano di aver occupato l'immobile in ragione di un contratto di comodato d'uso concesso a titolo gratuito da Persona_1
(comodante) nei confronti dei convenuti (comodatari) in ragione del rapporto
[...]
familiare intercorrente tra le parti ( è cognato di Parte_1 CP_1
, avendo sposato la sorella) e delle condizioni di difficoltà economica in
[...]
cui versavano i coniugi . CP_1
Riguardo la quantificazione di un'ipotetica indennità di occupazione, chiedevano che il Giudicante considerasse quale importo medio per un locale locato ad uso abitativo nel comune di Boscoreale quello di € 450,00. In tale comune, infatti, i costi degli affitti di immobili ad uso abitativo oscillano tra i 300,00 euro (per un appartamento intorno ai 60/70 mq) e i 600,00 euro (per villette indipendenti), dati che trovano riscontro nelle offerte delle più note agenzie immobiliari che operano in zona e che in ogni caso si riferiscono al prezzo di locazione e non all'indennità
di occupazione che è, solitamente, più contenuta.
Evidenziavano, altresì, l'assoluta estraneità ai fatti della signora , Controparte_3
figlia degli odierni convenuti, la quale non occupava l'immobile sin dall'agosto del
2021, come dimostrato dalla richiesta di iscrizione anagrafica depositata in data 27
ottobre 2021 (dunque, prima della notifica della diffida con la quale si chiedeva il rilascio dell'immobile, datata 08.11.2021). Per tale motivo, chiedevano la sua estro-
missione dal giudizio e che la stessa non fosse considerata responsabile di alcunché.
Dopo ampia discussione in udienza, le parti si accordavano per il rilascio dell'im-
mobile de quo per la data del 31 maggio 2024 con rinuncia da parte del signor
[...]
a richiedere somme sia a titolo di indennità di occupazione che di imposte Pt_1
e che in caso di mancato rilascio per la data stabilita, i coniugi e CP_2 CP_1
3 avrebbero dovuto corrispondere tutto quanto dovuto nonché una penale pari ad €
600,00 mensili fino all'effettivo rilascio.
Alla successiva udienza del 3 giugno, i coniugi esponevano l'impossibi- CP_1
lità di rilasciare l'immobile de quo entro la data concordata a causa del ritardo nella consegna di alcune forniture necessarie per il completamento del nuovo apparta-
mento in cui trasferirsi.
Da ultimo e in ragione di quanto sopra, in comparsa conclusionale Persona_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la illegittimità
[...]
dell'occupazione realizzata dai sig.ri , e Controparte_2 Controparte_1
, dell'immobile sito in Boscoreale (NA) alla Via Enrico Messalli n. Controparte_3
117, identificato al N.C.E.U. del Comune di Boscoreale al foglio 20, particella 735,
sub 1, piano terra-1-2-S1. Categoria A/2, cl. 4, 12 vani, di proprietà del sig.
[...]
per tutti i motivi esposti, con ogni pronuncia conseguenziale in Parte_2
ordine al rilascio dello stesso;
2) Per l'effetto condannare i sig.ri ON
, e all'immediato rilascio dell'immobile
[...] Controparte_1 Controparte_3
sito in Boscoreale (NA) alla Via Enrico Messalli n. 177, in favore del sig.
[...]
, nonché al pagamento, in solido tra loro e ciascuno per quanto di pro- Parte_1
prio onere e/o responsabilità, dell'importo di un'indennità pari ad anche un danno
di natura patrimoniale ammontante, ad oggi, ad Euro 71.136,00 (Euro settantuno-
milacentotrentasei/00), che corrisponde all'importo di un canone medio mensile di
locazione pari ad Euro 988,00 moltiplicato per novantasei mensilità, ovvero dal
17.12.2018, data del decreto di trasferimento, sino al mese di novembre 2024, oltre
interessi legali sino al soddisfo, ovvero ogni altra somma che l'Ecc.mo Giudice
adìto riterrà congrua, per il perdurante godimento del bene da parte dei convenuti,
sino al suo effettivo rilascio, sin da ora, il sig. chiede Parte_1
4 liquidarsi l'importo dovuto , secondo giustizia ed equità, tenendo conto del valore
medio dei canoni di locazione di beni immobili di pari caratteristiche ed ubicati
nella zona catastale ove insiste il bene in esame. Al predetto importo andrà ag-
giunta la somma dovuta a titolo di penale per il ritardo, nella misura già quantifi-
cata dall'Ecc.mo Giudice adìto, con ogni pronuncia conseguenziale;
3)Accertare e
dichiarare il pregiudizio subito dal sig. , per la condotta osta- Parte_1
tiva tenuta dai sig.ri , e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
per non aver consentito l'accesso ai potenziali acquirenti dell'immobile sito in Bo-
scoreale (Na) alla Via E. Messalli n. 117, con ogni pronuncia conseguenziale anche
in ordine al risarcimento del danno per mancato guadagno, ammontante ad Euro
430.000,00 (Euro quattrocentotrentamila/00); 4) Condannare, in solido tra loro, i
sig.ri , e , ciascuno per Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio, in favore del sig. .” Parte_1
chiedeva, altresì, di tener conto, sia nell'emettere la sentenza Parte_1
di condanna al pagamento degli importi dovuti sino al rilascio, penali incluse, sia ai fini della liquidazione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, della te-
merarietà della condotta processuale dei convenuti e della incontestabile scorret-
tezza, prima che mala fede, degli stessi, i quali, senza alcun rispetto per le pattui-
zioni convenute innanzi a codesto Giudice hanno continuato per lungo tempo a oc-
cupare l'immobile per cui è causa, impedendo l'accesso all'unico soggetto legitti-
mato a risiedervi, ossia il sig. . Occupazione questa, che aveva Parte_1
esposto il sig. a rimanere senza abitazione, in quanto in data Parte_1
18.12.2024 vi sarebbe stato un secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario incari-
cato presso la sua attuale residenza in San Giorgio a Cremano (in immobile di
5 proprietà della sorella di , , la quale aveva Parte_1 Persona_2
richiesto all'odierno attore il rilascio dello stesso immobile) che, con elevata pro-
babilità, si sarebbe conclusa con il rilascio dell'appartamento.
I convenuti e rassegnavano le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: “in via principale: accertare e dichiarare che gli odierni convenuti
occupano l'immobile de quo in virtù di un contratto di comodato d'uso e, conse-
guentemente, che nulla è dovuto al signor per l'utilizzo del suddetto Parte_1
immobile. Nel merito: rigettare la domanda avversa in ordine sia al pagamento
della richiesta indennità sia in ordine al presunto danno derivante dalla mancata
vendita dell'immobile per cui è causa perché illegittima ed infondata e ciò per i
motivi specificati nel presente atto. In subordine, nella denegata ipotesi di accerta-
mento dell'esistenza di una occupazione sine titulo in capo ai coniugi , si CP_1
voglia considerare come data iniziale per il calcolo dell'indennità dovuta, quella
di novembre 2021 ovvero data di ricezione della diffida e non la data del decreto
di trasferimento”.
Sulla richiesta di estromissione dal giudizio di . Controparte_3
Sulla domandata estromissione di dal giudizio, va detto quanto Controparte_3
segue.
L'estromissione si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa, ossia il difetto di legittimazione, ori-
ginario o sopravvenuto. Tuttavia, tale istituto non ha portata generale, in quanto la sua applicabilità è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi (art. 108
c.p.c., l'estromissione del garantito;
art. 109 c.p.c., estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi
6 ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta, ordinato dal giudice;
nell'art. 111 comma 3°c.p.c., estromissione dell'alienante del diritto con-
troverso o del successore universale, più alcune ipotesi speciali e variamente con-
troverse, quali art. 1586 comma 2° c.c., estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
art. 1777 comma 2° c.c., estromissione del depositario).
Nessuna delle ipotesi qui indicate si è verificata nel caso di specie pertanto la ri-
chiesta di estromissione è infondata e va rigettata.
Si osserva tuttavia, l'assoluta estraneità ai fatti della signora , figlia Controparte_3
degli odierni convenuti, la quale non occupa l'immobile sin dall'agosto del 2021,
come dimostrato dalla richiesta di iscrizione anagrafica depositata in data 27 ottobre
2021 (dunque, prima della notifica della diffida con la quale si chiedeva il rilascio dell'immobile, datata 08.11.2021). Alla convenuta , dunque, non Controparte_3
può imputarsi alcuna occupazione abusiva o sine titulo – al contrario, come in se-
guito estensivamente si argomenta, è stato proprio il momento dell'allontanamento della stessa dalla casa familiare a determinare l'inizio dell'occupazione sine titulo
da parte degli altri convenuti, essendo venuto mena la ragion d'essere del comodato di scopo insistente tra e gli odierni convenuti, come sempre Parte_1
in seguito si dirà.
Pertanto, si dichiara l'assoluta estraneità ai fatti di e la domanda Controparte_3
odierna va dichiarata infondata nei confronti della stessa convenuta. Sono compen-
sate, limitatamente alla parte , le spese del giudizio. Controparte_3
Sulla domanda di rilascio per occupazione senza titolo.
7 Nel merito, la domanda di , di restituzione dell'immobile oc- Parte_1
cupato senza titolo, è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Si ritiene sussistere tra le parti in causa, , da una parte, e i Parte_1
coniugi , dall'altra, un contratto comodato d'uso a titolo gratuito avente CP_1
ad oggetto l'immobile sito in Boscoreale (NA) in via Enrico Messalli n. 117.
Stante il principio della libertà di forma che regola il contratto di comodato, infatti,
deve ritenersi che lo stesso possa essere stato pattuito anche in assenza di un accordo scritto.
Il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Nel contratto di comodato il termine finale può essere fissato facendo riferimento all'uso cui la cosa è destinata, se tale uso abbia connaturata in sé una durata prede-
terminata o predeterminabile. In mancanza di un termine finale, invece, il comodato
è da intendersi a tempo indeterminato, e il contratto è revocabile “ad nutum” da parte del proprietario in quanto, in assenza di termine, esso può risolversi a semplice richiesta del comodante.
Si distinguono, infatti, due diverse ipotesi: il comodato a termine, che postula l'in-
dicazione di un termine specifico per la restituzione del bene, oppure un termine che risulti dall'uso specifico a cui il bene è destinato;
il comodato precario, invece,
è sine die, ossia le parti non convengono un termine per la restituzione.
Nel comodato a termine (implicito o esplicito), il comodatario è obbligato a resti-
tuire la cosa alla scadenza del termine convenuto e il comodante non può preten-
derne la restituzione prima della data stabilita, salvo casi eccezionali, allorché si palesi un urgente ed imprevedibile bisogno (art. 1809 c. 2 c.c.); nel comodato
8 precario, invece, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena gli venga richiesto (art. 1810 c.c.).
Nel caso di specie, il comodato è stato stipulato dalle parti in causa senza una pre-
cisa scadenza (comodato precario), dal che si deduce che la semplice richiesta avan-
zata da parte di , di avere libero l'immobile, sia stata idonea Parte_1
a determinare la risoluzione del contratto.
Conformemente, , con atto di diffida notificato in data Parte_1
08.11.2021, ha chiesto il rilascio dell'immobile sito in Boscoreale (NA) in via En-
rico Messalli n. 117 e la liberazione dello stesso da cose e persone.
Va detto però, che nell'ipotesi di immobile destinato a casa familiare, la giurispru-
denza è costante nell'affermare che si debba parlare di comodato a termine, anche se le parti non abbiamo espressamente indicato una “scadenza” (da ultima, Cass.
Ord. n. 26541/2021).
Secondo la Cassazione, infatti, anche se le parti non indicano espressamente un temine, deve ritenersi che sussista un termine implicito, poiché la circostanza che la casa sia destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative determina un vin-
colo di destinazione. Si crea, cioè, un comodato di scopo la cui durata è indetermi-
nata nel termine finale ma il cui scopo si identifica nella concessione della casa ad una famiglia affinché vi abiti anche con i relativi figli fino ad avvenuta autosuffi-
cienza economica degli stessi. Il termine implicito per la risoluzione del contratto
è, dunque, il raggiungimento di detto scopo e cioè il momento della raggiunta au-
tosufficienza economica dei figli.
Ed in effetti nell'atto di costituzione in giudizio dei convenuti è espressamente detto che “il signor ha fatto il tentativo – andato a buon fine – di acquistare Parte_1
l'immobile siti in Boscoreale (Na) alla via Enrico Messalli n. 117 con il preciso
9 obiettivo di garantire una casa al signor e al suo nucleo familiare, in CP_1
attesa di tempi migliori e, comunque, almeno sino a quando anche la seconda figlia
dei coniugi ( , anch'ella convenuta in giudizio), fosse andata via di CP_1 CP_3
casa. In effetti, nell'agosto del 2021 la signora ha lasciato l'abi- Controparte_3
tazione paterna per formare una sua famiglia e, da quel preciso istante, gli odierni
coniugi hanno iniziato a cercare una nuova abitazione per se stessi”.
In aggiunta al verificarsi della condizione risolutiva del contratto, ossia la raggiunta autonomia economica di , va detto che Controparte_3 Parte_1
avrebbe anche potuto chiedere la risoluzione del contratto – che nel caso del como-
dato a termine è subordinata, si ribadisce, al subentrare di un bisogno urgente e imprevisto (art. 1809 c. 2 c.c.) – attesa la sua subentrata esigenza abitativa, dal mo-
mento che gli è stato intimato di lasciare l'immobile in cui attualmente risiede.
In definitiva, risulta agli atti che ha presentato richiesta di iscri- Controparte_3
zione nei registri anagrafici del Comune di Terzigno, presso il quale la stessa si è
trasferita, in data 27.10.2021, dal che si può desumere che, in ogni caso, a far data dal mese di novembre 2021, i convenuti, comunque, stanno occupando l'immobile in oggetto in assenza di qualsivoglia valido assunto titolo.
Sulla domanda di pagamento della indennità di occupazione senza titolo.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono. Si osserva che, se-
condo la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022, il danno da occupazione senza titolo di un immobile non si individua in re ipsa ma va con-
siderato come danno normale o presunto del proprietario del bene. In particolare:
“Fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante
concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
10 Trattandosi dunque di specifico pregiudizio subito dal proprietario, lo stesso si at-
teggia ed assume rilevanza in relazione alle comuni norme di risarcimento danni,
in quanto pregiudica la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto (dandolo ad esempio in locazione). Sulla scorta di tanto,
l'evento danno riguarda comunque la violazione del diritto del proprietario di go-
dere dell'immobile in modo pieno ed esclusivo. Tant'è che il danno risarcibile è
rappresentato proprio dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere
(del proprietario) che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione senza titolo. Consegue che il nesso di causa-
lità giuridica si ravvisa tra la violazione del diritto di godere della cosa da parte del proprietario e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto.
Sul mancato guadagno.
La richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno, ammontante ad euro
430.000,00 (euro quattrocentotrentamila/00), richiesta da at- Parte_1
teso il pregiudizio subito per la condotta ostativa tenuta dai sig.ri CP_2 CP_4
, e , per non aver consentito l'accesso ai
[...] Controparte_1 Controparte_3
potenziali acquirenti dell'immobile sito in Boscoreale (Na) in Via E. Messalli n.
117, è infondata per le ragioni che seguono.
È orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. n.
27287/2021) quello secondo cui l'ammontare di tale canone deve essere preso a riferimento per determinare la misura minima del risarcimento dovuto per non aver consentito al proprietario di ottenere l'immediata disponibilità del proprio bene.
Oltre a tale somma però, il locatore può richiedere un risarcimento per danni ag-
giuntivi, ma solo se dimostra di non aver potuto: affittare l'immobile a un prezzo
11 superiore;
venderlo a condizioni vantaggiose;
usarlo per altri scopi. Se, quindi, il canone di locazione costituisce la misura minima del risarcimento dovuta senza ne-
cessità di procurarsi alcuna prova;
per ottenere un risarcimento più cospicuo, il lo-
catore dovrà dimostrare con evidenze documentali o testimoniali uno di questi tre eventi. Nel caso di specie, , nel suo petitum, ha individuato Parte_1
una ben specificata ipotesi tra quelle sopra indicate, lamentando di non aver potuto procedere alla vendita del bene a causa della condotta tenuta dai convenuti, quanti-
ficando infatti il danno in baso al mancato guadagno derivante dall'ipotetica vendita saltata.
Ebbene, non risulta agli atti prova sufficiente del lamentato presunto danno per mancata vendita dell'immobile, limitandosi la documentazione relativa, ad una di-
chiarazione fornita da parte dell'Agente Immobiliare incaricato da Persona_1
e non concretizzandosi essa in alcuna dimostrazione di una consistente pro-
[...]
babilità di successo nella vendita.
Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno va rigettata.
Sull'an debeatur.
Nel caso di specie, l'attore in data 08.11.2021 notificava ai convenuti diffida con la quale chiedeva il rilascio dell'immobile, manifestando la volontà di vendere il suin-
dicato immobile e incaricando l'Agenzia immobiliare "Tecnocasa" di Boscoreale in tal senso, esercitando così il diritto di voler godere del bene e della relativa utilità
derivante dalla vendita. A ciò si aggiunga la subentrata esigenza abitativa dello stesso , al quale è stato intimato di lasciare la sua attuale resi- Parte_1
denza in San Giorgio a Cremano (in immobile di proprietà della sorella di
[...]
, , la quale ne ha richiesto il rilascio). Parte_1 Persona_2
Sul quantum debeatur.
12 Ciò premesso, in relazione alla quantificazione del danno - a decorrere dal 1° no-
vembre 2021 – deve farsi innanzitutto riferimento al verbale di udienza del
10.11.2023, nel quale si dà atto di quanto concordato dalle parti alla presenza di questo Giudice, ovvero: “1. rilascio dell'immobile libero da persone e/o vuoto da
cose per la data del 31.05.2024, con rinuncia del sig. a richiedere Parte_1
somme sia a titolo di indennità di occupazione che di imposte;
2. in caso di mancato
rilascio dell'immobile per la data stabilita, corresponsione da parte dei sigg.ri
di tutto quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione e Parte_3
di imposte, nonché di una penale pari ad euro 600,00 mensili fino all'effettivo rila-
scio;
3. compensazione integrale delle spese di giudizio. Rinvia il giudizio, per ve-
rifica dell'avvenuta liberazione dell'immobile all'udienza del 03.06.2024”. Alla
data del 03.06.2024 l'immobile era ancora occupato dai convenuti e CP_1 [...]
ed è solo in data 25.11.2024 che si ha per la prima volta notizia di un effettivo CP_5
rilascio, laddove in comparsa conclusionale si afferma che “Per quanto possa va-
lere, si evidenzia che i signori e finalmente sono riusciti a ter- CP_2 CP_1
minare il trasloco nella nuova abitazione e già da svariate settimane non vivono
più nell'immobile di Boscoreale”. Pertanto, si condannano i convenuti CP_1
e , in primis, al pagamento della penale ammontante a
[...] Controparte_2
600,00 euro per ogni mese di occupazione successivo alla data del 31.05.2024,
come stabilito dal presente Giudice, per un ammontare totale di 3.000,00 euro per sei mesi (giugno-ottobre 2024).
Sul diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, richiesto da
[...]
per un ammontare di euro 430.000,00 (euro quattrocentotrenta- Parte_1
mila/00), si è già detto.
13 Quanto invece all'indennità per occupazione sine titulo, si riassumono brevemente le posizioni delle parti.
ha fatto richiesta della detta indennità pari anche ad un danno Parte_1
di natura patrimoniale ammontante, alla data del 25.11.2024, ad euro 71.136,00
(euro settantunomilacentotrentasei/00), che corrispondono all'importo di un canone medio mensile di locazione pari ad euro 988,00 moltiplicato per novantasei mensi-
lità, ovvero dal 17.12.2018, data del decreto di trasferimento, sino al mese di no-
vembre 2024, oltre interessi legali.
e hanno chiesto che si considerasse invece Controparte_1 Controparte_2
quale la cifra di € 450,00, ossia l'importo medio per un locale locato ad uso abitativo nel comune di Boscoreale, considerato che, in tale Comune, i costi degli affitti di immobili ad uso abitativo oscillano tra i 300,00 euro (per un appartamento intorno ai 60/70 mq) e i 600,00 euro (per villette indipendenti), dati che trovano riscontro nelle offerte delle più note agenzie immobiliari che operano in zona e che in ogni caso si riferiscono al prezzo di locazione e non all'indennità di occupazione che è,
solitamente, più contenuta, e hanno chiesto, altresì, considerarsi come data iniziale per il calcolo dell'indennità dovuta, quella di novembre 2021 ovvero la data di ri-
cezione della diffida e non la data del decreto di trasferimento.
Riguardo la data di riferimento per il calcolo dell'indennità si è già detto: i coniugi hanno occupato l'immobile sine titulo a partire dal novembre 2021 e fino CP_1
all'ottobre 2024, per un totale di 36 mensilità.
Per la quantificazione dell'indennità, può farsi riferimento alle risultanze dell'unico documento sul tema depositato agli atti, ossia alla Stima Online per Abitazioni in
Stabili Civili effettuata in data 20.02.2022 su richiesta dell' avv. Luigi De Martino,
procuratore di parte attrice, tramite il “Borsino Immobiliare”, per immobili della
14 superficie pari a quella del cespite per cui è causa e siti in Boscoreale (Na) in Via
Messalli. Dal documento emerge una valutazione statistica risultante in euro 742,00
(valore minimo), euro 988,00 (valore medio) ed euro 1.234,00 (valore massimo),
stima non impugnata dalla convenuta.
È, infatti, orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. n.
27287/2021), come già sopra menzionato, quello secondo cui l'ammontare del ca-
none di locazione deve essere preso a riferimento per determinare la misura minima del risarcimento dovuto per non aver consentito al proprietario di ottenere l'imme-
diata disponibilità del proprio bene.
Sul punto il Tribunale intende applicare il valore minimo di cui sopra e pertanto condanna i convenuti e a versare la cifra Controparte_1 Controparte_2
corrispondente all'importo di un valore locativo minimo, trattandosi, nel caso di specie, di indennità di occupazione, pari ad euro 742,00 mensili, moltiplicato per
36 mensilità, per un totale di 26.712,00 euro.
Sulle spese di lite
Riguardo le spese, ivi comprese quelle per l'esperimento della mediazione obbliga-
toria, nonché le competenze di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex
art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie colpa grave o dolo nelle difese della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accogli-
mento della domanda attorea, così provvede:
15 1) dichiara la domanda infondata nei confronti della sola convenuta CP_6
;
[...]
2) dichiara l'occupazione senza titolo da parte di Parte_4 CP_2
, dell'immobile sito in Boscoreale (NA) in Via Enrico Messalli n. 117,
[...]
identifica-to al N.C.E.U. del Comune di Boscoreale al foglio 20, particella 735, sub
1, pia-no terra-1-2-S1. Categoria A/2, cl. 4, 12 vani, in proprietà del sig.
[...]
, a decorrere dal mese di novembre 2021; Parte_1
3) condanna all'immediato rilascio in fa- Controparte_1 Parte_5
vore di dell'immobile di cui al precedente punto 1) libero e Parte_1
vuoto da persone e cose;
4) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 742,00, moltiplicati per 36 mensilità, Parte_1
per un totale di 26.712,00 euro, a titolo indennità di occupazione;
5) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della penale ammontante a 600,00 euro per ogni mese di oc- Parte_1
cupazione successivo alla data del 31.05.2024, come stabilito dal presente Giudice
con decreto del 10.11.2023, per un ammontare totale di 3.000,00 euro per sei mesi
(giugno-ottobre 2024);
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore;
7) condanna al pagamento in favore di Parte_6
, delle spese e competenze di lite che si liquidano in comples- Parte_1
sivi € 5.850,00, di cui € 850,00 per spese e € 5.000,00 per competenze professionali,
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge;
8) compensa integralmente le spese di giudizio fra e Parte_1 [...]
; CP_3
16 9) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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