Ordinanza cautelare 4 aprile 2022
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2022, proposto da Cds s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Oddo e Valentina Ventura Boeri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Montanaro e Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
DI DR RA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 4658 del 14 febbraio 2022, recante il diniego di aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura di gara n. 11 del 2021 per l’affidamento in sub-concessione di tre spiagge libere attrezzate, nonché di ogni atto presupposto o consequenziale;
e per la condanna
del Comune di Bordighera al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 marzo 2026, il Consigliere RO TO e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 25 febbraio 2022 e depositato il 1° marzo successivo, la società CDS s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della determinazione n. 4658 del 14 febbraio 2022 con cui il SUAP del Comune di Bordighera ha negato l’aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per l’affidamento in subconcessione di tre spiagge libere attrezzate in concessione demaniale e la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 80, comma IV, del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2) Regolarità del DURC da accertare in via incidentale.
3) Violazione: dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 97 della Cost..
Il Comune di Bordighera si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 62 del 4 aprile 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata.
In data 17 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di rinuncia depositata da parte ricorrente la quale, in quanto non notificata all’Amministrazione resistente, è irrituale e può essere ritenuta argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria della sua improcedibilità.
Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre le spese vanno compensate avuto riguardo alla peculiarità dei profili in fatto e alla definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO TO |
IL SEGRETARIO