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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/09/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4761/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi il giorno 8 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4761/2022 vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Ianaro (c.f. – PEC ) C.F._2 Email_1
APPELLANTE contro
, (c.f. ), in persona legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione dell'8.9.2025 depositate in data 17.8.2025
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 750/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 3/8/2022, il signor impugnava la sentenza sopra Parte_1 richiamata per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
750/2022 emessa dal Giudice Di Pace di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale, nel procedimento iscritto al numero RG 4333/2019, pubblicata in data 16/03/2022 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
“In via principale:
- accertare l'illegittimità del provvedimento di sequestro amministrativo e di confisca del veicolo, modello Ford Fiesta, targato RM X58493, di proprietà del ricorrente;
- revocare tali provvedimenti, siccome contrari all'art.193, II co., del Codice della Strada;
pagina 1 di 7 - condannare la controparte alla refusione della somma di € 97,54 (novantasette/54), quale pagamento delle spese di deposito;
In via subordinata, in caso di inopinato rigetto, condannare il ricorrente al pagamento del minimo edittale ex art. 193, II co., del Codice della Strada”.
Censurava l'appellante la sentenza impugnata per i seguenti motivi;
a) erroneo impianto logico giuridico sotteso alla decisione del giudice di primae curae, per aver omesso di considerare alcuni elementi di fatto emersi nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante;
b) erronea e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 193, comma II, CdS in relazione alla carenza di copertura assicurativa del mezzo sequestrato e, poi, confiscato.
La non si è costituita. Controparte_1
Dopo un rinvio dell'udienza del 3.3.2025, la causa è stata differita all'8.9.2025 per discussione ex art. 127 ter c.p.c. ove il Tribunale, tenuto conto delle note depositate, ha deciso come da dispositivo, da considerarsi letto in udienza, e contestuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che, a un attento esame della documentazione versata in atti, l'appellante ha notificato il ricorso, invece che all'Avvocatura dello Stato in alla Prefettura presso la sua PEC CP_1
– protocollo.prefr. terno.it indirizzandolo alla stessa. Em_2
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
12/06/2018, n. 15263 ripresa anche da Ord., 24/05/2023, n. 14273).
Posta la nullità della notifica del ricorso questo giudice, in revoca alla dichiarazione di contumacia della assunta all'udienza del 23.1.2023, ritiene di non disporre la rinnovazione della stessa, CP_1 aderendo all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo, secondo cui: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175
e 12 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e pagina 2 di 7 formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. 6 – 3, n.
800/2020; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 2, n. 11287/2018; Cass. civ., sez. 3, n. 15106/2013;
Cass., Sez. Un., ord. n. 6826/2010).
E infatti, presentandosi il ricorso di primo grado inammissibile, per quanto appresso si dirà, diviene superfluo disporne la rinnovazione della notificazione.
E infatti, emerge dalla documentazione versata in atti e non contestata (cfr. fascicolo di primo grado, docc. nn. 1,2, 4, 8 e 9) che:
- in data 4 luglio 2016 è stato elevato il verbale n. 700013948921, contestando al signor Pt_1
in località Santa Maria delle Mole (Marino), la violazione dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs
[...]
30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada (di seguito, per brevità, anche CdS) e disponendo, altresì, il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del successivo art. 213 CdS;
- il prefato verbale è stato notificato il 5.7.2016 personalmente al signor recatosi presso il Pt_1
Comando della Polizia Stradale – sottosezione di Albano Laziale – a cui è stato affidato in custodia il mezzo sequestrato;
- l'odierno appellante, in data 8 luglio 2016, proponeva ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione chiedendone l'annullamento;
- in data 10.11.2016, il Prefetto della Provincia di in rigetto dell'istanza presentata, ha emesso CP_1 ordinanza ingiunzione – n. prot. 1130/2016/SIVES - e decretato la confisca dell'autovettura.
- in data 10.3.2018, dopo oltre un anno dall'ordinanza prefettizia, l'appellante ha spiegato denuncia querela nei confronti degli allora accertatori e con riferimento al reato di falso in Parte_2 Parte_3 atto pubblico di cui all'art. 479 c.p.;
- il procedimento penale, n. 2056/2019 R.G. GIP, si è concluso con decreto di archiviazione del
Tribunale di Velletri, non opposto, del 5 aprile 2019 (cfr. fascicolo della del primo grado) e, CP_1 con riferimento all'istanza di dissequestro all'epoca formulata in seno a quel giudizio, il giudice nulla a disposto, trattandosi di sequestro amministrativo e non penale;
pagina 3 di 7 - con riferimento a quest'ultimo, l'allora difensore del signor Avv. Flavio Caprarelli, ha Pt_1 chiesto alla Prefettura di provvedere come da decreto di archiviazione, ottenendo la comunicazione impugnata con l'opposizione respinta in primo grado e qui di seguito riportata:
pagina 4 di 7 L'odierno appellante ricorre al Tribunale per la modifica della sentenza di primo grado chiedendo l'accertamento della illegittimità del sequestro e della successiva confisca.
Sul punto occorre rilevare che il sequestro amministrativo è una misura cautelare, attuata dagli agenti, in questo caso della Polizia Stradale, al momento dell'accertamento dei fatti, che precede l'eventuale emanazione del provvedimento di confisca. Ai sensi dell'art. 213 CdS, comma terzo, nella versione applicabile ratione temporis: “Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio”.
Gli strumenti di tutela sono distinti e molteplici e, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7 e 6 Dlgs.
150/11: ricorso al Prefetto avverso il verbale e il sequestro e ricorso all'autorità giudiziaria sia contro il verbale che contro la successiva ordinanza ingiunzione con previsione della confisca.
Pacifico che l'esercizio del diritto alla prefata tutela è soggetto, sotto pena di inammissibilità, ai termini indicati dalle sopra menzionate norme, nel caso specifico, dal comma 6 dell'art. 6 Dlgs. 150/11: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione n. prot. 11307/2016/SIVES che ha disposto la confisca del mezzo non risulta essere stata impugnata nei termini dalla parte appellante che, peraltro, non ne ha mai contestato la sua notifica. Ne consegue che il provvedimento di confisca è divenuto definito (cfr. art. 213 CdS, comma 2bis).
Ciò è confermato anche dal documento della Prefettura della Provincia di del 26.4.2017 – agli CP_1 atti – ove, a seguito della irrevocabilità della confisca, è stato disposto il trasferimento coattivo del bene pagina 5 di 7 confiscato che, peraltro, come da denuncia orale sporta dal signor stesso il 26.5.2017 – agli atti Pt_1
- risulta essere stata rubata e mai più rinvenuta.
Stante la irrevocabilità del provvedimento menzionato non era più possibile, ben due anni dopo, censurare la confisca e, ancora prima il sequestro amministrativo.
Sul punto, il decisum del primo giudice va riformato.
Si sottolinea, altresì, che non poteva essere impugnata, come pretende l'odierno appellante, la comunicazione della datata 12.9.2019. CP_1
Quest'ultima, infatti, è derivata dalla richiesta dell'allora difensore del signor Avv. Flavio Pt_1
Caprarelli, depositata agli atti dalla Prefettura in primo grado, ove è stato chiesto di provvedere come da decreto di archiviazione del Gip che, tuttavia, nulla a disposto in punto di sequestro trattandosi di sequestro amministrativo e non penale.
Siffatta comunicazione prefettizia lungi dall'avere carattere sanzionatorio/afflittivo, al contrario dell'ordinanza ingiunzione non impugnata, rappresentava una mera comunicazione informativa della di di una realtà giuridica già consolidatasi nel tempo (oltre due anni), sicché non CP_1 CP_1 incideva in maniera diretta e immediata sulla sfera giuridica del signor arrecandogli eventuali Pt_1 pregiudizi.
In merito, pertanto, deve rilevarsi il difetto di interesse di agire del signor con riferimento alla Pt_1 impugnazione della missiva della , prot. uscita 0349046 del 19.9.2019, priva di autonomo CP_1 carattere afflittivo sanzionatorio.
L'interesse ad agire – secondo consolidato orientamento - è una condizione dell'azione e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/01/2019, n. 2057).
Ciò è ancor più vero se si considera la struttura oppositiva del processo introdotto con il ricorso introduttivo nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale.
Divenuta irreversibile la confisca e disposto il trasferimento coattivo, la comunicazione opposta ricevuta dopo due anni non ha arrecato alcuna autonoma lesione della sfera giuridica dell'interessato essendo come detto priva del carattere di autonoma afflittività in quanto ricognitiva della situazione di fatto cristallizzatasi nel tempo così da non recare all'odierno appellante alcun pregiudizio concreto e attuale suscettibile di tutela dinanzi al Tribunale.
Ed infatti, diversamente argomentando, ritenere ammissibile il sindacato del Giudice in questa sede comporterebbe, in modo del tutto illegittimo, la rimessione in termini dell'odierno appellante rispetto alla facoltà di impugnare l'ordinanza ingiunzione del 2016, avanzando censure non più suscettibili di delibazione in sede contenziosa. pagina 6 di 7 Alla luce delle suesposte motivazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va riformata come in motivazione e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione della . CP_1
Occorre, inoltre, dare atto della sussistenza delle condizioni previste per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbito ogni altro motivo di gravame, così dispone:
- rigetta l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dal signor avverso la comunicazione resa dalla Parte_1
Prefettura di prot. 11307/Sives, prot. uscita 0349046 del 19.9.2019 con conferma della CP_1 condanna alle spese del grado;
- dà atto della sussistenza delle condizioni previste per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Velletri, 8 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
pagina 7 di 7
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi il giorno 8 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4761/2022 vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Ianaro (c.f. – PEC ) C.F._2 Email_1
APPELLANTE contro
, (c.f. ), in persona legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione dell'8.9.2025 depositate in data 17.8.2025
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 750/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 3/8/2022, il signor impugnava la sentenza sopra Parte_1 richiamata per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
750/2022 emessa dal Giudice Di Pace di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale, nel procedimento iscritto al numero RG 4333/2019, pubblicata in data 16/03/2022 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
“In via principale:
- accertare l'illegittimità del provvedimento di sequestro amministrativo e di confisca del veicolo, modello Ford Fiesta, targato RM X58493, di proprietà del ricorrente;
- revocare tali provvedimenti, siccome contrari all'art.193, II co., del Codice della Strada;
pagina 1 di 7 - condannare la controparte alla refusione della somma di € 97,54 (novantasette/54), quale pagamento delle spese di deposito;
In via subordinata, in caso di inopinato rigetto, condannare il ricorrente al pagamento del minimo edittale ex art. 193, II co., del Codice della Strada”.
Censurava l'appellante la sentenza impugnata per i seguenti motivi;
a) erroneo impianto logico giuridico sotteso alla decisione del giudice di primae curae, per aver omesso di considerare alcuni elementi di fatto emersi nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante;
b) erronea e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 193, comma II, CdS in relazione alla carenza di copertura assicurativa del mezzo sequestrato e, poi, confiscato.
La non si è costituita. Controparte_1
Dopo un rinvio dell'udienza del 3.3.2025, la causa è stata differita all'8.9.2025 per discussione ex art. 127 ter c.p.c. ove il Tribunale, tenuto conto delle note depositate, ha deciso come da dispositivo, da considerarsi letto in udienza, e contestuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che, a un attento esame della documentazione versata in atti, l'appellante ha notificato il ricorso, invece che all'Avvocatura dello Stato in alla Prefettura presso la sua PEC CP_1
– protocollo.prefr. terno.it indirizzandolo alla stessa. Em_2
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
12/06/2018, n. 15263 ripresa anche da Ord., 24/05/2023, n. 14273).
Posta la nullità della notifica del ricorso questo giudice, in revoca alla dichiarazione di contumacia della assunta all'udienza del 23.1.2023, ritiene di non disporre la rinnovazione della stessa, CP_1 aderendo all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo, secondo cui: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175
e 12 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e pagina 2 di 7 formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. 6 – 3, n.
800/2020; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 2, n. 11287/2018; Cass. civ., sez. 3, n. 15106/2013;
Cass., Sez. Un., ord. n. 6826/2010).
E infatti, presentandosi il ricorso di primo grado inammissibile, per quanto appresso si dirà, diviene superfluo disporne la rinnovazione della notificazione.
E infatti, emerge dalla documentazione versata in atti e non contestata (cfr. fascicolo di primo grado, docc. nn. 1,2, 4, 8 e 9) che:
- in data 4 luglio 2016 è stato elevato il verbale n. 700013948921, contestando al signor Pt_1
in località Santa Maria delle Mole (Marino), la violazione dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs
[...]
30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada (di seguito, per brevità, anche CdS) e disponendo, altresì, il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del successivo art. 213 CdS;
- il prefato verbale è stato notificato il 5.7.2016 personalmente al signor recatosi presso il Pt_1
Comando della Polizia Stradale – sottosezione di Albano Laziale – a cui è stato affidato in custodia il mezzo sequestrato;
- l'odierno appellante, in data 8 luglio 2016, proponeva ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione chiedendone l'annullamento;
- in data 10.11.2016, il Prefetto della Provincia di in rigetto dell'istanza presentata, ha emesso CP_1 ordinanza ingiunzione – n. prot. 1130/2016/SIVES - e decretato la confisca dell'autovettura.
- in data 10.3.2018, dopo oltre un anno dall'ordinanza prefettizia, l'appellante ha spiegato denuncia querela nei confronti degli allora accertatori e con riferimento al reato di falso in Parte_2 Parte_3 atto pubblico di cui all'art. 479 c.p.;
- il procedimento penale, n. 2056/2019 R.G. GIP, si è concluso con decreto di archiviazione del
Tribunale di Velletri, non opposto, del 5 aprile 2019 (cfr. fascicolo della del primo grado) e, CP_1 con riferimento all'istanza di dissequestro all'epoca formulata in seno a quel giudizio, il giudice nulla a disposto, trattandosi di sequestro amministrativo e non penale;
pagina 3 di 7 - con riferimento a quest'ultimo, l'allora difensore del signor Avv. Flavio Caprarelli, ha Pt_1 chiesto alla Prefettura di provvedere come da decreto di archiviazione, ottenendo la comunicazione impugnata con l'opposizione respinta in primo grado e qui di seguito riportata:
pagina 4 di 7 L'odierno appellante ricorre al Tribunale per la modifica della sentenza di primo grado chiedendo l'accertamento della illegittimità del sequestro e della successiva confisca.
Sul punto occorre rilevare che il sequestro amministrativo è una misura cautelare, attuata dagli agenti, in questo caso della Polizia Stradale, al momento dell'accertamento dei fatti, che precede l'eventuale emanazione del provvedimento di confisca. Ai sensi dell'art. 213 CdS, comma terzo, nella versione applicabile ratione temporis: “Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio”.
Gli strumenti di tutela sono distinti e molteplici e, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7 e 6 Dlgs.
150/11: ricorso al Prefetto avverso il verbale e il sequestro e ricorso all'autorità giudiziaria sia contro il verbale che contro la successiva ordinanza ingiunzione con previsione della confisca.
Pacifico che l'esercizio del diritto alla prefata tutela è soggetto, sotto pena di inammissibilità, ai termini indicati dalle sopra menzionate norme, nel caso specifico, dal comma 6 dell'art. 6 Dlgs. 150/11: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione n. prot. 11307/2016/SIVES che ha disposto la confisca del mezzo non risulta essere stata impugnata nei termini dalla parte appellante che, peraltro, non ne ha mai contestato la sua notifica. Ne consegue che il provvedimento di confisca è divenuto definito (cfr. art. 213 CdS, comma 2bis).
Ciò è confermato anche dal documento della Prefettura della Provincia di del 26.4.2017 – agli CP_1 atti – ove, a seguito della irrevocabilità della confisca, è stato disposto il trasferimento coattivo del bene pagina 5 di 7 confiscato che, peraltro, come da denuncia orale sporta dal signor stesso il 26.5.2017 – agli atti Pt_1
- risulta essere stata rubata e mai più rinvenuta.
Stante la irrevocabilità del provvedimento menzionato non era più possibile, ben due anni dopo, censurare la confisca e, ancora prima il sequestro amministrativo.
Sul punto, il decisum del primo giudice va riformato.
Si sottolinea, altresì, che non poteva essere impugnata, come pretende l'odierno appellante, la comunicazione della datata 12.9.2019. CP_1
Quest'ultima, infatti, è derivata dalla richiesta dell'allora difensore del signor Avv. Flavio Pt_1
Caprarelli, depositata agli atti dalla Prefettura in primo grado, ove è stato chiesto di provvedere come da decreto di archiviazione del Gip che, tuttavia, nulla a disposto in punto di sequestro trattandosi di sequestro amministrativo e non penale.
Siffatta comunicazione prefettizia lungi dall'avere carattere sanzionatorio/afflittivo, al contrario dell'ordinanza ingiunzione non impugnata, rappresentava una mera comunicazione informativa della di di una realtà giuridica già consolidatasi nel tempo (oltre due anni), sicché non CP_1 CP_1 incideva in maniera diretta e immediata sulla sfera giuridica del signor arrecandogli eventuali Pt_1 pregiudizi.
In merito, pertanto, deve rilevarsi il difetto di interesse di agire del signor con riferimento alla Pt_1 impugnazione della missiva della , prot. uscita 0349046 del 19.9.2019, priva di autonomo CP_1 carattere afflittivo sanzionatorio.
L'interesse ad agire – secondo consolidato orientamento - è una condizione dell'azione e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/01/2019, n. 2057).
Ciò è ancor più vero se si considera la struttura oppositiva del processo introdotto con il ricorso introduttivo nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale.
Divenuta irreversibile la confisca e disposto il trasferimento coattivo, la comunicazione opposta ricevuta dopo due anni non ha arrecato alcuna autonoma lesione della sfera giuridica dell'interessato essendo come detto priva del carattere di autonoma afflittività in quanto ricognitiva della situazione di fatto cristallizzatasi nel tempo così da non recare all'odierno appellante alcun pregiudizio concreto e attuale suscettibile di tutela dinanzi al Tribunale.
Ed infatti, diversamente argomentando, ritenere ammissibile il sindacato del Giudice in questa sede comporterebbe, in modo del tutto illegittimo, la rimessione in termini dell'odierno appellante rispetto alla facoltà di impugnare l'ordinanza ingiunzione del 2016, avanzando censure non più suscettibili di delibazione in sede contenziosa. pagina 6 di 7 Alla luce delle suesposte motivazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va riformata come in motivazione e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione della . CP_1
Occorre, inoltre, dare atto della sussistenza delle condizioni previste per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbito ogni altro motivo di gravame, così dispone:
- rigetta l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dal signor avverso la comunicazione resa dalla Parte_1
Prefettura di prot. 11307/Sives, prot. uscita 0349046 del 19.9.2019 con conferma della CP_1 condanna alle spese del grado;
- dà atto della sussistenza delle condizioni previste per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Velletri, 8 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
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