TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9 e 22, comma 11 D.Lgs. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

    La normativa di riferimento, in particolare l'art. 22, comma 11 del D.Lgs. 286/1998, disciplina l'ipotesi di perdita del posto di lavoro da parte di chi già possiede un permesso per lavoro subordinato, non applicabile al caso di specie in cui il ricorrente non ha mai stipulato alcun contratto di lavoro con l'originario datore di lavoro richiedente il nulla osta. La stipula di contratti successivi con altri datori di lavoro non sana la procedura iniziale. La circolare ministeriale invocata è datata e superata dalla normativa successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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