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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4187/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di actio negatoria servitutis e di usucapione iscritta al n. R.G. 4187/2022 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Agresta e Giuseppe Mammoliti, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Bovalino (RC), alla via G. Fortunato n. 1
ATTORI
Contro
(C.F. ), già denominata con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, in persona dell'avv. Carmine Perrotta, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Tommaso Ricci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Catanzaro, alla via G. Alberti n. 27
CONVENUTA
CONCLUISIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione - in seguito ad ordinanza del Giudice di Pace di Catanzaro, originariamente adito, che declinava la propria competenza in favore dell'intestato Tribunale -,
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Parte_1 Parte_2
premettendo: di essere proprietari di un immobile, sito in Catanzaro, alla Controparte_2
via Lombardia n. 43 (identificato al NCEU al figlio 78, part. 156, sub 4, cat. A/3); che la
[...] alcuni anni fa, impiantava, senza alcuna autorizzazione amministrativa e senza Controparte_2 il consenso dei proprietari, un palo portante una linea elettrica, imponendo all'immobile, illegittimamente, un peso di natura reale, per fornire il servizio di energia elettrica anche a terzi estranei;
che, a causa dell'installazione di detta linea elettrica, l'immobile ha perso parte del suo valore;
che il palo è privo di manutenzione da molti anni e potenzialmente pericoloso, trattandosi di un elettrodotto trasportante energia elettrica a media tensione distante dall'abitazione degli attori appena 11 metri e meno di 2 dal passo carrabile e dal cancello di entrata dell'immobile; che il palo ha una circonferenza di 1,2 metri e una base di cemento di 1,5 metri.
Ciò premesso, chiedevano di dichiarare illegittime e arbitrarie le opere eseguite dall'
[...] sul terreno di proprietà degli odierni attori e, per l'effetto, condannare Controparte_2 [...]
alla immediata rimozione del palo;
al risarcimento di tutti i danni subiti per Controparte_2
l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la diminuzione di valore dell'immobile, quantificati nella simbolica somma di euro 1.000,00 ovvero nella maggior o minor somma stabilita dal giudice adito ed equitativamente determinata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
alla rifusione delle spese, competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava le domande attoree, Controparte_1
chiedendone il rigetto, e formulava domanda riconvenzionale, chiedendo di dichiarare, in proprio favore, l'intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto su fondo di proprietà degli attori e, in via subordinata, di contenere la domanda risarcitoria degli attori nella misura del danno effettivamente subito e provato, con vittoria di spese.
La società convenuta - dopo aver specificato che il palo, oggetto di controversia, sostiene la linea elettrica di bassa tensione di un ramo del circuito “C” della cabina secondaria denominata Pt_3
D6102315424 - deduceva, a sostegno delle proprie domande, di aver esercitato il possesso della servitù di elettrodotto per oltre vent'anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, in quanto il palo sarebbe posizionato in Via Lombardia, all'altezza del numero civico 43, da oltre quarant'anni, tanto che il
, proprio per la presenza all'interno del suo terreno del detto sostegno, avrebbe avuto la Pt_1
possibilità di stipulare, in data 17.12.1987, contratto di somministrazione di energia elettrica.
Con ordinanza del 31 marzo 2023, il giudice concedeva alla convenuta termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, il quale veniva esperito, con esito negativo.
All'udienza del 20 ottobre 2023, il giudice concedeva termine per la precisazione delle domande e per le deduzioni istruttorie. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e, con ordinanza del
10 marzo 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2025, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la discussione e per la decisione della causa ex art. 281 sexies, all'udienza del 3 aprile 2025.
****
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere ed allo svolgimento del processo, le domande proposte dagli attori sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per i motivi di seguito Controparte_1
esposti.
Deve preliminarmente essere esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione, formulata per paralizzare l'actio negatoria servitutis proposta dagli attori.
Dall'istruttoria svolta, non risulta che sia stata costituita una servitù di elettrodotto né in modo volontario (ossia mediante accordo tra l'ente gestore e il proprietario del fondo), né coattivamente
(attraverso un provvedimento amministrativo, adottato ex artt. 119 e ss. del R.D. n. 1775 del 1933), né con provvedimento dell'autorità giudiziaria (ex art. 1056 c.c., in forza del quale "ogni proprietario
è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia").
Non essendo emerso, nel caso in esame, che sia stata costituita alcuna servitù di elettrodotto nei termini sopra esposti, si deduce che l'apposizione del palo ed il conseguente attraversamento del fondo attoreo dei cavi elettrici siano avvenuti in modo illegittimo, ossia come un'apprensione sine titulo del suolo di proprietà privata, che legittimerebbe il privato a richiedere il risarcimento del danno da essa derivante ed anche la rimozione dell'impianto.
Tuttavia, è consolidata la giurisprudenza di legittimità che ammette, con riguardo all'apprensione sine titulo, da parte della pubblica amministrazione o di concessionario di essa, del fondo del privato per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, la possibilità di invocare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, ove ricorrano i requisiti costituiti dall'esercizio, con animus possidendi, del potere di fatto non clandestino, ininterrotto e continuo sulla cosa.
In particolare - nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto fattispecie similari a quella che qui ci riguarda
- è stato affermato che, laddove la P.A. abbia attuato l'occupazione illegittima e protratta nel tempo di un bene di proprietà privata per scopi di pubblica utilità, senza il ricorso alle procedure previste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù (art. 119 e segg. R.D. n. 1775 del 1933 e art 233 D.P.R. 156/1973), dette norme non sono esclusive né inderogabili, ma rappresentano "solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non escludono, pertanto, che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione" (Cass. 18.6.1996, n. 5606; v. anche Cass. 25.3.1998).
Ebbene, nel caso di specie, ha fornito prova dell'avvenuta usucapione: Controparte_2 dall'istruttoria svolta, è emerso che il palo, oggetto di controversia, è collocato sulla proprietà degli attori da ben più di venti anni.
All'udienza dell'8 novembre 2024, il teste di parte attrice, , figlio degli attori, ha Testimone_1 dichiarato: “più di 40 anni fa la ha posto nel nostro lotto un palo in cemento”, mentre la CP_2
testimone di parte convenuta, , dipendente della ha affermato: Testimone_2 Controparte_1
“sicuramente dal 1987, anno di installazione del sostegno utile per l'attivazione del primo contratto,
i nostri tecnici accedono al palo di sostegno”.
Le testimonianze confermano quanto sostenuto dalla società agente in riconvenzionale, che è corroborato anche da un dato evidenziato dalla stessa società, ossia che il Principe ebbe la possibilità di stipulare, in data 17.12.1987, contratto di somministrazione di energia elettrica, proprio per la presenza all'interno del suo terreno del detto sostegno.
Quest'ultimo dato non è smentito da quanto sostenuto da parte attrice, secondo cui questa deduzione non costituirebbe prova dell'installazione del palo in quella data, perché nel corso degli anni
[...]
più volte sarebbe intervenuta nel rifacimento e nell'ammodernamento delle linee CP_3 elettriche, con la sostituzione dei pali in legno con pali in cemento o metallo: invero, un'eventuale sostituzione del palo in legno con un palo in metallo – invero non provata e smentita dalla testimonianza del figlio degli attori – non avrebbe comportato la costituzione di una nuova servitù, ma avrebbe rappresentato un'attività di manutenzione.
Non appare idonea ad escludere l'esistenza della servitù di elettrodotto il dato per cui gli interventi di manutenzione del palo avvenivano dall'esterno della proprietà degli attori, in quanto ciò appariva possibile e verosimilmente più comodo, atteso che, come emerso dalla testimonianza di Tes_3
resa all'udienza dell'8 novembre 2024, la “il sostegno si trova a bordo strada, a circo 50 cm
[...] dalla strada pubblica (…) Il palo non ha bisogno di manutenzione e se c'è bisogno di intervenire sulla cassetta posta in alto sul palo lo facciamo da fuori con la scala o con il cestello”.
Né gli attori hanno in alcun modo provato che la permanenza del palo nella loro proprietà sia stata possibile per loro tolleranza, mentre su di loro gravava l'onere della prova di una simile circostanza
(cfr. Cassazione civile sez. II 30/01/2023 n. 2706, per la quale: “Secondo un orientamento costante di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. Sez. 2, n. 17880 del 03.07.2019;
Cass. Sez. 2, n. 9661 del 27.04.2006), alla circostanza che l'attività asseritamente illecita svolta da sul terreno di proprietà dell'allora attrice abbia avuto durata non Controparte_2
transitoria e sia stata di non modesta entità, come nel caso di specie (considerato il tempo dell'asservimento e gli atti di manutenzione svolti dalla ricorrente sui pali), può normalmente attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza. Tale circostanza
è destinata a perdere la suddetta efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o societari: entrambi non sussistenti nel caso di specie. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto attenersi al principio opposto a quello applicato secondo il quale, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché
l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, "spetta a chi lo abbia subito
l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza" (Cass. Sez. 2, n.9275 del
16.04.2018; Cass. Sez. 2, n. 3404 dell'11.02.2009; cfr. anche Cass. n. 17339 del 23.07.2009 citata dalla ricorrente)”.
Né, per contro, risultano addotte o comunque dimostrate cause di interruzione dell'usucapione:
l'unica prova in tal senso prodotta è rappresentata da un invito alla rimozione del palo e all'offerta di un indennizzo per occupazione abusiva del terreno, rivolto - nell'interesse degli attori - alla ENEL E-
Distribuzione, datato 20 settembre 2020 e, dunque, avvenuto in epoca successiva alla maturazione dell'usucapione ventennale, atteso che, per i motivi sopra esposti, si reputa provato che dal 1987 il palo insiste sul terreno degli attori.
Va inoltre osservato che, per contrastare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta società, la parte attrice ha richiamato la giurisprudenza in tema di occupazioni acquisitive (oggetto di reviremet giurisprudenziale in esito alle più recenti sentenze della Corte EDU) la quale afferma che l'occupazione, da parte della p.a., di un fondo senza titolo dà origine ad un illecito permanente che non consente l'acquisto della proprietà del fondo stesso a titolo di usucapione (che è acquisto a titolo originario che non comporta il pagamento di indennità alcuna), perché conseguenza di una 'cattiva prassi' (legislativa/giurisprudenziale) che non permetteva di riconoscere, di tal guisa, il pregiudizio subito dal proprietario espropriato e che consentiva, invece, alla pubblica amministrazione di ricavare un utile senza nulla dover erogare. Ciò tenendo conto del fatto che la norma di cui all'art. 1163 cc prevede che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione, salva la sopravvenuta prova dell'interversione del possesso.
Ciò posto, si osserva, in primo luogo, che questo principio è stato dettato in tema di espropriazione della proprietà a fronte della totale immutazione dei luoghi e della parimenti totale perdita del godimento del bene da parte del proprietario e non in tema di espropriazione di un diritto reale in re aliena, quale è la servitù, laddove, con l'esproprio, non si hanno invece la perdita del godimento del bene da parte del proprietario ed il totale stravolgimento dello stesso. Inoltre, si richiama sul punto l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22929/17, nel corpo della quale testualmente si afferma che l'illecito può cessare con la compiuta usucapione.
Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta, di usucapione della servitù di elettrodotto va, dunque, accolta e, per il suo carattere pregiudiziale, determina, con l'accertamento del diritto di servitù a peso dell'immobile di proprietà di parte attrice, il rigetto delle domande degli attori, tanto di rimozione quanto di risarcimento dei danni, causati al proprio fondo dalla installazione sine titulo del palo dell'elettrodotto, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito.
Infatti, dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto di usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. (o il concessionario di essa) occupa sine titulo un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perché agli iura in re aliena non
è applicabile la, oggi stigmatizzata, cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto ad usucapirlo, nonché il credito indennitario. (Cass. Ord. 8.9.2006, n. 19294).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da ritenersi ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200, trattandosi di una piccola porzione di terreno), secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i valori minimi per la fase decisionale, meramente riassuntiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, dott.ssa Olimpia Abet, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto da parte della sul Controparte_1
terreno di proprietà degli attori (identificato al NCEU al figlio 78, part. 156, sub 4, cat. A/3)
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite nei confronti dei convenuti costituiti, che liquida in nell'importo di € 237,00 per spese ed
€ 2.127,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di actio negatoria servitutis e di usucapione iscritta al n. R.G. 4187/2022 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Agresta e Giuseppe Mammoliti, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Bovalino (RC), alla via G. Fortunato n. 1
ATTORI
Contro
(C.F. ), già denominata con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, in persona dell'avv. Carmine Perrotta, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Tommaso Ricci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Catanzaro, alla via G. Alberti n. 27
CONVENUTA
CONCLUISIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione - in seguito ad ordinanza del Giudice di Pace di Catanzaro, originariamente adito, che declinava la propria competenza in favore dell'intestato Tribunale -,
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Parte_1 Parte_2
premettendo: di essere proprietari di un immobile, sito in Catanzaro, alla Controparte_2
via Lombardia n. 43 (identificato al NCEU al figlio 78, part. 156, sub 4, cat. A/3); che la
[...] alcuni anni fa, impiantava, senza alcuna autorizzazione amministrativa e senza Controparte_2 il consenso dei proprietari, un palo portante una linea elettrica, imponendo all'immobile, illegittimamente, un peso di natura reale, per fornire il servizio di energia elettrica anche a terzi estranei;
che, a causa dell'installazione di detta linea elettrica, l'immobile ha perso parte del suo valore;
che il palo è privo di manutenzione da molti anni e potenzialmente pericoloso, trattandosi di un elettrodotto trasportante energia elettrica a media tensione distante dall'abitazione degli attori appena 11 metri e meno di 2 dal passo carrabile e dal cancello di entrata dell'immobile; che il palo ha una circonferenza di 1,2 metri e una base di cemento di 1,5 metri.
Ciò premesso, chiedevano di dichiarare illegittime e arbitrarie le opere eseguite dall'
[...] sul terreno di proprietà degli odierni attori e, per l'effetto, condannare Controparte_2 [...]
alla immediata rimozione del palo;
al risarcimento di tutti i danni subiti per Controparte_2
l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la diminuzione di valore dell'immobile, quantificati nella simbolica somma di euro 1.000,00 ovvero nella maggior o minor somma stabilita dal giudice adito ed equitativamente determinata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
alla rifusione delle spese, competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava le domande attoree, Controparte_1
chiedendone il rigetto, e formulava domanda riconvenzionale, chiedendo di dichiarare, in proprio favore, l'intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto su fondo di proprietà degli attori e, in via subordinata, di contenere la domanda risarcitoria degli attori nella misura del danno effettivamente subito e provato, con vittoria di spese.
La società convenuta - dopo aver specificato che il palo, oggetto di controversia, sostiene la linea elettrica di bassa tensione di un ramo del circuito “C” della cabina secondaria denominata Pt_3
D6102315424 - deduceva, a sostegno delle proprie domande, di aver esercitato il possesso della servitù di elettrodotto per oltre vent'anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, in quanto il palo sarebbe posizionato in Via Lombardia, all'altezza del numero civico 43, da oltre quarant'anni, tanto che il
, proprio per la presenza all'interno del suo terreno del detto sostegno, avrebbe avuto la Pt_1
possibilità di stipulare, in data 17.12.1987, contratto di somministrazione di energia elettrica.
Con ordinanza del 31 marzo 2023, il giudice concedeva alla convenuta termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, il quale veniva esperito, con esito negativo.
All'udienza del 20 ottobre 2023, il giudice concedeva termine per la precisazione delle domande e per le deduzioni istruttorie. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e, con ordinanza del
10 marzo 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2025, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la discussione e per la decisione della causa ex art. 281 sexies, all'udienza del 3 aprile 2025.
****
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere ed allo svolgimento del processo, le domande proposte dagli attori sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per i motivi di seguito Controparte_1
esposti.
Deve preliminarmente essere esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione, formulata per paralizzare l'actio negatoria servitutis proposta dagli attori.
Dall'istruttoria svolta, non risulta che sia stata costituita una servitù di elettrodotto né in modo volontario (ossia mediante accordo tra l'ente gestore e il proprietario del fondo), né coattivamente
(attraverso un provvedimento amministrativo, adottato ex artt. 119 e ss. del R.D. n. 1775 del 1933), né con provvedimento dell'autorità giudiziaria (ex art. 1056 c.c., in forza del quale "ogni proprietario
è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia").
Non essendo emerso, nel caso in esame, che sia stata costituita alcuna servitù di elettrodotto nei termini sopra esposti, si deduce che l'apposizione del palo ed il conseguente attraversamento del fondo attoreo dei cavi elettrici siano avvenuti in modo illegittimo, ossia come un'apprensione sine titulo del suolo di proprietà privata, che legittimerebbe il privato a richiedere il risarcimento del danno da essa derivante ed anche la rimozione dell'impianto.
Tuttavia, è consolidata la giurisprudenza di legittimità che ammette, con riguardo all'apprensione sine titulo, da parte della pubblica amministrazione o di concessionario di essa, del fondo del privato per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, la possibilità di invocare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, ove ricorrano i requisiti costituiti dall'esercizio, con animus possidendi, del potere di fatto non clandestino, ininterrotto e continuo sulla cosa.
In particolare - nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto fattispecie similari a quella che qui ci riguarda
- è stato affermato che, laddove la P.A. abbia attuato l'occupazione illegittima e protratta nel tempo di un bene di proprietà privata per scopi di pubblica utilità, senza il ricorso alle procedure previste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù (art. 119 e segg. R.D. n. 1775 del 1933 e art 233 D.P.R. 156/1973), dette norme non sono esclusive né inderogabili, ma rappresentano "solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non escludono, pertanto, che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione" (Cass. 18.6.1996, n. 5606; v. anche Cass. 25.3.1998).
Ebbene, nel caso di specie, ha fornito prova dell'avvenuta usucapione: Controparte_2 dall'istruttoria svolta, è emerso che il palo, oggetto di controversia, è collocato sulla proprietà degli attori da ben più di venti anni.
All'udienza dell'8 novembre 2024, il teste di parte attrice, , figlio degli attori, ha Testimone_1 dichiarato: “più di 40 anni fa la ha posto nel nostro lotto un palo in cemento”, mentre la CP_2
testimone di parte convenuta, , dipendente della ha affermato: Testimone_2 Controparte_1
“sicuramente dal 1987, anno di installazione del sostegno utile per l'attivazione del primo contratto,
i nostri tecnici accedono al palo di sostegno”.
Le testimonianze confermano quanto sostenuto dalla società agente in riconvenzionale, che è corroborato anche da un dato evidenziato dalla stessa società, ossia che il Principe ebbe la possibilità di stipulare, in data 17.12.1987, contratto di somministrazione di energia elettrica, proprio per la presenza all'interno del suo terreno del detto sostegno.
Quest'ultimo dato non è smentito da quanto sostenuto da parte attrice, secondo cui questa deduzione non costituirebbe prova dell'installazione del palo in quella data, perché nel corso degli anni
[...]
più volte sarebbe intervenuta nel rifacimento e nell'ammodernamento delle linee CP_3 elettriche, con la sostituzione dei pali in legno con pali in cemento o metallo: invero, un'eventuale sostituzione del palo in legno con un palo in metallo – invero non provata e smentita dalla testimonianza del figlio degli attori – non avrebbe comportato la costituzione di una nuova servitù, ma avrebbe rappresentato un'attività di manutenzione.
Non appare idonea ad escludere l'esistenza della servitù di elettrodotto il dato per cui gli interventi di manutenzione del palo avvenivano dall'esterno della proprietà degli attori, in quanto ciò appariva possibile e verosimilmente più comodo, atteso che, come emerso dalla testimonianza di Tes_3
resa all'udienza dell'8 novembre 2024, la “il sostegno si trova a bordo strada, a circo 50 cm
[...] dalla strada pubblica (…) Il palo non ha bisogno di manutenzione e se c'è bisogno di intervenire sulla cassetta posta in alto sul palo lo facciamo da fuori con la scala o con il cestello”.
Né gli attori hanno in alcun modo provato che la permanenza del palo nella loro proprietà sia stata possibile per loro tolleranza, mentre su di loro gravava l'onere della prova di una simile circostanza
(cfr. Cassazione civile sez. II 30/01/2023 n. 2706, per la quale: “Secondo un orientamento costante di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. Sez. 2, n. 17880 del 03.07.2019;
Cass. Sez. 2, n. 9661 del 27.04.2006), alla circostanza che l'attività asseritamente illecita svolta da sul terreno di proprietà dell'allora attrice abbia avuto durata non Controparte_2
transitoria e sia stata di non modesta entità, come nel caso di specie (considerato il tempo dell'asservimento e gli atti di manutenzione svolti dalla ricorrente sui pali), può normalmente attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza. Tale circostanza
è destinata a perdere la suddetta efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o societari: entrambi non sussistenti nel caso di specie. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto attenersi al principio opposto a quello applicato secondo il quale, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché
l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, "spetta a chi lo abbia subito
l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza" (Cass. Sez. 2, n.9275 del
16.04.2018; Cass. Sez. 2, n. 3404 dell'11.02.2009; cfr. anche Cass. n. 17339 del 23.07.2009 citata dalla ricorrente)”.
Né, per contro, risultano addotte o comunque dimostrate cause di interruzione dell'usucapione:
l'unica prova in tal senso prodotta è rappresentata da un invito alla rimozione del palo e all'offerta di un indennizzo per occupazione abusiva del terreno, rivolto - nell'interesse degli attori - alla ENEL E-
Distribuzione, datato 20 settembre 2020 e, dunque, avvenuto in epoca successiva alla maturazione dell'usucapione ventennale, atteso che, per i motivi sopra esposti, si reputa provato che dal 1987 il palo insiste sul terreno degli attori.
Va inoltre osservato che, per contrastare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta società, la parte attrice ha richiamato la giurisprudenza in tema di occupazioni acquisitive (oggetto di reviremet giurisprudenziale in esito alle più recenti sentenze della Corte EDU) la quale afferma che l'occupazione, da parte della p.a., di un fondo senza titolo dà origine ad un illecito permanente che non consente l'acquisto della proprietà del fondo stesso a titolo di usucapione (che è acquisto a titolo originario che non comporta il pagamento di indennità alcuna), perché conseguenza di una 'cattiva prassi' (legislativa/giurisprudenziale) che non permetteva di riconoscere, di tal guisa, il pregiudizio subito dal proprietario espropriato e che consentiva, invece, alla pubblica amministrazione di ricavare un utile senza nulla dover erogare. Ciò tenendo conto del fatto che la norma di cui all'art. 1163 cc prevede che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione, salva la sopravvenuta prova dell'interversione del possesso.
Ciò posto, si osserva, in primo luogo, che questo principio è stato dettato in tema di espropriazione della proprietà a fronte della totale immutazione dei luoghi e della parimenti totale perdita del godimento del bene da parte del proprietario e non in tema di espropriazione di un diritto reale in re aliena, quale è la servitù, laddove, con l'esproprio, non si hanno invece la perdita del godimento del bene da parte del proprietario ed il totale stravolgimento dello stesso. Inoltre, si richiama sul punto l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22929/17, nel corpo della quale testualmente si afferma che l'illecito può cessare con la compiuta usucapione.
Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta, di usucapione della servitù di elettrodotto va, dunque, accolta e, per il suo carattere pregiudiziale, determina, con l'accertamento del diritto di servitù a peso dell'immobile di proprietà di parte attrice, il rigetto delle domande degli attori, tanto di rimozione quanto di risarcimento dei danni, causati al proprio fondo dalla installazione sine titulo del palo dell'elettrodotto, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito.
Infatti, dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto di usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. (o il concessionario di essa) occupa sine titulo un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perché agli iura in re aliena non
è applicabile la, oggi stigmatizzata, cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto ad usucapirlo, nonché il credito indennitario. (Cass. Ord. 8.9.2006, n. 19294).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da ritenersi ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200, trattandosi di una piccola porzione di terreno), secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i valori minimi per la fase decisionale, meramente riassuntiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, dott.ssa Olimpia Abet, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto da parte della sul Controparte_1
terreno di proprietà degli attori (identificato al NCEU al figlio 78, part. 156, sub 4, cat. A/3)
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite nei confronti dei convenuti costituiti, che liquida in nell'importo di € 237,00 per spese ed
€ 2.127,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet