TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00905/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00011 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00905/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2024, proposto da
ME SA ME AY, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio
Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00905/2024 REG.RIC.
- del provvedimento del 21.8.2024, notificato in data 3.9.2024, con cui la Questura di
Bergamo ha respinto l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 12.7.2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato alla Questura di Bergamo e al Ministero dell'Interno, successivamente depositato, AY ME SA ME ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo, notificato il 3.9.2024, con cui è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.
2.- Il provvedimento impugnato fonda il rigetto sulla seguente motivazione “risulta carente di documentazione inerente la chiusura della procedura dei flussi di lavoro attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente
Prefettura”.
3.- Il ricorrente ha precisato:
- che il 27.1.2022 LO PI, legale rappresentante di IR NE s.n.c. di PI LO e IU, ha trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione N. 00905/2024 REG.RIC.
di Milano una domanda nominativa di nulla-osta al lavoro subordinato nell'ambito del c.d. decreto flussi in suo favore;
- di aver fatto ingresso in Italia il 2.4.2023, a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Prefettura di Milano e del visto da parte della rappresentanza diplomatico- consolare de Il Cairo;
- che con missiva del 30.6.2023 il datore di lavoro richiedente gli ha comunicato di non essere più disponibile alla sottoscrizione del contratto di soggiorno dinnanzi allo
Sportello Unico per l'Immigrazione a causa delle difficoltà economiche che stava attraversando;
- di essere stato assunto, il 10.7.2023, da Edil Cairo di BO AL AN ED con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansione di muratore;
- di avere, quindi, presentato il 12.7.2023, tramite kit postale, istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione;
- di essere stato successivamente assunto il 26.7.2023 da Nylo s.r.l.s. ed il 5.9.2023 da
Zamn Allestimenti di AT ME ID FA;
- di aver consegnato quest'ultimo contratto di lavoro in occasione dell'appuntamento presso la Questura di Bergamo ai fini del rilevamento delle impronte digitali;
- che il 21.5.2024 la Questura di Bergamo gli ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza per “mancata chiusura della procedura flussi lavoro con contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura; mancanza dell'idoneità alloggiativa relativa al nuovo domicilio”;
- di essersi presentato, il 5.7.2024, presso la Prefettura di Milano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario richiedente, il quale, dopo aver chiesto un differimento dell'appuntamento, ha infine ribadito l'indisponibilità all'assunzione, rifiutando di sottoscrivere il contratto di soggiorno;
- di avere, in quell'occasione, depositato la dichiarazione di ospitalità presso il nuovo domicilio (via Bietti 36, Caravaggio - BG) e la relativa idoneità alloggiativa; N. 00905/2024 REG.RIC.
- di aver richiesto, dopo la notifica del provvedimento qui impugnato, a IR
NE s.n.c. di PI LO e IU di adempiere agli obblighi assunti con la presentazione della domanda di nulla-osta e di sottoscrivere il contratto di soggiorno avanti al SUI, senza esito.
4.- Il ricorso lamenta “Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9
e 22, comma 11 D.Lgs. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”: la Questura, laddove ritenga di rifiutare allo straniero il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, sarebbe tenuta a valutare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio di uno dei diversi titoli previsti dal D.Lgs. 286/1998.
Lo stesso ha poi richiamato il disposto dell'art. 22, comma 5 ter TUI, sostenendo che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia dipesa da sua colpa, nonché del successivo comma 11, che gli consentirebbe di permanere regolarmente in
Italia per almeno un anno, ottenendo un permesso per “attesa occupazione”, invocando altresì la circolare n. 3836 del 20.8.2007 del Ministero dell'Interno e richiamando giurisprudenza a sostegno della propria tesi.
5.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mera forma.
6.- L'udienza camerale del 4.12.2024 è stata rinviata a quella del 30.4.2025, avendo il ricorrente rappresentato la possibile definizione stragiudiziale della controversia, secondo le indicazioni offerte dall'Amministrazione resistente nella relazione depositata in atti.
7.- Con deposito del 24.4.2025 il ricorrente ha rappresentato che la Prefettura di
Milano aveva trasmesso la dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro richiedente all'assunzione, poi inoltrata alla Questura di Bergamo, con richiesta di riesame del provvedimento di rigetto, non riscontrata.
8.- L'udienza camerale del 30.4.2025 è stata rinviata a quella del 28.5.2025, avendo il difensore di parte ricorrente instato in tal senso, nulla avendo opposto l'Avvocatura dello Stato. N. 00905/2024 REG.RIC.
9.- Nel corso dell'udienza del 28.5.2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda cautelare, che è, invece, stata rigettata per difetto del requisito del fumus boni iuris con ordinanza 208/2025.
10.- Con ordinanza n. 3144/2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare del ricorrente.
11.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
Il ricorrente ha reiterato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già dichiarata inammissibile dalla competente commissione con decreto n. 48/2024 e su cui è successivamente intervenuta pronuncia di non luogo a provvedere con decreto n.
27/2025.
12.- All'udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
È pacifico che a seguito dell'ingresso sul territorio italiano il ricorrente non abbia proceduto alla stipula del contratto di soggiorno dinnanzi al competente SUI unitamente al datore di lavoro che aveva presentato domanda di sua assunzione, avendo quest'ultimo, nelle more, dichiarato la propria sopravvenuta indisponibilità. Il ricorrente, tuttavia, ha stipulato diversi contratti di lavoro con soggetti diversi da colui che aveva presentato richiesta ai sensi del cd. decreto flussi ed ha instato per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
2.- La tesi su cui si fonda il ricorso è frutto dell'erronea lettura del quadro normativo di riferimento.
L'unica ipotesi espressamente contemplata di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quella di cui all'art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente N. 00905/2024 REG.RIC.
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
La norma è chiaramente riferita all'ipotesi di “perdita del posto di lavoro” da parte di colui che già sia titolare di un permesso per lavoro subordinato e non è quindi invocabile dal ricorrente, che mai ha stipulato alcun contratto con IR NE
s.n.c. di PI LO e IU, ovverosia con colui che si era attivato per richiedere il nulla osta all'ingresso dello AY in Italia per assumerlo quale dipendente.
Anche di recente il Consiglio di Stato ha in proposito affermato che “ai fini della corretta applicazione della disposizione normativa in parola occorre che ci sia stata una valida assunzione, mentre nel caso di specie in capo al ricorrente non vi era stata la stipula del contratto di lavoro e non ricorreva neppure l'ipotesi eccezionalmente ammessa dalla giurisprudenza della mancata stipula per causa di forza maggiore (ad esempio per morte o fallimento del datore di lavoro) - quale ulteriore ragione di rilascio del permesso per attesa occupazione - poiché nessuna circostanza di tal fatta N. 00905/2024 REG.RIC.
era stata dimostrata, o anche solo dedotta, né in sede procedimentale, né in quella giudiziale” (C.d.S., Sez. III, n. 2403 del 20.3.2025).
3.- A nulla può rilevare la stipula, dopo l'ingresso in Italia, da parte del ricorrente di contratti di lavoro con soggetti diversi dall'originario datore di lavoro indicato nel nulla osta rilasciato dalla Prefettura, in quanto “l'assunzione del lavoratore extracomunitario è lecitamente possibile, a mente del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, soltanto in obbedienza alla sequenza procedurale, che vede in via successiva tra loro combinarsi i seguenti atti necessari: a) c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 citato); b) richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art.
22 del decreto legislativo n. 286 citato) o del nulla-osta per lavoro stagionale (art.
24); c) rilascio, a richiesta dell'extracomunitario, del visto d'ingresso (art. 4, comma
2 ); d) sottoscrizione da parte dell'extracomunitario dell'accordo di integrazione, nei casi contemplati (art. 4-bis, comma 2); e) sottoscrizione del contratto di soggiorno
(anche stagionale) da parte del datore di lavoro e dell'extracomunitario (artt. 5-bis,
5, comma 3-bis, e 24, comma 11); f) rilascio del permesso di soggiorno all'extracomunitario, che può essere anche solo di tipo stagionale (artt. 5 e 24). La verificazione della presenza dei predetti atti consente la concessione al cittadino extracomunitario di poter lavorare e quindi di poter essere regolarmente assunto presso un datore di lavoro operante in Italia. L'assenza di alcuno degli stessi, al contrario, configura un rapporto di lavoro di fatto irregolare, che, in presenza degli estremi previsti dalla fattispecie può configurare una fattispecie di reato, di cui risponde il lavoratore e/o il datore di lavoro, a seconda delle ipotesi previste (artt.
10-bis, 12 e 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286)” (Tar Bari, Sez. III, n. 407 del 4.4.2024).
Pertanto il permesso di soggiorno al cui rilascio aspirava il ricorrente con la presentazione dell'istanza rigettata non poteva essere concesso, non ricorrendo la N. 00905/2024 REG.RIC.
condizione prevista dal comma 11 dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998, integrata per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbia perso il posto di lavoro, ma non anche per colui che non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno.
4.- Né può condurre a diverse conclusioni il richiamato art. 22, comma 5 ter, D.Lgs.
286/1998, riferito alla diversa ipotesi di ritardata trasmissione al SUI del contratto di soggiorno – che, quindi, deve essere sottoscritto - né, tantomeno l'art. 5, comma 9, stesso testo normativo, a mente del quale l'Amministrazione rilascia il permesso di soggiorno richiesto o altro tipo per il quale sussistano i presupposti – che, tuttavia, nel caso di specie difettano, in considerazione di quanto sopra argomentato.
5.- Infine, la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836/2007 invocata dal ricorrente, risalente a circa diciotto anni fa, si presenta ormai datata e inattuale, a fronte dell'evoluzione normativa in materia di stranieri intervenuta dal 2007 ad oggi, come argomentato dalla Sezione nella recente sentenza 968 del 29.10.2025: “il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconosciuto esclusivamente nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato” e “la circolare 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge e comunque le modifiche introdotte dal D.L. n.
145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella circolare”.
In definitiva, viene in rilievo nel caso di specie la mancata sottoscrizione del “contratto di soggiorno” per causa imputabile al datore di lavoro, con conseguente non perfezionamento della fattispecie normativa di cui all'art. 22 D.Lgs. 286/1998: mancando una previsione normativa ad hoc, non risulta possibile sostenere che l'Amministrazione dovesse rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che, come già rammentato, postula la “perdita di un lavoro” e non già di una mera promessa di occupazione (cfr. Tar Roma, Sez. I, n. 16452 del 6.11.2023). N. 00905/2024 REG.RIC.
6.- Le argomentazioni che precedono confermano l'assoluta infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dell'istanza relativa al patrocinio a spese dello Stato.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Rigetta la rinnovata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI NG GA N. 00905/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00011 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00905/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2024, proposto da
ME SA ME AY, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio
Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00905/2024 REG.RIC.
- del provvedimento del 21.8.2024, notificato in data 3.9.2024, con cui la Questura di
Bergamo ha respinto l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 12.7.2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato alla Questura di Bergamo e al Ministero dell'Interno, successivamente depositato, AY ME SA ME ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo, notificato il 3.9.2024, con cui è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.
2.- Il provvedimento impugnato fonda il rigetto sulla seguente motivazione “risulta carente di documentazione inerente la chiusura della procedura dei flussi di lavoro attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente
Prefettura”.
3.- Il ricorrente ha precisato:
- che il 27.1.2022 LO PI, legale rappresentante di IR NE s.n.c. di PI LO e IU, ha trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione N. 00905/2024 REG.RIC.
di Milano una domanda nominativa di nulla-osta al lavoro subordinato nell'ambito del c.d. decreto flussi in suo favore;
- di aver fatto ingresso in Italia il 2.4.2023, a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Prefettura di Milano e del visto da parte della rappresentanza diplomatico- consolare de Il Cairo;
- che con missiva del 30.6.2023 il datore di lavoro richiedente gli ha comunicato di non essere più disponibile alla sottoscrizione del contratto di soggiorno dinnanzi allo
Sportello Unico per l'Immigrazione a causa delle difficoltà economiche che stava attraversando;
- di essere stato assunto, il 10.7.2023, da Edil Cairo di BO AL AN ED con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansione di muratore;
- di avere, quindi, presentato il 12.7.2023, tramite kit postale, istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione;
- di essere stato successivamente assunto il 26.7.2023 da Nylo s.r.l.s. ed il 5.9.2023 da
Zamn Allestimenti di AT ME ID FA;
- di aver consegnato quest'ultimo contratto di lavoro in occasione dell'appuntamento presso la Questura di Bergamo ai fini del rilevamento delle impronte digitali;
- che il 21.5.2024 la Questura di Bergamo gli ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza per “mancata chiusura della procedura flussi lavoro con contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura; mancanza dell'idoneità alloggiativa relativa al nuovo domicilio”;
- di essersi presentato, il 5.7.2024, presso la Prefettura di Milano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario richiedente, il quale, dopo aver chiesto un differimento dell'appuntamento, ha infine ribadito l'indisponibilità all'assunzione, rifiutando di sottoscrivere il contratto di soggiorno;
- di avere, in quell'occasione, depositato la dichiarazione di ospitalità presso il nuovo domicilio (via Bietti 36, Caravaggio - BG) e la relativa idoneità alloggiativa; N. 00905/2024 REG.RIC.
- di aver richiesto, dopo la notifica del provvedimento qui impugnato, a IR
NE s.n.c. di PI LO e IU di adempiere agli obblighi assunti con la presentazione della domanda di nulla-osta e di sottoscrivere il contratto di soggiorno avanti al SUI, senza esito.
4.- Il ricorso lamenta “Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9
e 22, comma 11 D.Lgs. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”: la Questura, laddove ritenga di rifiutare allo straniero il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, sarebbe tenuta a valutare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio di uno dei diversi titoli previsti dal D.Lgs. 286/1998.
Lo stesso ha poi richiamato il disposto dell'art. 22, comma 5 ter TUI, sostenendo che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia dipesa da sua colpa, nonché del successivo comma 11, che gli consentirebbe di permanere regolarmente in
Italia per almeno un anno, ottenendo un permesso per “attesa occupazione”, invocando altresì la circolare n. 3836 del 20.8.2007 del Ministero dell'Interno e richiamando giurisprudenza a sostegno della propria tesi.
5.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mera forma.
6.- L'udienza camerale del 4.12.2024 è stata rinviata a quella del 30.4.2025, avendo il ricorrente rappresentato la possibile definizione stragiudiziale della controversia, secondo le indicazioni offerte dall'Amministrazione resistente nella relazione depositata in atti.
7.- Con deposito del 24.4.2025 il ricorrente ha rappresentato che la Prefettura di
Milano aveva trasmesso la dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro richiedente all'assunzione, poi inoltrata alla Questura di Bergamo, con richiesta di riesame del provvedimento di rigetto, non riscontrata.
8.- L'udienza camerale del 30.4.2025 è stata rinviata a quella del 28.5.2025, avendo il difensore di parte ricorrente instato in tal senso, nulla avendo opposto l'Avvocatura dello Stato. N. 00905/2024 REG.RIC.
9.- Nel corso dell'udienza del 28.5.2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda cautelare, che è, invece, stata rigettata per difetto del requisito del fumus boni iuris con ordinanza 208/2025.
10.- Con ordinanza n. 3144/2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare del ricorrente.
11.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
Il ricorrente ha reiterato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già dichiarata inammissibile dalla competente commissione con decreto n. 48/2024 e su cui è successivamente intervenuta pronuncia di non luogo a provvedere con decreto n.
27/2025.
12.- All'udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
È pacifico che a seguito dell'ingresso sul territorio italiano il ricorrente non abbia proceduto alla stipula del contratto di soggiorno dinnanzi al competente SUI unitamente al datore di lavoro che aveva presentato domanda di sua assunzione, avendo quest'ultimo, nelle more, dichiarato la propria sopravvenuta indisponibilità. Il ricorrente, tuttavia, ha stipulato diversi contratti di lavoro con soggetti diversi da colui che aveva presentato richiesta ai sensi del cd. decreto flussi ed ha instato per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
2.- La tesi su cui si fonda il ricorso è frutto dell'erronea lettura del quadro normativo di riferimento.
L'unica ipotesi espressamente contemplata di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quella di cui all'art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente N. 00905/2024 REG.RIC.
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
La norma è chiaramente riferita all'ipotesi di “perdita del posto di lavoro” da parte di colui che già sia titolare di un permesso per lavoro subordinato e non è quindi invocabile dal ricorrente, che mai ha stipulato alcun contratto con IR NE
s.n.c. di PI LO e IU, ovverosia con colui che si era attivato per richiedere il nulla osta all'ingresso dello AY in Italia per assumerlo quale dipendente.
Anche di recente il Consiglio di Stato ha in proposito affermato che “ai fini della corretta applicazione della disposizione normativa in parola occorre che ci sia stata una valida assunzione, mentre nel caso di specie in capo al ricorrente non vi era stata la stipula del contratto di lavoro e non ricorreva neppure l'ipotesi eccezionalmente ammessa dalla giurisprudenza della mancata stipula per causa di forza maggiore (ad esempio per morte o fallimento del datore di lavoro) - quale ulteriore ragione di rilascio del permesso per attesa occupazione - poiché nessuna circostanza di tal fatta N. 00905/2024 REG.RIC.
era stata dimostrata, o anche solo dedotta, né in sede procedimentale, né in quella giudiziale” (C.d.S., Sez. III, n. 2403 del 20.3.2025).
3.- A nulla può rilevare la stipula, dopo l'ingresso in Italia, da parte del ricorrente di contratti di lavoro con soggetti diversi dall'originario datore di lavoro indicato nel nulla osta rilasciato dalla Prefettura, in quanto “l'assunzione del lavoratore extracomunitario è lecitamente possibile, a mente del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, soltanto in obbedienza alla sequenza procedurale, che vede in via successiva tra loro combinarsi i seguenti atti necessari: a) c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 citato); b) richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art.
22 del decreto legislativo n. 286 citato) o del nulla-osta per lavoro stagionale (art.
24); c) rilascio, a richiesta dell'extracomunitario, del visto d'ingresso (art. 4, comma
2 ); d) sottoscrizione da parte dell'extracomunitario dell'accordo di integrazione, nei casi contemplati (art. 4-bis, comma 2); e) sottoscrizione del contratto di soggiorno
(anche stagionale) da parte del datore di lavoro e dell'extracomunitario (artt. 5-bis,
5, comma 3-bis, e 24, comma 11); f) rilascio del permesso di soggiorno all'extracomunitario, che può essere anche solo di tipo stagionale (artt. 5 e 24). La verificazione della presenza dei predetti atti consente la concessione al cittadino extracomunitario di poter lavorare e quindi di poter essere regolarmente assunto presso un datore di lavoro operante in Italia. L'assenza di alcuno degli stessi, al contrario, configura un rapporto di lavoro di fatto irregolare, che, in presenza degli estremi previsti dalla fattispecie può configurare una fattispecie di reato, di cui risponde il lavoratore e/o il datore di lavoro, a seconda delle ipotesi previste (artt.
10-bis, 12 e 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286)” (Tar Bari, Sez. III, n. 407 del 4.4.2024).
Pertanto il permesso di soggiorno al cui rilascio aspirava il ricorrente con la presentazione dell'istanza rigettata non poteva essere concesso, non ricorrendo la N. 00905/2024 REG.RIC.
condizione prevista dal comma 11 dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998, integrata per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbia perso il posto di lavoro, ma non anche per colui che non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno.
4.- Né può condurre a diverse conclusioni il richiamato art. 22, comma 5 ter, D.Lgs.
286/1998, riferito alla diversa ipotesi di ritardata trasmissione al SUI del contratto di soggiorno – che, quindi, deve essere sottoscritto - né, tantomeno l'art. 5, comma 9, stesso testo normativo, a mente del quale l'Amministrazione rilascia il permesso di soggiorno richiesto o altro tipo per il quale sussistano i presupposti – che, tuttavia, nel caso di specie difettano, in considerazione di quanto sopra argomentato.
5.- Infine, la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836/2007 invocata dal ricorrente, risalente a circa diciotto anni fa, si presenta ormai datata e inattuale, a fronte dell'evoluzione normativa in materia di stranieri intervenuta dal 2007 ad oggi, come argomentato dalla Sezione nella recente sentenza 968 del 29.10.2025: “il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconosciuto esclusivamente nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato” e “la circolare 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge e comunque le modifiche introdotte dal D.L. n.
145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella circolare”.
In definitiva, viene in rilievo nel caso di specie la mancata sottoscrizione del “contratto di soggiorno” per causa imputabile al datore di lavoro, con conseguente non perfezionamento della fattispecie normativa di cui all'art. 22 D.Lgs. 286/1998: mancando una previsione normativa ad hoc, non risulta possibile sostenere che l'Amministrazione dovesse rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che, come già rammentato, postula la “perdita di un lavoro” e non già di una mera promessa di occupazione (cfr. Tar Roma, Sez. I, n. 16452 del 6.11.2023). N. 00905/2024 REG.RIC.
6.- Le argomentazioni che precedono confermano l'assoluta infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dell'istanza relativa al patrocinio a spese dello Stato.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Rigetta la rinnovata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI NG GA N. 00905/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO