Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
In persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10273/2023 R.G. ,
promossa
DA
, nato a [...] l' 08.03.1976 c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso , giusta procura in atti , dall'Avvocato LUCIA BRUNO;
-ricorrente-
CONTRO
-,in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente-
Avente ad oggetto: pagamento TFR ON IA CP_1
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 26 novembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
F. Servizi Ecologici s.r.l., con la qualifica di operatore ecologico, livello 2 B, dal
02.11.2015 al 31.10.2019, come da contratto di lavoro, buste paga e CUD versate in atti;
- . che con medesima qualifica ed inquadramento, in seguito il licenziamento collettivo conseguente all'insolvenza della l'1.11.2019 era transitato CP_2
lavorativamente presso la società , , alle cui dipendenze è rimasto fino al Pt_2
30.09.2021; - che egli ogni qualvolta aveva cessato le proprie funzioni lavorative aveva sollecitato la corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al datore di lavoro;
che nel mese di novembre 2019 era stato il datore di lavoro, la
[...]
costretta al detto licenziamento a presentare all' – Controparte_3 CP_1
ON IA, la domanda di versamento del TFR per i lavoratori licenziati, tuttavia l' , con provvedimento del 29.01.2020 aveva respinto la richiesta di CP_1
liquidazione TFR per il ricorrente con la seguente motivazione “Il lavoratore richiedente in data 20.04.2009 ha scelto di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare”, - che insistendo l' nel ribadire quanto detto nella superiore CP_1
motivazione esso ricorrente rivolgeva la richiesta di liquidazione del TFR al ON
Previambiente, fondo di previdenza complementare dei lavoratori che prestano attività lavorativa nell'ambito dei servizi ecologici, il quale rispondeva comunicando al ricorrente dell'inesistenza di una posizione contributiva aperta a suo nome presso l'anagrafe degli iscritti;
- che in considerazione di tale risposta data dal ON
Previambiente, egli rivolgeva nuovamente la domanda di liquidazione all' CP_1
allegando la risposta resa dal ON Previambiente ma l'Ente resistente negava la chiesta liquidazione, pur avendolo un funzionario dell'Ente informato che le quote di TFR, mensilmente versate dai summenzionati datori di lavoro a tale titolo, assommanti a circa € 14.000,00 , risultassero regolarmente accantonate al ON
IA presso;
- che , conclusa la propria attività lavorativa con la società CP_1
, egli aveva avanzato al datore di lavoro la richiesta di versamento del TFR. Pt_2
e predisposti dall'azienda tutti gli indispensabili incombenti presso l' per la CP_1
liquidazione del TFR, l'Ente Previdenziale , ancora una volta, e sulla base del
2 medesimo presupposto, con nota del mese di luglio 2022 comunicava il rigetto della pratica.
In diritto il ricorrente evidenziava che il ON di IA , denominato “ON per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile”, era stato istituito dall'art. 1, commi
755 e ss., della L. 296/2006 e costituito presso l' , “… garantisce ai lavoratori CP_1
dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile”.,
Evidenziava altresì che la circostanza che la avesse Controparte_3
provveduto al versamento delle quote al ON IA, trovava pure conferma nella comunicazione resa dall'Amministratore Giudiziario della nominato CP_2
in conseguenza del sequestro penale disposto nei confronti della detta società ai sensi dell'art. 159/11(Codice Antimafia), ( con messaggio pec del 04.08.2020, che così dichiara “…come certificato dalle nostre consulenti del lavoro, il TFR dei suoi assistiti è stato regolarmente versato dalla società, mensilmente, come per legge, al
ON di IA gestito da (art. 1, commi 755 e segg. L. 296/2006)…La CP_1
società già lo scorso mese di dicembre 2019 ha presentato domanda al ON
IA proprio al fine di far liquidare il TFR direttamente ai suoi clienti direttamente da ” CP_1
Rilevava che , ciò nonostante, l' eccependo la scelta di destinazione operata CP_1
dal ricorrente nel lontano 2009 in favore della previdenza complementare, insisteva nel rifiutare la richiesta di versamento del TFR. sostenendo che la richiesta di versamento avrebbe dovuto essere rivolta al ON di previdenza complementare individuato al n. 88 dell'elenco dei Fondi di destinazione, unico soggetto responsabile del versamento del TFR, e ciò in ragione scelta posta in essere dal ricorrente.
Al riguardo il ricorrente asseriva che nel lontano 2009, allorquando prestava la propria attività lavorativa con altra azienda denominata GeoAmbiente s.r.l., aveva comunicato al datore di lavoro la volontà di accantonare il proprio TFR alla previdenza complementare e che a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, aveva scoperto che il datore di lavoro non aveva provveduto all'apertura di una
3 posizione a proprio nome presso l'anagrafe della previdenza complementare, e non aveva versato, neanche al ON IA presso , le quote mensilmente CP_1
trattenute a tale titolo dalla busta paga dal medesimo;
ciò era comprovato dalla circostanza che il ON di previdenza complementare, denominato Previambiente aveva sempre negato la sussistenza in anagrafica di una posizione contributiva accesa in favore del predetto ricorrente e, per logica conseguenza, l'inesistenza di importi versati a titolo di TFR dagli indicati datori di lavoro.
Evidenziava che secondo la documentazione costituita da CUD e buste paga, il TFR accumulato dal ricorrente nello svolgimento di attività lavorativa con CP_2
ammontava a circa € 6.629,38, mentre quello accumulato con la società Pt_2
sarebbe ammontato a circa € 4.069,29 e dunque per la somma degli importi indicati, il ricorrente sarebbe creditore di della complessiva somma di € 10.698,67. CP_1
Tanto premesso il signor , concludeva chiedendo al Tribunale Parte_1
quanto segue: “ - accertare e dichiarare il diritto del sig. alla Parte_1
percezione del Trattamento Fine Rapporto (TFR), detenuto da per i motivi di CP_1
cui in ricorso, assommante a circa € 10.698,67, o il diverso importo che verrà acclarato in corso di causa, aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, - condannare , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. , per i motivi Parte_1
di cui in ricorso, quale Trattamento di Fine Rapporto, l'importo di € 10.698,67 circa,
o il diverso importo che verrà accertato in corso di causa, a tale titolo detenuto da
, aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- CP_1
accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno Parte_1
per l'importo pari a quanto dalla stessa detenuto a titolo di TFR, assommante a €
10.698,67, o al diverso importo che verrà acclarato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, - condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per l'importo detenuto a titolo di TFR, assommante a € 10.698,67 circa, o al diverso importo che verrà accertato in corso di causa, in favore del sig. , oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione come per legge.
4 Si costituiva l' il quale in punto di fatto rilevava che in sede di riesame CP_1
amministrativo della pratica, considerata la comunicazione di Previambiente, secondo cui il Sig. non risultava iscritto al ON stesso, si era Parte_1
provveduto alla liquidazione del TFR ON di IA spettante cioè l'importo lordo di € 7.676,30 per sorte capitale, corrispondente gli importi esposti nelle
Certificazioni Uniche prodotte dal ricorrente, alla suddetta sorte sono stati aggiunti interessi e rivalutazione, come per legge e sugli emolumenti corrisposti erano state applicate le ritenute di legge.
L' chiedeva pertanto che venisse dichiarata la cessazione della Controparte_4
materia del contendere, relativamente alle somme oggetto di pagamento da parte dell' . CP_1
L' , , quanto meno con riferimento alla domanda per il riconoscimento di TFR CP_1
relativo alla eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, CP_2
d.p.r. n. 639/1970, e la conseguente inammissibilità del ricorso, depositato soltanto in data 09.10.2023, a fronte della domanda amministrativa del 17.12.2019.
Deduceva che la domanda era comunque infondata, giacché il dato relativo al TFR si ricavava dalle certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro, che, come noto, costituiscono il riepilogo degli emolumenti annuali ed i dati relativi al TFR maturato;
alcuna rilevanza assumeva pertanto qualsivoglia ulteriore documentazione,
Evidenziava in tutto subordine, l'assoluta infondatezza della richiesta di controparte del riconoscimento del diritto alle differenze, rispetto al quantum riconosciuto dall' . CP_1
Evidenziava altresì che sulla base della normativa in materia ( art. 1, commi 775 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, art. 10 del d.lgs. 5/12/2005, n. 252, Circolare
N. 70 del 2007 ) al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al diritto CP_1
del lavoratore di ricevere il Trattamento di Fine Rapporto dal datore di lavoro si sostituisce il diritto di ricevere, a carico del ON istituito presso la IA dello Stato e gestito dall' una prestazione previdenziale, con importo pari al CP_1
TFR maturato, la misura della prestazione richiamata viene determinata attraverso i versamenti delle quote di TFR, effettuati mensilmente dall'Azienda datrice.
Sottolineava che , nel caso di specie, non essendovi prova di effettivo versamento
5 di contributi, oltre la misura già riconosciuta dall' , che possano escludere CP_1
l'obbligo datoriale, doveva ritenersi la permanenza della titolarità passiva datoriale.
Deduceva che in considerazione dell'assoluta mancanza di prova in ordine agli ulteriori importi maturati a titolo di T.F.R., rispetto alla somma già erogata per sorte capitale, pari a complessivi € 7.676,30, rispetto a quanto già riconosciuto dall , CP_1
e corrispondente a quanto risultante dalle certificazioni Uniche emesse dai datori di lavoro, la domanda di controparte era assolutamente infondata, rimarcando l'erroneità degli importi richiesti, dal momento che essi erano al lordo delle ritenute di legge che, invece, l' è tenuto ad operare, su cui, poi, sarebbero dovuti CP_1
essere eventualmente calcolati interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella dell'effettivo soddisfo .
L' , avuto riguardo alla domanda con la quale il ricorrente aveva richiesto volersi CP_1
disporre il risarcimento dei danni asseritamente patiti, eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito in quanto il Giudice del lavoro non è competente ad esaminare le suddette domande, attinendo esse a profili eminentemente civilistici e, pertanto, attribuita alla cognizione del Giudice civile del Tribunale, o, addirittura, del Giudice di Pace, per le controversie di valore inferiore ad € 2.500,00.
Inoltre l' escludeva che nella fattispecie in questione, oltre l'erogazione del CP_1
TFR in conto ON IA, che, come detto, risultava essere stato corrisposto, sussistesse un danno asseritamente subito, in assenza sia comportamento antigiuridico e colpevole del suo autore, che del necessario nesso di causalità tra il primo ed il secondo, non senza rilevarsi peraltro, come incomba su controparte non solo l'onere di provare tutte le sopra evidenziate circostanze, ma anche la configurabilità dell'elemento soggettivo colposo e/o doloso in capo all'Ente impositore, come pure della sussistenza dell'an e del quantum.
Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << -dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere in ordine al riconoscimento del diritto di controparte alla prestazione richiesta, limitatamente agli importi oggetto di liquidazione da parte dell' ; -rigettare ogni altra avversa domanda, in quanto CP_1
inammissibile e/o comunque infondata. Con compensazione delle spese di lite.
6 All'udienza di discussione del 26 novembre 2024 sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
_________________
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al diritto del ricorrente alla prestazione richiesta, limitatamente all'importo liquidato dall' . CP_1
Per il resto il ricorso proposto da non è fondato e non merita Parte_1
accoglimento.
Appare opportuno, prima di tutto , un richiamo alla legge n. 296 del 27.12.2006, che all'art. 1 commi 755 e seguenti, ha previsto l'istituzione del ON di IA dell' , ossia del “ON per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore CP_1
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”.
L'art. 1, comma 755 della L 296/2006, istitutivo del ON di IA, dispone “con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il ON per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' Il predetto ON garantisce ai lavoratori CP_1
dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. Nell'ambito dell'art. 1, comma
756, è disposto: “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal ON di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al ON medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
Il ON garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai
7 versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756. Le modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, giacché viene gestito dall'Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la
IA dello Stato ed è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c. c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dall'1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 0512.2005 n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti .
Per effetto delle previsioni della norma in esame, l'accantonamento datoriale ai sensi dell' art. 2120 c. c. a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all , CP_1
viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
A decorrere dall'1.01.2007, infatti le aziende con determinate caratteristiche occupazionali hanno l'obbligo di versare a tale ON di IA, quale contributo obbligatorio che assume natura previdenziale, il T.F.R. maturato dai propri dipendenti che non scelgano di destinarlo ad una qualsiasi forma di previdenza complementare.
I lavoratori interessati hanno facoltà di chiedere all' un estratto che riporti, CP_1
dettagliatamente, i versamenti e i conguagli dei contributi presenti nel ON per la singola posizione assicurativa. Il versamento del contributo al ON di IA dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Si precisa che tale particolare contribuzione non gode di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell'ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce al ON al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M.
8 30 gennaio 2007, il ON di IA è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120
c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.
Le quote annuali, salvo quella maturata nell'anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (ISTAT).
Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute. Tenuto conto che al ON di
IA affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il ON è configurabile come una gestione di natura previdenziale L'art. 2, comma 2, del decreto emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale in data
30.01.2007, in attuazione dell'art. 1, comma 757, legge citata, prevede che “le prestazioni di cui al co. 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del ON, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al ON riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”.
L'art. 2, comma 4, del citato D.M. precisa infine che “l'importo di competenza del
ON erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al ON e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributive. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al ON tale incapienza complessiva e il ON deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del ON stesso”.
9 La normativa, primaria e secondaria, sin qui richiamata disciplina pertanto l'erogazione del T.F.R. nei seguenti termini: 1) il lavoratore presenta una sola domanda per l'intero T.F.R. al proprio datore di lavoro;
2) il ON di IA istituito presso l' garantisce il pagamento al lavoratore della quota CP_1
corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro;
3) il datore di lavoro
è obbligato a pagare al lavoratore la restante parte del T.F.R.; 4) il datore di lavoro
è tenuto altresì, quale adiectus solutionis causa, ad anticipare al lavoratore anche la quota a carico del fondo di RE;
5) tale quota viene poi posta dal datore di lavoro a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del T.F.R., al fondo di RE e, in caso di incapienza degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali;
6) in caso di incapienza anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del
ON di IA, ma deve dare immediata comunicazione della incapienza complessiva al medesimo fondo;
7) quest'ultimo provvede entro 30 giorni al pagamento diretto della quota di sua spettanza al lavoratore.
Ebbene in prima di tutto deve osservarsi che nella fattispecie in esame, il ricorrente, non ha adempiuto all'onere sullo stesso incombente di provare l'avvenuto versamento dei contributi, oltre la misura già riconosciuta dall' . Controparte_4
Ed infatti dai conti T.F.R. del ON IA, relativi alla posizione del ricorrente, risulta versata in favore del medesimo quale quota di T.F.R. dalla
[...]
dal novembre 2016 al novembre 2019 la somma di euro 6.733,53 e Controparte_3
dalla dal novembre 2019 al marzo 2020 la somma di euro 776,61. Pt_2 Parte_3
Deve altresì osservarsi che l' art. 1, comma 756 legge n. 296 del 27.12.2006, dispone chiaramente che il ON di RE corrisponda il TFR nei limiti dei versamenti effettuati, restando il residuo a carico del datore di lavoro inadempiente: "La liquidazione del trattamento di fine rapporto... al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datare di lavoro... limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al ON medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datare di lavoro".
10 Non trova applicazione pertanto il principio di automaticità delle prestazioni, in presenza della disposizione contraria contenuta nella legge speciale, secondo cui, come s'è visto, l' è tenuto al pagamento solo in presenza di provvista, mentre CP_1
negli altri casi rimane obbligato il datore di lavoro.
Le conclusioni esposte sono del resto , in linea con l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di pagamento del TFR permane intatto, in mancanza dei dovuti versamenti al ON di RE ( si veda per tutte
Cassazione n. 12009/2018 ) coerenti con il dettato normativo della Legge n. 296 del
2006 articolo 1, comma 756, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal ON di IA , limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti CP_1
effettuati al ON medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del ON suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione".
Discende da quanto sopra che nella fattispecie non era operante il principio di automaticità delle prestazioni e che, quindi, non avendo effettuato il Controparte_5
versamento al ON di RE delle quote di TFR del ricorrente, l' , in CP_1
qualità di gestore di quel ON, non era tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto relativamente alla quota di T.F.R. non versata.
Non appare neppure fondata la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente in ragione della condotta tenuta dall' nell'istruzione Controparte_4
della procedura per il pagamento del T.F.R., condotta che non ha violato le regole di buona amministrazione, di correttezza, imparzialità e buon andamento, avendo l' CP_4
11 liquidato la quota di TFR, nel momento in cui ha avuto l'esaustiva CP_4
conoscenza della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate e della buona fede delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10273 /2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al diritto del ricorrente alla prestazione richiesta, limitatamente all'importo liquidato dall . CP_1
-Rigetta nel resto in ricorso in quanto infondato.
- Compensa le spese di lite
Catania, 27 maggio 2025 Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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